Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 583/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 299/2024 R.S. del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 21.03.2024, nella causa n. 643/2022 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza del 17/04/2025; promossa da:
CF e P. Iva in persona del sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Giorgia Giovetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelfranco Emilia (MO); appellanti;
contro
(cf Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Isabella
Patrizia Basile ed Oreste Manzi, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Bologna (BO); pag. 1 di 16
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <<(…) Con ricorso depositato in data 22/07/2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 00002161 50 000 formato il 24 giugno 2022 e ricevuto via pec in data 29 giugno 2022, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 154.229,65 per contributi aziende con lavoratori dipendenti, sanzioni civili e interessi, in relazione al Verbale ISPETTIVO n. 20020001266 Prot.
500.05/06/2020.0265242 del 06/06/2020 notificato il 24/06/2020, a sua CP_1 volta stimolato da un precedente verbale unico di accertamento e notificazione n.
00005 anno di riferimento 2018 Codice Reparto MO111del 12.04.2019 emesso in conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con primo accesso in data 5 giugno 2018 dalla Guardia di Finanza di Vignola, spiegando le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale, riconoscere e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito Numero dell'atto 370 CP_1
2022 00002161 50 000 formato il 24 giugno 2022 e ricevuto via pec in data 29 giugno 2022 per le causali sopra esposte e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al versamento di quanto riportato nell'avviso di addebito per contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive.
Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale nel caso in cui fosse riconosciuto il rapporto di lavoro come subordinato, previo accertamento della prescrizione dei contributi sino al giugno 2015, quantificare l'eventuale contribuzione dovuta sul minimale contributivo previsto per ciascun anno di riferimento o alternativamente sull'imponibile determinato avuto riguardo la retribuzione minima prevista dal CCNL applicato dalla committente alla totalità dei rapporti di Parte_1
pag. 2 di 16 lavoro per le mansioni effettivamente svolte dal CP_2
In ogni caso accertare e dichiarare che le somme aggiuntive e gli interessi devono essere calcolati ai sensi dell'art. 116 comma 10 L. 388/2000, lettera A), in quanto l'ammontare dei contributi è rilevabile dalle registrazioni obbligatorie, conseguentemente ridurre gli importi dovuti a titolo di sanzioni”.
In particolare, ha dedotto: • di essere un'impresa che si occupa di lavorazione di carni e stagionatura di prosciutti ed insaccati;
• di aver sottoscritto in data 22 dicembre 2010 con il sig. titolare di impresa artigiana un Controparte_3 regolare contratto di appalto avente ad oggetto la disossatura, facchinaggio, stuccatura dei prosciutti;
• che l'attività appaltata avrebbe richiesto elevate competenze che lo stesso avrebbe acquisito in numerosi anni di CP_2 esperienza lavorativa, anche come lavoratore subordinato alle dipendenze dell'opponente medesima;
• che il sig. avrebbe svolto la propria Controparte_3 attività senza comunicare orari o eventuali assenze, semplicemente recandosi nello stabile di proprietà della Committente negli orari di apertura dello stesso, effettuando numerosi giorni di assenza e che non avrebbe avuto vincoli di esclusiva con il • che l'appaltatore avrebbe ricevuto Parte_3 un compenso differenziato in base alla tipologia di attività eseguita in base ai pezzi lavorati o ai quintali movimentati;
• che l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del contratto di appalto sarebbe stata concessa in uso al attraverso un CP_2 contratto di comodato d'uso gratuito con la società; • che l' avrebbe altresì CP_1 riconosciuto come non genuino il contratto di appalto sottoscritto tra la società
e la società nel periodo 1.11.2018 – Parte_1 Parte_4
31.10.2019; • che gli ispettori verbalizzanti avrebbero contestato, oltre che la non genuinità dell'appalto, anche l'omissione contributiva da parte della
[...]
, poiché quest'ultima avrebbe trasformato il contratto da tempo Parte_4 pieno a tempo parziale 20 ore settimanali, quando viceversa le ore settimanali prestate dal non sarebbero state inferiori a 150, comportando così una CP_2 omissione di pagamento di premi e contributi;
• che non opererebbe la presunzione di cui alla l. 92/1992 richiamata dagli ispettori;
• che l' non CP_1 potrà pretendere il versamento dei contributi previdenziali il cui versamento doveva essere effettuato antecedentemente il 24/06/2015, giusta l'intervenuta pag. 3 di 16 prescrizione;
• che i contributi dovranno in ogni caso essere rideterminati avuto riguardo alla retribuzione minima prevista dal CCNL applicato dalla committente alla totalità dei rapporti di lavoro per le mansioni effettivamente Parte_1 svolte dal • che le sanzioni sugli eventuali contributi che la CP_2 Parte_1 fosse costretta a versare dovranno essere conteggiate con l'applicazione delle sanzioni minori previste dalla normativa di settore per il caso di omissione.
Si è costituito l' eccependo pregiudizialmente il difetto di legittimazione CP_1 passiva della nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione. (…)>>. CP_4
Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, mediante il libero interrogatorio del sig. ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e a Controparte_3 mezzo dell'escussione del sig. il Tribunale di Modena ha definito Testimone_1 la vertenza con la sentenza n. 299/2024 R.S., così statuendo: “ (…) 1) Rigetta l'opposizione; 2) Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7052,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta pronuncia, dopo aver riepilogato la vicenda sottoposta al suo giudizio e ricostruito i principi giuridici regolanti la materia in esame: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
“non afferendo i crediti azionati a quelli oggetto di cessione”; 2) ha ritenuto CP_5 illegittimo il contratto di appalto formalmente concluso fra la società allora ricorrente ed il sig. in data 22 dicembre 2010 (disconosciuto dal Controparte_3 medesimo lavoratore), in ragione della ritenuta operatività della presunzione di cui agli artt. 61 e 69 bis D. Lgs n. 276 del 2003 invocata dall e tenuto conto delle CP_1 dichiarazioni rese dall'asserito appaltatore da cui sarebbero “emersi elementi sufficienti per inferire la natura subordinata (e certamente etero-organizzata, nei termini suindicati) dell'attività lavorativa pacificamente svolta in favore della società” allora opponente;
3) ha ritenuto parimenti illegittimo il contratto di appalto sottoscritto tra la società e la società Parte_1 Parte_4 nel periodo 1.11.2018 – 31.10.2019 (tenuto conto della sua genesi, così come riferita dai diretti interessati) nonché dimostrata l'omissione contributiva contestata dagli Ispettori verbalizzanti posto che il contratto del sig. è CP_2 stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale 20 ore settimanali, quando viceversa le ore settimanali da lui prestate non sarebbero state inferiori a 150; 4) pag. 4 di 16 ha ritenuto corretta la quantificazione della contribuzione evasa operata dall CP_1
(disattendendo sul punto implicitamente l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'allora opponente); 5) ha giudicato corretta l'applicazione alla fattispecie in esame delle sanzioni previste per l'ipotesi dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00. Con ricorso depositato in data 16/09/2024, la ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, voglia:
“(…) dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito Numero dell'atto 370 2022 00002161 50 000 formato il 24 giugno 2022 e CP_1 ricevuto via pec in data 29 giugno 2022 e dichiarare che la società ricorrente in appello non è tenuta al versamento di quanto riportato nell'avviso di addebito per contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive. IN OGNI CASO Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha formulato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la ha censurato la sentenza Parte_1 gravata nella parte in cui ha ritenuto l'operatività nel caso di specie della presunzione di cui agli artt. 61 e 69 bis D. Lgs n. 276 del 2003 invocata dall . CP_1
Con il secondo motivo, invece, ha eccepito che “il Giudice di primo grado” avrebbe “erroneamente valutato le prove testimoniali escusse”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone la reiezione, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
L'inibitoria proposta dalla società appellante, trattata all'udienza del 31/10/2024 in contumacia dell' , è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza emessa CP_1 in pari data.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in base alle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, osserva preliminarmente la
Corte che la società appellante non ha riproposto in questa sede l'eccezione di prescrizione quinquennale svolta in prime cure che, per l'effetto, deve intendersi pag. 5 di 16 rinunciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., il quale stabilisce che:
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate” (dovendosene, peraltro, rivelare incidenter tantum l'infondatezza atteso che la prescrizione risulta esser stata interrotta dall' con diffida dell'11.4.2019, ricevuta dalla società CP_1 allora opponente a mezzo pec in pari data – cfr. docc. 20 e 21 fasc. di primo grado
). CP_1
Quanto alla residua materia del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto da i cui motivi di gravame in ragione della loro reciproca Parte_1 interferenza possono essere trattati congiuntamente, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo si osserva che il Tribunale di Modena dopo aver correttamente ricordato sia il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui:
“nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva” (Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 22862/2010) sia il valore probatorio da attribuirsi al rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale secondo la giurisprudenza formatasi in materia, ha puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione datane dalla Suprema Corte di
Cassazione, osservando al riguardo: << (…) l'art. 69-bis - la cui rubrica era Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo - recitava (ratione temporis): “ 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
(a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle pag. 6 di 16 sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3
(Omissis) ”.
La disposizione, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 26 (e successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2015), ha delineato una presunzione iuris tantum di collaborazione coordinata e continuativa a fronte della ricorrenza di due dei tre requisiti elencati, i quali si focalizzano sulla durata del rapporto, sulla dipendenza economica del collaboratore e sull'inserimento nell'organizzazione aziendale.
La ratio della disciplina è quella del contrasto del lavoro autonomo non genuino, da ricondurre nell'alveo del lavoro subordinato nella misura in cui sia privo di uno specifico progetto (D. Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e 69).
Il D. Lgs. n. 276, art. 69 bis prevede, dunque, in favore del lavoratore-titolare di partita Iva una presunzione legale che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal committente attraverso una prova idonea a dimostrare che l'attività di lavoro prestata era una genuina collaborazione autonoma non coordinata.
Occorre peraltro ricordare che in base all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/15 "a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Rispetto a tale disposizione, all'esito di un ampio dibattito dottrinale, la Suprema
Corte ha recentemente ritenuto che "il legislatore, d'un canto consapevole della pag. 7 di 16 complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi. In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina" (così, in motivazione, cass. civ., 1663/20).
E come precisato dalla Suprema Corte, "si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea" (così, in motivazione, cass. civ.,
1663/20).
Occorre inoltre precisare che "il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo", potendosi parimenti "ritenere che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa" (così, in motivazione, Cass. civ., 1663/20). […] >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, espressione della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, alla quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella pag. 8 di 16 condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
In puntuale declinazione di tali principi di diritto, poi, il Giudice a quo, a fronte di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, ha negato la genuinità del contratto di appalto apparentemente sottoscritto in data 22 dicembre
2010 dall'allora opponente con il sig. osservando sul punto: << Controparte_3
(…) L'opponente ha eccepito di aver sottoscritto in data 22 dicembre 2010 con il sig. titolare di impresa artigiana un regolare contratto di appalto Controparte_3 avente a oggetto la disossatura, facchinaggio, stuccatura dei prosciutti;
senonché, in ragion del suo concreto dispiegamento e della qualità delle parti, il rapporto appare più correttamente sussumibile sotto la fattispecie di contratto d'opera. Infatti, è stato puntualizzato che il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera o del servizio commissionati avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. 11 marzo 2015, n. 4908; Cass. civ. Sez. II Sent., 21/05/2010, n. 12519).
Nel caso di specie, per quanto emerso, il servizio è stato eseguito personalmente dal lavoratore, senza ausilio di altri e pressoché in carenza di qualsivoglia organizzazione – anche embrionale – e di mezzi materiali.
Peraltro, il lavoratore ha disconosciuto la firma apposta in calce ai contratti di appalto e di comodato.
(…) Ciò posto, osserva il Giudicante come, nel gioco delle reciproche allegazioni, l' abbia allegato, richiamando il verbale, la sussistenza di due degli indici CP_1 normativamente previsti (n.d.r. ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 69 bis cit.): la durata della collaborazione superiore ad otto mesi per due anni consecutivi;
il corrispettivo della prestazione versato dalla società ricorrente rappresenti più dell'80% (per questi lavoratori rappresenta il 100%) del fatturato complessivo del lavoratore.
Ebbene, l'opponente, pur non contestando l'esistenza dei presupposti indicati dalla norma, ha eccepito che sussisterebbero le condizioni per sterilizzare pag. 9 di 16 l'operatività della presunzioni sopra richiamata, in quanto l'attività fosse caratterizzata dal dispiegamento di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività che fosse svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La tesi non è condivisibile.
E' pacifico infatti che il sig. abbia lavorato per con rapporto CP_2 Parte_1 di lavoro subordinato svolgendo la medesima attività che, pertanto, era già in grado di svolgere ab inizio senza aver maturato l'esperienza invocata come esimente. Peraltro, trattasi di un periodo esiguo e non sufficiente ex ante ad assicurare l'acquisizione dell'esperienza richiesta dalla norma richiamata. Ciò posto, in ragione del regime dell'onere della prova di scaturigine legale,
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che il rapporto abbia mantenuto in concreto i crismi dell'autonomia. Ritiene il Giudicante che l'onere non sia stato assolto.
Il sig. stesso, in sede ispettiva, ha dichiarato quanto segue: “R: Lavoro CP_2 presso la da circa una decina d'anni. ln passato, ero dipendente Parte_1 diretto della società e successivamente ho aperto la partita IVA ed ho iniziato a lavorare presso tale società con la mia ditta individuale.
Ho sempre fatto lavori di disossatura, stoccatura, carico peso dei prosciutti stagionali, preparazione bancali ed in passato anche attività di salatura Ci tengo a precisare che, da quando sono titolare della mia ditta individuale, ho lavorato sempre ed esclusivamente per conto della Mi reco sempre ed Parte_1 esclusivamente presso la sede della società in Zocca. Non lavoro per nessun altro committente.
D: Per l'esecuzione della Sua opera, di quali attrezzature si avvale? R: Utilizzo la macchina per disossare nonché altre attrezzature per lavorare la carne di proprietà della Di mia proprietà ho solo qualche coltello e Parte_1 strumenti di protezione individuale.
D: Per l'esecuzione della Sua opera, si avvale di una postazione fissa? R: A seconda dell'attività che la Direzione della società mi ordina di fare, io mi avvalgo di una determinata postazione. Talvolta lavoro da solo ma spesso mi capita di pag. 10 di 16 lavorare unitamente ai dipendenti della dipende, comunque, Parte_1 dall'attività che mi dicono di fare.
D: Chi le fornisce le direttive operative per l'espletamento della sua attività lavorativa? R: Ricevo delle direttive operative dal direttore della società, tale
Questi mi indica anche l'orario di lavoro che devo svolgere, Persona_1 che dipende dal tipo di attività che devo svolgere. Tuttavia, inizio il lavoro sempre alle ore 08:30.
D: Ha conseguito qualche titolo di studio o frequentato qualche corso formativo specializzante che possa certificare le sue competenze? R: Non ho frequentato alcun corso formativo di specializzazione né ho conseguito qualche titolo certificante particolari competenze. Ho imparato a svolgere il mio lavoro facendo pratica presso la Parte_1
D: In caso di assenze o malattie chi deve informare? R: Informo Persona_1 sia per le assenze dovute ad eventuali malattie sia per le ferie.
D: Come avviene il pagamento della sua retribuzione? R: Percepisco una retribuzione che varia in base alle ore ed ai kg di carne che lavoro. Tuttavia,
l'amministrazione della mi corrisponde un assegno mensile che, Parte_1 mediamente è pari ad € 4.500/5.000.
D: Fruisce del servizio mensa o di buoni pasto? R: Fruisco del servizio mensa”.
Tali dichiarazioni sono state confermate in sede di escussioni testimoniale.
(…) In sede testimoniale, il lavoratore ha confermato e/o aggiunto che: lavorasse insieme agli operai della ricevendo le direttive sul lavoro da Parte_1 svolgere e anche sull'orario da;
informasse sempre Persona_1 Per_1 se doveva assentarsi per malattia o per ferie;
osservasse un orario
[...] tendenzialmente fisso e che le variazioni potevano essere determinate dalla quantità di lavoro da sbrigate (più che dall'autonomia nell'organizzazione della prestazione, NDR); gli strumenti e utensili fossero quasi esclusivamente di proprietà della;
lavorasse insieme ad altro personale della società. Parte_1
Queste dichiarazioni conferiscono supporto adeguato alla prospettazione dell' specificamente, sono emersi elementi sufficienti per inferire la natura CP_1 subordinata (e certamente etero-organizzata, nei termini suindicati) dell'attività lavorativa pacificamente svolta in favore della società, ovvero che il lavoratore:
• svolgesse la prestazione all'interno della sede aziendale, utilizzando pag. 11 di 16 principalmente strumenti messi a disposizione dall'azienda stessa;
• abbia lavorato con continuità e in regime di monocommittezza;
• osservasse un orario tendenzialmente prestabilito e percepisse un compenso a cadenza mensile in misura sostanzialmente fissa (ancorché commisurato alla quantità di prodotto).
Tale compendio di elementi, unitamente considerati, convergenti nella direzione prospettata dall non risultano smentiti da altri elementi acquisiti in CP_1 istruttoria, quali le dichiarazioni del teste Testimone_1
L'opposizione è dunque infondata in parte qua. (…) >>. Anche queste considerazioni, di adamantina chiarezza ed immuni da vizi logico- giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite.
Peraltro, si rileva che la società odierna appellante non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione e/o nuovo elemento di prova che possa scalfire la solidità e le coerenza del ragionamento logico-giuridico svolto dal
Tribunale di Modena nella gravata sentenza.
Ad integrazione di quanto già diffusamente argomentato dal Giudice a quo solo alcune puntualizzazioni appaiono opportune.
In primis, va evidenziato che le precise e dettagliate dichiarazioni rilasciate dal sig. in sede ispettiva (sopra riportate e liberamente valutabili da questa CP_2
Corte ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nonostante l'eccezione d'incapacità a testimoniare tempestivamente svolta dalla difesa dell'allora opponente), poi confermate in sede testimoniale, considerate unitamente al restante compendio probatorio in atti, sono ampiamente sufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso fra tale lavoratore e la società odierna appellante dal 22 dicembre 2010
(data di formale stipula del fittizio contratto di appalto) in avanti nell'alveo della subordinazione di cui agli artt. 2094 e ss. c.c., a prescindere dall'operatività della presunzione di cui all'art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2023, rendendo superflua ogni disquisizione al riguardo.
Del resto, la società appellante non è stata in grado né di indicare, né tantomeno di comprovare circostanze che possano minare la credibilità del sig. il CP_2 quale non ha palesato alcun concreto interesse all'esito di questo giudizio, redendo, peraltro, una deposizione lineare, scevra da contraddizioni e logicamente incensurabile. pag. 12 di 16 A ciò aggiungasi che dopo il disconoscimento da parte del lavoratore de quo della sua firma apposta in calce ai contratti di appalto e di comodato asseritamente stipulati con la società appellante, questa non ne ha chiesto la verificazione o, comunque, non si è premurata di dimostrarne l'autenticità, accreditando con tale contegno processuale, valutabile da questa Corte ai sensi dell'art. 116 c.p.c, la credibilità del sig. CP_2
Né appaiono dirimenti in senso contrario le dichiarazioni del teste Testimone_1 tanto enfatizzate dalla società appellante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che il predetto teste è tuttora un dipendente della società appellante e tale circostanza potrebbe aver influito sulla sua genuinità. In ogni caso, il teste in questione non ha reso dichiarazioni idonee ad inficiare quelle rese dal sig. CP_2
Quanto all'affermazione del teste secondo cui il non avrebbe Tes_1 CP_2 sempre seguito il suo orario di lavoro (“Ne sono a conoscenza perché delle volte arrivavo al lavoro che era già lì, oppure arrivavo che lui doveva ancora CP_2 arrivare;
a parte il giorno che arrivava il fresco, non sempre faceva i CP_2 nostri stessi orari”), la stessa in realtà conferma quanto dichiarato dal medesimo lavoratore accertato “ … mi indica anche l'orario di lavoro Persona_1 che devo svolgere, che dipende dal tipo di attività che devo svolgere”. Dunque, incrociando le dichiarazioni dei due lavoratori, è possibile affermare che il sig.
di regola seguiva gli stessi orari di lavoro dei dipendenti dall'odierna CP_2 società appellante ma il suo orario di lavoro poteva subire variazioni a seconda del
“tipo di attività” che doveva seguire. In ogni caso, si trattava di orari di lavoro etero determinati, nello specifico stabili dalla società appellante nella persona del titolare
. Persona_1
Rispetto, poi, alle affermazioni del teste secondo cui non avrebbe “mai Tes_1 sentito chiedere né ferie, né permessi, né dire che doveva recuperare CP_2 un'ora o che doveva giustificare qualcosa…”; “ … era sempre Persona_1 presente ma non l'ho mai sentito dare direttive a CP_2 Persona_1 sapeva quanti prosciutti dovevano essere preparati per la settimana e quel numero doveva essere preparato”; “Non ho mai sentito, come già detto, qualcuno dare direttive a , è agevole osservare che il fatto che costui non abbia visto CP_2
e/o sentito qualcosa non esclude che ciò sia avvenuto. Del resto è stato il medesimo teste a dichiarare di non aver sempre seguito gli orari di lavoro assegnati Tes_1
pag. 13 di 16 al sig. è quindi ben possibile che il primo non fosse a conoscenza dei CP_2 contenuti del rapporto di lavoro del secondo.
Ciò chiarito, osserva, poi, la Corte che la sentenza gravata appare altresì condivisibile nella parte in cui ha escluso la genuinità del contratto di appalto sottoscritto tra la società e la società nel Parte_1 Parte_4 periodo 1.11.2018 – 31.10.2019 , giudicando al contempo acclarata l'omissione contributiva da parte della , poiché quest'ultima ha Parte_4 trasformato il contratto da tempo pieno a tempo parziale 20 ore settimanali, quando viceversa questi avrebbe continuato a lavorare in regime di full time.
Al riguardo, il Tribunale di Modena nella sentenza gravata ha osservato: “(…) L' ha altresì riconosciuto come non genuino il contratto di appalto sottoscritto CP_1 tra la società e la società nel periodo Parte_1 Parte_4
1.11.2018 – 31.10.2019 e, per quanto di interesse, ha contestato la posizione del
Sig. il quale ha lavorato alle dipendenze della CP_2 Parte_4 nel periodo marzo 2019 – dicembre 2019. Gli ispettori verbalizzanti hanno inoltre contestato anche l'omissione contributiva da parte della Parte_4
poiché quest'ultima ha trasformato il contratto da tempo pieno a tempo
[...] parziale 20 ore settimanali, quando viceversa questi avrebbe continuato a lavorare in regime di full time.
Sul punto, la società opponente si è limitata ad affermare che l'onere della prova graverebbe sull' Anche tale asserzione è corretta, ritiene il Giudicante che CP_1 sul punto l'onere sia stato assolto. Giova all'uopo richiamare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso e dal CP_2
l.r. rappresentante della cooperativa in merito alla genesi del rapporto. Il primo ha dichiarato: “(…) dopo il controllo della Guardia di Finanza gli Ispettori mi dissero che dovevo chiudere la partita IVA. Allora chiesi a se mi Persona_1 prendevano a lavorare come dipendente ma lui mi disse di no e mi disse di andare a parlare con e che se mi avessero assunto loro, potevo tornare a Parte_4 lavorare lì in . Così feci ed infatti tornai a lavorare, assunto da Parte_1 Pt_4
lì in per circa cinque o sei mesi(…) andai io da ,
[...] Parte_1 Parte_5 che conosco bene, e gli dissi che se mi avesse assunto, sarei tornato a lavorare in
. Lui chiamò in e dopo un po' mi disse che andava bene e mi Parte_1 Parte_1 disse che avrebbe cercato un altro posto per me ma che, intanto, sarei dovuto pag. 14 di 16 andare a lavorare in ”. Il secondo, invece, ha riferito: “Con la Parte_1 ho un contratto di appalto per cui io mandavo un ragazzo di nome Parte_1 che doveva lavorare qui (omissis) facendo quello che gli diceva Controparte_3 di fare il Sig. . Persona_1
Tali circostanze, unitamente al fatto che il sig. abbia continuato a CP_2 svolgere le medesime mansioni e alla rapida successione cronologica dei rapporti e alla repentina conversione in part time, appena pochi giorni dopo la stipula del contratto, conducono a ritenere la non genuinità del rapporto e che il sig. abbia continuato a osservare un orario full time. (…)”. CP_2
Anche in parte qua, le considerazioni espresse dal Tribunale di Modena nella sentenza impugnata appaiono immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina del compendio probatorio in atti e, pertanto, nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società appellante.
Infine, si osserva che la sentenza gravata non risulta esser stata specificamente impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretta la quanficazione delle sanzioni e degli interessi operata dall' , con conseguente formazione del c.d. giudicato CP_1 interno sul punto.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va respinto. Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione 52.001,00-260.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del
Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell ). CP_1
Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai sensi del novellato art. 13, co. 1 quater,
DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 15 di 16 - rigetta l'appello proposto da con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a rifondere all le spese del grado che si liquidano in € 4.500,00 a titolo di CP_1 compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai sensi del novellato art. 13, co. 1 quater,
DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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