Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2417 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Altri istituti relativi alle successioni
Il Tribunale Ordinario di Siena, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2417/2024 vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pellicceria 10 presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Lapo Mazzantini C.F.: che la rappresenta e difende C.F._2 giusto mandato in atti (indirizzo di posta elettronica
Email_1 RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Fratelli Cervi n. 2 int. 2 C.F.: C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: accettazione eredità Con provvedimento del 20 marzo 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Siena autorizzare la Sig.ra ad accettare l'eredità dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in nome e luogo del figlio di questi ultimi Sig. , al solo scopo di
[...] Controparte_1 soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, affinché venisse concesso alla ricorrente la possibilità di Controparte_1 accettare in nome ed in luogo dello stesso l'eredità dei e Parte_2
, al fine di veder soddisfatto il credito che la ricorrente vanta nei Parte_3 confronti di a titolo di mantenimento della figlia CP Per_1 nostante la notifica del ricorso depo rte ricorrente, è rimasto Controparte_1 contumace.
Ricostruendo brevemente la vicenda in fatto, con sentenza del Tribunale di Siena n. 18/2001, depositata in data 30.01.2001, è stato disposto che il Sig. Controparte_1
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la somma mensile di Lire 400.000, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, al Per_1 dicembre di ogni anno. Tuttavia, non ha ottemperato regolarmente alla suddetta sentenza. Controparte_1 A seguito presso terzi ed ulteriori provvedimenti giudiziali, la ricorrente ha maturato della somma complessiva di € 47.516,21 di cui all'atto di precetto, notificato e seguito da atto di pignoramento immobiliare sulle unità in comproprietà tra il resistente e e . Pt_3 Parte_2 La causa è stata iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale di Siena e ricevuto il numero di R.G.E. 56/2023, Giudice Dott. Flavio Mennella. Dalle risultanze catastali non è emersa un'accettazione espressa da parte del Sig. della eredità del De cuius Controparte_1
, padre dell'esecutato né di , madre di Parte_2 Parte_3 CP
.
[...] vvedimento in data 23/05/2024 il Giudice dell'esecuzione Dott. Mennella ha concesso alla Sig.ra termine per iniziare le operazioni volte alla sanatoria Parte_1 della continuità delle trascrizioni. È stata promossa azione ex art. 481 c.c. dinanzi al Tribunale di Siena affinché venisse fissato un termine al Sig. per accettare l'eredità di Controparte_1 Parte_2
e , con la declaratoria di decadenza di dalla
[...] Parte_3 Controparte_1 facoltà di accettare l'eredità dei genitori. La ricorrente chiede quindi di poter accettare l'eredità in sostituzione del resistente, al fine di veder soddisfatto il proprio credito.
1. La domanda di parte attrice è fondata. Dalla documentazione in atti risulta provato il credito vantato da parte ricorrente nei confronti di , ai fini del mantenimento dell'allora figlia minorenne Controparte_1
Per_1 previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato (sentenza Cassazione Sez. 6 - 2. Ordinanza n. 33479 del 11/11/2021). La ricorrente può quindi essere autorizzata ad accettare l'eredità in sostituzione di CP
, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
[...]
2. Le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico di parte resistente liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda sui valori tabellari minimi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione sostanzialmente non tenutasi, in considerazione della scelta del rito e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, autorizza ad accettare l'eredità di Pt_1 Parte_3
e di e in luogo di
[...] Parte_2 Controparte_1 alla concorrenza del proprio credito;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro Controparte_1 545,00 pe ro 2.906,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Siena, il 07.04.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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