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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1974 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA la quale ha insistito in ricorso ed ha chiesto “che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese ed onorari in favore del procuratore antistatario” e che di contro non risultano depositate note da parte del resistente pur CP_1 regolarmente costituito, visti gli atti del fascicolo, preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 /2025 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_2 C.F._1
giudizio con l'avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
Pa
. CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti, resistente
E di
Agente della per la provincia di Controparte_3 CP_3
Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza su indicata la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “- accertare e dichiarare nulla, illegittima e priva di fondamento giuridico contrariis rejectis l'atto di intimazione di pagamento n. 29920259008255833/000, per la somma in esso riportata di €
55.550,36, notificato in data 17/06/2025, limitatamente per gli avvisi di addebito in questa sede opposte e suindicate per l'ammontare pari ad € 23.611,33 e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, per mancata notifica e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria del diritto al recupero del credito;
- per l'effetto revocare, annullare, e/o dichiarare nulli gli avvisi di addebito invi contenute ed in questa sede impugnate ed in particolare i seguenti avvisi n. 59920160000215236000, n. 59920160002099189000, n.
59920170001128538000, n. 59920180000700418000, n. 59920180002426978000, n.
59920190001310254000 e n. 59920190002987587000, per prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e l'illegittimà dell'iscrizione a ruolo dei crediti tributari riportati nell'atto di intimazione di
CP_ pagamento impugnato, dai singoli avvisi di addebito emesse in favore dell' di Trapani. Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Dopo aver premesso di aver ricevuto la notificazione in data 17/05/2025 a mezzo posta raccomandata della intimazione di pagamento n. 29920259008255833/000, eccepiva la “1) Nullità dell'atto per omessa notifica degli avvisi di addebito oltre che degli atti pregressi” e la “2)
CP_ Intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' .
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente;
CP_1
evidenziava (e documentava) che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta erano stati tutti regolarmente notificati;
rilevava che gli eventuali atti interruttivi successivi a dette notifiche, erano nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione al quale pure aveva inoltrato formale richiesta di copia della relativa documentazione;
sottolineava che comunque nel computo del termine di prescrizione, avrebbe dovuto tenersi conto “del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria per il covid19 dal 08/03/2020 al 31/08/2021”.
Chiedeva pertanto “Voglia il G.d.L., contrariis reiectis: - Ritenere e dichiarare inammissibili i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento - Disporre integrazione del contraddittorio nei confronti di - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi CP_4
atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi CP_1
Instaurato il contraddittorio non si costituiva nei cui confronti il Tribunale riteneva CP_4
opportuno rendere ordinanza di esibizione “di copia attestata conforme agli originali di tutti gli atti interruttivi della prescrizione presupposti alla di intimazione di pagamento n.
29920259008255833/000 e relativi agli avvisi di addebito numeri 59920160000215236000,
59920160002099189000, 59920170001128538000, 59920180000700418000, 59920180002426978000,
59920190001310254000 e 59920190002987587000, emessi nei confronti di Parte_2 nata in [...] il [...] C.F. completi della documentazione
[...] C.F._1
relativa alla notificazione degli stessi” onerando dei relativi adempimenti l CP_1
Quest'ultimo non ha depositato note per l'udienza odierna né ha documentato l'avvenuta notificazione della suddetta ordinanza all'agente della riscossione.
Il Tribunale ritiene pertanto di dover decidere la controversia allo stato degli atti.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi.
Essa inoltre non concerne il merito della pretesa contributiva la quale in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione deve ritenersi non contestata.
Ciò posto in punto di qualificazione della proposta opposizione, nel merito essa è fondata nei limiti di seguito specificati
Risultano presupposti alla contestata intimazione di pagamento gli avvisi di addebito qui di seguito specificati notificati nella data pure specificata:
1) - AVA 59920160000215236000 (all. 650354790779), notificato il 14/05/2016 per € 1.911,23 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1° e 2° rata emissione 2015/01 nonché sanzioni;
2) - AVA 59920160002099189000 (all. 650382302958), notificato il 21/12/2016 per € 1.920,31 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 3° e 4° rata emissione 2015/01 nonché sanzioni;
3) - AVA 59920170001128538000 (all. 630291553727), notificato il 05/02/2018 per €3.945,69 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1, 2°, 3° e° e 4° rata emissione 2016/01 nonché sanzioni;
4) - AVA 59920180000700418000, (all. 630303109201) notificato il 30/07/2018 per € 2.997,74 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1°, 2° e 3 ° rata emissione 2017/01 nonché sanzioni;
5) -AVA59920180002426978000, (all. 630311670494) notificato il 22/01/2019 per € 2.012,07 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 4° rata emissione 2017/01 e 1° rata emissione
2018/01 nonché sanzioni;
6) - AVA 59920190001310254000, (all. 630325348436) notificato il 10/09/2019 per € 2.049,68 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 2° e 3 ° rata emissione 2018/01 nonché sanzioni;
7) - AVA 59920190002987587000, (all. 630333435597) notificato il 02/03/2020 per € 2.047,64 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 4° rata emissione 2018/01 e 1° rata emissione
201901 nonché sanzioni.
Non risultando documentata l'esistenza e la notifica di atti interruttivi successivi a detti avvisi ne deriva che anche considerando la sospensione della decorrenza del termine disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria a Covid-19, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 17.5.2025, risultava prescritto il diritto di credito specificato negli avvisi indicati nei numeri da 1) a 5) che precedono.
Al contrario risultano dovuti i contributi indicati negli avvisi nn. 6) e 7) atteso che il termine di prescrizione (tenuto conto della sospensione emergenziale) non era decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 23.611,33) si liquidano in favore di parte ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 5.391,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da compensare in ragione della metà tenuto conto del parziale rigetto della domanda da distrarre in favore del procuratore antistatario non risultano depositata in atti alcuna delibera di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nonostante la stessa ricorrente abbia depositato copia della istanza di ammissione inoltrata al competente COA.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio che liquida CP_1
in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 2.697,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso la intimazione di pagamento n.
29920259008255833/000, notificata in data 17/05/2025 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160000215236000; 59920160002099189000;
59920170001128538000; 59920180000700418000 e 59920180002426978000 e per l'effetto annulla limitatamente a detti avvisi l'intimazione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
della ricorrente delle spese di lite che liquida, in complessivi € 5.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da compensare in misura della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_4
dell' in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida, in CP_1
complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, con riferimento all'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1974 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA la quale ha insistito in ricorso ed ha chiesto “che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese ed onorari in favore del procuratore antistatario” e che di contro non risultano depositate note da parte del resistente pur CP_1 regolarmente costituito, visti gli atti del fascicolo, preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 /2025 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_2 C.F._1
giudizio con l'avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
Pa
. CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti, resistente
E di
Agente della per la provincia di Controparte_3 CP_3
Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza su indicata la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “- accertare e dichiarare nulla, illegittima e priva di fondamento giuridico contrariis rejectis l'atto di intimazione di pagamento n. 29920259008255833/000, per la somma in esso riportata di €
55.550,36, notificato in data 17/06/2025, limitatamente per gli avvisi di addebito in questa sede opposte e suindicate per l'ammontare pari ad € 23.611,33 e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, per mancata notifica e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria del diritto al recupero del credito;
- per l'effetto revocare, annullare, e/o dichiarare nulli gli avvisi di addebito invi contenute ed in questa sede impugnate ed in particolare i seguenti avvisi n. 59920160000215236000, n. 59920160002099189000, n.
59920170001128538000, n. 59920180000700418000, n. 59920180002426978000, n.
59920190001310254000 e n. 59920190002987587000, per prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e l'illegittimà dell'iscrizione a ruolo dei crediti tributari riportati nell'atto di intimazione di
CP_ pagamento impugnato, dai singoli avvisi di addebito emesse in favore dell' di Trapani. Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Dopo aver premesso di aver ricevuto la notificazione in data 17/05/2025 a mezzo posta raccomandata della intimazione di pagamento n. 29920259008255833/000, eccepiva la “1) Nullità dell'atto per omessa notifica degli avvisi di addebito oltre che degli atti pregressi” e la “2)
CP_ Intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' .
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente;
CP_1
evidenziava (e documentava) che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta erano stati tutti regolarmente notificati;
rilevava che gli eventuali atti interruttivi successivi a dette notifiche, erano nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione al quale pure aveva inoltrato formale richiesta di copia della relativa documentazione;
sottolineava che comunque nel computo del termine di prescrizione, avrebbe dovuto tenersi conto “del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria per il covid19 dal 08/03/2020 al 31/08/2021”.
Chiedeva pertanto “Voglia il G.d.L., contrariis reiectis: - Ritenere e dichiarare inammissibili i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento - Disporre integrazione del contraddittorio nei confronti di - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi CP_4
atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi CP_1
Instaurato il contraddittorio non si costituiva nei cui confronti il Tribunale riteneva CP_4
opportuno rendere ordinanza di esibizione “di copia attestata conforme agli originali di tutti gli atti interruttivi della prescrizione presupposti alla di intimazione di pagamento n.
29920259008255833/000 e relativi agli avvisi di addebito numeri 59920160000215236000,
59920160002099189000, 59920170001128538000, 59920180000700418000, 59920180002426978000,
59920190001310254000 e 59920190002987587000, emessi nei confronti di Parte_2 nata in [...] il [...] C.F. completi della documentazione
[...] C.F._1
relativa alla notificazione degli stessi” onerando dei relativi adempimenti l CP_1
Quest'ultimo non ha depositato note per l'udienza odierna né ha documentato l'avvenuta notificazione della suddetta ordinanza all'agente della riscossione.
Il Tribunale ritiene pertanto di dover decidere la controversia allo stato degli atti.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi.
Essa inoltre non concerne il merito della pretesa contributiva la quale in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione deve ritenersi non contestata.
Ciò posto in punto di qualificazione della proposta opposizione, nel merito essa è fondata nei limiti di seguito specificati
Risultano presupposti alla contestata intimazione di pagamento gli avvisi di addebito qui di seguito specificati notificati nella data pure specificata:
1) - AVA 59920160000215236000 (all. 650354790779), notificato il 14/05/2016 per € 1.911,23 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1° e 2° rata emissione 2015/01 nonché sanzioni;
2) - AVA 59920160002099189000 (all. 650382302958), notificato il 21/12/2016 per € 1.920,31 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 3° e 4° rata emissione 2015/01 nonché sanzioni;
3) - AVA 59920170001128538000 (all. 630291553727), notificato il 05/02/2018 per €3.945,69 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1, 2°, 3° e° e 4° rata emissione 2016/01 nonché sanzioni;
4) - AVA 59920180000700418000, (all. 630303109201) notificato il 30/07/2018 per € 2.997,74 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 1°, 2° e 3 ° rata emissione 2017/01 nonché sanzioni;
5) -AVA59920180002426978000, (all. 630311670494) notificato il 22/01/2019 per € 2.012,07 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 4° rata emissione 2017/01 e 1° rata emissione
2018/01 nonché sanzioni;
6) - AVA 59920190001310254000, (all. 630325348436) notificato il 10/09/2019 per € 2.049,68 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 2° e 3 ° rata emissione 2018/01 nonché sanzioni;
7) - AVA 59920190002987587000, (all. 630333435597) notificato il 02/03/2020 per € 2.047,64 dovuti a titolo di contributi entro il minimale su 4° rata emissione 2018/01 e 1° rata emissione
201901 nonché sanzioni.
Non risultando documentata l'esistenza e la notifica di atti interruttivi successivi a detti avvisi ne deriva che anche considerando la sospensione della decorrenza del termine disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria a Covid-19, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 17.5.2025, risultava prescritto il diritto di credito specificato negli avvisi indicati nei numeri da 1) a 5) che precedono.
Al contrario risultano dovuti i contributi indicati negli avvisi nn. 6) e 7) atteso che il termine di prescrizione (tenuto conto della sospensione emergenziale) non era decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 23.611,33) si liquidano in favore di parte ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 5.391,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da compensare in ragione della metà tenuto conto del parziale rigetto della domanda da distrarre in favore del procuratore antistatario non risultano depositata in atti alcuna delibera di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nonostante la stessa ricorrente abbia depositato copia della istanza di ammissione inoltrata al competente COA.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio che liquida CP_1
in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 2.697,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso la intimazione di pagamento n.
29920259008255833/000, notificata in data 17/05/2025 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160000215236000; 59920160002099189000;
59920170001128538000; 59920180000700418000 e 59920180002426978000 e per l'effetto annulla limitatamente a detti avvisi l'intimazione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
della ricorrente delle spese di lite che liquida, in complessivi € 5.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da compensare in misura della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_4
dell' in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida, in CP_1
complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, con riferimento all'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo