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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IO OS Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2722 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 25/04/1972 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/05/1974 Parte_2
Entramb i elettivamente domiciliati in Palermo via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell'avv. Tamburello Antonina, che li rappressenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/06/2025;
All'udienza del 07/10/2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
In ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni 2) Le figlie maggiorenni continueranno a vivere unitamente alla madre, sig.ra Parte_2
che si onererà in via esclusiva al loro mantenimento.
[...]
3) La sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia Parte_2 maggiorenne . Persona_1
In ordine alle condizioni economiche dei coniugi:
4) Entrambi i coniugi concordano che nessuna pretesa di natura economica verrà avanzata dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5) Le parti dichiarano di esonerarsi, reciprocamente, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali debiti non riconducibili all'unione coniugale.
I coniugi non sono titolari di partecipazioni societarie, di conti deposito e altri investimenti finanziari.
La sig.ra è proprietaria di autovettura US CR tg. DN269VK. Pt_2
In ordine alla casa coniugale
6) la casa coniugale sita in Villabate ( PA) nella via Giacomo Brodolini n.17 sarà assegnata alla sig.ra in ragione del domicilio prevalente con le figlie”. Parte_2
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 03/06/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 19/07/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 157 - parte II – serie A - Anno 1995);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
IO OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IO OS Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2722 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 25/04/1972 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/05/1974 Parte_2
Entramb i elettivamente domiciliati in Palermo via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell'avv. Tamburello Antonina, che li rappressenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/06/2025;
All'udienza del 07/10/2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
In ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni 2) Le figlie maggiorenni continueranno a vivere unitamente alla madre, sig.ra Parte_2
che si onererà in via esclusiva al loro mantenimento.
[...]
3) La sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia Parte_2 maggiorenne . Persona_1
In ordine alle condizioni economiche dei coniugi:
4) Entrambi i coniugi concordano che nessuna pretesa di natura economica verrà avanzata dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5) Le parti dichiarano di esonerarsi, reciprocamente, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali debiti non riconducibili all'unione coniugale.
I coniugi non sono titolari di partecipazioni societarie, di conti deposito e altri investimenti finanziari.
La sig.ra è proprietaria di autovettura US CR tg. DN269VK. Pt_2
In ordine alla casa coniugale
6) la casa coniugale sita in Villabate ( PA) nella via Giacomo Brodolini n.17 sarà assegnata alla sig.ra in ragione del domicilio prevalente con le figlie”. Parte_2
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 03/06/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 19/07/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 157 - parte II – serie A - Anno 1995);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
IO OS