Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1950 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dell'avv. Elio Benigni Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Viale degli Atlantici n. 27 (presso Avv.
Giulio Negri)
Attore
E
(PI ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Zina Scotti ed elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla via
Marittima, 59
Convenuto
Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2022, conveniva in giudizio l' Parte_1
e Inter. (NIPT: K06605204R), con sede in Autostrada Vlore-Fier km Controparte_2
10 (ALB) esponendo che in data 22 giugno 2021, alle ore 13.00 circa, mentre era alla guida dell'autovettura di sua proprietà Volkswagen T-Roc, tg. GE917LY, percorrendo il raccordo A09 (km
10+500 Comune di Benevento) in direzione Benevento - San Giorgio del Sannio iniziava una manovra di sorpasso di un autocarro DAF/KARO, modello FARXF10. tg.ABS3SAC, munito di rimorchio, targato AER091, assicurato presso la e di proprietà della SAIMJA sh.p.k Controparte_3
Trasporti Nazionali ed Internazionali, società albanese;
mentre la manovra di superamento era in corso, il predetto autotreno sterzava verso sinistra, invadendo la corsia di sorpasso ed urtando il lato destro della vettura dell'attore, provocandone un violento impatto contro il guardrail posto al centro della sede stradale.
In conseguenza del descritto sinistro, il veniva trasportato a mezzo autolettiga presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, ove, sottoposto ad accertamenti strumentali, gli veniva diagnosticato "trauma cranico non commotivo con ferita l.c. al labbro inferiore", con prognosi iniziale di giorni 15 e al termine di complesso iter terapeutico, veniva dichiarato guarito con postumi da accertare.
L'attore proseguiva riferendo che la propria vettura Volkswagen T-Roc, immatricolata da poco più di un mese, subiva ingenti danni nel sinistro, quantificati in € 20.499,87 e che tutti i tentativi di ottenere stragiudizialmente il risarcimento dei danni subiti nel descritto evento erano risultati inutili, per cui concludeva invocando l'emissione di sentenza di condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore delle corrispondenti somme.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente provvedeva alla costituzione in Contr giudizio l' sollevando eccezioni inerenti la procedibilità della domanda ed invocandone il rigetto, nel merito, per infondatezza.
Il G.I. assegnava alle pari i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed al loro spirare ammetteva il raccoglimento di prova orale, all'esito della quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con 3
verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008
n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
Riferito brevemente che la sollevata eccezione di tardività nel deposito della II memoria ex art. 183
VI comma cpc (previgente formulazione) sollevata dalla convenuta va' disattesa, in quanto il termine di scadenza del relativo termine cadeva al 28 giugno 2023, data nella quale ne è stato eseguito il deposito dall'attore, la domanda introduttiva si è rivelata infondata, in quanto la dinamica dell'evento, come ricostruita in atto di citazione, appare smentita sia dagli accertamenti eseguiti dagli agenti della
Polizia Stradale di Benevento subito dopo il verificarsi del sinistro, sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa.
Ed infatti nel rapporto di rilevamento di sinistro si legge “ il ,…giunto nei pressi del Parte_1
Km 10+500, tratto di strada rettilineo, in leggera salita, con fondo stradale asciutto e senza anomalie, mentre stava effettuando un sorpasso ad un mezzo pesante, presumibilmente a causa di una distrazione alla guida, perdeva il controllo del veicolo che deviava verso destra fino ad urtare il mezzo pesante che stava sorpassando”. I verbalizzanti giungono a queste conclusioni dopo aver proceduto all'esame delle tracce presenti sul fondo stradale e dei veicoli coinvolti nel sinistro, motivando le loro conclusioni e ribadendo in udienza tali indicazioni.
Per quanto concerne le dichiarazioni rese in udienza dalla Sig.ra totalmente divergenti Tes_1
da quelle rese nel verbale SIT redatto a breve distanza dai fatti, laddove Ella riferiva di aver visto la vettura dell'attore sterzare sulla destra durante il sorpasso e collidere l'autotreno, esse vanno ritenute poco attendibili, e, in ogni caso, non possono essere utili a corroborare la ricostruzione dell'evento come proposta dall'attore proprio perché la teste propone due ricostruzioni opposte del medesimo 4
fatto, manifestando ipso fatto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle diverse sedi ed atteso che le dichiarazioni poi smentite concordano con le conclusioni cui sono pervenuti gli agenti verbalizzanti.
In conclusione, le emergenze istruttorie non hanno corroborato, neppure larvatamente, la ricostruzione degli eventi come proposta da parte attrice, con l'inevitabile conseguenza del rigetto delle domande proposte in questa sede.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Contr 1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
2) Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_4
delle competenze di giudizio, quantificate in Euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali
15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 28 aprile 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio