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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 92/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 92/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
19.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Albini n. 96, presso lo studio dell'Avv. Scaringelli Luigi, da cui è rappresentata e difesa in virtù di giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello;
CP_1
[...]
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Melfi (PZ) alla via Bagno n. 30/2, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Basso, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 111/2017 del Giudice di Pace di Melfi;
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 111/2017, emessa dal Giudice di Pace di Melfi in data 05.07.2017, con cui veniva accolta solo parzialmente la domanda di condanna avanzata nei confronti
92/2018 r.g.a.c. Pag. 1 dell'appellato per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 co. 2 cod. Controparte_2 civ.
Il giudizio originava dalla domanda avanzata, con atto di citazione del 22.04.15, con cui l'appellante chiedeva la condanna del coniuge al pagamento della somma di € 4.490,00, necessaria per far fronte alle cure odontoiatriche cui avrebbe dovuto sottoporsi, nonché dell'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , odierno appellato, chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi, veniva decisa dal Giudice di Pace adito con accoglimento della domanda per la limitata somma di € 1.490,00 e rigetto della domanda risarcitoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, pertanto, appello deducendo la Parte_1 nullità della sentenza per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, per la mancata ammissione delle prove orali e della ctu richiesta, nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a pagina
4 dal rigo 5 al rigo 18, ha motivato “Diverso discorso per l'importo di € 3.000,00, prelevato
a mezzo tre assegni postali di € 2.000,00, € 500,00 ed € 500,00 rispettivamente nel settembre 2014, ottobre 2014 e novembre 2014, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti. A fronte del rilievo di parte convenuta del prelievo da parte della di detto importo, che si trova nella sua disponibilità, e a mezzo del quale ella Pt_1 può far fronte alle spese per le cure odontoiatriche, parte attrice nulla eccepisce, lasciando quindi intendere che detta somma è effettivamente nella sua disponibilità e non destinata ad altri impegni di spesa. Conseguentemente questo giudice, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., deve considerar ai fini della decisione il fatto allegato da parte convenuta e non specificamente contestato dalla parte attrice, la quale mentre ha argomentato in ordine alle ricariche su postepay, nulla ha eccepito in ordine ai detti prelievi. Si ritiene, pertanto, di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure odontoiatriche, non essendovi stata, come già detto, alcuna contestazione specifica a riguardo. Pertanto avendo parte attrice agito, richiedendo la somma di € 4.490,00 per sostenere le spese per gli interventi odontoiatrici, considerato che il Dott. , in sede di prova testimoniale, dichiarava – di aver Persona_1 visitato la in data 24.11.2014 e quantificava la somma occorrente per l'intervento Pt_1 odontoiatrico in € 4.490,00, stante l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, derivante dall'art. 143 c.c., non avendo parte attrice autonoma fonte di reddito, ed essendo
92/2018 r.g.a.c. Pag. 2 comunque nella sua disponibilità la somma di € 3.000,00, per quanto già sopra detto,
va condannato al pagamento della somma di € 1.490,00. Alcuna Controparte_2 somma può essere riconosciuta per il danno patito per il mancato pagamento delle spese mediche, non ricorrendone i presupposti, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso e non essendo stato allegato in modo specifico il danno patito”.
Secondo l'appellante, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione del principio di non contestazione essendo stato provato mediante l'istruttoria che la somma di € 3.000,00 non fosse stata utilizzata per le cure odontoiatriche.
Il giudice, inoltre, non avrebbe considerato che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., spettava al convenuto provare le proprie affermazioni, considerato peraltro che gli assegni prodotti dalla controparte erano tutti antecedenti al sorgere del problema odontoiatrico.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, negata dal giudice di pace, oltre all'accoglimento della rigettata domanda risarcitoria, con vittoria di spese del presente giudizio di appello,
Costituitosi in giudizio l'appellato ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il procedimento assegnato alla scrivente in data 02.12.2022, dopo alcuni differimenti per ragioni di ruolo, è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto
2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio
92/2018 r.g.a.c. Pag. 3 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
§3. Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito chiarite.
Come noto, la giurisprudenza ha affermato che “l'assistenza (morale e) materiale prevista dall'art. 143 c.c., co. 2, costituisce effetto essenziale del matrimonio, presupponendo la fisiologia del rapporto di coppia o una sua crisi non formalizzata dalla domanda di separazione e quindi non rilevante a livello giuridico, esprimendo un dovere di carattere generale che grava su ciascun coniuge nell'interesse stesso della famiglia, affinché ai bisogni di quest'ultima contribuiscano "entrambi i coniugi" in ragione delle rispettive
"sostanze" e della "capacità di lavoro professionale o casalingo" di ciascuno (art. 143 co.
3 c.c.)” (vedasi: Cass. Civ., Sez. II, n. 6403 del 21/03/2011).
Tra e , all'epoca della notifica dell'atto di citazione Parte_1 Controparte_2
(11/05/2015) separati solo di fatto, certamente intercorreva un reciproco obbligo di assistenza, anche materiale, essendo stata la separazione omologata in data 11/11/2015.
Tale obbligo non è, però, illimitato;
esso ha carattere relativo dovendosi commisurare alle sostanze e alle capacità di lavoro di ciascun coniuge, non potendosi concretizzare nel diritto indiscriminato di uno di ricevere dall'altro tutto ciò di cui ha bisogno, a prescindere da una valutazione della sostenibilità economica per l'altro coniuge della prestazione richiesta.
Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto
a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per
l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 5385 del 21/02/2023, in particolare il considerato in diritto 2.2).
Orbene, risulta documentalmente provato che la , nel periodo da dicembre 2014 a Pt_1 ottobre del 2015, in cui si è protratta la crisi del rapporto di coniugio, ha percepito dal convenuto, attraverso regolari versamenti sul conto postepay a lei intestato, la somma di euro 2.800,00 oltre ad aver avuto libero accesso al conto corrente postale n. 9117163, cointestato ai due coniugi, dal quale, in tre differenti occasioni, ha prelevato complessivamente la somma di euro 3.000,00 (in relazione a tali circostanze si vedano gli allegati alla comparsa di costituzione in primo grado).
92/2018 r.g.a.c. Pag. 4 La pretesa dell'appellante, invero, è viziata in premessa: non è onere del convenuto dimostrare di aver corrisposto alla moglie le somme indicate (mediante le ricariche postepay e consentendo i prelievi dal conto cointestato) con la specifica finalità di provvedere alle cure odontoiatriche, ma è onere della moglie che agisce in giudizio provare di non avere alcuna disponibilità per far fronte alle cure mediche, dimostrando – di fronte alle contestazioni di controparte – che le somme percepite erano già state utilizzate per altre finalità (anche eventualmente di natura personale e sinanche di carattere voluttuario giacché impiegate prima della scoperta di aver bisogno di sottoporsi ad un importante intervento sanitario).
Del resto, in sede di escussione, la teste , figlia dei coniugi, ha dichiarato Testimone_1 come “mio padre diceva a mia madre che per il pagamento delle predette (spese mediche, ndr) avrebbe dovuto usare le somme versate mediante il conto postpay intestato alla stessa sig.ra . Non so quanto veniva versato sul predetto conto. Mio padre suggeriva a Pt_1 mia madre di rivolgersi al SSN e le faceva notare che aveva la disponibilità economica di
€ 5.800,00per far fronte alle spese odontoiatriche”, con ciò confermando la posizione assunta in giudizio da parte convenuta.
Considerato che l'oggetto del presente appello è limitato all'accertamento della spettanza dell'ulteriore somma di € 3.000,00, non riconosciuta dal Giudice di Pace, non può che confermarsi la sentenza impugnata sul punto non avendo l'attrice affatto chiarito l'effettiva destinazione delle somme, di cui non ha mai contestato l'effettiva percezione e non avendo l'istruttoria, documentale ed orale, fornito alcun elemento di segno contrario rispetto all'effettiva percezione o all'ulteriore concreta destinazione dei prelievi.
Invero, nel procedimento di primo grado, la non ha mai espressamente contestato Pt_1 di aver prelevato somme dal conto cointestato al , né ha dedotto e provato che CP_2
l'importo di € 3.000,00 fosse stato da lei utilizzato per far fronte alle esigenze della famiglia o per sostenere spese straordinarie, quali , ad esempio, quelle mediche dei propri figli (in particolare si veda l'atto introduttivo del giudizio, la memoria ex art. 320 c.p. dell'attrice e i verbali di udienza del giudizio RG n. 328/2015); né ha diversamente dedotto o provato quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme prelevate.
Dunque, non merita di essere condivisa la doglianza dell'appellante concernente la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Infatti, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto “di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure Odontoiatriche”, condannando il alla rifusione del solo importo di euro 1.490,00. CP_2
92/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Sul punto, la giurisprudenza ha, in più occasioni, precisato che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo perciò trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.” (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 12636 del 13.06.2005; cfr: Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 5356 del 05/03/2009).
Alcuna rilevanza assume, poi, il fatto che i 3.000,00 euro siano stati prelevati, in tre trances, prima del 24.11.2014 (data in cui il teste Dott. ha dichiarato di aver Testimone_2 visitato per la prima volta l'attrice), in quanto, oltre ad essere circostanza introdotta dalla
, per la prima volta, solo in sede di appello, comunque, nulla aggiunge in ordine alla Pt_1 disponibilità di tale somma in capo all'attrice.
Il punctum dolens, infatti, non riguarda la destinazione astratta della somma, in altri termini il motivo per cui sono stati effettuati i prelievi, in epoca anteriore alla successiva emersione della problematica dentale (secondo la prospettazione di parte), quanto l'effettiva utilizzazione della stessa, sì da non essere più disponibile per far fronte al pagamento dell'intervento medico, circostanza rimasta incerta e, dunque, in applicazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ricadente sulla parte che aveva l'onere di provarla con conseguente reiezione della pretesa.
Priva di fondamento è, altresì, l'affermazione dell'appellante secondo cui: “non risponde al vero che parte attrice non abbia contestato i fatti asseriti da parte convenuta e relativi alla somma complessiva di € 3.000,00” poiché “i testi citati, sig.ra , figlia Testimone_1 del sig. , le sig.re. e la sig.ra ritualmente Controparte_2 Tes_3 CP_3 ascoltati in udienza, hanno confermato tutti i capitoli di prova a loro sottoposti durante la prova per testi”, giacché i predetti testi nulla hanno riferito a riguardo.
Né può essere condivisa l'affermazione dell'attrice secondo cui “l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nella valutazione espressa dal giudice di prime cure, atteso che la valutazione espressa dal giudicante inverte l'onere della prova che grava sul convenuto”, essendo onere di quest'ultima dare specifica prova, anche documentale, delle proprie sostanze, al fine di dimostrare l'insostenibilità dell'esborso richiesto per le cure odontoiatriche;
prova che, nel caso di specie, è mancata.
Va respinta, ulteriormente, la domanda di risarcimento del danno, reiterata in appello, correttamente rigettata dal giudice di primo grado per mancata allegazione e prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
92/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Per tutto quanto sin qui osservato l'appello non può che essere rigettato.
§4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al D.M. 140/2012, così come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore e della natura della controversia e della modesta attività difensiva svolta dall'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 111/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 111/2017 del Giudice di
Pace di Melfi;
2) CONDANNA , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano CP_2 complessivamente in € 1.278,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, il 30/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
92/2018 r.g.a.c. Pag. 7
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 92/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
19.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Albini n. 96, presso lo studio dell'Avv. Scaringelli Luigi, da cui è rappresentata e difesa in virtù di giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello;
CP_1
[...]
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Melfi (PZ) alla via Bagno n. 30/2, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Basso, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 111/2017 del Giudice di Pace di Melfi;
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 111/2017, emessa dal Giudice di Pace di Melfi in data 05.07.2017, con cui veniva accolta solo parzialmente la domanda di condanna avanzata nei confronti
92/2018 r.g.a.c. Pag. 1 dell'appellato per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 co. 2 cod. Controparte_2 civ.
Il giudizio originava dalla domanda avanzata, con atto di citazione del 22.04.15, con cui l'appellante chiedeva la condanna del coniuge al pagamento della somma di € 4.490,00, necessaria per far fronte alle cure odontoiatriche cui avrebbe dovuto sottoporsi, nonché dell'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , odierno appellato, chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi, veniva decisa dal Giudice di Pace adito con accoglimento della domanda per la limitata somma di € 1.490,00 e rigetto della domanda risarcitoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, pertanto, appello deducendo la Parte_1 nullità della sentenza per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, per la mancata ammissione delle prove orali e della ctu richiesta, nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a pagina
4 dal rigo 5 al rigo 18, ha motivato “Diverso discorso per l'importo di € 3.000,00, prelevato
a mezzo tre assegni postali di € 2.000,00, € 500,00 ed € 500,00 rispettivamente nel settembre 2014, ottobre 2014 e novembre 2014, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti. A fronte del rilievo di parte convenuta del prelievo da parte della di detto importo, che si trova nella sua disponibilità, e a mezzo del quale ella Pt_1 può far fronte alle spese per le cure odontoiatriche, parte attrice nulla eccepisce, lasciando quindi intendere che detta somma è effettivamente nella sua disponibilità e non destinata ad altri impegni di spesa. Conseguentemente questo giudice, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., deve considerar ai fini della decisione il fatto allegato da parte convenuta e non specificamente contestato dalla parte attrice, la quale mentre ha argomentato in ordine alle ricariche su postepay, nulla ha eccepito in ordine ai detti prelievi. Si ritiene, pertanto, di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure odontoiatriche, non essendovi stata, come già detto, alcuna contestazione specifica a riguardo. Pertanto avendo parte attrice agito, richiedendo la somma di € 4.490,00 per sostenere le spese per gli interventi odontoiatrici, considerato che il Dott. , in sede di prova testimoniale, dichiarava – di aver Persona_1 visitato la in data 24.11.2014 e quantificava la somma occorrente per l'intervento Pt_1 odontoiatrico in € 4.490,00, stante l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, derivante dall'art. 143 c.c., non avendo parte attrice autonoma fonte di reddito, ed essendo
92/2018 r.g.a.c. Pag. 2 comunque nella sua disponibilità la somma di € 3.000,00, per quanto già sopra detto,
va condannato al pagamento della somma di € 1.490,00. Alcuna Controparte_2 somma può essere riconosciuta per il danno patito per il mancato pagamento delle spese mediche, non ricorrendone i presupposti, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso e non essendo stato allegato in modo specifico il danno patito”.
Secondo l'appellante, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione del principio di non contestazione essendo stato provato mediante l'istruttoria che la somma di € 3.000,00 non fosse stata utilizzata per le cure odontoiatriche.
Il giudice, inoltre, non avrebbe considerato che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., spettava al convenuto provare le proprie affermazioni, considerato peraltro che gli assegni prodotti dalla controparte erano tutti antecedenti al sorgere del problema odontoiatrico.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, negata dal giudice di pace, oltre all'accoglimento della rigettata domanda risarcitoria, con vittoria di spese del presente giudizio di appello,
Costituitosi in giudizio l'appellato ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il procedimento assegnato alla scrivente in data 02.12.2022, dopo alcuni differimenti per ragioni di ruolo, è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto
2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio
92/2018 r.g.a.c. Pag. 3 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
§3. Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito chiarite.
Come noto, la giurisprudenza ha affermato che “l'assistenza (morale e) materiale prevista dall'art. 143 c.c., co. 2, costituisce effetto essenziale del matrimonio, presupponendo la fisiologia del rapporto di coppia o una sua crisi non formalizzata dalla domanda di separazione e quindi non rilevante a livello giuridico, esprimendo un dovere di carattere generale che grava su ciascun coniuge nell'interesse stesso della famiglia, affinché ai bisogni di quest'ultima contribuiscano "entrambi i coniugi" in ragione delle rispettive
"sostanze" e della "capacità di lavoro professionale o casalingo" di ciascuno (art. 143 co.
3 c.c.)” (vedasi: Cass. Civ., Sez. II, n. 6403 del 21/03/2011).
Tra e , all'epoca della notifica dell'atto di citazione Parte_1 Controparte_2
(11/05/2015) separati solo di fatto, certamente intercorreva un reciproco obbligo di assistenza, anche materiale, essendo stata la separazione omologata in data 11/11/2015.
Tale obbligo non è, però, illimitato;
esso ha carattere relativo dovendosi commisurare alle sostanze e alle capacità di lavoro di ciascun coniuge, non potendosi concretizzare nel diritto indiscriminato di uno di ricevere dall'altro tutto ciò di cui ha bisogno, a prescindere da una valutazione della sostenibilità economica per l'altro coniuge della prestazione richiesta.
Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto
a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per
l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 5385 del 21/02/2023, in particolare il considerato in diritto 2.2).
Orbene, risulta documentalmente provato che la , nel periodo da dicembre 2014 a Pt_1 ottobre del 2015, in cui si è protratta la crisi del rapporto di coniugio, ha percepito dal convenuto, attraverso regolari versamenti sul conto postepay a lei intestato, la somma di euro 2.800,00 oltre ad aver avuto libero accesso al conto corrente postale n. 9117163, cointestato ai due coniugi, dal quale, in tre differenti occasioni, ha prelevato complessivamente la somma di euro 3.000,00 (in relazione a tali circostanze si vedano gli allegati alla comparsa di costituzione in primo grado).
92/2018 r.g.a.c. Pag. 4 La pretesa dell'appellante, invero, è viziata in premessa: non è onere del convenuto dimostrare di aver corrisposto alla moglie le somme indicate (mediante le ricariche postepay e consentendo i prelievi dal conto cointestato) con la specifica finalità di provvedere alle cure odontoiatriche, ma è onere della moglie che agisce in giudizio provare di non avere alcuna disponibilità per far fronte alle cure mediche, dimostrando – di fronte alle contestazioni di controparte – che le somme percepite erano già state utilizzate per altre finalità (anche eventualmente di natura personale e sinanche di carattere voluttuario giacché impiegate prima della scoperta di aver bisogno di sottoporsi ad un importante intervento sanitario).
Del resto, in sede di escussione, la teste , figlia dei coniugi, ha dichiarato Testimone_1 come “mio padre diceva a mia madre che per il pagamento delle predette (spese mediche, ndr) avrebbe dovuto usare le somme versate mediante il conto postpay intestato alla stessa sig.ra . Non so quanto veniva versato sul predetto conto. Mio padre suggeriva a Pt_1 mia madre di rivolgersi al SSN e le faceva notare che aveva la disponibilità economica di
€ 5.800,00per far fronte alle spese odontoiatriche”, con ciò confermando la posizione assunta in giudizio da parte convenuta.
Considerato che l'oggetto del presente appello è limitato all'accertamento della spettanza dell'ulteriore somma di € 3.000,00, non riconosciuta dal Giudice di Pace, non può che confermarsi la sentenza impugnata sul punto non avendo l'attrice affatto chiarito l'effettiva destinazione delle somme, di cui non ha mai contestato l'effettiva percezione e non avendo l'istruttoria, documentale ed orale, fornito alcun elemento di segno contrario rispetto all'effettiva percezione o all'ulteriore concreta destinazione dei prelievi.
Invero, nel procedimento di primo grado, la non ha mai espressamente contestato Pt_1 di aver prelevato somme dal conto cointestato al , né ha dedotto e provato che CP_2
l'importo di € 3.000,00 fosse stato da lei utilizzato per far fronte alle esigenze della famiglia o per sostenere spese straordinarie, quali , ad esempio, quelle mediche dei propri figli (in particolare si veda l'atto introduttivo del giudizio, la memoria ex art. 320 c.p. dell'attrice e i verbali di udienza del giudizio RG n. 328/2015); né ha diversamente dedotto o provato quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme prelevate.
Dunque, non merita di essere condivisa la doglianza dell'appellante concernente la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Infatti, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto “di dover considerare la somma di € 3.000,00 nella disponibilità dell'attrice per il pagamento delle cure Odontoiatriche”, condannando il alla rifusione del solo importo di euro 1.490,00. CP_2
92/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Sul punto, la giurisprudenza ha, in più occasioni, precisato che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo perciò trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.” (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 12636 del 13.06.2005; cfr: Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 5356 del 05/03/2009).
Alcuna rilevanza assume, poi, il fatto che i 3.000,00 euro siano stati prelevati, in tre trances, prima del 24.11.2014 (data in cui il teste Dott. ha dichiarato di aver Testimone_2 visitato per la prima volta l'attrice), in quanto, oltre ad essere circostanza introdotta dalla
, per la prima volta, solo in sede di appello, comunque, nulla aggiunge in ordine alla Pt_1 disponibilità di tale somma in capo all'attrice.
Il punctum dolens, infatti, non riguarda la destinazione astratta della somma, in altri termini il motivo per cui sono stati effettuati i prelievi, in epoca anteriore alla successiva emersione della problematica dentale (secondo la prospettazione di parte), quanto l'effettiva utilizzazione della stessa, sì da non essere più disponibile per far fronte al pagamento dell'intervento medico, circostanza rimasta incerta e, dunque, in applicazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ricadente sulla parte che aveva l'onere di provarla con conseguente reiezione della pretesa.
Priva di fondamento è, altresì, l'affermazione dell'appellante secondo cui: “non risponde al vero che parte attrice non abbia contestato i fatti asseriti da parte convenuta e relativi alla somma complessiva di € 3.000,00” poiché “i testi citati, sig.ra , figlia Testimone_1 del sig. , le sig.re. e la sig.ra ritualmente Controparte_2 Tes_3 CP_3 ascoltati in udienza, hanno confermato tutti i capitoli di prova a loro sottoposti durante la prova per testi”, giacché i predetti testi nulla hanno riferito a riguardo.
Né può essere condivisa l'affermazione dell'attrice secondo cui “l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nella valutazione espressa dal giudice di prime cure, atteso che la valutazione espressa dal giudicante inverte l'onere della prova che grava sul convenuto”, essendo onere di quest'ultima dare specifica prova, anche documentale, delle proprie sostanze, al fine di dimostrare l'insostenibilità dell'esborso richiesto per le cure odontoiatriche;
prova che, nel caso di specie, è mancata.
Va respinta, ulteriormente, la domanda di risarcimento del danno, reiterata in appello, correttamente rigettata dal giudice di primo grado per mancata allegazione e prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
92/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Per tutto quanto sin qui osservato l'appello non può che essere rigettato.
§4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al D.M. 140/2012, così come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore e della natura della controversia e della modesta attività difensiva svolta dall'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 111/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 111/2017 del Giudice di
Pace di Melfi;
2) CONDANNA , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano CP_2 complessivamente in € 1.278,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, il 30/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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