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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI Pt_1
GLORIA MARCO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUNA ALESSANDRO CP_1
- Appellato - All'udienza del 3/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 2657/2022 del 18.07.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il CP_1
30.12.2019, condannando l' a corrispondergli la somma di € 929,52 a titolo di Pt_1 assegni per il nucleo familiare maturati a far data dal mese di luglio 2019, oltre alle spese processuali: ha, in particolare, osservato che l' costituendosi in giudizio, Pt_1 si era difeso deducendo l'intervenuto pagamento della prestazione, chiedendo per tale motivo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
solo successivamente alla produzione, da parte del ricorrente, dei cedolini di pensione (da cui risultava l'insussistenza del dedotto pagamento), con note depositate il 6.05.2021, aveva contestato la fondatezza del ricorso, asserendo che la prestazione non fosse più dovuta a partire dal 1/7/2019, avendo il percepito nel 2018 un CP_1 reddito di € 48.068,00 e nel 2019 un reddito di € 24.651,00, superiore, pertanto, al limite reddituale fissato, per gli anni in discorso, in € 24.311,20; in relazione a tali nuovi argomenti difensivi il ricorrente era stato autorizzato, ex art. 421 c.p.c., a
1 depositare ulteriore produzione documentale consistente nelle dichiarazioni reddituali relative agli anni in contestazione;
era stata altresì disposta CTU al fine di quantificare l'importo della prestazione dovuta. Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la riforma. Pt_1 ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 3/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia consentito al di produrre in corso di causa le proprie dichiarazioni reddituali CP_1 che invece costui avrebbe dovuto allegare al ricorso introduttivo, quale documentazione comprovante uno degli elementi costitutivi del diritto azionato;
lamenta inoltre che, limitandosi all'esame delle menzionate dichiarazioni reddituali presentate al fisco, il Tribunale abbia omesso di accertare se il ricorrente avesse percepito altri redditi non riportati nelle dichiarazioni suddette, redditi che lo stesso indica, in particolare, nell'assegno sociale AS 07171787 che, sommato alla CP_2 pensione di vecchiaia ed ai redditi del coniuge, aveva determinato, per l'anno 2019, il superamento del limite reddituale (pari a € 24.311,20, a fronte di € 24.503,00 percepiti). L'appello è infondato. È del tutto consolidato il principio per cui “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 8973 del 17/04/2014; n. 16710 del 24/05/2022). L'onere di provare la consistenza reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti legittimanti la prestazione è, dunque, a carico del soggetto richiedente la prestazione, salvo che non ricorra un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati a fondamento della domanda;
ipotesi qui non ricorrente, avendo l' seppur Pt_1 soltanto con le note del 6.05.2021, efficacemente contestato la ricorrenza del requisito reddituale. Giova, a tal proposito, ricordare che “La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e
2 giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza” (v. Cass. n. 21073 del 09/10/2007); ne consegue che siffatte contestazioni – quali sono quelle qui sollevate dall' con riguardo al difetto del Pt_1 requisito reddituale - possono essere sollevate in ogni stato e grado del giudizio, concernendo temi rilevabili anche d'ufficio. È il caso di aggiungere la riapertura, per il ricorrente, dei termini per le deduzioni istruttorie o le produzioni documentali è consentita soltanto ove si presenti la necessità di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di ragionevole durata del processo e quella di ricerca della verità materiale: ossia (con specifico riguardo alla produzione documentale) se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337), ovvero d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare una pista probatoria concretamente emersa. Ebbene, nel caso che occupa, nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva testualmente dedotto: “Essendo lo stesso ricorrente coniugato con la sig.ra , Controparte_3 nata a [...] il [...] (C.F.: ), coniuge che è a carico del CodiceFiscale_1 di lei marito, non avendo il medesimo ricorrente alcun altro reddito rispetto al suddetto trattamento pensionistico, fatta eccezione per il reddito che deriva ai predetti coniugi, sig.ri e , CP_1 CP_3 dalla casa di abitazione..”; coerentemente con tali deduzioni, lo stesso aveva allegato al ricorso i cedolini di pensione nonché la domanda amministrativa inoltrata all' Pt_1 con cui si dichiarava la sussistenza, per gli anni 2018 e 2019, di altri redditi da immobili per un importo di € 3.238,00, ulteriori a quelli relativi alla casa di abitazione, questi ultimi non computabili ai fini in discorso. Rispetto a tale produzione deve ritenersi che l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali sia stata correttamente disposta dal giudice di primo grado ex art. 421 c.p.c. in quanto ritenuta necessaria al fine di integrare un quadro probatorio già tempestivamente fornito dal ricorrente, ma risultato incompleto alla luce delle difese svolte dall' Pt_1
Sebbene ammissibile, tuttavia, tale produzione non appare ancora sufficiente a dimostrare il requisito reddituale, che, come dedotto dall' (e non contestato Pt_1
3 dall'appellante) si componeva anche dell'assegno sociale AS 07171787, non inserito nelle dichiarazioni in discorso. Orbene, tenuto conto dei dati reddituali emergenti dalle citate dichiarazioni e di tale ulteriore assegno, il requisito reddituale necessario ai fini della prestazione in contestazione non risulta affatto compromesso: infatti, andando a verificare i redditi percepiti dal nel 2018 (rilevanti per gli assegni del periodo CP_1
1.07.2019/30.06.2020), come risultanti dalle suddette dichiarazioni fiscali e, quanto all'assegno sociale, dai cedolini di pensione prodotti dall' emerge che essi Pt_1 comprendevano:
€ 16.081,00 per pensione di vecchiaia;
€ 3.238,00 da fabbricati intestati alla di lui moglie;
€ 4.849,00 per assegno sociale, per un totale di € 24.168,00, non superando pertanto il limite di € 24.311,21 previsto per il 2019 per i nuclei familiari composti dai soli coniugi (tabella 21A della circolare n. 66 del 17.05.2019). Pt_1
Inoltre, come emerge sempre dalle dichiarazioni fiscali (mod. 730/2020) e dai cedolini di pensione del 2019 (anno rilevante ai fini degli assegni per il periodo 1.07.2020-30.06.2021), nel 2019 i redditi del nucleo familiare del Leone comprendevano:
€ 16.258,00 per pensione di vecchiaia;
€ 3.238,00 da fabbricati intestati alla di lui moglie;
€ 4.849,00 per assegno sociale, per un totale di € 24.345,00, non superando, anche in questo caso, il limite reddituale di € 24.432,77, previsto per l'anno 2020 (v. circolare n. 60 del Pt_1
20.05.2020); tutto ciò a prescindere dalla valutazione dell'innalzamento del limite reddituale nel caso di presenza di un soggetto invalido nel nucleo familiare, circostanza, questa, di cui non deve qui tenersi conto, in quanto tardivamente dedotta dall'appellato solo in questo grado del giudizio. Solo per completezza va aggiunto che nessuna contestazione l' ha Pt_1 sollevato circa la posizione del coniuge dal quale familiare a suo carico, CP_1 requisito che emerge, in ogni caso, anche dalla documentazione fiscale in atti. Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2657/2022 resa il 18.07.2022 dal Tribunale di Palermo.
4 Condanna l' a rifondere a le spese processuali che liquida per Pt_1 CP_1 compensi in € 450,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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