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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 761/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo RINALDI del foro di Napoli ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) già rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 dall'avv. Giovanni MARAVIGLIA e dall'avv. Giacomo MASINI entrambi del foro di
Pesaro ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
➢ rappresentata e difesa dall'avv. Monica GALASSO del foro di Controparte_3
Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
(cf ), (cf Parte_2 C.F._1 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Annarita MASTROMAURO del C.F._2
foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 111/23 del 23 gennaio 2023 del Tribunale di
Pescara in tema di risoluzione contratto pacchetto turistico.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.1.Il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda che i coniugi e Parte_3
hanno proposto nei confronti di (allora) Eden Viaggi srl (già Hotelplan ed ora Parte_2
), dell'agenzia e di per ottenere (in estrema CP_1 Controparte_3 Parte_1 sintesi) la restituzione della residua parte (dovendosi necessariamente detrarre l'importo corrisposto nella fase stragiudiziale di € 1.886,98 su cui in seguito meglio si dirà) versata in più soluzioni sino a raggiungere la somma di € 10.551,91 per il viaggio di nozze (pacchetto tutto compreso) che si sarebbe dovuto svolgere dal 2 al 14 dicembre 2018.
1.1.2. Queste in estrema sintesi le circostanze in punto di fatto (neppure contestate oltre che direttamente desumibili dalla documentazione prodotta) che compongono il quadro al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata:
- Nel mese di febbraio 2018 (prima della celebrazione del matrimonio) gli attori hanno sottoscritto presso l'agenzia un pacchetto (organizzato dal tour operator Controparte_4
Hotelplan) per un soggiorno a Dubai ed alle Maldive;
- L'importo complessivo è stato corrisposto in diverse soluzioni;
una prima parte, costituita da donazioni obnuziali, per € 4.550,00; la residua mediante tre bonifici alle date del 17 e del 27 novembre 2018;
- In data 2 novembre 2018, il ha riportato la frattura angolata del collo del 5° mano Pt_3
destra tanto da rendere indispensabile un intervento chirurgico);
- Il referto rilasciato dal dott. (in servizio presso l'Ospedale civile di Penne) ha indicato Per_1
una prognosi di 30 giorni essendo stata applicata nella circostanza una doccia gessata;
- Tuttavia risulta altrettanto indubbio che sullo stesso documento sono state apportate delle modifiche (peraltro debitamente siglate dal sanitario che in corso di causa e segnatamente in sede di escussione testimoniale) e pertanto le date della visita di controllo e della conseguente rimozione della valva gessata sono state sostituite nel 30 novembre 2018;
- a quella data in effetti il si è recato presso il nosocomio, ma all'esito della visita il Pt_3
medico (dott. ) ha rilevato la scarsa formazione del callo osseo così rinviando la Per_2
rimozione del gesso;
- con comunicazione a mezzo mail inviata alla (con cui contestualmente alla Parte_1
firma del contratto era stata accesa anche la polizza assicurativa denominata HP SI TR) il ha rappresentato la propria impossibilità a partire per il viaggio (unitamente alla Pt_3 moglie) chiedendo ai sensi dell'art. 79 del codice del turismo l'integrale restituzione della somma già corrisposta;
2 - la compagnia, dopo aver chiesto documentazione ulteriore, in data 12 giugno 2019 ha confermato che l'indennizzo spettante al era quello liquidato ravvisando la mancata Pt_3
tempestiva comunicazione del sinistro e ciò in violazione delle regole di comportamento previste nel contratto;
1.1.3. Secondo la prospettazione dei coniugi la pretesa fatta valere in giudizio Parte_4
troverebbe il suo addentellato giuridico e normativo in una pluralità di ipotesi, dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta alla violazione del codice del turismo
(segnatamente degli articoli 34,35, 37 e 41) nonché del codice del consumo (nello specifico dell'art. 33 per quanto concerne l'applicazione delle penali in caso di mancato svolgimento del viaggio).
Gli attori infine hanno anche agito per ottenere, a titolo di ristoro del danno da vacanza rovinata, il pagamento della somma (indicata equitativamente) di € 5.000,00.
1.2. Si sono regolarmente costituite tutte le altri parti convenute che, in linea generale, hanno dedotto l'infondatezza della domanda proposta.
Scendendo nel dettaglio, è stata sollevata la questione preliminare relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria nonché quella del difetto di legittimazione passiva dell'agenzia di viaggi.
Il tour operator, in sede di conclusioni, ha insistito affinchè, in caso di accoglimento delle tesi attoree, la condanna al pagamento delle somme di denaro fosse a carico unicamente della compagnia di assicurazione e della agenzia di viaggi (cfr pag 12 dell'atto).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'azione risarcitoria per il danno da vacanza rovinata non può trovare accoglimento (su tale capo alcuna censura è stata sollevata in appello);
- parimenti, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di trattandosi Parte_5
del semplice venditore del pacchetto turistico;
- il contratto è stato dichiarato risolto per impossibilità sopravvenuta (secondo quindi il combinato disposto degli articoli 1463 cod civ e 1256 cod civ) non imputabile al a tale riguardo, è stato Pt_3
evidenziato che nonostante il referto medico del 2 novembre 2018, il dott. (che ha confermato Per_1
la circostanza in sede di escussione testimoniale) avesse rassicurato il paziente sulla rimozione della valva gessata prima della data fissata per la partenza sicchè unicamente per tale ragione non era stata comunicata alcuna disdetta ( o comunque esercitato alcun recesso);
3 - ulteriori fattori da cui poter desumere la fondatezza della domanda (con conseguente esclusione dell'applicazione delle penali) vanno individuati nel fatto che al momento della sottoscrizione del contratto ai coniugi non è stata pacificamente consegnata la scheda tecnica in cui sono Pt_3
specificate le percentuali (stimate chiaramente sul prezzo complessivo del viaggio e con un regime diverso a seconda del momento in cui è intervenuta la disdetta) del rimborso per il cui pagamento rectius restituzione si sarebbe resa operativa la polizza assicurativa;
- il sistema delle penali inoltre deve ritenersi in contrasto (operando una presunzione di vessatorietà) con quanto previsto dal codice del consumo (art 33) e con la previsione contenuta anche all'art. 41 del codice del turismo;
- ai fini della quantificazione dell'importo da restituire è stata detratta alla somma corrisposta quella già riconosciuta dalla compagnia di assicurazione e sono state ulteriormente epurati il compenso spettante all'agenzia di viaggio e le spese per la sottoscrizione della polizza così pervenendo all'importo finale complessivo di € 6.982,09;
- la condanna al pagamento è stata pronunziata nei confronti del tour operator con l'assicurazione tenuta a manlevare il primo;
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da
[...] mediante l'articolazione di tre motivi. Parte_1
La prima doglianza ha riguardato il vizio di ultrapetizione in quanto il tribunale ha, pur in assenza di una specifica domanda, riconosciuto un obbligo di manleva della compagnia di assicurazione.
Con il secondo motivo invece l'appellante ha lamentato l'errata individuazione del momento in cui si è verificato il sinistro che non può ritenersi coincidente con la data del 30 novembre 2018, bensì in quella del 2 novembre 2018.
L'ultima doglianza si è appuntata sull'errata valutazione ed applicazione delle clausole della copertura assicurativa.
(nel frattempo subentrata ad ha, pur aderendo formalmente al secondo CP_1 CP_2 motivo, concluso per la conferma della sentenza impugnata e così hanno fatto sia l'agenzia di viaggi che gli stessi coniugi . Parte_4
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
4 2. La disamina del merito del gravame impone preliminarmente di fare chiarezza su alcuni aspetti
(oltre a quelli in fatto già indicati nelle pagine che precedono):
a) innanzitutto, ai fini della delimitazione del perimetro del thema decidendum del presente giudizio, deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado è certamente passata in giudicato per quanto concerne il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
ed al rigetto della domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata;
Parte_5
b) può, inoltre, ritenersi che un analogo risultato si è avuto riguardo la domanda (di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta spiegata nei confronti del tour operator ( ; la (che è subentrata nella titolarità del rapporto) non CP_2 CP_1
ha infatti interposto appello incidentale limitandosi nella comparsa di costituzione a reiterare le argomentazioni svolte in prime cure. Avendo chiaramente insistito per la conferma integrale della sentenza (sull'assunto che comunque fosse tenuta a pagare la compagnia di assicurazione) deve escludersi la proposizione (peraltro neppure possibile in rito essendo la costituzione stata depositata il giorno stesso dell'udienza di prima comparizione) di qualsivoglia forma di impugnazione circa la pronunzia di condanna nei confronti del tour operator;
c) l'essenza del giudizio che ci occupa risiede pertanto nella verifica della sussistenza di una pretesa da parte dei coniugi nei confronti della;
Parte_4 Parte_1
d) diventa pertanto essenziale inquadrare in punto di stretto diritto l'azione proposta nei confronti dell'odierna appellante ed a tal fine deve osservarsi quanto segue. Il rapporto assicurativo denominato HP SI TR rientra nel novero delle assicurazioni per conto altrui (o per conto di chi spetta). Secondo l'esegesi dell'art. 1892 comma 2° cod civ condivisa unanimemente dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, tale schema negoziale rientra nel più ampio genus dei contratti in favore di terzo con la conseguenza che l'assicurato (in questo caso i coniugi ), pur non essendo formalmente parte del negozio, è abilitato Parte_4 all'esercizio delle azioni derivanti dall'assicurazione. Nella specie, la domanda verso la compagnia non può che riguardare la copertura per l'applicazione della penale conseguente alla mancata partecipazione al viaggio;
e) ne deriva come debba sin da subito porsi attenzione alle clausole della polizza che, ai fini che qui ci occupano, possono essere di seguito riportate: l'art. 10 delle condizioni generali prevede che in caso di recesso prima della partenza il viaggiatore è comunque tenuto al pagamento di una penale nella misura stabilita in catalogo;
l'entità della penale (che, in definitiva rappresenta una somma di denaro trattenuta dal tour operator e commisurata al prezzo del viaggio ed al momento in cui è intervenuto il recesso o annullamento del viaggio) è stata
5 prevista nella scheda tecnica (che, però, e trattasi circostanza sulla quale si è formato il giudicato, non è stata consegnata ai coniugi al momento della sottoscrizione del contratto); a garanzia del pagamento delle penali è stata prevista la copertura assicurativa che (per stessa pacifica ammissione delle parti) ha riguardato nella fattispecie la formula HP SI ed HP
SI TR (secondo quanto riportato nel documento allegato dai coniugi appellati alla pag
48 delle loro produzioni); scendendo nel dettaglio, la prima concerne l' ipotesi dell'applicazione di penali per rinunzia al viaggio con formula molto estesa e annullamento per evento esterno imprevisto sino alla data della partenza, mentre la seconda prevede l'annullamento sino a 11 prima della partenza per qualsiasi motivazione;
dopo tale momento, tale annullamento è consentito per gravi eventi nel luogo di destinazione;
in ogni caso (ovvero nell'uno come peraltro anche nell'altro) la denunzia alla compagnia deve intervenire entro cinque giorni del verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento;
Tanto considerato, è dunque possibile procedere allo scrutinio dei motivi di gravame.
L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.Come anticipato, con la prima doglianza ( in punto di rito) relativa al difetto di ultrapetizione della sentenza impugnata, la compagnia di assicurazione ha censurato (in difetto di una specifica domanda in tal senso) la propria condanna secondo le regole della manleva al pagamento della somma riconosciuta come dovuta in favore dei coniugi . Parte_4
Sono plurime, a bene vedere, le ragioni in diritto che devono portare ad accogliere le doglianze dell'appellante in quanto:
- nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in primo grado, il tour operator ha chiesto (in via subordinata) che la condanna fosse disposta direttamente a carico della compagnia di assicurazione;
- in tal modo, dunque, tale domanda (piuttosto che nell'alveo della garanzia) può ben essere inquadrata all'interno dello schema della c.d. riconvenzionale trasversale che ricorre infatti in tutte le ipotesi in cui una delle parti convenute svolga a sua volta una domanda nei confronti dell'altra;
- tuttavia, il titolo (invero il solo possibile) azionato (sin dall'origine con l'atto di citazione in prime cure) dai coniugi nei confronti di è rappresentato dalla Parte_4 Parte_1
polizza assicurativa sulle cui caratteristiche si è detto ampiamente detto nelle pagine che precedono;
6 - il perimetro di tale domanda risulta delimitato dalla copertura del rischio rappresentato dall'ipotesi di mancata partenza a cui avrebbe fatto seguito l'applicazione di una penale consistente nella perdita di una parte della sorte capitale corrisposta al tour operator e conseguente rimborso del residuo;
- non è pertanto possibile, trattandosi all'evidenza di domande distinte e fondate su diverse causae petendi, operare una condanna in manleva della compagnia di assicurazione;
3.2. Anche i restanti due motivi, che in quanto strettamente connessi fra loro ben possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e pertanto meritevoli di essere accolti per quanto di ragione.
Risulta difatti di sin troppa chiara evidenza (dalle stesse produzioni documentali versate agli atti di causa) che già nella fase stragiudiziale della lite ha corrisposto ai coniugi Parte_1 Parte_4 la somma di € 1.886,98.
Tale somma, come poi in effetti chiarito anche nel libello introduttivo del presente giudizio, deve ritenersi (considerando come nulla fosse dovuto a titolo di rimborso) pari al 25% del corrispettivo del viaggio (€ 2.515,97) assumendo a riferimento (per la denunzia del fatto impeditivo) il 3 novembre
2018 ed operando un'ulteriore riduzione del 25% (corrispondente alla franchigia indicata nelle condizioni generali sull'importo indennizzabile).
Volendo scendere nel dettaglio è possibile affermare che:
- la liquidazione del suddetto importo si è basata essenzialmente sul contenuto della polizza sottoscritta;
- in effetti e come già evidenziato l'opzione HP SI (tale circostanza non è stata confutata) prevede espressamente la copertura assicurativa anche nell'ipotesi di recesso/annullamento intervenuto sino alla data della partenza;
- la compagnia non ha quindi applicato il criterio indicato nella scheda tecnica (non consegnata ai coniugi) che in effetti nell'ipotesi di esercizio del recesso quando mancavano meno di tre giorni lavorativi stabilisce una penale del 100% ovverosia pari all'intero prezzo del viaggio da incamerarsi in favore del tour operator a compensazione dell'affidamento nello stesso maturato della corretta esecuzione del contratto di pacchetto turistico;
- la sentenza qui impugnata ha basato le conclusioni a cui è giunta essenzialmente facendo applicazione al caso di specie dell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta poiché soltanto in tal modo, incidentalmente dichiarando la nullità perché vessatoria della penale introdotta all'art. 10 del contratto di pacchetto turistico, ha potuto riconoscere il diritto dei coniugi alla restituzione di quanto pagato;
Parte_4
7 - ai fini della domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazione, la ragione giustificativa della pretesa deve individuarsi unicamente nel contratto di assicurazione;
- gli appellati nei propri scritti difensivi non hanno offerto in valutazione Parte_4
elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
- in particolare, infatti, essi hanno lungamente insistito sulle ragioni (direttamente desumibili dalle risultanze istruttorie documentali ed orali) per le quali il momento in cui si è avuta la piena percezione dell'evento impeditivo alla partenza deve coincidere con la data del 30 novembre 2018;
- come già anticipato, soltanto l'applicazione dell'istituto generale della risoluzione per impossibilità sopravvenuta ha permesso l'accoglimento dell'azione proposta nei confronti del tour operator;
- non sono stati in effetti sollevati significativi profili di censura sul criterio di calcolo riconosciuto dalla assicurazione;
- certamente deve escludersi che possa trovare applicazione nel rapporto giuridico con la stessa l'istituto regolato dall'art. 1463 cod civ.;
3.3. Sulla scorta allora delle considerazioni sin qui svolte è possibile concludere nel senso che:
- l'appello proposto da è fondato e di conseguenza nessuna Parte_1 condanna può essere disposta a suo carico relativamente all'importo riconosciuto come dovuto dal tour operator;
- la somma di € 1.886,98 (che il primo giudice ha ritenuto di dover qualificare come acconto sul maggiore importo dovuto ai coniugi ha rappresentato una modalità di Pt_3
adempimento spontaneo;
4.1. L'esito del giudizio comporta la necessità di una rivisitazione del regime delle spese di lite del primo e secondo grado nel rapporto tra e gli appellati e Parte_1 Parte_3
. Parte_2
A tale riguardo deve farsi applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
L'intervenuto pagamento nella fase stragiudiziale della somma dovuta in base a quanto previsto nel contratto di assicurazione consente di procedere all'integrale delle spese di lite per entrambi i gradi.
8 4.2. Con riguardo al regime delle spese di lite del presente grado relativamente al rapporto tra l'appellante e le restanti parti deve parimenti procedersi alla compensazione in quanto:
- nei confronti di il coinvolgimento è stato determinato da ragioni di litisconsorzio Parte_6
processuale;
- nei confronti di è stata proposta soltanto in via gradata una domanda che però non è CP_1 stata vagliata a seguito dell'accoglimento della domanda principale;
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 111/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da e Parte_3 Parte_2
nei confronti di;
Parte_1
b) compensa integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra Parte_1
e e;
[...] Parte_3 Parte_2
c) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d) compensa integralmente le spese del presente grado nel rapporto tra le altri parti;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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