Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1953, n. 96
Versione
1 aprile 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291 , concernente la prelevazione di L. 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

Entrata in vigore il 1 aprile 1953
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