Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di AN
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI Odv, Dachverband für Natur und Umweltschutz, Cai Alto Adige, Mountain Wilderness IT Aps, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Polonioli e Federico Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in AN, via Mendola, n. 24;
contro
Provincia Autonoma di AN, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello e Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in AN, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Comune di Senales, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Norbert Griesser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel proprio studio in AN, vicolo Parrocchia, n. 3;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 115 dd. 5.3.2024, avente ad oggetto: “ Studio di fattibilità ‘Interventi integrativi previsti per lo sviluppo della zona sciistica Senales’ nel Comune di Senales. Approvazione ”, pubblicata sul B.U.R. del 14.3.2024, n. 11;
2) della deliberazione del Consiglio comunale di Senales n. 43 del 29.9.2021, avente ad oggetto: “ Approvazione dello studio di fattibilità ‘Interventi integrativi previsti per lo sviluppo della zona sciistica Senales’ ”, con lo studio di fattibilità (composto di relazione tecnica del luglio 2021, planimetria e documentazione fotografica), nonché con il rapporto ambientale del luglio 2021;
3) della deliberazione n. 53 dd. 29.11.2021 del Consiglio comunale di Senales, avente ad oggetto: “ Presa di posizione del Club alpino Alto Adige e dell’associazione ‘FL IR’, riguardante lo studio di fattibilità ‘Interventi integrativi previsti per lo sviluppo della zona sciistica Senales’ - osservazione finale del Consiglio comunale ”, conosciuta in data 10.5.2024 a seguito di istanza di accesso delle ricorrenti dd. 7.5.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui:
4) il parere del 26.6.2023 della Commissione di cui all’art. 5, comma 2, della L.P. n. 14/2010, trasmesso in data 12.10.2023 (prot. n. 801343) all’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia, conosciuto in data 10.5.2024 a seguito di istanza di accesso delle ricorrenti dd. 7.5.2024, se ed in quanto lesivo;
5) la presa di posizione del proponente del 23.11.2023 sul parere del Comitato ambientale n. 15/2023 dd. 17.10.2023, seduta del 13.9.2023, conosciuta in data 10.5.2024 a seguito di istanza di accesso delle ricorrenti dd. 7.5.2024;
6) il nuovo parere del Comitato ambientale n. 23/2023 dd. 15.1.2024, seduta del 13.12.2023, conosciuto in data 10.5.2024 a seguito di istanza di accesso delle ricorrenti dd. 7.5.2024;
7) il (non conosciuto) parere dello studio del gruppo di lavoro in materia ambientale del 4.9.2023 ai sensi dell’art. 3 della L.P. n. 17/2017, se ed in quanto lesivo;
8) gli ulteriori atti e documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, tra cui il rapporto ambientale dell’aprile 2023, l’“ Indagine ambientale sulla flora, vegetazione e habitat” dd. 25.5.2022, la “ Valutazione preliminare sulla situazione della fauna avicola con particolare status di tutela per lo studio di fattibilità ” dd 18.5.2022, e la “ Valutazione preliminare sulla situazione della fauna avicola con particolare status di tutela per lo studio di fattibilità ” dd. 28.8.2022; lo studio preliminare ambientale dd. 29.3.2021, avente ad oggetto il “ rinnovamento dell’impianto di risalita ‘Gletschersee’ ” nel Comune di Senales - verifica di assoggettabilità a VIA (“ screening ”)” dd. 29.3.2021 e la nota dd. 15.7.2021 dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia autonoma di AN, con cui vengono esplicitate le ragioni per cui “ la Conferenza dei Servizi nella seduta del 7.7.2021 ha deciso che il progetto per la costruzione dell’impianto di risalita nel Comune di Senales è soggetto alla procedura di VIA ai sensi della legge provinciale n. 17/2017 ”, se ed in quanto lesiva.
Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di AN e della Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’estate del 2021 la società Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a., odierna controinteressata, presentava al Comune di Senales, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3, uno studio di fattibilità relativo a “ Interventi integrativi previsti per lo sviluppo della zona sciistica Senales ” (composto dalla relazione tecnica del luglio 2021, dalla planimetria e dalla documentazione fotografica), accompagnato dal rapporto ambientale del luglio 2021. L’intervento prevede la sostituzione dei due impianti di risalita esistenti “ Gletschersee 1 e 2 ” con una moderna seggiovia a sei posti e lo spostamento della stazione a valle e di quella a monte, per ridurre il rischio valanghivo, molto alto nella zona dei vecchi impianti, per migliorare i collegamenti tra le piste del comprensorio e per garantire un accesso al ghiacciaio sostenibile e utilizzabile in futuro, considerando il suo progressivo ritiro. Inoltre, l’intervento prevede che la pista da sci fosse prolungata al fine di collegare la stazione a valle al ghiacciaio, alla pista di allenamento “ LE SC ” e alla pista “ TE ”, nonché la stazione a monte al ghiacciaio e alla pista di allenamento “ LE SC ”.
L’area di intervento è classificata nel Piano paesaggistico del Comune di Senales come “ zona rocciosa-ghiacciaio ”, tutelata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
Inoltre, l’area, pur non essendo direttamente interessata da siti appartenenti alla rete “Natura 2000”, a una distanza di 150 m. da essa, si trova il sito Natura 2000 austriaco “ Alpi della Ötztal ” e a 2 km. il sito Natura 2000 “ Parco naturale del Gruppo di TE ”.
L’area di intervento è poi direttamente interessata dalla frequentazione della PE AN (“ LA MU ”), specie protetta, inserita nell’Allegato I della Direttiva eurounitaria 79/409/CEE e in essa si trovano anche altri habitat protetti (doc.ti da 2 a 5 e 13.1 della Provincia).
Il Consiglio comunale di Senales approvava lo studio di fattibilità con deliberazione n. 43 del 29 settembre 2021. Nella stessa delibera veniva disposto che lo studio di fattibilità fosse depositato, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012, nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al Comune (doc. 6 della Provincia).
In data 19 novembre 2021 le associazioni IN IR e FL IR presentavano congiuntamente osservazioni (doc. 7 della Provincia), in ordine alle quali il Consiglio comunale prendeva posizione con la deliberazione n. 53 del 29 novembre 2021 (doc. 8 della Provincia).
Con nota del 13 dicembre 2021 il Sindaco di Senales trasmetteva, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012 tutta la documentazione, unitamente alla conferma della avvenuta pubblicazione alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (doc.ti 9 e 10 della Provincia).
L’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia procedeva alla pubblicazione, sul proprio sito web, dello studio di fattibilità e del rapporto ambientale del luglio 2021 relativi all’intervento integrativo de quo , a partire dal 22 dicembre 2021, per 60 giorni, “ ai sensi dell’art. 11 della L.P. 17/2017 ” (doc. 11 della Provincia).
Nominato il Gruppo di lavoro in materia ambientale, con nota del 28 marzo 2022, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Valutazioni ambientali, chiedeva due volte, (con note del 28 marzo 2022 e dell’8 luglio 2022 indirizzate all’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia e al proponente) integrazioni del rapporto ambientale, nonché della documentazione dimessa, alle quali la società proponente rispondeva depositando ulteriore documentazione e un nuovo rapporto ambientale dd. 18 aprile 2023 (doc.ti 12 e 13 della Provincia).
L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima provvedeva quindi a pubblicare sul proprio sito web , dal 5 maggio 2023, per 60 giorni, il seguente avviso: “ Tipologia di progetto Valutazione ambientale strategica (VAS) ”, contenente il titolo dell’intervento, il proponente e l’indicazione delle sedi presso le quali era possibile prendere visione dello studio di fattibilità del rapporto ambientale dell’aprile 2023, dell’ulteriore documentazione integrativa e della sintesi non tecnica (doc. 14 della Provincia).
Entro il termine suddetto non pervenivano osservazioni.
In data 4 settembre 2023 il Gruppo di lavoro in materia ambientale redigeva la propria relazione istruttoria, confermando l’adeguatezza della documentazione depositata e pronunciandosi estesamente sugli argomenti addotti nelle osservazioni a suo tempo presentate dalle associazioni IN IR e FL IR (doc. 15 della Provincia).
Successivamente, il Comitato ambientale, presa visione della relazione suddetta e delle osservazioni pervenute, pronunciava in data 13 settembre 2023 il proprio parere n. 15/2023, con il quale si esprimeva negativamente riguardo all’impatto ambientale dello studio di fattibilità, ritenendo prevalenti gli aspetti critici rispetto a quelli positivi (doc. 16 della Provincia).
Con nota del 26 ottobre 2023 l’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia comunicava alla società proponente, ai sensi dell’art. 11-bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, l’intenzione di proporre alla Giunta provinciale il rigetto dello studio di fattibilità di cui si tratta, alla luce del parere negativo del Comitato ambientale (doc. 17 della Provincia).
In data 21 novembre 2023, su richiesta della società proponente, si svolgeva un incontro, all’esito del quale la controinteressata presentava osservazioni scritte, riferite al parere negativo del Comitato (doc. 18 della Provincia).
Il Comitato ambientale, nella seduta del 13 dicembre 2023, riesaminava lo studio di fattibilità ed esprimeva, questa volta, parere positivo, ritenendo che gli argomenti fatti valere nelle osservazioni fossero idonei a superare le criticità che avevano precedentemente indotto il Comitato a esprimere un parere negativo. Con il parere n. 23/2023 il Comitato si esprimeva dunque a favore dello studio di fattibilità, con le seguenti prescrizioni: il bacino di accumulo doveva essere realizzato come da studio di fattibilità, con un valore minimo di 50.000 mc; durante la progettazione del bacino dovevano essere rispettate le disposizioni delle fasce di protezione delle sponde e delle acque secondo il D.P.P. n. 6 del 2008 e la legge provinciale n. 8 del 2002 (doc. 19 della Provincia).
Nella seduta del 26 giugno 2023 anche la Commissione di cui all’art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge provinciale 13 novembre 2010, n. 14, esprimeva parere positivo sullo studio di fattibilità sub iudice , ritenendolo conforme ai principi dello sviluppo sociale, economico e turistico (doc. 20 della Provincia).
Infine, con deliberazione n. 115 del 5 marzo 2024, la Giunta provinciale approvava definitivamente lo studio di fattibilità “ Interventi integrativi previsti per lo sviluppo della zona sciistica Senales ” nel Comune di Senales, con le prescrizioni indicate dal Comitato ambientale, e rigettava definitivamente anche le osservazioni presentate dalle associazioni IN IR e FL IR (doc. 1 della Provincia).
Con PEC del 7 maggio 2024 le associazioni ricorrenti, tramite il proprio legale di fiducia, presentavano istanza di accesso sia all’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia, sia al Comune di Senales, per ottenere copia di tutti gli atti presupposti endoprocedimentali non conosciuti, che veniva riscontrata con PEC del 10 maggio 2024 (doc. 15 delle ricorrenti).
Gli atti di cui sopra, in epigrafe meglio specificati, sono stati impugnati dalle ricorrenti con il ricorso introduttivo e con due separati atti contenenti motivi aggiunti (privi di nuove impugnazioni).
A fondamento del ricorso introduttivo, notificato il 13 maggio 2024 e depositato il 22 maggio 2024, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della l.p. n. 17/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-quater, 3-quinquies, 4 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione ambientale strategica. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l.p. n. 14/2010. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi europei di proporzionalità e precauzione dell’azione amministrativa. Mancata effettuazione della valutazione ambientale strategica ”;
2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 della l.p. n. 6/2010. Violazione e falsa applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e, in particolare, dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 357 dd. 8.9.1997. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE della Commissione europea (2019/C/33/01), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dd. 25.1.2019. Violazione della Convenzione delle Alpi ratificata in IT nel 1999 e entrata in vigore nel 2004. Violazione dei principi europei di proporzionalità e precauzione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Mancata effettuazione della valutazione di incidenza ”;
3. “ Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 115 dd. 5.3.2024, in relazione alla perplessità e contraddittorietà oltre che alla insufficiente istruttoria della Relazione ambientale dell’aprile 2023 presentata dal Proponente. Violazione e falsa applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ”;
4. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l.p. n. 14/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3/2012. Violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 1545 dd. 16.12.2014 di approvazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci ”;
5. “Eccesso di potere per contrasto, violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 1545 dd. 16.12.2014, di approvazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci e relativi Allegati. Violazione dell’art. 49 l.p. n. 9/2018 e/o 11 l.p. n. 13/1997, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 8 delle norme di attuazione al Piano di settore impianti di risalita e piste da sci. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle prescrizioni di tutela e uso del Piano Paesaggistico del Comune di Senales. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria ”.
Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2024 e depositato l’8 luglio 2024, le associazioni ricorrenti hanno dedotto i seguenti ulteriori motivi contro gli atti impugnati con il ricorso introduttivo:
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3/2012, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 della l.p. n. 17/1993, per assoluta carenza di motivazione e assoluto difetto di istruttoria sull’impatto paesaggistico-ambientale della variante di piano. Evidente errore di fatto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa e uso sviato del potere. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà tra atti dello stesso Ente. Violazione della Direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva ‘Uccelli’) e della Direttiva comunitaria 92/43/CEE (Direttiva ‘HA’), nonché violazione e falsa applicazione della l.p. n. 6/2010 (‘Legge di tutela della natura e altre disposizioni’) e n. 14/1987 (’Norme per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio della caccia’)”;
2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3/2012 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 7 della l.p. n. 17/1993, per assoluta carenza di motivazione e assoluto difetto di istruttoria sulle ragioni tecniche ed economiche sottese alla scelta dell’intervento di piano. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa e per uso sviato del potere. Omessa verifica delle alternative di piano. Violazione della Direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva ‘Uccelli’) e della Direttiva comunitaria 92/43/CEE (Direttiva ‘HA’), nonché violazione e falsa applicazione della l.p. n. 6/2010 (‘Legge di tutela della natura e altre disposizioni’) e n. 14/1987 (‘Norme per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio della caccia’)”.
Si è formalmente costituita in giudizio, con atto depositato l’11 luglio 2024, la società controinteressata Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a., riservandosi di controdedurre nel prosieguo e chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome inammissibili e infondati.
La Provincia autonoma di AN (di seguito solo Provincia), a sua volta, si è costituita in giudizio con atto depositato il 23 agosto 2024, riservandosi anch’essa di controdedurre in prosieguo di causa e chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti siccome inammissibili, irricevibili e, in ogni caso, infondati.
Con successivo atto, depositato il 27 dicembre 2024, la difesa della Provincia ha preso posizione su tutte le censure proposte dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo e nel primo atto recante motivi aggiunti.
La difesa delle ricorrenti, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 27 dicembre 2024, ha svolto deduzioni in merito alla legittimazione ad agire e all’interesse a ricorrere di tutte le associazioni ricorrenti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Con memoria difensiva depositata fuori termine il 30 dicembre 2024 - in vista dell’udienza pubblica fissata al 29 gennaio 2025 – anche la difesa della controinteressata ha preso posizione sulle censure sollevate dalle ricorrenti e ha insistito nelle proprie conclusioni.
La difesa delle ricorrenti, con memoria depositata l’8 gennaio 2025, ha eccepito la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla controinteressata e ha replicato alle controdeduzioni delle controparti e, in particolare, all’eccepito difetto di interesse sollevato dalla difesa della controinteressata.
La difesa della controinteressata, con memoria di replica depositata anch’essa fuori termine il 9 gennaio 2025, si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con atto notificato il 28 gennaio 2024 e depositato lo stesso giorno, le associazioni ricorrenti hanno presentato un secondo atto recante motivi aggiunti contro gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, a fondamento del quale hanno dedotto il seguente ulteriore motivo:
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 della l.p. n. 1772017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impianti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11-bis della l.p. n. 17/1993 ”.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la difesa della Provincia, preso atto dei nuovi motivi aggiunti, ha chiesto il rinvio della discussione del ricorso.
La Presidente ha quindi rinviato la discussione del ricorso all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, al fine di garantire i termini a difesa sui predetti motivi aggiunti.
Con memoria depositata il 28 marzo 2025 la difesa della Provincia ha preso posizione sul nuovo atto recante motivi aggiunti, di cui però “ dubita della tempestività ”, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Con memoria depositata l’8 maggio 2025 anche la difesa della controinteressata ha preso posizione sul secondo atto recante motivi aggiunti, eccependo anche verso quest’ultimo atto il difetto di interesse.
La difesa provinciale ha poi depositato, in data 9 maggio 2025, una seconda memoria in vista dell’udienza dell’11 giugno 2025, insistendo nelle proprie difese.
Anche la difesa delle ricorrenti ha depositato una seconda memoria, in data 9 maggio 2025, in cui ha preso posizione sulla ventilata tardività del secondo atto recante motivi aggiunti e sulle controdeduzioni avversarie riferite a tale atto, eccependo la tardività anche della memoria di replica depositata dalla controinteressata oltre il termine di venti giorni liberi prima della data fissata per l’udienza di discussione del 29 gennaio 2025.
A quest’ultimo atto ha replicato la difesa provinciale con la memoria depositata il 21 maggio 2025, insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo e dei due atti recanti motivi aggiunti.
A sua volta, la difesa della controinteressata, con memoria depositata il 21 maggio 2025, ha replicato alle deduzioni delle ricorrenti, confidando nel rigetto del ricorso introduttivo e dei due atti recanti motivi aggiunti.
Infine, con memoria depositata sempre il 21 maggio 2025, la difesa delle associazioni ricorrenti ha insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va anzitutto rilevato che l’eccezione di tardività, sollevata dalla difesa delle associazioni ricorrenti con riferimento alle due memorie della controinteressata depositate fuori termine rispetto all’udienza di merito fissata per il 29 gennaio 2025 deve considerarsi superata, in quanto quell’udienza di discussione è stata poi rinviata all’11 giugno 2025, con conseguente riapertura di tutti i termini (cfr., ex multis , TRGA AN, 10 ottobre 2022, n. 239).
2. Sempre in via preliminare va riconosciuta la legittimazione ad agire di tutte le associazioni ricorrenti.
In particolare, la legittimazione delle ricorrenti Mountain ER IT Aps e LI Odv, associazioni ambientaliste di livello nazionale, deriva direttamente dal combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349: invero, l’art. 18 di detta legge consente alle associazioni ambientaliste individuate in base all’art. 13 della stessa legge (ossia quelle ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente) di “ intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi ”. E le ricorrenti hanno dichiarato nel ricorso di essere ricomprese nel suddetto elenco, senza essere contraddette sul punto dalle controparti.
La legittimazione delle ricorrenti Dachverband für Natur und Umweltschutz e Cai Alto Adige è invece riconosciuta in base a pacifica giurisprudenza, secondo cui l’esplicita legittimazione all’azione giudiziale delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale, di cui all’art. 13 della legge n. 349 del 1986, “ non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto…, atteso che, diversamente opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge ” (cfr., ex pluribus , TAR Veneto, 23 novembre 2023, n. 1706).
Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale e abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4251 e 23 maggio 2011, n. 3107; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 20 giugno 2024, n. 789; TAR Veneto, Sez. II, 23 novembre 2023, n. 1706 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 ottobre 2022, n. 3031).
Ebbene, con riferimento all’associazione Dachverband für Natur und Umweltschutz e Cai Alto Adige, questo Tribunale, con le sentenze nn. 6/2015 (confermata dalla Consiglio di Stato con sentenza della Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2894), 122/2018, 55/2020 e 290/2024 - dalle quali non vi è ragione di discostarsi - ha avuto modo di affermare che in capo alle suddette associazioni devono ritenersi integrati i presupposti della legittimazione attiva, essendo comprovata non solo la finalità statutaria del perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale in senso lato, ma anche la presenza di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area interessata dall’intervento.
D’altra parte, le controparti non hanno eccepito alcunché al riguardo.
3. Può quindi procedersi al vaglio dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa della controinteressata.
Per disattendere l’eccezione è sufficiente richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione al ricorso, del tutto sovrapponibile al presente, presentato da alcune associazioni ambientaliste contro gli atti di approvazione dello studio di fattibilità concernente l’intervento integrativo alla zona sciistica Solda, nel Comune di Stelvio.
In quel caso, questo Tribunale, con la sentenza n. 55/2020, aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. In appello, il Consiglio di Stato ha però riformato la sentenza, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando i relativi atti. In particolare, per quanto di interesse, il giudice di secondo grado ha affermato che “ la deliberazione di approvazione dello studio di fattibilità, concludendo il sub-procedimento, modifica la preesistente pianificazione del territorio tutelato al fine di consentire l’intervento integrativo sull’area sciistica, da cui l’interesse concreto e attuale delle associazioni ambientalistiche all’impugnazione dell’atto costituente il presupposto giuridico della successiva fase di esecuzione delle opere progettate (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 4022). Una volta approvata la pianificazione della zona sciistica nel senso auspicato dalla società controinteressata…, nel successivo procedimento d’approvazione delle opere, l’ iter autorizzativo è infatti circoscritto alla sola verifica su tipo e modalità esecutive dell’intervento: all’opposto, l’interesse delle associazioni ricorrenti riposa, a monte, sull’integrità e la conservazione dell’assetto territoriale ed ambientale, tal quale, a prescindere dal tipo d’intervento in concreto realizzabile ” (cfr. Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3879).
Anche nel presente caso le associazioni ambientaliste fanno valere un interesse attuale alla conservazione dell’assetto territoriale e ambientale dell’area oggetto dell’intervento integrativo, che potrebbe venire compromessa dalla conclusione del sub-procedimento di pianificazione, cui fa seguito - anche in questo caso - la sola fase autorizzativa dell’esecuzione del progetto.
L’interesse delle associazioni ricorrenti si configura anche concreto: l’area di intervento è infatti classificata nel Piano paesaggistico del Comune di Senales come “ zona rocciosa - ghiacciaio ”, tutelata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in base al quale sono sottoposti a tutela le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare e i ghiacciai e i circhi glaciali.
Inoltre, a una distanza di soli 150 m. da essa, si trova il sito austriaco Natura 2000 “ Alpi Ötztal ” e a 2 km il sito Natura 2000 “ Parco naturale del Gruppo TE ”.
Infine, l’area di intervento è direttamente interessata dalla frequentazione della PE AN (“ LA MU ”), specie protetta, inserita nell’Allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE e in essa si trovano anche altri habitat protetti.
Le suddette circostanze sono pacifiche in atti e allegate dalla stessa controinteressata nel rapporto ambientale dell’aprile 2023, che ha anche illustrato gli impatti dell’intervento previsto sul contesto paesaggistico-ambientale (cfr. doc. 7 delle ricorrenti).
4. Prima di entrare nel merito del ricorso è utile riassumere il quadro giuridico in cui si inserisce la controversia.
Per meglio precisare cosa debba intendersi per “ intervento integrativo alle zone sciistiche ” occorre risalire alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 (“ Ordinamento delle aree sciabili attrezzate ”).
L’art. 2 di detta legge così recita. “ 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2.4. 2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
a) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari;
b) gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico;
c) gli impianti d'innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;
d) le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;
e) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
f) le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;
g) le aree non preparate riservate alla pratica dello sci;
h) le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all’articolo 5-quater. 3. Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge ”.
La realizzazione di tali impianti rientra nell’ampio settore della programmazione e pianificazione urbanistica, come chiarisce il successivo art. 5, al comma 2 (da ultimo modificato dall’art. 1, comma 5, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15): “ 2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all'Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi ”.
L’art. 5, ai commi 1, 3 e 4, detta poi disposizioni in ordine al Piano di settore: “ 1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l'uso e le modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica (...) ”.
Nello specifico, il piano di settore “ definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell'interesse della popolazione locale ” (art. 5, comma 2). Esso “ risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 ” (art. 5, comma 4).
Infine, l'art. 5-ter (aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2) prevede, al comma 1, la creazione di un apposito “ registro delle piste da sci e degli impianti di risalita ”, contenente “ la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 2 ”, tra cui rientrano gli impianti a fune con servizio sciistico, e chiarisce al comma 2 che: “ l'inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all'inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 ”.
Il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 14 del 2010, approvato con D.P.P. 12 gennaio 2012 n. 3, stabilisce i criteri e le procedure per l'approvazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g) della citata legge, distinguendo tra interventi localizzati all’interno delle zone sciistiche (art. 9) e interventi integrativi, situati cioè all’esterno di dette zone, ma in aree collegate direttamente o funzionalmente alle medesime (art. 9-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21).
La procedura di approvazione degli “ interventi integrativi alle zone sciistiche ”, come quello in esame, è dunque disciplinata dall’art. 9-bis, che così recita: “ 2. L'avente titolo presenta al comune territorialmente competente lo studio di fattibilità di cui all'articolo 10, comma 1, corredato dal rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale è depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Il sindaco o la sindaca trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale, con le osservazioni, le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale. Se lo studio di fattibilità interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, previa approvazione da parte di almeno uno dei consigli comunali interessati.
3. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sull'impatto ambientale dell'intervento, tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati. La giunta provinciale delibera sull'intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale.
4. In caso di approvazione dello studio di fattibilità l'avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato dalla documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all'articolo 9.
5. L'approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale costituisce il presupposto per la presentazione di progetti da sottoporre alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
6. L'approvazione di interventi integrativi non comporta alcuna modifica del piano di settore ”.
Dunque, per gli interventi da realizzarsi su aree in parte esterne alle zone sciistiche, che servano da collegamento tra zone sciistiche, è previsto un procedimento complesso, che contempla una fase iniziale di approvazione dello “ studio di fattibilità ” da parte del Consiglio comunale e della Provincia autonoma di AN, che costituisce il presupposto per poter poi presentare il progetto definitivo, secondo lo schema predisposto dall’art. 9 dello stesso decreto. “ Si tratta di una fase di valutazione preventiva sul livello di fattibilità, accompagnata da una valutazione ambientale strategica, che non è invece prevista nel procedimento di cui all'art. 9 per gli interventi da realizzarsi all'interno delle zone sciistiche ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2023, n. 2852).
Come riconosciuto dalla condivisa giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 2852 e 16 marzo 2023, n. 3879; Sez. IV, 24 aprile 2019 n. 2651 e 28 novembre 2019, n. 1166), gli atti di approvazione degli interventi integrativi alle zone sciistiche, in quanto, anche per definizione legislativa, atti di pianificazione, devono essere preceduti dalla valutazione ambientale strategica (di seguito solo VAS).
Va quindi presa in considerazione anche la normativa in materia di tutela e valutazione ambientale e, in particolare, la legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 (“ Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti ”) che, nel titolo II, disciplina la procedura VAS e che costituisce recepimento e attuazione delle Direttive eurounitarie in materia.
L’art. 6 di detta legge, al comma 1, stabilisce che debbano essere sottoposti a VAS “ tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell'aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato A, o
b) per i quali è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 2. Per le modifiche minori di piani e di programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente… ”.
La legge provinciale n. 17 del 2017 stabilisce poi che il Presidente del Comitato ambientale (“ organo tecnico consultivo della Giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica ” previsto dall’art. 2) debba nominare un “ Gruppo di lavoro in materia ambientale ” ad hoc , composto da un rappresentante dell’Ufficio provinciale Valutazione impatto ambientale, che lo coordina, e ulteriori esperti interni con competenze ambientali in relazione al singolo piano, programma o progetto. Detto Gruppo di lavoro è chiamato a esprimersi “ sulla completezza e sull'adeguatezza della documentazione per la VAS e la VIA, redige la relazione istruttoria di merito sui piani e programmi soggetti a VAS e sui progetti soggetti a VIA ed esegue i conseguenti collaudi tecnico-ambientali ” (art. 3).
L’art. 10 della citata legge provinciale n. 17 del 2017 disciplina il contenuto del rapporto ambientale. In particolare, il comma 1 stabilisce che: “ 1. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative ”.
Il successivo art. 11 regola nel dettaglio la procedura di valutazione, che si conclude con il parere motivato del Comitato ambientale: “ 1. Per piani o programmi di competenza della Provincia l'Autorità procedente o il proponente invia all'Agenzia la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l'Autorità procedente o il proponente e l'Agenzia curano la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'Autorità procedente e l'indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate le osservazioni.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 le autorità presso le quali sono individuate le sedi di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai Comuni durante il periodo di pubblicazione.
5. Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull'adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate entro 60 giorni dall'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico.
6. Il Comitato ambientale, entro 90 giorni dall'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico, esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.
7. In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 6 ”.
Infine, gli artt. 13 e 14 della legge provinciale n. 17 del 2017 disciplinano la fase di informazione in merito alle decisioni assunte e quella di monitoraggio, cioè di controllo sugli impatti significativi derivanti dall’attuazione dei piani approvati.
In particolare, l’art. 13 stabilisce quanto segue: “ 1. L'Autorità competente per l'adozione o l'approvazione del piano o programma pubblica sul proprio sito web:
a) il piano o il programma adottato o approvato;
b) il parere motivato del Comitato ambientale;
c) una dichiarazione di sintesi redatta dall'Autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14 ”.
L’art. 14, a sua volta, così statuisce: “ 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. 3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive di cui al comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità procedente. 4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono da includere nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e di esse si tiene conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma ”.
5. Può ora procedersi al vaglio del primo motivo del ricorso introduttivo.
Le ricorrenti, dopo aver ricordato che gli interventi integrativi delle zone sciistiche “ costituiscono atti di pianificazione ”, come sancito dal sopra citato art. 5, comma 2, quarto periodo, della legge provinciale n. 14 del 2010 e riconosciuto dalla giurisprudenza, affermano che “ nel caso di specie non vi è dubbio che l’intervento di pianificazione in esame doveva essere sottoposto a valutazione ambientale strategica ”, dato che la valutazione ambientale positiva riscontrata dal Piano di settore (approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 16 dicembre 2024, n. 1545) non assorbirebbe quella a cui avrebbe dovuto essere sottoposta il nuovo strumento di pianificazione.
In particolare, secondo le ricorrenti l’intervento non sarebbe stato sottoposto alla VAS a mente dell’art. 6, comma 3, della legge provinciale n. 17 del 2017, nonostante dal rapporto preliminare del 29 marzo 2021 e dal rapporto ambientale integrativo dell’aprile 2023 fosse emerso un impatto significativo negativo dell’intervento sull’ambiente.
La mancata sottoposizione dell’intervento di pianificazione in esame a VAS vizierebbe l’impugnata deliberazione di approvazione definitiva dello studio di fattibilità e tutti gli atti presupposti.
La difesa della Provincia riconosce che l’intervento integrativo in esame doveva essere sottoposto a VAS (in base al combinato disposto dell’art. 5, comma 2, L.P. n. 14 del 2010, come modificato dalla L.P. n. 10 del 2018 - che ha qualificato gli interventi integrativi come atti di pianificazione - e dell’art. 6, della legge provinciale n. 17 del 2017 (che stabilisce quali piani e programmi vanno sottoposti a VAS) e come riconosciuto dalla giurisprudenza.
Precisa però che le norme procedurali specifiche dettate per gli interventi integrativi (art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012), poiché non regolerebbero in modo esaustivo il procedimento da seguire, dovrebbero essere coordinate con le disposizioni che regolano, in generale, lo svolgimento delle procedure VAS.
In particolare, ai fini di tale coordinamento, bisognerebbe considerare l’art. 11, comma 7, della legge provinciale n. 17 del 2017, ai sensi del quale: “ 7. In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 6 ”.
In base al combinato disposto dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012 e delle norme di cui alla legge provinciale n. 17 del 2017, gli uffici provinciali avrebbero svolto, all’interno del procedimento per l’approvazione dell’intervento integrativo in esame, un subprocedimento di VAS.
Sarebbero, in sostanza, stati effettuati tutti i passaggi procedurali, così di seguito riassunti dalla difesa provinciale:
- la controinteressata avrebbe presentato al Comune di Senales lo studio di fattibilità corredato dal rapporto ambientale, contenente gli elementi prescritti dall’art. 5 e dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/UE (art. 9-bis D.P.P. n. 3/2012 e art. 10 L.P. n. 17/2017);
- dopo l’approvazione dello studio di fattibilità da parte del Consiglio comunale di Senales, la documentazione sarebbe stata depositata presso la segreteria comunale e pubblicata per 30 giorni consecutivi (dal 21.10.2021 al 21.11.2021), dopodiché la documentazione sarebbe stata inviata alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (art. 9-bis, comma 2, D.P.P. n. 3/2012);
- l’Autorità procedente, ossia l’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia, competente per la gestione e il coordinamento della procedura, avrebbe inviato all’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima lo studio di fattibilità, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica (art. 11, comma 1, L.P. n. 17/2017);
- la documentazione sarebbe stata dapprima pubblicata per 60 giorni sul sito Internet dell’Autorità procedente e poi, dopo le integrazioni documentali e di contenuto richieste dal Gruppo di lavoro in materia ambientale alla società proponente, per altri 60 giorni, sul sito Internet dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima (art. 11, commi 2 e 3 L.P. n. 17/2017);
- il Gruppo di lavoro in materia ambientale sarebbe stato nominato ai sensi dell’art. 3 della L.P. n. 17/2017;
- detto Gruppo di lavoro, dopo aver chiesto per due volte integrazioni documentali, avrebbe svolto la propria attività istruttoria sullo studio di fattibilità e sul rapporto ambientale, confermando la completezza e l’adeguatezza della documentazione depositata (art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3/2012 e art. 11, comma 5, L.P. n. 17/2017);
- il Comitato ambientale avrebbe poi espresso il proprio parere sull’impatto ambientale, tenuto conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni presentate dalle due associazioni AVS e FL, pronunciandosi prima negativamente e, in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e dopo la presentazione di osservazioni da parte della controinteressata, favorevolmente, ritenendo superate le criticità prima sollevate (art. 11, comma 6, L.P. n. 17 del 2017 e art. 9-bis, comma 3, D.P.P. n. 3 del 2012);
- la Giunta provinciale, a conclusione del procedimento, avrebbe approvato definitivamente lo studio di fattibilità e il rapporto ambientale, tenendo conto del parere del Comitato ambientale (art. 9-bis, comma 3, D.P.P. n. 3 del 2012 e art. 12, L.P. n. 17/2017);
- la decisione della Giunta provinciale sarebbe stata pubblicata sul sito Web dell’Agenzia e nel Bollettino Ufficiale.
La difesa delle ricorrenti, nella memoria di replica depositata l’8 gennaio 2025, ha sostenuto che le difese svolte dalla Provincia non sarebbero idonee a superare la fondatezza della censura. La legge provinciale n. 17 del 2017 sulla valutazione ambientale costituirebbe “diretto recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie in materia nonché del d.lgs. n. 152/2006, che nelle disposizioni della Parte seconda, disciplina specificamente la procedura VAS ”. L’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012 detterebbe invece una procedura priva delle garanzie che offrirebbe la procedura di VAS.
L’art. 11, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2017 prescriverebbe che l’Autorità procedente o il soggetto proponente debbano inviare all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio valutazioni ambientali “ la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca ”. Inoltre, la stessa norma prevedrebbe che sia l’Autorità procedente o il soggetto proponente, sia l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima debbano curare la pubblicazione sul proprio sito web, di un avviso contenente il titolo della proposta di piano, il soggetto proponente, l’Autorità procedente e l’indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono presentare osservazioni.
A detta delle ricorrenti tali fasi della procedura non sarebbero state osservate dall’Amministrazione provinciale.
Inoltre, sarebbe estranea al procedimento previsto dall’art. 11 della legge provinciale n. 17 del 2017 la comunicazione effettuata alla società proponente ai sensi dell’art. 11-bis della legge provinciale n. 17 del 1993 dall’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia - che non sarebbe l’Autorità procedente - circa i motivi ostativi all’approvazione dello studio di fattibilità di cui al parere negativo n. 15/2023 del Comitato ambientale del 17 ottobre 2023. Il nuovo parere n. 23/2023 espresso dal Comitato il 15 gennaio 2024 non avrebbe potuto essere reso, non essendo previsto nell’articolato normativo della legge provinciale.
Inoltre, la Provincia ometterebbe di considerare l’art. 13 della legge provinciale n. 17 del 2017, la cui mancata applicazione “ costituisce ulteriore conferma del fatto che non si è svolta alcuna procedura VAS ”.
Inoltre, in nessun punto dell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 115/2024 si farebbe riferimento al fatto che l’intervento integrativo in esame sia stato sottoposto alla procedura VAS.
La difesa della società controinteressata ha anzitutto affermato che l’intervento integrativo di cui si discute non sarebbe un atto di pianificazione. In ogni caso, anche la difesa della controinteressata sostiene che il progettato intervento sarebbe stato oggetto di VAS.
Le censure delle ricorrenti sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Va anzitutto confermato che l’intervento integrativo sub iudice andava sottoposto a VAS, come si evince dal combinato disposto dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2010, (come modificato dalla L.P. n. 10 del 2018), che ha qualificato gli interventi integrativi come atti di pianificazione, e dell’art. 6, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2017, sia perché trattasi di un atto di pianificazione e programmazione elaborato per il settore turistico (comma 1, lett. a), sia perché il predetto atto di intervento integrativo va sottoposto a valutazione di incidenza, in considerazione della presenza nelle vicinanze, di siti “ Natura 2000 ”, come si vedrà in sede di esame del secondo motivo del ricorso introduttivo (comma 1, lett. b).
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto che l’approvazione dello studio di fattibilità e del rapporto ambientale riferiti agli interventi integrativi alle zone sciistiche di cui all’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012 deve essere preceduto dalla VAS: nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo n. 2852, con riferimento alla fase iniziale di approvazione dello studio di fattibilità, si afferma che: “ Si tratta di una fase di valutazione preventiva sul livello di fattibilità, accompagnata da una valutazione ambientale strategica, che non è invece prevista nel procedimento di cui all'art. 9 per gli interventi da realizzarsi all'interno delle zone sciistiche ”.
Nella successiva sentenza della Sez. VI del 18 aprile 2023, n. 3879, il Consiglio di Stato ribadisce l’obbligo di VAS per gli interventi integrativi alle zone sciistiche, dopo aver richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 (di recepimento della Direttiva VAS), che stabilisce in quali casi è richiesta la VAS riferita a piani e programmi (sul punto la sopra richiamata legge provinciale n. 17 del 2017 non differisce). In particolare, la citata sentenza precisa che, proprio perché gli interventi integrativi riguardano aree esterne alle zone sciistiche delimitate dal Piano di settore, la “ valutazione ambientale positiva riscontrata dal Paino di settore non assorbe affatto quella a cui avrebbe dovuto essere sottoposta il nuovo strumento di pianificazione ”. E così conclude: “ La qualificazione degli atti impugnati quali atti di pianificazione è l’antecedente logico-giuridico per accogliere la censura sostanziale veicolata dalla violazione dell’art. 3, comma 2, lett. b) della direttiva 42/2001/CE per omesso esperimento della valutazione ambientale strategica (VAS)… “.
Quest’ultima sentenza sottolinea inoltre che l’intervento integrativo del Piano di settore deve essere “ preceduto dalla VAS ”, così lasciando intendere che l’intervento integrativo debba essere prima sottoposto al subprocedimento di VAS di cui alla legge provinciale n. 17 del 2017 o, quantomeno, che il subprocedimento debba essere avviato subito dopo la presentazione dello studio di fattibilità e del rapporto ambientale.
Ė bene sottolineare che la Direttiva 2001/42/CE e la legge provinciale n. 17 del 2017 prevedono una procedura molto più complessa e articolata per l’esame dei piani e progetti rispetto a quella disciplinata dal D.P.P. n. 3 del 2012 (contenuta in una norma regolamentare, gerarchicamente inferiore e antecedente alla legge provinciale n. 17 del 2017). In particolare, la citata Direttiva e la legge provinciale n. 17 del 2017 assicurano garanzie partecipative maggiori, indispensabili considerato il fine della VAS, che è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione di piani o programmi (cfr. il quarto Considerando della Direttiva 2001/42/CE).
Il Collegio non può non rilevare che la disciplina di approvazione degli studi di fattibilità riferiti agli interventi integrativi alle zone sciistiche dovrebbe essere meglio coordinata con quella relativa alla procedura di VAS, alla luce della citata giurisprudenza che ha definitivamente affermato che gli interventi integrativi devono essere sottoposti a VAS e che tale procedura deve “ precedere ” quella relativa all’approvazione dello studio di fattibilità.
Né può ai fini del coordinamento tra le due discipline considerarsi sufficiente il richiamo operato dalla difesa della Provincia all’ultimo comma dell’art. 11 della legge provinciale n. 17 del 2017 che, richiamando i principi di economicità e semplificazione, stabilisce che “ le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione” eventualmente previste da altre leggi provinciali per piani e programmi specifici devono essere coordinate con quelle previste dallo stesso art. 11, “in modo da evitare duplicazioni ”.
Invero, quand’anche si volesse applicare la disposizione suddetta alla procedura VAS cui va sottoposto lo studio di fattibilità di cui all’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012, dal chiaro tenore letterale della norma si evince che il coordinamento previsto dalla norma è rigorosamente limitato a potenziali duplicazioni delle fasi di deposito, di pubblicità e di partecipazione disciplinate dallo stesso art. 11 della legge provinciale n. 17 del 2017. Non può, quindi, evidentemente sopperire a passaggi della procedura VAS del tutto mancanti.
Ė bene a questo punto chiarire che l’Autorità procedente ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2017 va individuata nell’Amministrazione provinciale e non nel Comune di Senales, come affermato dalla difesa delle ricorrenti.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 17 del 2017, la Provincia è competente “ per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia ”, mentre i Comuni sono competenti “ per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale ”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. q), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (applicabile nella Provincia autonoma di AN in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2017), per Autorità procedente deve intendersi “ la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma ”. Nel caso di specie ci troviamo nella seconda delle due ipotesi previste, in quanto il piano (studio di fattibilità) è stato predisposto da un soggetto privato (come previsto dall’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012) e, di conseguenza, l’Autorità procedente, secondo la citata norma, è “ la pubblica amministrazione che… approva il piano ” (nel caso specifico lo studio di fattibilità).
Tutto ciò premesso e chiarito, il Collegio ritiene che, nel caso sub iudice , non possa considerarsi effettuata la procedura VAS di cui alla Direttiva 2001/42/CE e alla legge provinciale n. 17 del 2017.
In primo luogo perché, come anticipato prima, detta procedura avrebbe dovuto essere svolta prima di iniziare il procedimento di cui all’art. 9-bis del D.P.P. n. 3 del 2012 o, quantomeno, avviata subito dopo la presentazione dello studio di fattibilità e del rapporto ambientale da parte della società proponente.
La stessa Direttiva 2001/42/CE stabilisce infatti, all’articolo 4, par. 1, che la valutazione ambientale deve essere effettuata “ anteriormente all’adozione del piano o del programma o all’avvio della relativa procedura …”.
Nel caso di specie, invece, le due procedure sono state sovrapposte, come si vedrà meglio in seguito, con il risultato che alcuni passaggi della procedura VAS non sono stati eseguiti, ovvero, sono stati eseguiti in modo difforme a quanto prescritto, in violazione della Direttiva 2001/42/CE e della legge provinciale n. 17 del 2017.
Può quindi procedersi all’esame dei passaggi richiesti dalla vigente normativa nell’ambito della procedura VAS, che il Collegio ritiene mancanti o viziati nel caso in esame, anche volendo seguire le difese della Provincia e della controinteressata.
Il comma 1 del citato art. 11 stabilisce, come primo passaggio, che l’Autorità procedente debba trasmettere subito all’Agenzia per l’Ambiente e la tutela del clima la proposta di piano (studio di fattibilità), il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.
Al riguardo la difesa provinciale si limita ad affermare apoditticamente che l’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia, competente per la gestione e il coordinamento della procedura, “ ha inviato all’Agenzia per l’Ambiente lo studio di fattibilità con il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica ”, ma agli atti non vi è alcuna prova al riguardo, tanto meno che ciò sia avvenuto subito dopo la presentazione del piano di fattibilità da parte della società proponente, nell’estate del 2021.
Il comma 2 dell’art. 11, prevede poi che sia l’Autorità procedente, sia l’Agenzia, debbano curare la pubblicazione sul proprio sito web “ di un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l’Autorità procedente e l’indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate osservazioni ”.
Nel caso in esame, l’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale ha effettivamente pubblicato, sul proprio sito web, dal 22 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022, per 60 giorni, un avviso che fa riferimento all’art. 11 della legge provinciale n. 17 del 2017, contenente tutti gli elementi richiesti dalla citata norma (cfr. doc. 11 della Provincia). Tuttavia, il rapporto ambientale cui si riferisce quell’avviso di pubblicazione era quello del luglio 2021, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2021 (cfr. doc. 18.2 delle ricorrenti), mentre il secondo rapporto, sul quale è stato poi dato il parere favorevole da parte del Comitato ambientale, è dell’aprile 2023 e, quindi, non poteva essere stato pubblicato, né visionato in tale arco temporale. Detta pubblicazione risulta quindi priva di un elemento essenziale, il rapporto ambientale dell’aprile 2023.
La partecipazione ai fini VAS non può quindi considerarsi pienamente garantita.
Dopo la presentazione del secondo rapporto ambientale, ad avviso del Collegio, l’intera fase di pubblicazione prevista dalla norma avrebbe dovuto essere rinnovata.
Per quanto concerne la prescritta pubblicazione da parte dell’Agenzia per l’Ambiente e la tutela del clima, la difesa provinciale ha depositato lo screenshot relativo alla pubblicazione fatta dall’Agenzia sul proprio sito web, per 60 giorni, a partire dal 5 maggio 2023.
Senonché, l’art. 11, comma 2, della legge n. 17 del 2017 stabilisce che i due avvisi debbano essere pubblicati “ contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 ”, cioè nello stesso momento in cui vengono trasmessi all’Agenzia la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.
La Direttiva 2001/42/CE è chiara nel richiedere, all’articolo 6, par. 2, che non solo le Autorità ma anche il pubblico devono “ disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano di programma o dell’avvio della relativa procedura ”, là dove deve intendersi che la documentazione da visionare sia quella sulla quale vengono poi prese le decisioni.
Le suddette pubblicazioni non possono quindi considerarsi sostitutive e valide ai fini dell’art. 11, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2017, né equipollenti ai sensi dell’ultimo comma di detto articolo.
Invero, sia la Direttiva 2001/42/CE, sia la legge provinciale n. 17 del 2017, considerano le garanzie partecipative un aspetto essenziale e fondamentale della procedura VAS.
Non può neppure rilevare, né considerarsi equipollente ai fini del rispetto della procedura VAS, la pubblicazione all’albo pretorio digitale, effettuata dal Comune di Senales, della documentazione relativa allo studio di fattibilità dell’intervento integrativo in esame, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.P.P. n. 3 del 2012 (secondo cui “ lo studio di fattibilità approvato dal Consiglio comunale è depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni ”). Detta pubblicazione è invero fatta ad esclusivi fini urbanistici, per un periodo di tempo inferiore a quello previsto per l’avviso dell’avvio della procedura di VAS, e non contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 11, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2017; di talché non può considerarsi equipollente. Inoltre, anche questo avviso, che risale al 2021, non poteva contenere il rapporto ambientale dell’aprile 2023, con conseguente lesione dei diritti partecipativi previsti dalla vigente normativa.
Come correttamente messo in evidenza dalla difesa delle ricorrenti e come riconosciuto dalla giurisprudenza, la procedura VAS comprende una necessaria fase di consultazioni per garantire la partecipazione degli interessati mediante l’avvio delle procedure di informazione (cfr. TAR Brescia, Sez. I, 15 luglio 2013, n. 668 e TAR Liguria, Sez. I, 2 luglio 2013, n. 982), che nella specie è mancata e, quantomeno, è del tutto insufficiente.
L’art. 11, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 17 del 2017 prevedono poi che il Gruppo di lavoro in materia ambientale rediga la relazione istruttoria di merito e si esprima sull’adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate e che il Comitato ambientale debba esprimere un “ parere motivato ” sul prevedibile impatto ambientale sul piano (studio di fattibilità), “ tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate ”.
Ebbene, il Gruppo di lavoro, il 5 settembre 2023, ha effettivamente redatto un’esauriente relazione istruttoria, sostanzialmente negativa (cfr. doc. 15 della Provincia) e, pochi giorni dopo, il 13 settembre 2023, il Comitato ambientale, tenuto conto della relazione, ha espresso il parere negativo n. 15/2023 (cfr. doc. 16 della Provincia).
A questo punto, l’Amministrazione ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all’approvazione dello studio di fattibilità, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione che stabilisce che negli atti di pianificazione non occorre il preavviso di rigetto (art. 13 legge n. 241 del 1990 e s.m.), secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, non esclude a priori la partecipazione procedimentale dei soggetti interessati: “ In altri termini, laddove la posizione del soggetto privato proponente il progetto di integrazione si decontestualizza rispetto agli altri soggetti che abitano o frequentano la zona interessata da quel progetto, l’amministrazione è obbligata a renderne possibile il massimo coinvolgimento, in particolar modo nel caso in cui sia pervenuta alla decisione di non accogliere il progetto e soprattutto quando l’interessato dimostra di poter vantare contributi tecnici che meritano comunque di essere esaminati e rispetto ai quali si rende necessaria, nell’ipotesi di superamento del loro contenuto, una motivazione puntuale. Nel caso di specie peraltro, tenuto conto che si è al cospetto di un procedimento amministrativo plurifasico, a segmentazione provvedimentale, nel senso che ad ogni fase segue un provvedimento conclusivo della stessa che, a propria volta, apre la strada per il successivo step del percorso della complessa filiera amministrativa prevista dalle norme di settore, il coinvolgimento della Provincia autonoma è avvenuto quando lo step preliminare era stato positivamente concluso e superato, grazie all’approvazione del progetto da parte del Comune di Curon Venosta, consolidando quindi una sicura aspettativa in capo alla società interessata circa un favorevole sviluppo delle successive sub-fasi procedimentali che, seppure inidoneo a garantire pienamente una certezza di successo (con l’accoglimento in via definitiva del progetto di integrazione), quanto meno dimostrava un interesse specifico della società a conoscere costantemente e adeguatamente l’andamento delle successive sub-fasi e quindi assicurava alla società interessata i diritti partecipativi di cui all’art. 10 e 10-bis l. 241/1990 ” (cfr. Sez. VI, 21 marzo 2023, n. 2852).
Pur non ravvedendo vizi procedurali nel fatto che sia stato comunicato alla società proponente il preavviso di diniego, il Collegio ritiene che, nel rispetto della procedura VAS di cui alla Direttiva 2001/42/CE e alla legge provinciale n. 17 del 2017, l’Amministrazione avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria, al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, trasmettendo le osservazioni presentate dalla società proponente al Gruppo di lavoro in materia ambientale, che avrebbe dovuto nuovamente esprimersi ai sensi dell’art. 3, comma 1, e 11, comma 5 della citata legge.
Tanto più che il Comitato ambientale, ai sensi dell’art. 11, comma 6, è obbligato a tener conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro in materia ambientale, il quale però, non si è nuovamente pronunciato una volta esaurita la fase partecipativa. Il secondo parere positivo del Comitato è stato cioè espresso senza che fosse sentito nuovamente il Gruppo di lavoro e senza tenere conto della precedente relazione istruttoria negativa dello stesso Gruppo, in violazione dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 17 del 2017.
Ma vi è di più: la procedura VAS non è stata del tutto osservata con riferimento agli obblighi informativi e di monitoraggio prescritti dagli articoli 9 e 10 della Direttiva 2001/42/CE, riprodotti negli artt. 13 e 14 della legge provinciale n. 17 del 2017.
In particolare, non risulta agli atti che l’Amministrazione provinciale abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, secondo cui l’Autorità competente per l’approvazione del piano deve pubblicare sul proprio sito web, oltre al piano approvato e al parere motivato del Comitato ambientale, anche “ una dichiarazione di sintesi redatta dall'Autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate ” e “ le misure adottate in merito al monitoraggio ”.
Né può ritenersi che la “ sintesi non tecnica ” che deve essere trasmessa all’Agenzia per l’Ambiente ai sensi dell’art. 11, comma 1, della stessa legge, possa considerarsi equipollente alla ” dichiarazione di sintesi ” di cui al citato art. 13, comma 1, lett. c), che va redatta al termine dell’istruttoria del Gruppo di lavoro in materia ambientale e del Comitato ambientale, a conclusione della procedura di VAS e che deve contenere gli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali è stato scelto il piano, tra tante alternative possibili.
Detto onere è stato, con ogni evidenza, prescritto dal legislatore al chiaro fine di dare trasparenza al percorso logico seguito nell’approvazione del piano.
Non risultano pubblicate, né adottate nemmeno le prescrizioni in merito al monitoraggio, che ha l’obiettivo di assicurare “ il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive ” e di individuare ” le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ”, nonché le “modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive ”.
Anche in questo caso, non possono considerarsi equipollenti le misure di monitoraggio contenute nel rapporto ambientale, che non è redatto dall’Autorità competente per l’approvazione del piano, come richiesto dalla citata norma. Oltretutto nel rapporto ambientale manca ogni riferimento alla “ sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ”.
Infine, il Collegio non può non rilevare che l’impugnata deliberazione di approvazione definitiva dello studio di fattibilità, in nessun punto, fa riferimento al fatto che l’intervento integrativo de quo è stato sottoposto a VAS, né fa alcun riferimento alla legge provinciale n. 17 del 2017.
In conclusione, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene fondate le censure di cui al primo motivo del ricorso introduttivo, non potendosi considerare svolta la procedura VAS nel rispetto della normativa vigente.
6. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo le ricorrenti, richiamando l’art. 21, comma 6, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat), le Linee Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CE e la giurisprudenza relativa, affermano che, nel caso di specie, l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito solo VIncA). Sostengono le ricorrenti che detta valutazione andrebbe fatta “ ogniqualvolta ci sia la probabilità di un’incidenza significativa, potendo essere omessa soltanto quando vi sia la certezza di un’assenza di incidenze, sussistendo, in tal caso, obbligo di puntuale motivazione sul punto ”.
Nel caso in esame, a 150 m. dall’area di pianificazione si troverebbe il sito austriaco Natura 2000 “ Alpi Ötztal ” e, a 2 km, il sito Natura 2000 “ Parco naturale del Gruppo TE ”.
Secondo le citate Linee guida e secondo la giurisprudenza, la VIncA andrebbe effettuata non solo in caso di piani o progetti localizzati all’interno di un sito Natura 2000, ma anche in relazione a interventi posti all’esterno di un sito e/o anche a piani che abbiano potenziali effetti transfrontalieri, come nel caso in esame.
La violazione della Direttiva HA , della normativa statale e di quella provinciale in materia sarebbe evidente anche alla luce del principio di proporzionalità e precauzione, consacrato nell’art. 301, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006, e dovrebbe considerarsi ancora più grave per l’assoluta mancanza di motivazione nelle deliberazioni di approvazione dello studio di fattibilità impugnate.
Gli atti impugnati si porrebbero in contrasto anche con la Convenzione delle Alpi, ratificata in IT nel 1999 ed entrata in vigore nel 2004, e con il relativo Protocollo di attuazione nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio.
Le ricorrenti contestano quindi la mancata sottoposizione del piano sub iudice alla VIncA e, in ogni caso, denunciano un assoluto difetto di motivazione e di istruttoria al riguardo.
La difesa della Provincia afferma che la VIncA, al pari della VAS e della VIA, costituirebbe espressione dell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo nell’ipotesi di manifesta illogicità o macroscopici difetti di motivazione o istruttoria, che non ricorrerebbero nella fattispecie.
La difesa della Provincia non contesta che tale valutazione debba essere effettuata anche quando il piano ricade al di fuori di un sito Natura 2000, ma sostiene che essa andrebbe fatta solo quando “ vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato ”.
Nel rapporto ambientale dell’aprile 2023, come integrato in seguito alle richieste del Gruppo di lavoro in materia ambientale, sarebbero stati considerati i due siti sopra individuati. Nel corso della valutazione effettuata, sarebbe però stato accertato che “ non è da presumere (es ist nicht anzunehmen )” che l’area di intervento possa comportare un peggioramento dell’attuale situazione del vicino sito Natura 2000.
Il Gruppo di lavoro in materia ambientale avrebbe escluso che l’intervento abbia un’incidenza negativa sui due siti Natura 2000, sulla base di un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’intervento, come esposte nel rapporto ambientale. Anche il Comitato ambientale, nella seduta del 13 settembre 2023, avrebbe ritenuto di confermare la valutazione di non incidenza effettuata dal Gruppo di lavoro. E tale decisione sarebbe stata recepita dalla Giunta provinciale nella deliberazione di approvazione definitiva dello studio di fattibilità, avendo la Giunta fatto proprio il parere del Comitato ambientale.
La difesa della società controinteressata richiama il rapporto ambientale dell’aprile 2023, in cui si specificherebbe che il programmato intervento non produrrebbe ulteriori effetti negativi rispetto a quelli già esistenti. Eventuali effetti negativi verrebbero in ogni caso compensati dal fatto che con la costruzione del nuovo impianto verrebbero eliminati i due impianti di risalita esistenti e i relativi doppi piloni di sostegno, ben quattro stazioni e quattro funi di acciaio. Inoltre, la vallata, in cui attualmente si trovano i due impianti da dismettere, verrebbe restituita alla natura e potrebbe diventare nuovamente area non più antropizzata.
Anche queste censure delle ricorrenti sono fondate.
Ė pacifico che l’area oggetto dell’intervento integrativo sub iudice si trova a 150 m. dal sito austriaco Natura 2000 “ Alpi Ötztal ” e a 2 km dal sito Natura 2000 “ Parco naturale del Gruppo TE ”.
L’art. 6, par. 3, della Direttiva 92/43/CEE impone lo svolgimento di una valutazione di incidenza sul sito in relazione a qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su tale sito: “ 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica ”.
La legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (” Legge di tutela della natura e altre disposizioni ”), al capo IV, detta disposizioni particolari riferite ai siti Natura 2000.
L’art. 21 (“ Misure di tutela ”), al comma 6, stabilisce che: “ I piani e i progetti previsti all’articolo 6 della direttiva habitat, che possono avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d’incidenza prevista dall’articolo 22 ”.
Ai sensi del successivo art. 22, commi 1, 2 e 3: “ 1. La valutazione d’incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti. 2. Gli organi individuali o collegiali preposti all’esame e all’approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all’incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione. 3. Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all’allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2 ”.
La giurisprudenza ha chiarito che: “ Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, della Direttiva HA, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 ” (cfr. TAR Campania, Napoli, 17 marzo 2021, n. 1790).
Le Linee guida nazionali sull’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva HA 92/43/CEE della Commissione europea (2019/C/33/01), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 gennaio 2019, chiariscono, nel paragrafo 4.5.1, che: “ La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto” e che “in tale contesto, occorre prendere in considerazione anche i potenziali effetti transfrontalieri ”.
Anche la giurisprudenza ha chiarito che: “ Le disposizioni dell'art. 6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233) ” (cfr., fra tante, TAR Lazio, Roma, 19 ottobre 2022, n. 13438; id.: 17 ottobre 2022, n. 13194 e 5 ottobre 2022, n. 12639; TAR Campania, Napoli, 17 marzo 2021, n. 1790).
Le stesse Linee guida specificano, poi, che “ le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafo 3 non sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative. Quindi, in linea con il principio di precauzione, è inaccettabile che non si effettui una valutazione in virtù del fatto che le incidenze significative non sono certe” e che “in caso di dubbio quanto alla mancanza di effetti significativi [va] effettuata una tale valutazione ”.
Rileva il Collegio che l’art. 6, par. 3, della Direttiva usa il termine “ possa avere ”, riferito alle incidenze significative; di conseguenza, come sottolineano anche le Linee Guida, le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative. “ Quindi, in linea con il principio di precauzione, è inaccettabile che non si effettui una valutazione in virtù del fatto che le incidenze significative non sono certe ” (cfr. anche la sentenza della Corte di Giustizia UE Waddenzee C-127/02, punti 39-44).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, “ la valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6773) ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2023, n. 3201).
Dall’esame della normativa e della giurisprudenza sopra riportata può senz’altro affermarsi che, nel caso di specie, sussisteva l’obbligo di effettuare la VIncA.
Ciò posto, la metodologia per l’espletamento della VIncA, rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali, come desumibile dalla disamina dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dalle sopra citate Linee Guida adottate in ambito eurounitario, quale ausilio per le autorità competenti degli Stati membri, articolato come segue:
- Livello I: screening - Ė disciplinato dall'articolo 6, par. 3, prima frase, ed è riferito al processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare, in primo luogo, se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito.
- Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, par. 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti ed è relativa all’individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, par. 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, par. 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, par. 4 consente deroghe all'articolo 6, par. 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, “ Solo a seguito di dette verifiche l’Autorità competente per la VIncA potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta, avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000 interessato ” (cfr. TAR Campania, Napoli, 17 marzo 2021, n. 1790).
Tornando al caso in esame, si ribadisce che non è stata effettuata alcuna VIncA (neppure la fase di screening ), considerato che, ai fini della valutazione di incidenza, non possono di certo considerarsi sufficienti le autocertificazioni o le dichiarazioni rese da parte del soggetto proponente.
Inoltre, secondo la Comunicazione della Commissione europea C/2021-6913 del 28 settembre 2021, “ la fase di screening deve concludersi con una decisione scritta e motivata da parte dell’Autorità competente al fine di fornire una registrazione delle ragioni per giungere a questa conclusione ” (cfr. pag. 25 doc. 37 delle ricorrenti). E “ l’opportuna valutazione deve… essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l’assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia ” (cfr. pag. 11 doc. 37 delle ricorrenti).
Orbene, nel caso in esame, gli unici riferimenti alla valutazione di incidenza sono quelli contenuti nel rapporto ambientale dell’aprile 2023 e nella relazione del Gruppo di lavoro in materia ambientale.
In particolare, nel rapporto ambientale dell’aprile 2023 i due siti sono menzionati, con l’indicazione della loro distanza dall’area interessata dall’intervento, ma il rapporto dedica loro la sola seguente laconica frase in ordine alle incidenze significative dell’intervento: “ Es ist nicht anzunehmen, dass die geplante Anlage zu einer Verschlechterung der derzeitigen Situation des angrenzenden Natura 2000-Gebiets führt ” (“ Non si può presumere (o ipotizzare) che l'impianto previsto comporti un peggioramento della situazione attuale del vicino sito Natura 2000 ” - cfr. doc. 13.1. della Provincia, pagg. 7 e 8). Detta valutazione è stata poi solo richiamata nella relazione istruttoria del Gruppo di lavoro in materia ambientale, che così si esprime in merito: “ Es ist laut Umweltbericht nicht davon auszugehen, dass das gegenständliche Vorhaben zu einer Verschlechterung der derzeitigen Situation des angrenzenden Natura 2000- Gebiets Ötztaler Alpen führt ” (“ Secondo il rapporto ambientale, non si può presumere che il progetto in questione porti a un deterioramento della situazione attuale della vicina area Natura 2000 Ötztaler Alpen ” - cfr. doc. 15, pag. 4 della Provincia).
Osserva il Collegio che dall’apodittica frase contenuta nel rapporto ambientale, non proveniente dall’Autorità competente, non può dedursi alcuna certezza in ordine al fatto che l’intervento non comporti incidenze significative sui due siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze. Va ricordato infatti che, secondo le citate Linee Guida, la VIncA va effettuata ogni volta che non si abbia la certezza sulla mancanza di effetti significativi, quando cioè “ non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi ” che il piano o il progetto pregiudichi significativamente il sito. E, nel caso specifico, il rapporto non offre al riguardo certezze, ma solo generiche presunzioni; di conseguenza, la VIncA andava effettuata ad avviso del Collegio.
Inoltre, il concetto di ciò che è “ significativo ” deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività degli effetti deve cioè essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche (“ La valutazione del rischio dev’essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale paino o progetto ” – così Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.9.2017, n. 4327), mentre nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta essere stato fatto con riferimento ai due siti Natura 2000 indicati e alle loro specifiche caratteristiche.
Oltretutto, quella che viene considerata dalla difesa della Provincia quale “ valutazione di incidenza ” è stata effettuata dal soggetto proponente nel rapporto ambientale, non dall’Autorità competente, mentre il Gruppo di lavoro in materia ambientale, nella propria relazione istruttoria, si è limitato a riportare il contenuto delle affermazioni contenute nel rapporto ambientale, senza prendere posizione su di esse (oltretutto riferendosi a uno solo dei due siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze).
Nulla risulta poi al riguardo nel parere del Comitato ambientale, né nella deliberazione della Giunta provinciale di approvazione definitiva dello studio di fattibilità, nonostante le Linee Guida specifichino che: “ Ė al momento in cui viene adottata la decisione che autorizza la realizzazione di un progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l’assenza di effetti dannosi per l’integrità del sito interessato (C-239/04, punto 24) ”.
In conclusione, quand’anche l’Autorità competente non fosse tenuta a effettuare la VIncA, seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente, come affermano le difese dell’Amministrazione e della società controinteressata, l’Amministrazione era comunque tenuta a motivare nel dettaglio, facendo espresso riferimento ai due singoli siti e alle loro caratteristiche e peculiarità, le ragioni per le quali si poteva, nel caso concreto, escludere con certezza ogni incidenza negativa significativa sugli stessi. Le stesse Linee Guida sopra citate sottolineano infatti che: “ I piani e progetti ritenuti non suscettibili di avere incidenze significative possono essere trattati senza fare riferimento alle fasi successive di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a giustificare e documentare i motivi di una simile conclusione della valutazione preliminare ”.
Il Collegio ritiene quindi fondato anche il secondo motivo del ricorso introduttivo.
7. La fondatezza dei primi due motivi del ricorso introduttivo sarebbe, di per sé, sufficiente ad accogliere il ricorso e i motivi aggiunti. Tuttavia, preme al Collegio rilevare anche la fondatezza del primo motivo del primo atto recante motivi aggiunti, con il quale le ricorrenti rilevano che il Comitato ambientale avrebbe espresso in data 13 settembre 2023 un deciso parere negativo sullo studio di fattibilità di cui si tratta. Altrettanto negativo sarebbe stato il parere espresso dal Gruppo di lavoro in materia ambientale il 5 settembre 2023, di cui aveva tenuto conto il Comitato nell’esprimere il primo parere negativo.
Entrambi i pareri negativi sarebbero poi stati inopinatamente superati nel dicembre 2023 da un successivo parere positivo del Comitato ambientale che, senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio, avrebbe recepito acriticamente le osservazioni presentate dalla società controinteressata avverso i motivi ostativi all’approvazione dello studio di fattibilità comunicati dall’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia con nota del 26 ottobre 2023.
Nel secondo parere positivo il Comitato ambientale si sarebbe limitato ad affermare in modo apodittico ed immotivato - oltre che contraddittorio e perplesso - che la presa di posizione della società proponente potrebbe indebolire il precedente parere negativo n. 15/2023 del 13 settembre 2023.
Il nuovo parere del Comitato sarebbe totalmente privo di motivazione e sarebbe stato espresso senza tenere conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro, in violazione dell’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3 del 2012 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge provinciale n. 17 del 1993.
Detto palese vizio di motivazione si sarebbe poi ripercosso sull’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 115 del 2024, di approvazione definitiva dello studio di fattibilità, che si è limitata a fare proprio il secondo parere positivo del Comitato, oltre a quello positivo della Commissione ex art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2010, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio e senza esporre puntualmente le ragioni concrete per le quali sarebbe stato possibile superare il precedente parere negativo del Comitato ambientale.
La difesa della Provincia evidenzia al riguardo che il primo parere del Comitato ambientale non avrebbe rilevato esclusivamente aspetti negativi. Valutando gli aspetti critici come prevalenti, il Comitato si sarebbe inizialmente espresso in termini negativi. Tuttavia, ciò non escluderebbe che una nuova valutazione, alla luce degli ulteriori contributi acquisiti successivamente e all’audizione con la società proponente, possa portare a una conclusione diversa, in cui siano ritenuti prevalenti altri aspetti invece positivi, già precedentemente rilevati, ma allora considerati di minore rilevanza.
La difesa della Provincia espone poi le ragioni che avrebbero condotto l’Amministrazione a cambiare il parere.
La controinteressata, afferma invece che il parere del Comitato sarebbe motivato per relationem alle osservazioni svolte dalla società proponente e all’audizione tenutasi il 21 novembre 2023.
Va ricordato, anzitutto che, l’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3 del 2012 - così come l’art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 17 del 2017 - sottolineano entrambi che il Comitato ambientale deve esprimere “ un parere motivato ” sull’impatto ambientale dell’intervento.
Il Collegio ritiene che il secondo parere positivo del Comitato ambientale, posto alla base dell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 115/2024, sia effettivamente del tutto privo di motivazione, in quanto si limita ad affermare che, dopo aver preso visione delle osservazioni della società proponente, il Comitato è giunto alla conclusione che le argomentazioni addotte nella presa di posizione potrebbero invalidare i motivi di obiezione contenuti nel parere del Comitato di consulenza ambientale n. 15/2023 del 13 settembre 2023: “ In der Sitzung vom 13.12.2023 hat der Umweltbeirat die Stellungnahme besprochen und ist zum Schluss gekommen, dass die Argumente welche in der Stellungnahme angeführt wurden, die Hinderungsgründe des Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 15/2023 vom 13.9. 2023 entkräften könnten ” (” Nella riunione del 13 dicembre 2023, il Comitato ambientale ha discusso la presa di posizione ed è giunto alla conclusione che le argomentazioni addotte nella presa di posizione potrebbero invalidare (o indebolire o confutare) i motivi di obiezione contenuti nel parere del Comitato di consulenza ambientale n. 15/2023 del 13 settembre 2023 ” - cfr. doc. 19 della Provincia).
In altre parole, il parere si limita laconicamente a richiamare le osservazioni svolte dalla società proponente e a rilevare che le stesse “ potrebbero ” superare le ampie criticità sollevate nel precedente parere, senza esporre i presupposti di fatto e le ragioni determinanti la nuova valutazione. In particolare, il Comitato non ha spiegato per quali motivi le osservazioni presentate dalla società proponente lo hanno indotto a superare le considerazioni negative espresse dal Gruppo di lavoro in materia ambientale nella relazione del 5 settembre 2023 e le considerazioni espresse nel proprio precedente parere negativo del 13 settembre 2023.
Ad avviso del Collegio non può legittimamente sostenersi che, nell’ambito di una procedura di valutazione ambientale, l’Autorità competente (il Comitato ambientale) possa superare un proprio precedente parere negativo sulla base di nuove e diverse valutazioni di natura ambientale espresse dalla società proponente (nella presa di posizione del 23 novembre 2023), che non è l’Autorità competente in materia ambientale.
Il parere non può nemmeno considerarsi motivato per relationem , tenuto conto del fatto che le osservazioni richiamate non provengono da un organo tecnico dell’Amministrazione competente in materia ambientale, bensì dalla stessa società proponente, senza che le stesse siano state vagliate dal Gruppo di lavoro in materia ambientale, come supra evidenziato. Il Comitato ambientale avrebbe dovuto, quanto meno, prendere posizione, nel parere, sulle stesse osservazioni e spiegare perché le stesse lo hanno indotto a modificare il precedente parere negativo, che conteneva diverse criticità.
Oltretutto, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3 del 2012, il Comitato ambientale deve esprimersi “ tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale ”. Parimenti, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale n.7 del 2017, il Comitato deve esprimersi “ tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate ”. Mentre, nel caso in esame, nel parere positivo del 13 dicembre 2023 non c’è alcun riferimento al parere o alla relazione istruttoria del Gruppo di lavoro (né alla precedente relazione del 5 settembre 2023, né a un nuovo parere o relazione espressi sulle “ nuove ” evidenze apportate dalla stessa società proponente).
A fronte di tali evidenze, la difesa della Provincia ha tentato di colmare il vizio di difetto di motivazione con una motivazione postuma che, in quanto tale, non può essere tenuta in considerazione per vagliare la validità del provvedimento impugnato.
Com’è noto, infatti, una motivazione postuma degli atti amministrativi - ricorrente ogni qual volta, come nel caso di specie, la parte pubblica esponga nei propri atti difensivi ulteriori presupposti di fatto (o ragioni giuridiche) a giustificazione della decisione assunta dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione - è da ritenersi inammissibile, costituendo la motivazione il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903 e Sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2022, n.1262; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 765 e TRGA AN, 11 marzo 2025, n. 77 e 23 dicembre 2024, n. 310).
Ė pur vero che il Consiglio di Stato ravvisa l’ammissibilità di una integrazione postuma dell’apparto motivazionale del provvedimento, ma nei soli limiti della fase procedimentale: “ Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile se effettuato in sede procedimentale e/o per mezzo di un autonomo provvedimento integrativo e/o di convalida, mentre è inammissibile l’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4889; in termini analoghi, cfr. altresì Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903 e TRGA AN 26 marzo 2025, n. 99).
Infine, si è già rilevato sub 5 che il nuovo parere positivo, del tutto privo di motivazione, è stato espresso senza tenere conto della relazione del Gruppo di lavoro in materia ambientale del 5 settembre 2023, in aperto contrasto con quanto richiesto dall’art. 9-bis, comma 3, del D.P.P. n. 3 del 2012.
Per tutte le ragioni espresse, assorbita ogni altra deduzione, considerazione ed eccezione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo. Le spese di lite in relazione al Comune di Senales possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di AN, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la Provincia autonoma di AN e la società Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a. a rifondere alle associazioni ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), a carico di ciascuna delle parti, oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.
Dichiara compensate le spese di giudizio in relazione al Comune di Senales compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Edith Engl, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO