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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1227/2024 promossa da (Avv. Luigi D'Alessandro) contro l Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale e ricalcolo punteggi delle tecnopatie riconosciute, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 19 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essersi visto riconoscere dall' resistente un grado di CP_2 menomazione dell'integrità psicofisica in misura complessiva pari al 30% (2% per epicondilite dx, 23% per infortunio del 7.08.2013 e 6% per infortunio del
12.12.2016), lamentava l'erroneità di detta valutazione, ritenendo di aver riportato compromissioni funzionali ben più gravi. Il sig. rappresentava, inoltre, di Pt_1 aver svolto dal 1996 attività in proprio di elettricista, per una media di 8 ore al giorno, e da aprile 2003 fino a tutto il 2010 di aver operato “sempre come artigiano e come impiantista elettricista - lavoratore in quota su funi per il consolidamento di pareti rocciose, barriere paramassi, barriere paravalanghe, costruzione di parchi avventura”, precisando che dal febbraio 2011 la sua ditta si occupava anche “di lavori specializzati di costruzione di strutture fisse e mobili, in legno e altri materiali, per la realizzazione di percorsi avventura, parchi avventura, parchi divertimento e percorsi naturalistici, che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, nonché lavori in altezza su strutture adeguate”, eseguendo altresì “lavori di installazioni elettriche sia sotto traccia che a vista.”.Il ricorrente lamentava, quindi, di aver riportato, quali conseguenze dirette di tali attività, sindrome del tunnel carpale ed ernia discale (asseritamente comportanti un grado di menomazione dell'integrità psicofisica in misura, rispettivamente, pari al 5% e all'8%) la cui natura professionale era stata esclusa dall' CP_1
Parte ricorrente concludeva quindi chiedendo di “a) dichiarare la sussistenza a suo carico delle malattie professionali descritte in premessa (STC bilaterale e discopatia erniaria lombare multipla), in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa e comunque tabellate, con conseguenze menomanti dell'integrità psicofisica da confermarsi a mezzo CTU nelle misura indicata in premessa e con postumi da unificarsi alle invalidità già riconosciute;
b) disporre, in ogni caso, affidando apposito quesito al CTU, la revisione dei punteggi attribuiti dall per le menomazioni già indennizzate nella misura CP_1 complessiva del 30%, ai sensi del DM 12 luglio 2000 (Tabella menomazioni e coefficienti); c) condannare l' al pagamento dei compensi di lite, oltre CP_2 rimborso spese, Cap e iva di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato parzialmente fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , collega del ricorrente dal Testimone_1
2005 al 2019 ininterrottamente e poi per un breve periodo nel 2022 (che aveva già conosciuto il ricorrente tre anni prima del rapporto di colleganza, per incontri lavorativi), ha confermato che il sig. : dapprima come dipendente e dal Pt_1
1996 al marzo 2003 come artigiano, “ha svolto attività di elettricista;
periodo
Pag. 2 di 7 durante il quale per la posa di impianti elettrici doveva scavare delle tracce sui muri con martelli pneumatici e scalpelli, attrezzature rumorose e vibranti quali, scanalatrici, trapani e avvitatori, nonché attrezzi manuali come martellina, mazzetta e scalpello, oltre all'uso di ponteggi, trabattelli e scale telescopiche”; che “successivamente, unitamente all'attività di elettricista, ha lavorato anche alla costruzione di barriere paramassi e valanghe, consolidamento di pareti rocciose, attività durante le quali rimaneva sollevato in quota legato ad una fune per effettuare la posa in opera di chiodi e reti da conficcare manualmente sulle pareti rocciose”, attività svolta dal teste stesso a partire dal 2006; che “dal 2005 ha iniziato ad effettuare lavori specializzati di costruzione di strutture fisse e mobili, in legno ed altri materiali, per realizzare parchi avventura e divertimento, percorsi naturalistici che richiedono abilità di scalatore, impiego di attrezzature adeguate, nonché lavori in altezza”; che “costruisce piattaforme in legno intorno agli alberi che poi collega con corde e cavi da tirare e mettere in tensione manualmente”; che “deve salire sugli alberi, issare con funi circa 50 pali al giorno del peso variabile da 10 a 30 kg, che poi deve legare per costruire le piattaforme sugli alberi”; lo stesso teste ha, inoltre, confermato che “nella di costruzione parchi avventura, dove si utilizzano le rocce come supporti e dove si accede con difficoltà, le attrezzature sono ancora più pesanti e difficoltose da usare, quali prevalentemente trapani, perforatrici ad aria compressa, martelli elettrici combinati (trapano e demolitore) oltre la tranciacavi gli avvitatori ad impulsi, i TIRVIT e i paranchi”, che “i pali e tavolozze in legno venivano assicurate anche mediante chiodi di acciaio che venivano conficcati con martelli manualmente”, che “i turni di lavoro duravano dalle 8 alle 10 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì tranne che nei mesi da dicembre a febbraio dove le giornate erano discontinue” e che il ricorrente “per tutto il tempo doveva indossare una imbracatura speciale del peso di circa 25/30 kg”; il teste , infine, si è riconosciuto in una delle foto allegate alla relazione prodotta da parte ricorrente che mostrano il sig. impegnato nelle varie fasi di costruzione di strutture aeree per parchi Pt_1 giochi.
Le medesime circostanze sono state confermate dalla teste , Testimone_2
Pag. 3 di 7 compagna del ricorrente dal 1989, moglie dal 1996 ed attualmente ex moglie, a conoscenza delle mansioni svolte dal sig. perché si recava “sul posto di Pt_1 lavoro, anche per portargli il pranzo, o per aiutarlo per delle commissioni specie quando si è messo in proprio”, perché a volte lo raggiungeva “specie nei week end e per le festività”, vedendolo lavorare, o perché con la figlia frequentava il parco dove si svolgevano i lavori;
la teste ha anche riferito in ordine alle attrezzature utilizzate dal ricorrente nella costruzione dei parchi avventura, avendolo talvolta aiutato “a scaricare l'attrezzatura dal furgone”.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, in riferimento all'ernia discale, ponendo “l'attenzione sul ruolo dei fattori biomeccanici e posturali nello sviluppo delle patologie erniarie del rachide riscontrate e descritte nella persona dell'assicurato”, ha riferito esservi “una posizione concorde della letteratura scientifica nell'evidenziare una forte correlazione tra le attività di movimentazione dei carichi, le posture incongrue e le vibrazioni comunemente presenti sia nelle attività di impiantista elettricista, che nella costruzione di strutture di parchi avventura”, analogamente affermando, quanto alla sindrome del tunnel carpale, che questa “è favorita dai movimenti ripetitivi e stereotipati della mano e del polso, da posture incongrue degli stessi, da un'elevata forza di presa e dall'utilizzo di strumenti vibranti”, finendo per sostenere che “dalle descrizioni delle attività svolte si evince che tutti i rischi sopra descritti sono stati presenti nel lavoro svolto dal Sig. .” Pt_1
Pertanto, il consulente d'ufficio ha ritenuto che “sulla base dell'estratto conto previdenziale e quanto dichiarato dai testimoni nell'udienza del CP_3
31.03.2025, si può affermare che vi è un nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta e le patologie accertate;
nell'insorgenza delle predette patologie l'attività lavorativa deve essere considerata concausale e non esclusiva alla luce dell'anamnesi e dell'esame obiettivo (con particolare riferimento sia alla durata di dette attività, sia all'intervallo di tempo trascorso da quando le stesse sono cessate, sia agli esiti post-traumatici delle gravi preesistenze lavorative, e infine al fattore di rischio “obesità” - relativamente alla patologia discale accertata - che
Pag. 4 di 7 dal secondo grado è pre-intervento di resezione intestinale è tuttora presente come obesità di primo grado), ed è di grado “sensibile” sull'insorgenza delle stesse.”
Quanto alla menomazione precedentemente accertata, il C.T.U. ha ritenuto di dover “confermare il 30% di menomazione dell'integrità psicofisica”, percentuale alla quale “va aggiunto il 4% di menomazione per il danno vertebrale descritto nelle indagini eseguite e confermate dall'obiettività ed il 2% per la documentata sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità”, per cui
“tenuto conto del 30% già riconosciuto di menomazione dell'integrità psicofisica e del ruolo dei fattori concausali coinvolti sia nella patologia vertebrale sia del danno neuropatico da compressione del nervo mediano, con riferimento ai valori tabellari ed usando le tecniche e le formule secondo la corrente metodologia medico legale, la determinazione complessiva del danno è del 34%.”
Il C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “al Sig. , di Parte_1 anni 60, sono state riconosciute dal sottoscritto le seguenti menomazioni e infortuni professionali: epicondilite destra con modesto deficit funzionale;
esiti algodisfunzionali di frattura di L1 ed esiti di frattura composta emisacro destro;
tendinosi della CDR spalla destra con deficit stenico e limitazione del 25% dei movimenti della spalla destra;
esiti di frattura pluriframmentaria scomposta articolare dell'epifisi radiale distale destra con deviazione assiale in senso radiale e limitazione della flesso-estensione; sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità; esiti chirurgici di ernia discale L4-L5 con iniziale quota erniaria
L2-L3 e protrusioni multiple L3-L4-L5. Tenuto conto delle patologie già riconosciute il cui grado di menomazione si ritiene immodificato, è ora dovuto il riconoscimento di malattia professionale per la sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità e gli esiti chirurgici di ernia discale L4-L5 con iniziale quota erniaria L2-L3 e protrusioni multiple L3-L4-L5 che determinano un ricalcolo del punteggio assegnato nella misura del 34%.”
Tali risultanze peritali - confermate dal C.T.U. all'esito degli esaustivi chiarimenti resi alle note critiche di parte resistente, con elaborato integrativo depositato in data 4.09.2025 - ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio,
Pag. 5 di 7 dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in parziale accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 34%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” ed “Ernia discale” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 2% per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e del 4% per “Ernia discale” con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 34% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a
Pag. 6 di 7 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1227/2024 promossa da (Avv. Luigi D'Alessandro) contro l Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale e ricalcolo punteggi delle tecnopatie riconosciute, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 19 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essersi visto riconoscere dall' resistente un grado di CP_2 menomazione dell'integrità psicofisica in misura complessiva pari al 30% (2% per epicondilite dx, 23% per infortunio del 7.08.2013 e 6% per infortunio del
12.12.2016), lamentava l'erroneità di detta valutazione, ritenendo di aver riportato compromissioni funzionali ben più gravi. Il sig. rappresentava, inoltre, di Pt_1 aver svolto dal 1996 attività in proprio di elettricista, per una media di 8 ore al giorno, e da aprile 2003 fino a tutto il 2010 di aver operato “sempre come artigiano e come impiantista elettricista - lavoratore in quota su funi per il consolidamento di pareti rocciose, barriere paramassi, barriere paravalanghe, costruzione di parchi avventura”, precisando che dal febbraio 2011 la sua ditta si occupava anche “di lavori specializzati di costruzione di strutture fisse e mobili, in legno e altri materiali, per la realizzazione di percorsi avventura, parchi avventura, parchi divertimento e percorsi naturalistici, che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, nonché lavori in altezza su strutture adeguate”, eseguendo altresì “lavori di installazioni elettriche sia sotto traccia che a vista.”.Il ricorrente lamentava, quindi, di aver riportato, quali conseguenze dirette di tali attività, sindrome del tunnel carpale ed ernia discale (asseritamente comportanti un grado di menomazione dell'integrità psicofisica in misura, rispettivamente, pari al 5% e all'8%) la cui natura professionale era stata esclusa dall' CP_1
Parte ricorrente concludeva quindi chiedendo di “a) dichiarare la sussistenza a suo carico delle malattie professionali descritte in premessa (STC bilaterale e discopatia erniaria lombare multipla), in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa e comunque tabellate, con conseguenze menomanti dell'integrità psicofisica da confermarsi a mezzo CTU nelle misura indicata in premessa e con postumi da unificarsi alle invalidità già riconosciute;
b) disporre, in ogni caso, affidando apposito quesito al CTU, la revisione dei punteggi attribuiti dall per le menomazioni già indennizzate nella misura CP_1 complessiva del 30%, ai sensi del DM 12 luglio 2000 (Tabella menomazioni e coefficienti); c) condannare l' al pagamento dei compensi di lite, oltre CP_2 rimborso spese, Cap e iva di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato parzialmente fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , collega del ricorrente dal Testimone_1
2005 al 2019 ininterrottamente e poi per un breve periodo nel 2022 (che aveva già conosciuto il ricorrente tre anni prima del rapporto di colleganza, per incontri lavorativi), ha confermato che il sig. : dapprima come dipendente e dal Pt_1
1996 al marzo 2003 come artigiano, “ha svolto attività di elettricista;
periodo
Pag. 2 di 7 durante il quale per la posa di impianti elettrici doveva scavare delle tracce sui muri con martelli pneumatici e scalpelli, attrezzature rumorose e vibranti quali, scanalatrici, trapani e avvitatori, nonché attrezzi manuali come martellina, mazzetta e scalpello, oltre all'uso di ponteggi, trabattelli e scale telescopiche”; che “successivamente, unitamente all'attività di elettricista, ha lavorato anche alla costruzione di barriere paramassi e valanghe, consolidamento di pareti rocciose, attività durante le quali rimaneva sollevato in quota legato ad una fune per effettuare la posa in opera di chiodi e reti da conficcare manualmente sulle pareti rocciose”, attività svolta dal teste stesso a partire dal 2006; che “dal 2005 ha iniziato ad effettuare lavori specializzati di costruzione di strutture fisse e mobili, in legno ed altri materiali, per realizzare parchi avventura e divertimento, percorsi naturalistici che richiedono abilità di scalatore, impiego di attrezzature adeguate, nonché lavori in altezza”; che “costruisce piattaforme in legno intorno agli alberi che poi collega con corde e cavi da tirare e mettere in tensione manualmente”; che “deve salire sugli alberi, issare con funi circa 50 pali al giorno del peso variabile da 10 a 30 kg, che poi deve legare per costruire le piattaforme sugli alberi”; lo stesso teste ha, inoltre, confermato che “nella di costruzione parchi avventura, dove si utilizzano le rocce come supporti e dove si accede con difficoltà, le attrezzature sono ancora più pesanti e difficoltose da usare, quali prevalentemente trapani, perforatrici ad aria compressa, martelli elettrici combinati (trapano e demolitore) oltre la tranciacavi gli avvitatori ad impulsi, i TIRVIT e i paranchi”, che “i pali e tavolozze in legno venivano assicurate anche mediante chiodi di acciaio che venivano conficcati con martelli manualmente”, che “i turni di lavoro duravano dalle 8 alle 10 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì tranne che nei mesi da dicembre a febbraio dove le giornate erano discontinue” e che il ricorrente “per tutto il tempo doveva indossare una imbracatura speciale del peso di circa 25/30 kg”; il teste , infine, si è riconosciuto in una delle foto allegate alla relazione prodotta da parte ricorrente che mostrano il sig. impegnato nelle varie fasi di costruzione di strutture aeree per parchi Pt_1 giochi.
Le medesime circostanze sono state confermate dalla teste , Testimone_2
Pag. 3 di 7 compagna del ricorrente dal 1989, moglie dal 1996 ed attualmente ex moglie, a conoscenza delle mansioni svolte dal sig. perché si recava “sul posto di Pt_1 lavoro, anche per portargli il pranzo, o per aiutarlo per delle commissioni specie quando si è messo in proprio”, perché a volte lo raggiungeva “specie nei week end e per le festività”, vedendolo lavorare, o perché con la figlia frequentava il parco dove si svolgevano i lavori;
la teste ha anche riferito in ordine alle attrezzature utilizzate dal ricorrente nella costruzione dei parchi avventura, avendolo talvolta aiutato “a scaricare l'attrezzatura dal furgone”.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, in riferimento all'ernia discale, ponendo “l'attenzione sul ruolo dei fattori biomeccanici e posturali nello sviluppo delle patologie erniarie del rachide riscontrate e descritte nella persona dell'assicurato”, ha riferito esservi “una posizione concorde della letteratura scientifica nell'evidenziare una forte correlazione tra le attività di movimentazione dei carichi, le posture incongrue e le vibrazioni comunemente presenti sia nelle attività di impiantista elettricista, che nella costruzione di strutture di parchi avventura”, analogamente affermando, quanto alla sindrome del tunnel carpale, che questa “è favorita dai movimenti ripetitivi e stereotipati della mano e del polso, da posture incongrue degli stessi, da un'elevata forza di presa e dall'utilizzo di strumenti vibranti”, finendo per sostenere che “dalle descrizioni delle attività svolte si evince che tutti i rischi sopra descritti sono stati presenti nel lavoro svolto dal Sig. .” Pt_1
Pertanto, il consulente d'ufficio ha ritenuto che “sulla base dell'estratto conto previdenziale e quanto dichiarato dai testimoni nell'udienza del CP_3
31.03.2025, si può affermare che vi è un nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta e le patologie accertate;
nell'insorgenza delle predette patologie l'attività lavorativa deve essere considerata concausale e non esclusiva alla luce dell'anamnesi e dell'esame obiettivo (con particolare riferimento sia alla durata di dette attività, sia all'intervallo di tempo trascorso da quando le stesse sono cessate, sia agli esiti post-traumatici delle gravi preesistenze lavorative, e infine al fattore di rischio “obesità” - relativamente alla patologia discale accertata - che
Pag. 4 di 7 dal secondo grado è pre-intervento di resezione intestinale è tuttora presente come obesità di primo grado), ed è di grado “sensibile” sull'insorgenza delle stesse.”
Quanto alla menomazione precedentemente accertata, il C.T.U. ha ritenuto di dover “confermare il 30% di menomazione dell'integrità psicofisica”, percentuale alla quale “va aggiunto il 4% di menomazione per il danno vertebrale descritto nelle indagini eseguite e confermate dall'obiettività ed il 2% per la documentata sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità”, per cui
“tenuto conto del 30% già riconosciuto di menomazione dell'integrità psicofisica e del ruolo dei fattori concausali coinvolti sia nella patologia vertebrale sia del danno neuropatico da compressione del nervo mediano, con riferimento ai valori tabellari ed usando le tecniche e le formule secondo la corrente metodologia medico legale, la determinazione complessiva del danno è del 34%.”
Il C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “al Sig. , di Parte_1 anni 60, sono state riconosciute dal sottoscritto le seguenti menomazioni e infortuni professionali: epicondilite destra con modesto deficit funzionale;
esiti algodisfunzionali di frattura di L1 ed esiti di frattura composta emisacro destro;
tendinosi della CDR spalla destra con deficit stenico e limitazione del 25% dei movimenti della spalla destra;
esiti di frattura pluriframmentaria scomposta articolare dell'epifisi radiale distale destra con deviazione assiale in senso radiale e limitazione della flesso-estensione; sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità; esiti chirurgici di ernia discale L4-L5 con iniziale quota erniaria
L2-L3 e protrusioni multiple L3-L4-L5. Tenuto conto delle patologie già riconosciute il cui grado di menomazione si ritiene immodificato, è ora dovuto il riconoscimento di malattia professionale per la sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità e gli esiti chirurgici di ernia discale L4-L5 con iniziale quota erniaria L2-L3 e protrusioni multiple L3-L4-L5 che determinano un ricalcolo del punteggio assegnato nella misura del 34%.”
Tali risultanze peritali - confermate dal C.T.U. all'esito degli esaustivi chiarimenti resi alle note critiche di parte resistente, con elaborato integrativo depositato in data 4.09.2025 - ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio,
Pag. 5 di 7 dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in parziale accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 34%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” ed “Ernia discale” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 2% per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e del 4% per “Ernia discale” con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 34% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a
Pag. 6 di 7 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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