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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13926/2024, introdotta da
TRA
(ARGENTINA, 08/12/1961), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. VITALE FORTUNATO;
E
(POLONIA, 14/03/1982), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PAULUCCI PAOLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio con rito civile era stato celebrato in TA
(Polonia) in data 07.06.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2019, n. 00088, p. 2, s. C06), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed ognuno provvederà al proprio mantenimento;
b) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso), Persona_1 nel rispetto comunque delle seguenti condizioni organizzative:
- il figlio minore vivrà con il padre, che provvederà altresì alle spese Persona_1 del mantenimento ordinario dello stesso;
- la madre avrà la più ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con le necessità e le esigenze di vita del minore;
in caso di eventuale disaccordo, sin da ora si prevedono due pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita della scuola sino al dopocena;
i genitori trascorreranno con il minore un fine settimana Persona_1 alterno e metà delle vacanze di Natale ciascuno;
le vacanze di novembre e di Pasqua saranno alternate e concordate nel rispetto dei desideri e delle necessità del minore di trascorrere congrui e continuativi periodi con ciascun genitore da contemperare con le esigenze organizzative di ciascun genitore;
per le vacanze scolastiche estive, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere con il figlio 15 giorni cadauno in relazione alle esigenze lavorative di entrambi, da concordare entro giugno di ciascun anno;
- le spese scolastiche, per attività sportive e musicali, nonché, nei limiti del possibile, avuto riguardo alle necessità del figlio, le spese extrascolastiche, mediche e straordinarie, verranno concordate assieme e ripartite in misura uguale tra i genitori previa esibizione dei giustificativi di spesa;
c) i separandi si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio Nazionale o all'estero la loro residenza e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ARGENTINA, 08/12/1961) e Controparte_1
(POLONIA, 14/03/1982), che hanno contratto matrimonio in TA (Polonia) in data
07.06.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2019, n. 00088, p. 2, s. C06), alle condizioni congiunte, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13926/2024, introdotta da
TRA
(ARGENTINA, 08/12/1961), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. VITALE FORTUNATO;
E
(POLONIA, 14/03/1982), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PAULUCCI PAOLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio con rito civile era stato celebrato in TA
(Polonia) in data 07.06.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2019, n. 00088, p. 2, s. C06), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed ognuno provvederà al proprio mantenimento;
b) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso), Persona_1 nel rispetto comunque delle seguenti condizioni organizzative:
- il figlio minore vivrà con il padre, che provvederà altresì alle spese Persona_1 del mantenimento ordinario dello stesso;
- la madre avrà la più ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con le necessità e le esigenze di vita del minore;
in caso di eventuale disaccordo, sin da ora si prevedono due pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita della scuola sino al dopocena;
i genitori trascorreranno con il minore un fine settimana Persona_1 alterno e metà delle vacanze di Natale ciascuno;
le vacanze di novembre e di Pasqua saranno alternate e concordate nel rispetto dei desideri e delle necessità del minore di trascorrere congrui e continuativi periodi con ciascun genitore da contemperare con le esigenze organizzative di ciascun genitore;
per le vacanze scolastiche estive, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere con il figlio 15 giorni cadauno in relazione alle esigenze lavorative di entrambi, da concordare entro giugno di ciascun anno;
- le spese scolastiche, per attività sportive e musicali, nonché, nei limiti del possibile, avuto riguardo alle necessità del figlio, le spese extrascolastiche, mediche e straordinarie, verranno concordate assieme e ripartite in misura uguale tra i genitori previa esibizione dei giustificativi di spesa;
c) i separandi si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio Nazionale o all'estero la loro residenza e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ARGENTINA, 08/12/1961) e Controparte_1
(POLONIA, 14/03/1982), che hanno contratto matrimonio in TA (Polonia) in data
07.06.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2019, n. 00088, p. 2, s. C06), alle condizioni congiunte, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi