TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2025/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CANUTI CHIARA
appellante principale
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 P.IVA_2
avv.ti ADRIANA MORELLI e GUIDO MORELLI
appellante incidentale e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
BIANCHINI ALESSIO
appellato
CONCLUSIONI Per la PROVINCIA DI GROSSETO: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito,
in riforma integrale della sentenza n 15/2019 del Giudice di Pace di Arcidosso del
14/06/2019:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva della in ordine al Parte_1
potere di controllo della fauna selvatica, respingere le domande di parte attrice nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi addotti.
Con condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata in appello. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere il primo motivo dell'appello proposto dalla e, in accoglimento dell'appello Parte_1
incidentale ed in riforma della sentenza n. 15/2019 resa inter partes dal Giudice di
Pace di Arcidosso, previa ogni altra declaratoria del caso, ASSOLVERE la da tutte le domande proposte nei suoi confronti. Vinte le spese.”. Parte_3
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, aliis rejectis, CP_1
respingere in toto l'appello così come proposto dalla , in Parte_1
persona del Presidente p.t., nonché l'appello incidentale proposto dalla Pt_3
in persona del Presidente p.t., contro la sentenza n. 15/2019 del Giudice
[...]
di Pace di Arcidosso, depositata in data 14.06.2019, e, per l'effetto, confermare la stessa.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio origina dall'atto di citazione con cui ha CP_1
convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Arcidosso l'Amministrazione
Provinciale di e la al fine di sentire accogliere le Pt_1 Parte_3
seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice di Pace di Arcidosso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del Controparte_2
pag. 2/25 Presidente e legale rappresentante pro tempore e della in Parte_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ciascuna per le proprie responsabilità nella causazione del sinistro de quo, condannare le stesse,
unitamente ed in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig.
in seguito ed a causa del fatto suesposto, danni che si indicano CP_1
nella somma di Euro 4.021,08, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al relativo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o che risulterà provata in corso di causa, il tutto, in ogni caso, da contenersi nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
Con vittoria di spese, competenze professionali di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”.
Più precisamente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa dell'attore ha specificamente allegato che:
-“In data 04.07.2016, alle ore 12.45 circa, il sig. si trovava alla CP_1
guida dell'autovettura tipo Alfa Romeo Giulietta, targata EC 035 YK, di sua proprietà
[-]… stava percorrendo la S.P. 26, con direzione di marcia Montelaterone –
Arcidosso (GR), ad una velocità moderata e nel rispetto dei limiti ivi previsti,
quando, subito dopo il bivio che conduce alla località Montelaterone, all'altezza del km 2, un capriolo, provenendo dalla scarpata esistente sul lato destro della sede stradale, attraversava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dall'odierno attore che, stante l'imprevedibilità del fatto, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale;
[-] In seguito al sinistro il sig. arrestava immediatamente la marcia sul CP_1
margine destro della carreggiata per verificare l'occorso e notava che l'animale con cui si era scontrato, dapprima proseguiva la corsa nei terreni esistenti sul lato pag. 3/25 sinistro della sede stradale, per poi rimanere esamine” (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione in primo grado);
- “nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, che ricade sotto la competenza dell'amministrazione Provinciale di Grosseto (Strada Provinciale n.
26), non è presente alcuna segnaletica verticale indicante il pericolo id attraversamento di animali selvatici, né, tantomeno, sono presenti mezzi di contenimento che impediscano agli animali di invadere la carreggiata, sebbene, sul tratto di strada in questione si siano verificati analoghi incidenti;
circostanza,
quest'ultima, ben nota agli enti Convenuti” (cfr. pag 2 atto di citazione in primo grado);
- “a causa del fatto l'autovettura di proprietà del rimaneva danneggiata e CP_1
veniva trasportata preso la carrozzeria AR … che Controparte_3
provvedeva a visionare il mezzo ed a emetter il preventivo di spesa …
ammontante ad Euro 4.021,098 (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado);
Sulla scorta del quadro fattuale sopra delineato, l'attore deduceva la responsabilità aquiliana dei convenuti per non avere gli stessi “esercitato il necessario e dovuto controllo sulla viabilità e sull'adozione delle cautele atte ad impedire il transito di animali selvatici nel tratto di strada in questione”, da un lato evocando l'esistenza di poteri di “amministrazione del territorio e di gestione della fauna” riferibili sia alla che alla e, dall'altro, Parte_1 Pt_3
ribadendo che l' non si è “premurata di Controparte_2
apporre segnaletica verticale indicante il pericolo di attraversamento animali”
Nel suddetto giudizio si è costituita
- la , contestando le richieste di parte attrice e Parte_1
chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di , disattesa ogni contraria istanza, Pt_1
eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare la domanda ex adverso proposta inammissibile per l'assoluta carenza di legittimazione passiva della pag. 4/25 ; In via subordinata nel merito: respingere la domanda Parte_1 Parte_1
attrice perché infondata e non provata. Con vittoria di spese di causa”;
- la contestando le domande attoree e rassegnando le Parte_3
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, assolvere la Pt_3
da tutte le domande proposte nei suoi confronti. Vinte le spese”.
[...]
Nell'integralità del contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e,
successivamente, definita con la sentenza n. 15/2019, oggi impugnata, ,
pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.06.2019, con la quale il Giudice di Pace di Arcidosso ha disposto:
“1. [la] Condanna [del]la e [del]la al Parte_1 Parte_3
pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 4.021,00 oltre interessi legali dalla data della domanda;
2. [la]Condanna [del]la e [del]la Parte_1
al pagamento, in favore dell'Avv. Alessio Bianchini, delle spese Parte_3
di lite, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza la , ha promosso il gravame Parte_1
che oggi ci occupa, deducendo, sin dalla ricostruzione dello “svolgimento del processo di primo grado” che “l'istruttoria [in primo grado] evidenziava che l'attraversamento di un capriolo era stato un elemento del tutto imprevedibile ed inevitabile dall'utente della strada e dalla , dato che, nel Parte_1
tratto di strada in questione non vi erano mai state segnalazioni di attraversamento animali selvatici negli anni precedenti, come già emerso dal rapporto del sinistro redatto dal competente Dipartimento dei Lavori e Servizi
Pubblici, versato in atti (vedi doc. n.
4- fascicolo primo grado), ragion per cui non vi era cartellonistica (cfr. pag. 4 appello), e proposto i seguenti motivi di appello:
pag. 5/25 1. “Omessa pronuncia su un'eccezione preliminare - Carenza di legittimazione passiva della anche in applicazione Parte_1
della sentenza della Corte Costituzionale nr. 110 del 30/05/2018.
2. “erronea ricostruzione - travisamento dei fatti di causa – violazione dell'art. 115 inversione dell'onere della prova - illogicita' e carenza di motivazione nel merito”
La si è costituita in giudizio contestando il difetto di Parte_3
legittimazione passiva sostenuto dalla e dispiegando Parte_1
contestualmente appello incidentale.
A tal proposito ha in particolare sostenuto che:
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure non era possibile trarre dall'istruttoria del primo grado prova delle modalità del sinistro, potendosi al più, dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall'appuntato dei Carabinieri Antonucci, trarsi che nel sinistro è stato coinvolto un animale;
- il giudice di primo grado ha erraneamente “disapplicato i principi [dell'art. 2043 c.c.] dallo stesso richiamati, poiché, lungi dall'accertare una condotta colposa dell'odierna appellante, di fatto ha condannato la in base a una Pt_3 presunzione di responsabilità… ritenuta sussitere in ragione del amero attraversamento dell'animale”;
- la sentenza impugnata è “in contrasto con i principi che regolano la materia, in base ai quali … è onere del danneggiato dare prova di una condotta colposa dell'Ente Pubblico causalmente efficiente rispetto al danno, non potendo siffatta condotta ritenersi integrata semplicemente dalla mancata recinzione di tutte le aree faunistiche e dei perimetri boschivi in quanto trattasi di precetto che non trova rispondenza in alcuna norma giuridica”;
- “l'attore non ha neppure allegato, e men che meno provato, che l'area fosse abitualmente frequentata da un numero eccessivo di animali selvatici sì da creare un vero e proprio pericolo, né la sussistenza di circostanze o elementi di fatto pag. 6/25 imputabili alla dai quali dedurre una cattiva e non adeguata Parte_3
gestione della fauna selvatica”;
- “l'attore si è limitato a sostenre che l'area … sarebbe stata priva di apposita segnaletica ovvero di recinzione volta a impedire l'attraversamento da parte della fauna selvatica, sostenendo, ma non provando, che sul tratto di strada si fossero già verificati in passato altri sinistri con le stesse modalità, circostanza [che sarebbe stata] smentita dai testi escussi, anche [da] quello introdotto dallo stesso attore che ha riferito di non aver mai rilevato altri sinistri nel tratto di strada ove si verificò l'incidente del;
CP_1
- “in ogni caso la decisione del Giudice di Pace appare ingiusta ed errata anche nel quantum. avendo riconosciuto l'intero importo indicato in un mero preventivo,
non redatto in contraddittorio e che, con tutta evidenza non costituisce la prova del danno”.
si è costituito nel presente giudizio resistendo alle domande CP_1
delle controparti e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
*** ***
La sentenza di primo grado deve essere confermata seppure con l'integrazione motivazionale di seguito svolta.
In al senso occorre rilevare che risultano destituite di fondamento le censure relative al difetto di legittimazione e titolarità passiva sollevate degli enti Territoriali appellanti, così come quelle relative all'infondatezza,
nel merito, della pretesa attorea.
In tal senso occorre innanzitutto ricordare che “l''individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti,
con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il pag. 7/25 limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
3 - , Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024); alcun vincolo lega, dunque,
questo giudice alle valutazioni compiute dal Giudice di Pace o dalle parti in merito al criterio di imputazione della responsabilità extracontrattuale azionata con l'introduzione del giudizio di primo grado.
Su tale presupposto occorre chiarire che, successivamente alla pronuncia di primo grado, il quadro giurisprudenziale in materia di danni causati da animali selvatici si è radicalmente modificato mediante la condivisibile razionalizzazione (dei diversi orientamenti) operata dalla Corte di
Cassazione con la Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, poi ribadita dalla
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e da altre successive.
Ai fini del corretto inquadramento del caso di specie, dunque, deve innanzitutto, affermarsi – utilizzando le parole delle sentenze sopra richiamate - che “poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle
Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità
pag. 8/25 collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità
per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito.
Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento …, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni.
Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema...
Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che - in linea di principio - il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la Pt_3
quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, restano da effettuare alcune precisazioni (onde meglio chiarire il senso della ricostruzione sistematica esposta), con riguardo: a) ai presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) alla individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla c) all'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni Pt_3
pag. 9/25 amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province)…
Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà
naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico.
Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno,
cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
È opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché
al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa"
del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta pag. 10/25 dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del
09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459
- 01 e Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01); la conclusione che generalmente se ne è
tratta è che vi sia una sorta [di] concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando,
quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità,
pag. 11/25 dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è
equiparabile a quella di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa – diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità
dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e il criterio di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)…
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Pt_3
essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica pag. 12/25 dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno).
L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno,
nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La per liberarsi dalla Pt_3
responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico (recte: che l'attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna
(e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata da questa stessa
Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno;
cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019,
pag. 13/25 Rv. 654350 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019, Rv. 652290 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del
27/03/2017, Rv. 643822 - 01; per la analitica sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass.,
Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 - 01; per quelle di cui all'art. 2049 c.c., si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del
16/05/2019, Rv. 654026 - 01). Laddove, in altri termini, la dimostri che Pt_3
la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità. Appare
evidente alla Corte che, proprio nella corretta valutazione della prova liberatoria,
comunque gravante sull'ente pubblico competente alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) possono essere adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze, in precedenza già
evidenziate, di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva pag. 14/25 espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo. …
Resta da prendere in esame l'ipotesi in cui, dimostrato dall'attore che il danno è
stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica,
non sia fornita dalla la prova liberatoria, in quanto non risulti da questa Pt_3
dimostrato che il danno stesso non avrebbe potuto essere impedito neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi, ma risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a Pt_3
tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità. In base a quanto in precedenza esposto, va in primo luogo ribadito, ancora una volta, che una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle Pt_3
leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.. Laddove
peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà Pt_3
pag. 15/25 rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della Pt_3
responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
Nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la e l'ente da questa indicato come Pt_3
effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti,
pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente). Tali questioni, che di frequente si pongono nei giudizi di responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, non saranno quindi di regola direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività. Anche in tal modo, ritiene la Corte, risulteranno adeguatamente contemperate le opposte esigenze di garantire una adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o pag. 16/25 privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
A quanto sopra occorre ancora aggiungere che “in tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del
26/05/2020).
Orbene, i principi di diritto sopra affermati risultano certamente validi anche con riferimento allo specifico regime normativo applicabile alla fattispecie, in cui la Legge Regionale Toscana n. 3/1994, così come parzialmente modificata con L. Regionale 3 Febbraio 2010 n. 2, pur attribuendo alle Province tutte le funzioni amministrative in materia, ha riservato alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione regionale.
Su questa scorta ed in ragione di quanto si andrà di seguito ad illustrare,
non può dubitarsi che tanto la quanto la Parte_3 Parte_1
risultino, seppure a diverso titolo (ex art 2052 ed ex art. 2043),
[...]
legittimate passive della domanda dispiegata da (nonché CP_1
titolari passive del rapporto giuridico dallo stesso dedotto in giudizio).
In proposito occorre ribadire – per quel che più rileva - che nel proprio atto di citazione in primo grado l'attrice ha specificamente allegato, tra le altre cose, che:
- - il sinistro è avvenuto -“In data 04.07.2016, alle ore 12.45 circa” allorché il
“stava percorrendo la S.P. 26, con direzione di marcia Montelaterone – CP_1
Arcidosso (GR), ad una velocità moderata e nel rispetto dei limiti ivi previsti,
pag. 17/25 quando, subito dopo il bivio che conduce alla località Montelaterone, all'altezza del km 2, un capriolo, provenendo dalla scarpata esistente sul lato destro della sede stradale, attraversava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dall'odierno attore che, stante l'imprevedibilità del fatto, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale;
- “nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, che ricade sotto la competenza dell'amministrazione Provinciale di Grosseto (Strada Provinciale n.
26), non è presente alcuna segnaletica verticale indicante il pericolo id attraversamento di animali selvatici, né, tantomeno, sono presenti mezzi di contenimento che impediscano agli animali di invadere la carreggiata, sebbene, sul tratto di strada in questione si siano verificati analoghi incidenti;
circostanza,
quest'ultima, ben nota agli enti Convenuti” (cfr. pag 2 atto di citazione in primo grado).
A ciò occorre aggiungere che seppure, effettivamente, la dinamica dell'incidente non potesse ritenersi pacifica, in ragione delle difese dispiegate sin dai primi atti dagli enti territoriali, l'istruttoria svolta in primo grado permette in ogni caso di giungere alla conferma delle conclusioni cui è arrivato il giudice di pace.
In tal senso deve rilevarsi che il coinvolgimento del capriolo nell'incidente che ci occupa è ben desumibile dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate (a conferma del capitolo n. 2 di parte attrice) dall'Appuntato dei Carabinieri
il quale, nel chiarire che, al suo arrivo sul posto, il Testimone_1
capriolo non era presente, ha dichiarato di aver direttamente constatato “il punto d'urto e le tracce di sangue e peli dell'animale” (cfr. verbale di udienza del 10.2.2017).
Ebbene, non v'è dubbio che tali dichiarazioni, in uno ai dati desumibili dall'annotazione di servizio di cui al doc. 1 di cui al fascicolo attoreo del primo grado, sottoscritta dallo stesso e da altro agente Tes_1
pag. 18/25 intervenuto (ove sono riscontrati danni all'autoveicolo del tutto compatibili con lo scontro riferito dal :“danni allo sportello anteriore CP_1
destro lato passeggero, rottura dello specchietto retrovisore destro e ammaccatura sul parafango destro”)“, debbano portare ad affermare che il danneggiamento verificatosi sulla autovettura non può che essere stato causato dall'impatto con l'animale di cui sono stati rintracciati i peli sul lugo del sinistro.
In proposito preme osservare che la velocità tenuta dall'attore, in assenza di più specifiche eccezione dei convenuti, non può che ritenersi congrua rispetto al tratto di strada percorso in pieno giorno (alle ore 13.00 circa), su cui gli accertatori (per quel che emerge dall'annotazione predetta) non hanno riscontrato tracce che possano far ritenere il contrario, quali ad esempio segni di frenate o perdita del controllo del veicolo.
Su queste emergenze fattuali occorre chiedersi, poi, se all'epoca del sinistro sussistessero i presupposti per ritenere dovuta l'apposizione del cartello ad opera dell'ente proprietario della strada, in tal senso ricordando che il dovere della P.A. “di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali deve trovare fondamento in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale
è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione,
l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza"(cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
2021).
pag. 19/25 Ebbene, sulla scorta della documentazione offerta in comunicazione dalla stessa di , tale quesito non può che ricevere risposta Parte_1 Pt_1
positiva.
Di seguito, per chiarezza espositiva, si riporta l'estratto del doc. 4
depositato dalla , in relazione alle caratteristiche di sinistrosità Parte_1
della strada
Ebbene., non v'è dubbio che i (ben) 4 incidenti indicati nella parte finale della nota appena riprodotta sino significativi di un intenso attraversamento di animali selvatici sul tratto di strada che ci occupa, di cui, dunque, era bene percepibile la pericolosità e sinistrosità già prima dell'incidente occorso al ed in ragione del quale CP_1
l'Amministrazione provinciale avrebbe certamente dovuto provvedere all'apposizione della cartellonistica di segnalazione del relativo pericolo.
Di tale pericolo, invero, si trae conferma anche dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso che seppure abbia rappresentato di Tes_1
non aver in prima persona svolto alti interventi relativi a sinistri occorsi su quel tratto di strada – evidentemente consapevole del dovere della P.A. di pag. 20/25 ripetere i segnali dopo le intersezioni – ha precisato “che dove è accaduto il sinistro è distante 100 metri circa dal bivio… la segnaletica avrebbe dovuto essere presente” e che “oggi la segnaletica in quel punto è presente”(cfr. verbale di udienza del 10.2.2017).
In ragione di quanto sopra, tenuto anche conto del fatto che le
Amministrazioni oggi appellanti non hanno neppure allegato l'esistenza –
sul tratto di strada che ci occupa – di particolari limiti di velocità o altre specifiche condizioni che imponessero condotte più accorte rispetto quella di tenere una velocità consona alle caratteristiche della strada - deve affermarsi – ai fini dell'art. 2054 – che abbia dato prova di CP_1
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, in assenza di cartelli di pericolo, risulta infatti inesigibile una condotta di guida più accorta di quella in concreto tenuta dal attore, a cui, invero – proprio in ragione dell'omessa segnalazione del pericolo -
non poteva essere richiesto di prevedere la possibilità dell'eventuale attraversamento dell'animale selvatico e di conformare la propria guida alla ipotetica necessità di evitare uno scontro con lo stesso.
Su questa scorta, coerentemente rispetto all'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve affermarsi che il capriolo coinvolto nell'incidente risulta essere la causa esclusiva del sinistro, con conseguente affermazione della responsabilità della Pt_3
In tal senso si deve ricordare, infatti, che “la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016) e, su tale presupposto, evidenziare che la mancata apposizione di cartellonistica ad opera della , in quanto ben conoscibile e prevedibile da parte Parte_1
pag. 21/25 della non può essere invocata dalla stessa quale caso fortuito, Pt_3
potendo al più essere presa in considerazione nell'ambito dell'eventuale azione di rivalsa “tra la e l'ente da questa indicato come effettivo Pt_3
responsabile” ove potranno assumere rilievo “tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela
(ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente)” (cfr.
ancora Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
Conseguentemente deve escludersi che l'ente regionale abbia dimostrato
“che la condotta dell'animale, …non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del
26/05/2020).
Contestualmente deve affermarsi che la mancata segnalazione da parte della Provincia del pericolo, poi venutosi effettivamente a realizzare con l'attraversamento dell'animale, risulta causalmente efficiente rispetto al sinistro verificatosi, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi imputabile (anche autonomamente) alla Provincia ex art. 2043, per non aver messo il conducente nella condizione di prevederlo e, dunque,
evitarlo.
In ragione dell'art. 2055 le due Amministrazioni territoriali debbono essere chiamate a rispondere in solido dei danni patiti dall'attore.
Non essendo stata svolta alcuna domanda di rivalsa non vi è necessità di graduare, ai fini del riparto interno al rapporto solidale, le singole responsabilità degli Enti.
pag. 22/25 Detto ciò, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche sotto il punto di vista del quantum debeatur, emergendo il danno non soltanto dal preventivo di spesa ma anche e soprattutto dall'annotazione degli agenti intervenuti sul posto.
L'indicazione, fatta nel preventivo di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'attore, delle parti danneggiate risulta infatti pienamente compatibile con i danni riscontrati dagli accertatori nella già richiamata annotazione di servizio (doc.1 fascicolo attoreo di primo grado:“danni allo sportello anteriore destro lato passeggero, rottura dello specchietto retrovisore destro e ammaccatura sul parafango destro”).
In tal senso si noti che i preventivo sopra citato ha ad oggetto interventi sulle seguenti parti:
pag. 23/25 Su tale presupposto, i danni lamentati, tutti relativi a componenti siti nella parte anteriore e laterale destra dell'autovettura coinvolta nello scontro,
debbono ritenersi provati.
Non v'è dubbio pertanto che, pur in assenza della prova dell'effettivo pagamento, il patrimonio dell'attore abbia subito una diminuzione pari al prezzo per la riparazione.
Tale diminuzione deve essere quantificata nella somma individuata nel predetto preventivo, che risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato.
Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa dell'attività professionale effettivamente prestata
(con esclusione dunque della fase istruttoria)
Stante l'integrale infondatezza e il conseguente rigetto degli appelli deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte della e della di un ulteriore Parte_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta i gravami promossi dalla e dalla Parte_1 Pt_3
e per l'effetto;
[...]
conferma la sentenza impugnata, con l'integrazione motivazionale sopra estesa;
pag. 24/25 condanna la e la , in solido tra loro, Parte_3 Parte_1
al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. e IVA
se dovuta, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte della e della di un ulteriore Parte_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame dalle stesse promosso, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 15.9.2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CANUTI CHIARA
appellante principale
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 P.IVA_2
avv.ti ADRIANA MORELLI e GUIDO MORELLI
appellante incidentale e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
BIANCHINI ALESSIO
appellato
CONCLUSIONI Per la PROVINCIA DI GROSSETO: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito,
in riforma integrale della sentenza n 15/2019 del Giudice di Pace di Arcidosso del
14/06/2019:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva della in ordine al Parte_1
potere di controllo della fauna selvatica, respingere le domande di parte attrice nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi addotti.
Con condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata in appello. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere il primo motivo dell'appello proposto dalla e, in accoglimento dell'appello Parte_1
incidentale ed in riforma della sentenza n. 15/2019 resa inter partes dal Giudice di
Pace di Arcidosso, previa ogni altra declaratoria del caso, ASSOLVERE la da tutte le domande proposte nei suoi confronti. Vinte le spese.”. Parte_3
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, aliis rejectis, CP_1
respingere in toto l'appello così come proposto dalla , in Parte_1
persona del Presidente p.t., nonché l'appello incidentale proposto dalla Pt_3
in persona del Presidente p.t., contro la sentenza n. 15/2019 del Giudice
[...]
di Pace di Arcidosso, depositata in data 14.06.2019, e, per l'effetto, confermare la stessa.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio origina dall'atto di citazione con cui ha CP_1
convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Arcidosso l'Amministrazione
Provinciale di e la al fine di sentire accogliere le Pt_1 Parte_3
seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice di Pace di Arcidosso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del Controparte_2
pag. 2/25 Presidente e legale rappresentante pro tempore e della in Parte_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ciascuna per le proprie responsabilità nella causazione del sinistro de quo, condannare le stesse,
unitamente ed in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig.
in seguito ed a causa del fatto suesposto, danni che si indicano CP_1
nella somma di Euro 4.021,08, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al relativo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o che risulterà provata in corso di causa, il tutto, in ogni caso, da contenersi nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
Con vittoria di spese, competenze professionali di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”.
Più precisamente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa dell'attore ha specificamente allegato che:
-“In data 04.07.2016, alle ore 12.45 circa, il sig. si trovava alla CP_1
guida dell'autovettura tipo Alfa Romeo Giulietta, targata EC 035 YK, di sua proprietà
[-]… stava percorrendo la S.P. 26, con direzione di marcia Montelaterone –
Arcidosso (GR), ad una velocità moderata e nel rispetto dei limiti ivi previsti,
quando, subito dopo il bivio che conduce alla località Montelaterone, all'altezza del km 2, un capriolo, provenendo dalla scarpata esistente sul lato destro della sede stradale, attraversava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dall'odierno attore che, stante l'imprevedibilità del fatto, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale;
[-] In seguito al sinistro il sig. arrestava immediatamente la marcia sul CP_1
margine destro della carreggiata per verificare l'occorso e notava che l'animale con cui si era scontrato, dapprima proseguiva la corsa nei terreni esistenti sul lato pag. 3/25 sinistro della sede stradale, per poi rimanere esamine” (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione in primo grado);
- “nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, che ricade sotto la competenza dell'amministrazione Provinciale di Grosseto (Strada Provinciale n.
26), non è presente alcuna segnaletica verticale indicante il pericolo id attraversamento di animali selvatici, né, tantomeno, sono presenti mezzi di contenimento che impediscano agli animali di invadere la carreggiata, sebbene, sul tratto di strada in questione si siano verificati analoghi incidenti;
circostanza,
quest'ultima, ben nota agli enti Convenuti” (cfr. pag 2 atto di citazione in primo grado);
- “a causa del fatto l'autovettura di proprietà del rimaneva danneggiata e CP_1
veniva trasportata preso la carrozzeria AR … che Controparte_3
provvedeva a visionare il mezzo ed a emetter il preventivo di spesa …
ammontante ad Euro 4.021,098 (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado);
Sulla scorta del quadro fattuale sopra delineato, l'attore deduceva la responsabilità aquiliana dei convenuti per non avere gli stessi “esercitato il necessario e dovuto controllo sulla viabilità e sull'adozione delle cautele atte ad impedire il transito di animali selvatici nel tratto di strada in questione”, da un lato evocando l'esistenza di poteri di “amministrazione del territorio e di gestione della fauna” riferibili sia alla che alla e, dall'altro, Parte_1 Pt_3
ribadendo che l' non si è “premurata di Controparte_2
apporre segnaletica verticale indicante il pericolo di attraversamento animali”
Nel suddetto giudizio si è costituita
- la , contestando le richieste di parte attrice e Parte_1
chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di , disattesa ogni contraria istanza, Pt_1
eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare la domanda ex adverso proposta inammissibile per l'assoluta carenza di legittimazione passiva della pag. 4/25 ; In via subordinata nel merito: respingere la domanda Parte_1 Parte_1
attrice perché infondata e non provata. Con vittoria di spese di causa”;
- la contestando le domande attoree e rassegnando le Parte_3
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, assolvere la Pt_3
da tutte le domande proposte nei suoi confronti. Vinte le spese”.
[...]
Nell'integralità del contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e,
successivamente, definita con la sentenza n. 15/2019, oggi impugnata, ,
pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.06.2019, con la quale il Giudice di Pace di Arcidosso ha disposto:
“1. [la] Condanna [del]la e [del]la al Parte_1 Parte_3
pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 4.021,00 oltre interessi legali dalla data della domanda;
2. [la]Condanna [del]la e [del]la Parte_1
al pagamento, in favore dell'Avv. Alessio Bianchini, delle spese Parte_3
di lite, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza la , ha promosso il gravame Parte_1
che oggi ci occupa, deducendo, sin dalla ricostruzione dello “svolgimento del processo di primo grado” che “l'istruttoria [in primo grado] evidenziava che l'attraversamento di un capriolo era stato un elemento del tutto imprevedibile ed inevitabile dall'utente della strada e dalla , dato che, nel Parte_1
tratto di strada in questione non vi erano mai state segnalazioni di attraversamento animali selvatici negli anni precedenti, come già emerso dal rapporto del sinistro redatto dal competente Dipartimento dei Lavori e Servizi
Pubblici, versato in atti (vedi doc. n.
4- fascicolo primo grado), ragion per cui non vi era cartellonistica (cfr. pag. 4 appello), e proposto i seguenti motivi di appello:
pag. 5/25 1. “Omessa pronuncia su un'eccezione preliminare - Carenza di legittimazione passiva della anche in applicazione Parte_1
della sentenza della Corte Costituzionale nr. 110 del 30/05/2018.
2. “erronea ricostruzione - travisamento dei fatti di causa – violazione dell'art. 115 inversione dell'onere della prova - illogicita' e carenza di motivazione nel merito”
La si è costituita in giudizio contestando il difetto di Parte_3
legittimazione passiva sostenuto dalla e dispiegando Parte_1
contestualmente appello incidentale.
A tal proposito ha in particolare sostenuto che:
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure non era possibile trarre dall'istruttoria del primo grado prova delle modalità del sinistro, potendosi al più, dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall'appuntato dei Carabinieri Antonucci, trarsi che nel sinistro è stato coinvolto un animale;
- il giudice di primo grado ha erraneamente “disapplicato i principi [dell'art. 2043 c.c.] dallo stesso richiamati, poiché, lungi dall'accertare una condotta colposa dell'odierna appellante, di fatto ha condannato la in base a una Pt_3 presunzione di responsabilità… ritenuta sussitere in ragione del amero attraversamento dell'animale”;
- la sentenza impugnata è “in contrasto con i principi che regolano la materia, in base ai quali … è onere del danneggiato dare prova di una condotta colposa dell'Ente Pubblico causalmente efficiente rispetto al danno, non potendo siffatta condotta ritenersi integrata semplicemente dalla mancata recinzione di tutte le aree faunistiche e dei perimetri boschivi in quanto trattasi di precetto che non trova rispondenza in alcuna norma giuridica”;
- “l'attore non ha neppure allegato, e men che meno provato, che l'area fosse abitualmente frequentata da un numero eccessivo di animali selvatici sì da creare un vero e proprio pericolo, né la sussistenza di circostanze o elementi di fatto pag. 6/25 imputabili alla dai quali dedurre una cattiva e non adeguata Parte_3
gestione della fauna selvatica”;
- “l'attore si è limitato a sostenre che l'area … sarebbe stata priva di apposita segnaletica ovvero di recinzione volta a impedire l'attraversamento da parte della fauna selvatica, sostenendo, ma non provando, che sul tratto di strada si fossero già verificati in passato altri sinistri con le stesse modalità, circostanza [che sarebbe stata] smentita dai testi escussi, anche [da] quello introdotto dallo stesso attore che ha riferito di non aver mai rilevato altri sinistri nel tratto di strada ove si verificò l'incidente del;
CP_1
- “in ogni caso la decisione del Giudice di Pace appare ingiusta ed errata anche nel quantum. avendo riconosciuto l'intero importo indicato in un mero preventivo,
non redatto in contraddittorio e che, con tutta evidenza non costituisce la prova del danno”.
si è costituito nel presente giudizio resistendo alle domande CP_1
delle controparti e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
*** ***
La sentenza di primo grado deve essere confermata seppure con l'integrazione motivazionale di seguito svolta.
In al senso occorre rilevare che risultano destituite di fondamento le censure relative al difetto di legittimazione e titolarità passiva sollevate degli enti Territoriali appellanti, così come quelle relative all'infondatezza,
nel merito, della pretesa attorea.
In tal senso occorre innanzitutto ricordare che “l''individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti,
con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il pag. 7/25 limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
3 - , Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024); alcun vincolo lega, dunque,
questo giudice alle valutazioni compiute dal Giudice di Pace o dalle parti in merito al criterio di imputazione della responsabilità extracontrattuale azionata con l'introduzione del giudizio di primo grado.
Su tale presupposto occorre chiarire che, successivamente alla pronuncia di primo grado, il quadro giurisprudenziale in materia di danni causati da animali selvatici si è radicalmente modificato mediante la condivisibile razionalizzazione (dei diversi orientamenti) operata dalla Corte di
Cassazione con la Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, poi ribadita dalla
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e da altre successive.
Ai fini del corretto inquadramento del caso di specie, dunque, deve innanzitutto, affermarsi – utilizzando le parole delle sentenze sopra richiamate - che “poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle
Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità
pag. 8/25 collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità
per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito.
Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento …, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni.
Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema...
Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che - in linea di principio - il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la Pt_3
quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, restano da effettuare alcune precisazioni (onde meglio chiarire il senso della ricostruzione sistematica esposta), con riguardo: a) ai presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) alla individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla c) all'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni Pt_3
pag. 9/25 amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province)…
Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà
naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico.
Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno,
cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
È opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché
al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa"
del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta pag. 10/25 dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del
09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459
- 01 e Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01); la conclusione che generalmente se ne è
tratta è che vi sia una sorta [di] concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando,
quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità,
pag. 11/25 dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è
equiparabile a quella di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa – diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità
dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e il criterio di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)…
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Pt_3
essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica pag. 12/25 dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno).
L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno,
nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La per liberarsi dalla Pt_3
responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico (recte: che l'attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna
(e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata da questa stessa
Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno;
cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019,
pag. 13/25 Rv. 654350 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019, Rv. 652290 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del
27/03/2017, Rv. 643822 - 01; per la analitica sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass.,
Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 - 01; per quelle di cui all'art. 2049 c.c., si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del
16/05/2019, Rv. 654026 - 01). Laddove, in altri termini, la dimostri che Pt_3
la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità. Appare
evidente alla Corte che, proprio nella corretta valutazione della prova liberatoria,
comunque gravante sull'ente pubblico competente alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) possono essere adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze, in precedenza già
evidenziate, di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva pag. 14/25 espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo. …
Resta da prendere in esame l'ipotesi in cui, dimostrato dall'attore che il danno è
stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica,
non sia fornita dalla la prova liberatoria, in quanto non risulti da questa Pt_3
dimostrato che il danno stesso non avrebbe potuto essere impedito neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi, ma risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a Pt_3
tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità. In base a quanto in precedenza esposto, va in primo luogo ribadito, ancora una volta, che una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle Pt_3
leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.. Laddove
peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà Pt_3
pag. 15/25 rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della Pt_3
responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
Nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la e l'ente da questa indicato come Pt_3
effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti,
pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente). Tali questioni, che di frequente si pongono nei giudizi di responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, non saranno quindi di regola direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività. Anche in tal modo, ritiene la Corte, risulteranno adeguatamente contemperate le opposte esigenze di garantire una adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o pag. 16/25 privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
A quanto sopra occorre ancora aggiungere che “in tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del
26/05/2020).
Orbene, i principi di diritto sopra affermati risultano certamente validi anche con riferimento allo specifico regime normativo applicabile alla fattispecie, in cui la Legge Regionale Toscana n. 3/1994, così come parzialmente modificata con L. Regionale 3 Febbraio 2010 n. 2, pur attribuendo alle Province tutte le funzioni amministrative in materia, ha riservato alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione regionale.
Su questa scorta ed in ragione di quanto si andrà di seguito ad illustrare,
non può dubitarsi che tanto la quanto la Parte_3 Parte_1
risultino, seppure a diverso titolo (ex art 2052 ed ex art. 2043),
[...]
legittimate passive della domanda dispiegata da (nonché CP_1
titolari passive del rapporto giuridico dallo stesso dedotto in giudizio).
In proposito occorre ribadire – per quel che più rileva - che nel proprio atto di citazione in primo grado l'attrice ha specificamente allegato, tra le altre cose, che:
- - il sinistro è avvenuto -“In data 04.07.2016, alle ore 12.45 circa” allorché il
“stava percorrendo la S.P. 26, con direzione di marcia Montelaterone – CP_1
Arcidosso (GR), ad una velocità moderata e nel rispetto dei limiti ivi previsti,
pag. 17/25 quando, subito dopo il bivio che conduce alla località Montelaterone, all'altezza del km 2, un capriolo, provenendo dalla scarpata esistente sul lato destro della sede stradale, attraversava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dall'odierno attore che, stante l'imprevedibilità del fatto, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale;
- “nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, che ricade sotto la competenza dell'amministrazione Provinciale di Grosseto (Strada Provinciale n.
26), non è presente alcuna segnaletica verticale indicante il pericolo id attraversamento di animali selvatici, né, tantomeno, sono presenti mezzi di contenimento che impediscano agli animali di invadere la carreggiata, sebbene, sul tratto di strada in questione si siano verificati analoghi incidenti;
circostanza,
quest'ultima, ben nota agli enti Convenuti” (cfr. pag 2 atto di citazione in primo grado).
A ciò occorre aggiungere che seppure, effettivamente, la dinamica dell'incidente non potesse ritenersi pacifica, in ragione delle difese dispiegate sin dai primi atti dagli enti territoriali, l'istruttoria svolta in primo grado permette in ogni caso di giungere alla conferma delle conclusioni cui è arrivato il giudice di pace.
In tal senso deve rilevarsi che il coinvolgimento del capriolo nell'incidente che ci occupa è ben desumibile dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate (a conferma del capitolo n. 2 di parte attrice) dall'Appuntato dei Carabinieri
il quale, nel chiarire che, al suo arrivo sul posto, il Testimone_1
capriolo non era presente, ha dichiarato di aver direttamente constatato “il punto d'urto e le tracce di sangue e peli dell'animale” (cfr. verbale di udienza del 10.2.2017).
Ebbene, non v'è dubbio che tali dichiarazioni, in uno ai dati desumibili dall'annotazione di servizio di cui al doc. 1 di cui al fascicolo attoreo del primo grado, sottoscritta dallo stesso e da altro agente Tes_1
pag. 18/25 intervenuto (ove sono riscontrati danni all'autoveicolo del tutto compatibili con lo scontro riferito dal :“danni allo sportello anteriore CP_1
destro lato passeggero, rottura dello specchietto retrovisore destro e ammaccatura sul parafango destro”)“, debbano portare ad affermare che il danneggiamento verificatosi sulla autovettura non può che essere stato causato dall'impatto con l'animale di cui sono stati rintracciati i peli sul lugo del sinistro.
In proposito preme osservare che la velocità tenuta dall'attore, in assenza di più specifiche eccezione dei convenuti, non può che ritenersi congrua rispetto al tratto di strada percorso in pieno giorno (alle ore 13.00 circa), su cui gli accertatori (per quel che emerge dall'annotazione predetta) non hanno riscontrato tracce che possano far ritenere il contrario, quali ad esempio segni di frenate o perdita del controllo del veicolo.
Su queste emergenze fattuali occorre chiedersi, poi, se all'epoca del sinistro sussistessero i presupposti per ritenere dovuta l'apposizione del cartello ad opera dell'ente proprietario della strada, in tal senso ricordando che il dovere della P.A. “di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali deve trovare fondamento in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale
è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione,
l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza"(cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
2021).
pag. 19/25 Ebbene, sulla scorta della documentazione offerta in comunicazione dalla stessa di , tale quesito non può che ricevere risposta Parte_1 Pt_1
positiva.
Di seguito, per chiarezza espositiva, si riporta l'estratto del doc. 4
depositato dalla , in relazione alle caratteristiche di sinistrosità Parte_1
della strada
Ebbene., non v'è dubbio che i (ben) 4 incidenti indicati nella parte finale della nota appena riprodotta sino significativi di un intenso attraversamento di animali selvatici sul tratto di strada che ci occupa, di cui, dunque, era bene percepibile la pericolosità e sinistrosità già prima dell'incidente occorso al ed in ragione del quale CP_1
l'Amministrazione provinciale avrebbe certamente dovuto provvedere all'apposizione della cartellonistica di segnalazione del relativo pericolo.
Di tale pericolo, invero, si trae conferma anche dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso che seppure abbia rappresentato di Tes_1
non aver in prima persona svolto alti interventi relativi a sinistri occorsi su quel tratto di strada – evidentemente consapevole del dovere della P.A. di pag. 20/25 ripetere i segnali dopo le intersezioni – ha precisato “che dove è accaduto il sinistro è distante 100 metri circa dal bivio… la segnaletica avrebbe dovuto essere presente” e che “oggi la segnaletica in quel punto è presente”(cfr. verbale di udienza del 10.2.2017).
In ragione di quanto sopra, tenuto anche conto del fatto che le
Amministrazioni oggi appellanti non hanno neppure allegato l'esistenza –
sul tratto di strada che ci occupa – di particolari limiti di velocità o altre specifiche condizioni che imponessero condotte più accorte rispetto quella di tenere una velocità consona alle caratteristiche della strada - deve affermarsi – ai fini dell'art. 2054 – che abbia dato prova di CP_1
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, in assenza di cartelli di pericolo, risulta infatti inesigibile una condotta di guida più accorta di quella in concreto tenuta dal attore, a cui, invero – proprio in ragione dell'omessa segnalazione del pericolo -
non poteva essere richiesto di prevedere la possibilità dell'eventuale attraversamento dell'animale selvatico e di conformare la propria guida alla ipotetica necessità di evitare uno scontro con lo stesso.
Su questa scorta, coerentemente rispetto all'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve affermarsi che il capriolo coinvolto nell'incidente risulta essere la causa esclusiva del sinistro, con conseguente affermazione della responsabilità della Pt_3
In tal senso si deve ricordare, infatti, che “la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016) e, su tale presupposto, evidenziare che la mancata apposizione di cartellonistica ad opera della , in quanto ben conoscibile e prevedibile da parte Parte_1
pag. 21/25 della non può essere invocata dalla stessa quale caso fortuito, Pt_3
potendo al più essere presa in considerazione nell'ambito dell'eventuale azione di rivalsa “tra la e l'ente da questa indicato come effettivo Pt_3
responsabile” ove potranno assumere rilievo “tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela
(ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente)” (cfr.
ancora Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
Conseguentemente deve escludersi che l'ente regionale abbia dimostrato
“che la condotta dell'animale, …non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del
26/05/2020).
Contestualmente deve affermarsi che la mancata segnalazione da parte della Provincia del pericolo, poi venutosi effettivamente a realizzare con l'attraversamento dell'animale, risulta causalmente efficiente rispetto al sinistro verificatosi, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi imputabile (anche autonomamente) alla Provincia ex art. 2043, per non aver messo il conducente nella condizione di prevederlo e, dunque,
evitarlo.
In ragione dell'art. 2055 le due Amministrazioni territoriali debbono essere chiamate a rispondere in solido dei danni patiti dall'attore.
Non essendo stata svolta alcuna domanda di rivalsa non vi è necessità di graduare, ai fini del riparto interno al rapporto solidale, le singole responsabilità degli Enti.
pag. 22/25 Detto ciò, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche sotto il punto di vista del quantum debeatur, emergendo il danno non soltanto dal preventivo di spesa ma anche e soprattutto dall'annotazione degli agenti intervenuti sul posto.
L'indicazione, fatta nel preventivo di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'attore, delle parti danneggiate risulta infatti pienamente compatibile con i danni riscontrati dagli accertatori nella già richiamata annotazione di servizio (doc.1 fascicolo attoreo di primo grado:“danni allo sportello anteriore destro lato passeggero, rottura dello specchietto retrovisore destro e ammaccatura sul parafango destro”).
In tal senso si noti che i preventivo sopra citato ha ad oggetto interventi sulle seguenti parti:
pag. 23/25 Su tale presupposto, i danni lamentati, tutti relativi a componenti siti nella parte anteriore e laterale destra dell'autovettura coinvolta nello scontro,
debbono ritenersi provati.
Non v'è dubbio pertanto che, pur in assenza della prova dell'effettivo pagamento, il patrimonio dell'attore abbia subito una diminuzione pari al prezzo per la riparazione.
Tale diminuzione deve essere quantificata nella somma individuata nel predetto preventivo, che risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato.
Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa dell'attività professionale effettivamente prestata
(con esclusione dunque della fase istruttoria)
Stante l'integrale infondatezza e il conseguente rigetto degli appelli deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte della e della di un ulteriore Parte_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta i gravami promossi dalla e dalla Parte_1 Pt_3
e per l'effetto;
[...]
conferma la sentenza impugnata, con l'integrazione motivazionale sopra estesa;
pag. 24/25 condanna la e la , in solido tra loro, Parte_3 Parte_1
al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. e IVA
se dovuta, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte della e della di un ulteriore Parte_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame dalle stesse promosso, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 15.9.2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 25/25