TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11036/2019 TRA rappr. e dif. dagli Avv. G. Pastore, P. Garofano e R.N. Coppola, con Parte_1 cui elett. dom. in Caserta alla via Unità Italiana n. 77, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. G. Cundari e M. Matano, Controparte_1 con cui elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 29/01/2016 secondo un fittizio regime di part-time di tipo orizzontale del 50% pari a 20 ore settimanali (86,66 media ore mensili) distribuite su sei giorni a settimana (martedì e mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 23.00, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.00 alle 23.30), con mansioni di Commis di sala, inquadrato nel 6^ livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio e con sede di lavoro presso il locale ristorante/pizzeria denominato “Nanninè” in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria 46;
- che il rapporto di lavoro cessava formalmente in data 15/10/2019 per dimissioni per giusta causa, in quanto il ricorrente era posto in una condizione di inattività lavorativa a partire dal 01/09/2019, senza percepire nulla per le mensilità di agosto e settembre 2019;
- che, a differenza di quanto previsto nel contratto di assunzione, il ricorrente – su disposizioni e direttive della resistente, esercitate per il tramite di - Persona_1 aveva svolto in maniera autonoma, continuativa e prevalente, man e di ristorante, svolgendo i compiti indicati in ricorso, mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi;
1 - che aveva lavorato secondo un orario più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto, ed in particolare: per quattro giorni a settimana un turno di lavoro dalle ore 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00 (10 ore al giorno circa), un giorno a settimana (di solito il mercoledì) lavorava soltanto di mattina dalle ore 11.00 alle 15.00 (4 ore al giorno) mentre ogni sabato lavorava soltanto di sera dalle 18.00 alle 24.00 oppure 01.00 (6/7 ore circa al giorno), la domenica era chiuso e godeva della giornata di riposo;
- di non aver goduto delle festività infrasettimanali e delle ore di permessi, né aver ricevuto l'indennità sostitutiva delle giornate di ferie maturate;
- di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga, nonché la 13^ e la 14^ mensilità in proporzione al contratto part-time formalmente stipulato, secondo importi inferiori alla qualità e quantità di lavoro prestato;
- di non aver percepito, pertanto, le somme dovute per il lavoro ordinario e straordinario effettivamente resi;
- di non aver percepito le indennità di fine rapporto né l'indennità sostitutiva del preavviso. Concludeva chiedendo all'adito giudice di: “- Accertare e dichiarare che tra le Parti è intercorso e si è svolto un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal 29.01.2016 e, senza soluzione di continuità fino al 14.10.2019 con le modalità di svolgimento descritte in premessa (mansioni, orario, luogo di lavoro, direttive, controllo disciplinare, pagamento delle retribuzioni ecc.) svolto presso il Ristorante-Pizzeria “Nanninè” sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria n. 46, gestito dalla società resistente, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina normativa di specie ed all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi;
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 290 CCNL Pubblici Esercizi, che il sig. adibito a mansioni di cameriere di ristorante presso il locale Parte_1 ristorante-pizzeria denominato “Nanninè” sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria n. 46, corrispondono e coincidono con il profilo professionale di cui alla declaratoria del 4° livello ex art. 290 CCNL Pubblici Esercizi con conseguente diritto al relativo inquadramento e percezione della retribuzione tabellare corrispondente;
- Accertare e dichiarare per la quantità e qualità di lavoro svolto alle dipendenze di nel CP_1 periodo dal 29.01.2016 al 14.10.2019, con qualifica di cameriere di ristorante, se ria professionale di cui al 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle spettanze retributive nella misura complessiva di € 54.549,18 di cui € 48.135,82 per differenze su paga base conglobata orario full-time inquadramento nel 4to livello, lavoro straordinario, 13ma mensilità, festività, ferie e permessi maturati e non goduti, € 1.163,35 per indennità sostitutiva di mancato preavviso ed € 5.250,01 a titolo di TFR, come da allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, come spettanti ai sensi dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 C. in base alla qualità e quantità di lavoro prestato nonché agli artt. 117, 119, 111, 122, 127, 129,160, 161, 300, 302 del CCNL applicato nonché art. 2099, 2103, 2108, 2109, 2120 c.c. e 36 della Costituzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e, per l'effetto
- Condannare , con sede legale in via Santissimo Nome di Maria 46 – 81100 Caserta CP_1
(CF: ) in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a [...] il [...] P.IVA_1 Persona_1
– C , residente in [...] Caserta, al pagamento in C.F._1 favore complessiva di € 54.549,18 come specificata e analiticamente calcolata
2 negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- Disporre con ordinanza ex art. 423 cpc provvisoriamente esecutiva il pagamento in favore del ricorrente della somma non contestata di € 1.802,87 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda fino al 31.12.2018, nella misura contabilizzata dalla stessa società nella Certificazione Unica 2019, relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2018 (Certificazione Unica 2019);
- Condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che, contestando le avverse deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione. La causa, incardinata dinanzi al precedente istruttore, che disponeva con ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. il pagamento della somma di € 1.802,87 a titolo di TFR ed ammetteva la prova richiesta da parte ricorrente, giungeva, previa riassegnazione, innanzi alla scrivente che, all'esito dell'istruttoria, rinviava la causa per discussione. All'udienza odierna, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla regolarizzazione contributiva e, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia rispetto a quelli di formale inquadramento, riconducibile ad un livello di inquadramento superiore. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). L'istruttoria espletata non ha confermato le deduzioni attoree di aver prestato attività lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia di quella risultante dal contratto stipulato. Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi sono del tutto inidonee a corroborare la prospettazione attorea, per le ragioni di seguito indicate.
3 Va premesso che non veniva ammessa la prova articolata da parte resistente, per le ragioni indicate dal precedente istruttore nell'ordinanza del 24/11/2020, condivise ed integralmente richiamate. Dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, non può ritenersi provato né lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore, né lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso. Ed invero, occorre osservare che la teste escussa all'udienza del 25/10/2022, Tes_1 dichiarava di aver lavorato saltuariament cietà resistente, ed in particolare da dicembre 2017 ad agosto 2018 nella giornata del sabato e, se c'erano più persone a cena, anche durante la settimana, precisando che ciò era accaduto per 4 o 5 volte. La teste indicava, per la giornata del sabato, lo svolgimento di un orario di lavoro più ampio di quanto dedotto in ricorso, che tra l'altro non trova conferma nelle dichiarazioni dell'altro teste escusso. Quanto agli orari osservati dal ricorrente negli altri giorni lavorativi, le dichiarazioni della teste non sono idonee a confermare l'assunto attoreo, avendo la stessa dichiarato di aver lavorato durante la settimana solo 4 o 5 volte nell'intero periodo. Il teste , fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 15/06/2023, Testimone_2 dichiarava di essere entrato nell'esercizio commerciale presso cui lavorava il fratello solo quando vi era andato come cliente (precisando di non essere in grado di indicare un dato puntuale in ordine alla frequenza con cui si fosse recato presso l'esercizio come cliente, che comunque, alla luce del ricordo emerso nel corso dell'escussione, appariva occasionale), in quanto nelle occasioni in cui andava ad accompagnare o a prendere il fratello – del tutto genericamente indicate – lo aspettava fuori. Il teste riferiva gli orari di lavoro indicati in ricorso, precisando di essere a conoscenza di ciò in quanto “a volte” lo accompagnava e lo andava a prendere, ed aggiungendo di aver appreso dallo stesso ricorrente che egli, pur avendo un contratto di 20 ore, lavorava per circa 50 ore. Del tutto generiche sono anche le dichiarazioni rese con riferimento alla fruizione delle ferie. Alla luce di tutto quanto esposto, le dichiarazioni rese, tra loro non conformi ed in parte riferite dallo stesso ricorrente, sono insufficienti a determinare l'accoglimento della relativa domanda. Analoghe considerazioni valgono con riferimento allo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore. Invero, non risulta raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo il livello di inquadramento richiesto nel ricorso introduttivo. Va premesso che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272), l'inquadramento di un lavoratore subordinato avviene attraverso un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi, ovvero: 1) l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Inoltre, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che essa sia stata accompagnata dall'assunzione
4 delle relative responsabilità e dell'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Incombe, pertanto, sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, Rv. 563414 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere stato inquadrato nel 6^ livello del CCNL Pubblici Esercizi con mansioni di commis di sala, ma di aver svolto le mansioni di cameriere di ristorante, riconducibili al 4^ livello del CCNL. Tanto premesso, si rileva in primo luogo che parte ricorrente, pur riportando le declaratorie contrattuali del livello applicato e di quello anelato, ha omesso di effettuare il raffronto tra le mansioni espletate ed i due livelli di inquadramento, dunque omettendo del tutto di individuare i tratti caratterizzanti delle mansioni svolte, che ne consentano la riconducibilità al livello richiesto. Tale carenza di allegazione non risulta ad ogni modo colmata dall'espletata istruttoria. Ed invero, dalle dichiarazioni dei testi, si evince lo svolgimento, in particolare, delle mansioni di apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire ai tavoli, prendere le ordinazioni, accompagnare i clienti. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese, non si evince né lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di autonomia esecutiva, né che egli fosse preposto a gruppi operativi (non evincibili dalla mera circostanza, genericamente riferita, secondo cui il ricorrente nella giornata del sabato desse indicazioni ai colleghi presenti su come dividere i compiti). Tra l'altro, dalle dichiarazioni del teste , la frequentazione del locale, Pt_1 durante la quale aveva appreso delle mansioni s l fratello, appariva del tutto occasionale. La teste inoltre, aveva lavorato presso il locale in un arco temporale Tes_1 ridotto, e limitatamente ad alcuni giorni della settimana. Ne discende l'inidoneità delle dichiarazioni rese a corroborare la prospettazione di parte ricorrente sul punto. Da tutto quanto esposto deriva il rigetto anche della suddetta domanda. Alla luce di tutto quanto esposto, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo e della documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento della relativa indennità. Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto di aver percepito le somme dovute a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità (eccettuata la 13^ mensilità per l'anno 2016), così come risultanti dalle buste paga, e di non aver percepito TFR ed indennità sostitutiva del preavviso. Com'è noto, in ordine alle differenze retributive attinenti alla retribuzione ordinaria, incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona
5 sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). La prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore è rappresentata dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806). Ebbene, nel caso in esame, va in primo luogo osservato che parte ricorrente, per le ragioni già esposte, non ha fornito la prova della debenza di somme ulteriori, dovute a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, per importi superiori rispetto a quelli previsti dai prospetti paga. Tanto premesso, si osserva che, costituendosi in giudizio, parte resistente non ha fornito la prova di aver corrisposto né la 13^ mensilità per l'anno 2016, né il TFR. Analogamente, non risulta provata la corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2019, puntualmente dedotta in ricorso. Tali somme, pertanto, vanno riconosciute, tenuto conto che, con ordinanza del 24/11/2020, veniva già riconosciuta, a titolo di TFR, la somma di € 1.802,87. Alla luce delle considerazioni esposte, vanno riconosciute, anche alla luce della documentazione versata in atti ed ai sensi dell'art. 432 c.p.c., le seguenti somme: la somma complessiva di € 550,00 a titolo di 13^ mensilità per l'anno 2016; la somma di € 1.700,00 a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2019; a titolo di TFR, la somma di € 510,00, in aggiunta all'importo di € 1.802,87 già riconosciuto con ordinanza ex art. 423 c.p.c. In conclusione, è dovuta al ricorrente, per le ragioni esposte, la somma complessiva di € 4.562,87, di cui € 2.312,87 a titolo di TFR (di cui € 1.802,87 già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.). Rigetta nel resto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di complessivi € 4.562,87, di cui € 2.312,87 a titolo di TFR (di cui € 1.802,87 già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 6
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11036/2019 TRA rappr. e dif. dagli Avv. G. Pastore, P. Garofano e R.N. Coppola, con Parte_1 cui elett. dom. in Caserta alla via Unità Italiana n. 77, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. G. Cundari e M. Matano, Controparte_1 con cui elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 29/01/2016 secondo un fittizio regime di part-time di tipo orizzontale del 50% pari a 20 ore settimanali (86,66 media ore mensili) distribuite su sei giorni a settimana (martedì e mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 23.00, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.00 alle 23.30), con mansioni di Commis di sala, inquadrato nel 6^ livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio e con sede di lavoro presso il locale ristorante/pizzeria denominato “Nanninè” in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria 46;
- che il rapporto di lavoro cessava formalmente in data 15/10/2019 per dimissioni per giusta causa, in quanto il ricorrente era posto in una condizione di inattività lavorativa a partire dal 01/09/2019, senza percepire nulla per le mensilità di agosto e settembre 2019;
- che, a differenza di quanto previsto nel contratto di assunzione, il ricorrente – su disposizioni e direttive della resistente, esercitate per il tramite di - Persona_1 aveva svolto in maniera autonoma, continuativa e prevalente, man e di ristorante, svolgendo i compiti indicati in ricorso, mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi;
1 - che aveva lavorato secondo un orario più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto, ed in particolare: per quattro giorni a settimana un turno di lavoro dalle ore 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00 (10 ore al giorno circa), un giorno a settimana (di solito il mercoledì) lavorava soltanto di mattina dalle ore 11.00 alle 15.00 (4 ore al giorno) mentre ogni sabato lavorava soltanto di sera dalle 18.00 alle 24.00 oppure 01.00 (6/7 ore circa al giorno), la domenica era chiuso e godeva della giornata di riposo;
- di non aver goduto delle festività infrasettimanali e delle ore di permessi, né aver ricevuto l'indennità sostitutiva delle giornate di ferie maturate;
- di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga, nonché la 13^ e la 14^ mensilità in proporzione al contratto part-time formalmente stipulato, secondo importi inferiori alla qualità e quantità di lavoro prestato;
- di non aver percepito, pertanto, le somme dovute per il lavoro ordinario e straordinario effettivamente resi;
- di non aver percepito le indennità di fine rapporto né l'indennità sostitutiva del preavviso. Concludeva chiedendo all'adito giudice di: “- Accertare e dichiarare che tra le Parti è intercorso e si è svolto un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal 29.01.2016 e, senza soluzione di continuità fino al 14.10.2019 con le modalità di svolgimento descritte in premessa (mansioni, orario, luogo di lavoro, direttive, controllo disciplinare, pagamento delle retribuzioni ecc.) svolto presso il Ristorante-Pizzeria “Nanninè” sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria n. 46, gestito dalla società resistente, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina normativa di specie ed all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi;
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 290 CCNL Pubblici Esercizi, che il sig. adibito a mansioni di cameriere di ristorante presso il locale Parte_1 ristorante-pizzeria denominato “Nanninè” sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria n. 46, corrispondono e coincidono con il profilo professionale di cui alla declaratoria del 4° livello ex art. 290 CCNL Pubblici Esercizi con conseguente diritto al relativo inquadramento e percezione della retribuzione tabellare corrispondente;
- Accertare e dichiarare per la quantità e qualità di lavoro svolto alle dipendenze di nel CP_1 periodo dal 29.01.2016 al 14.10.2019, con qualifica di cameriere di ristorante, se ria professionale di cui al 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle spettanze retributive nella misura complessiva di € 54.549,18 di cui € 48.135,82 per differenze su paga base conglobata orario full-time inquadramento nel 4to livello, lavoro straordinario, 13ma mensilità, festività, ferie e permessi maturati e non goduti, € 1.163,35 per indennità sostitutiva di mancato preavviso ed € 5.250,01 a titolo di TFR, come da allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, come spettanti ai sensi dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 C. in base alla qualità e quantità di lavoro prestato nonché agli artt. 117, 119, 111, 122, 127, 129,160, 161, 300, 302 del CCNL applicato nonché art. 2099, 2103, 2108, 2109, 2120 c.c. e 36 della Costituzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e, per l'effetto
- Condannare , con sede legale in via Santissimo Nome di Maria 46 – 81100 Caserta CP_1
(CF: ) in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a [...] il [...] P.IVA_1 Persona_1
– C , residente in [...] Caserta, al pagamento in C.F._1 favore complessiva di € 54.549,18 come specificata e analiticamente calcolata
2 negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- Disporre con ordinanza ex art. 423 cpc provvisoriamente esecutiva il pagamento in favore del ricorrente della somma non contestata di € 1.802,87 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda fino al 31.12.2018, nella misura contabilizzata dalla stessa società nella Certificazione Unica 2019, relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2018 (Certificazione Unica 2019);
- Condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che, contestando le avverse deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione. La causa, incardinata dinanzi al precedente istruttore, che disponeva con ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. il pagamento della somma di € 1.802,87 a titolo di TFR ed ammetteva la prova richiesta da parte ricorrente, giungeva, previa riassegnazione, innanzi alla scrivente che, all'esito dell'istruttoria, rinviava la causa per discussione. All'udienza odierna, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla regolarizzazione contributiva e, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia rispetto a quelli di formale inquadramento, riconducibile ad un livello di inquadramento superiore. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). L'istruttoria espletata non ha confermato le deduzioni attoree di aver prestato attività lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia di quella risultante dal contratto stipulato. Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi sono del tutto inidonee a corroborare la prospettazione attorea, per le ragioni di seguito indicate.
3 Va premesso che non veniva ammessa la prova articolata da parte resistente, per le ragioni indicate dal precedente istruttore nell'ordinanza del 24/11/2020, condivise ed integralmente richiamate. Dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, non può ritenersi provato né lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore, né lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso. Ed invero, occorre osservare che la teste escussa all'udienza del 25/10/2022, Tes_1 dichiarava di aver lavorato saltuariament cietà resistente, ed in particolare da dicembre 2017 ad agosto 2018 nella giornata del sabato e, se c'erano più persone a cena, anche durante la settimana, precisando che ciò era accaduto per 4 o 5 volte. La teste indicava, per la giornata del sabato, lo svolgimento di un orario di lavoro più ampio di quanto dedotto in ricorso, che tra l'altro non trova conferma nelle dichiarazioni dell'altro teste escusso. Quanto agli orari osservati dal ricorrente negli altri giorni lavorativi, le dichiarazioni della teste non sono idonee a confermare l'assunto attoreo, avendo la stessa dichiarato di aver lavorato durante la settimana solo 4 o 5 volte nell'intero periodo. Il teste , fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 15/06/2023, Testimone_2 dichiarava di essere entrato nell'esercizio commerciale presso cui lavorava il fratello solo quando vi era andato come cliente (precisando di non essere in grado di indicare un dato puntuale in ordine alla frequenza con cui si fosse recato presso l'esercizio come cliente, che comunque, alla luce del ricordo emerso nel corso dell'escussione, appariva occasionale), in quanto nelle occasioni in cui andava ad accompagnare o a prendere il fratello – del tutto genericamente indicate – lo aspettava fuori. Il teste riferiva gli orari di lavoro indicati in ricorso, precisando di essere a conoscenza di ciò in quanto “a volte” lo accompagnava e lo andava a prendere, ed aggiungendo di aver appreso dallo stesso ricorrente che egli, pur avendo un contratto di 20 ore, lavorava per circa 50 ore. Del tutto generiche sono anche le dichiarazioni rese con riferimento alla fruizione delle ferie. Alla luce di tutto quanto esposto, le dichiarazioni rese, tra loro non conformi ed in parte riferite dallo stesso ricorrente, sono insufficienti a determinare l'accoglimento della relativa domanda. Analoghe considerazioni valgono con riferimento allo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore. Invero, non risulta raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo il livello di inquadramento richiesto nel ricorso introduttivo. Va premesso che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272), l'inquadramento di un lavoratore subordinato avviene attraverso un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi, ovvero: 1) l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Inoltre, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che essa sia stata accompagnata dall'assunzione
4 delle relative responsabilità e dell'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Incombe, pertanto, sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, Rv. 563414 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere stato inquadrato nel 6^ livello del CCNL Pubblici Esercizi con mansioni di commis di sala, ma di aver svolto le mansioni di cameriere di ristorante, riconducibili al 4^ livello del CCNL. Tanto premesso, si rileva in primo luogo che parte ricorrente, pur riportando le declaratorie contrattuali del livello applicato e di quello anelato, ha omesso di effettuare il raffronto tra le mansioni espletate ed i due livelli di inquadramento, dunque omettendo del tutto di individuare i tratti caratterizzanti delle mansioni svolte, che ne consentano la riconducibilità al livello richiesto. Tale carenza di allegazione non risulta ad ogni modo colmata dall'espletata istruttoria. Ed invero, dalle dichiarazioni dei testi, si evince lo svolgimento, in particolare, delle mansioni di apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire ai tavoli, prendere le ordinazioni, accompagnare i clienti. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese, non si evince né lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di autonomia esecutiva, né che egli fosse preposto a gruppi operativi (non evincibili dalla mera circostanza, genericamente riferita, secondo cui il ricorrente nella giornata del sabato desse indicazioni ai colleghi presenti su come dividere i compiti). Tra l'altro, dalle dichiarazioni del teste , la frequentazione del locale, Pt_1 durante la quale aveva appreso delle mansioni s l fratello, appariva del tutto occasionale. La teste inoltre, aveva lavorato presso il locale in un arco temporale Tes_1 ridotto, e limitatamente ad alcuni giorni della settimana. Ne discende l'inidoneità delle dichiarazioni rese a corroborare la prospettazione di parte ricorrente sul punto. Da tutto quanto esposto deriva il rigetto anche della suddetta domanda. Alla luce di tutto quanto esposto, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo e della documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento della relativa indennità. Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto di aver percepito le somme dovute a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità (eccettuata la 13^ mensilità per l'anno 2016), così come risultanti dalle buste paga, e di non aver percepito TFR ed indennità sostitutiva del preavviso. Com'è noto, in ordine alle differenze retributive attinenti alla retribuzione ordinaria, incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona
5 sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). La prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore è rappresentata dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806). Ebbene, nel caso in esame, va in primo luogo osservato che parte ricorrente, per le ragioni già esposte, non ha fornito la prova della debenza di somme ulteriori, dovute a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, per importi superiori rispetto a quelli previsti dai prospetti paga. Tanto premesso, si osserva che, costituendosi in giudizio, parte resistente non ha fornito la prova di aver corrisposto né la 13^ mensilità per l'anno 2016, né il TFR. Analogamente, non risulta provata la corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2019, puntualmente dedotta in ricorso. Tali somme, pertanto, vanno riconosciute, tenuto conto che, con ordinanza del 24/11/2020, veniva già riconosciuta, a titolo di TFR, la somma di € 1.802,87. Alla luce delle considerazioni esposte, vanno riconosciute, anche alla luce della documentazione versata in atti ed ai sensi dell'art. 432 c.p.c., le seguenti somme: la somma complessiva di € 550,00 a titolo di 13^ mensilità per l'anno 2016; la somma di € 1.700,00 a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2019; a titolo di TFR, la somma di € 510,00, in aggiunta all'importo di € 1.802,87 già riconosciuto con ordinanza ex art. 423 c.p.c. In conclusione, è dovuta al ricorrente, per le ragioni esposte, la somma complessiva di € 4.562,87, di cui € 2.312,87 a titolo di TFR (di cui € 1.802,87 già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.). Rigetta nel resto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di complessivi € 4.562,87, di cui € 2.312,87 a titolo di TFR (di cui € 1.802,87 già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 6