Articolo 16 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 maggio 1998
Art. 16. Abrogazioni 1. All' articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 . Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453 , e 2 febbraio 1994, n. 285 .
4. E' abrogato l' articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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