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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18539/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 18539/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso cui ope legis domicilia, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
ATTORE
CONTRO
C.F. e N. Iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma P. IVA ), con sede legale corrente in P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente ed elettivamente CP_3
domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via Crescenzio 17/A;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ),nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._1
1 e residente in [...].
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate dalla convenuta in data 14.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il deduceva che il Controparte_1
giorno 18 dicembre 2018, alle ore 14 circa, l'Ass.te Capo Controparte_5
dipendente del Commissariato di P.S. di Napoli, mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Beverly con targa BY25862, quale trasportato, nel percorrere Via
Acate, in direzione di marcia Viale Campi Flegrei in Bagnoli e nei presi di via Costa, cadeva dal motociclo dopo che il guidatore frenava e sterzava perdendo il controllo dello scooter.Alla guida del motociclo, proseguiva il Ministero, vi era il sig.
[...]
, assicurato con con polizza n. CP_4 Controparte_2
CL20338389, con scadenza 25.05.2019. In seguito all'infortunio, interveniva personale del 118 per le cure necessarie all'Ass.te che veniva Parte_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli, ove veniva ricoverato.In particolare, i sanitari riscontravano all'Ass.te una Persona_1
"Frattura piatto tibiale mediale poliframmentaria a sinistra", che lo costringeva al ricovero, ad un'operazione ortopedica e poi ad una lunga riabilitazione.Tali conseguenze determinavano l'assenza dal servizio per giorni 348 ed un danno all'Erario pari ad € 43.219,13, per retribuzioni ed oneri connessi versati al dipendente nei periodi di assenza per malattia. Secondo il la responsabilità Controparte_1
del danno provocato era senza dubbio da ascriversi al sig. , alla guida Controparte_4
del motoveicolo, di sua proprietà.
2 L'Amministrazione diffidava più volte, (in data 15.06.2020 ed in data 31.08.2020) la a risarcire il danno patito in conseguenza del Controparte_2
sinistro, consistente nell'importo degli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente nel periodo di assenza per malattia, ammontante complessivamente ad euro
43.219,13. Stante l'inerzia, in data 23.06.2021 l'Amministrazione invitava la
Compagnia Assicurativa, nonché il sig. alla stipula di una Controparte_4
convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. d.l. n. 132/2014, convertito in l.
n. 162/2014, rimasta tuttavia priva di riscontro.
Così concludeva il : “Condannare il sig. e la Controparte_1 Controparte_4
società assicuratrice al pagamento, in favore Controparte_2
del in epigrafe, della somma di euro 43.219,13 oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, quale risarcimento per gli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente dell'Amministrazione Ass.te Capo in conseguenza del Controparte_5
sinistro occorso in data 18.12.2018. Con vittoria delle spese di lite”.
In data 21.12.2021 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. la quale CP_3
preliminarmente eccepiva la pretestuosità, l'infondatezza e la mancanza di prova della domanda. Così concludeva l'odierna convenuta: “Rigettare la domanda perché pretestuosa, infondata e non provata;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, si chiede ammettere la prova testimoniale con il sig.
sulle seguenti circostanze: 1) “Vero è che il giorno 18.12.18, alle ore Testimone_1
14:00 circa, su Via Ilioneo ho visto in terra un uomo con accanto un bambino e un ciclomotore anch'esso a terra”; 2) “vero è che nessun altro adulto era coinvolto nel sinistro;
3) “vero è che confermo al dichiarazione a mia firma, sub. doc.n.3, che la
S.V. mi mostra”.
Incardinato il giudizio, ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 16.02.2024, veniva ascoltato il teste indicato da parte attrice, sig. . Testimone_2
All'udienza del 12.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2025, ove la causa
3 era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, preliminarmente si rileva che la parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali ad eccezione del
, del quale va dichiarata la contumacia. Controparte_4
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito rappresentati.
Si ritiene doveroso sottolineare, con riferimento alla deposizione resa dal teste escusso sig. , che lo stesso non riveste la qualifica di testimone Testimone_2
oculare dei fatti oggetto di causa.
Dalla sua stessa narrazione emergeche egli non ha assistito direttamente e personalmente agli eventi contestati, avendone avuto contezza unicamente in maniera mediata. Così dichiarava il teste: “Conosco i fatti di causa perché mi sono stati raccontati dal sig. Non ero presente al momento del sinistro”. CP_5
Tale circostanza priva, di fatto, la testimonianza in questione del requisito di diretta conoscenza necessario affinché essa possa considerarsi utile e rilevante ai fini probatori. In tal senso, le dichiarazioni rese dallo devono ritenersi ininfluenti Tes_2
ai fini dell'accertamento giudiziale della verità sostanziale, non apportando alcun contributo effettivo alla ricostruzione oggettiva dei fatti per cui è causa e non costituendo elemento idoneo a supportare la tesi attorea. Conseguentemente, la sua deposizione non può assumere alcun peso probatorio, dovendosi escludere ogni rilievo alla testimonianza resa da soggetto privo di diretta e immediata percezione dell'accaduto.
Si rileva inoltre che le dichiarazioni rese dal nel verbale della Centrale CP_5
Operativa del 118 risultano in evidente contrasto con quanto successivamente dichiarato dal nell'atto di citazione. CP_1
Invero, alla voce specificamente dedicata alla "responsabilità dei terzi", risulta selezionata l'opzione negativa e cioè la casella indicante l'assenza di responsabilità da parte di terzi risulta contrassegnata. Tale circostanza indica chiaramente che, al momento della redazione del documento, non è stata in alcun modo riportato, né
4 ipotizzato, il coinvolgimento o l'intervento di un soggetto terzo quale responsabile del sinistro per cui è causa.
L'omissione di qualsiasi riferimento costituisce un elemento oggettivo e inequivocabile, dal quale si può logicamente desumere il coinvolgimento esclusivo della persona assistita, senza il concorso di altri, lasciando intendere in modo univoco che l'assistito fosse egli stesso alla guida al momento del sinistro, non essendovi stata l'individuazione di una responsabilità esterna o terza.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che, nel medesimo verbale, viene menzionata la presenza di un minore, un bambino di sei anni, identificato nel documento con l'indicazione "age 6", in riferimento alla sua età al momento del fatto.
Tale dettaglio, oltre a configurare un ulteriore elemento di rilievo nella ricostruzione dell'accaduto, non trova alcun riscontro, né adeguata menzione nell'atto di citazione, creando così una discrepanza tra quanto dichiarato ai sanitari del 118 e quanto dichiarato nell'atto introduttivo.
Pertanto, la difformità tra quanto affermato nel verbale e quanto successivamente riportato in sede di citazione solleva perplessità in ordine alla coerenza e attendibilità di quanto dichiarato nell'atto introduttivo.
Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora esposto giova prendere in considerazione Contr la dichiarazione resa all'Assicurazione in data 25.11.2020 da parte del sig.
il quale così dichiarava: “In data 18.12.2018 alle ore 14.00 circa mi trovavo Tes_1
a bordo della mia auto quando voltando dalla via Iliano alla via Acate Vedevo in terra un uomo sig. con accanto il proprio figlio bimbo di circa anni 6 CP_5
che presumibilmente era caduto perdendo equilibrio e controllo del proprio ciclomotore di colore grigi accanto a lui in terra (erano caduti lui e il figlio). Non erano coinvolti altri veicoli ed io contattavo con altri presenti il 118, che interveniva sul posto. Non ho altro da dichiarare”.La presenza dell'assicurato quale CP_4
conducente viene dunque esclusa.
Si rilevache la dichiarazione di riconoscimento di responsabilità, sebbene resa in sede stragiudiziale e rivolta direttamente alla compagnia assicurativa, non può essere
5 considerata priva di rilievo giuridico.
Essa, al contrario, assume un significativo valore probatorio, integrando un elemento utile ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti per cui è causa risultando compatibile con gli ulteriori elementi di prova agli atti tra cui in particolare il verbale
118 dal quale si evince chiaramente il coinvolgimento del figlio di CP_5
identificato nel medesimo documento con l'indicazione "age 6", in riferimento alla sua età al momento del fatto. La convergenza tra tale dichiarazione e gli elementi documentali contribuiscea fornire al giudice un quadro complessivo coerente e suffragato da riscontri oggettivi, rafforzando dunque la valenza probatoria di quanto dichiarato anche al di fuori del processo.
La dichiarazione di può essere legittimamente presa in considerazione dal Tes_1
Giudice ai fini del suo convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il quale attribuisce al Giudice la facoltà di valutare secondo prudente apprezzamento le prove che non sono soggette a rigida predeterminazione normativa.
La norma in esame fissa il principio del libero convincimento del Giudice in ordine alla valutazione delle prove, cioè di quegli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014).
Tenuto sempre a mente che il motivo di rigetto della domanda resta radicato nella non rispondenza tra il verbale di 118 e l'atto introduttivo, la dichiarazione stragiudiziale da parte del sig. , induce questo Giudice a trarre ulteriore Tes_1
argomento di prova ex art. 116 C.p.c. in ordine alla stessa verificazione del fatto secondo le modalità allegate.
Per quanto sopra, la domanda va dunque rigettata.
6 Le spese di lite giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che si quantificano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli il 5.06.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 18539/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso cui ope legis domicilia, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
ATTORE
CONTRO
C.F. e N. Iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma P. IVA ), con sede legale corrente in P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente ed elettivamente CP_3
domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via Crescenzio 17/A;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ),nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._1
1 e residente in [...].
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate dalla convenuta in data 14.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il deduceva che il Controparte_1
giorno 18 dicembre 2018, alle ore 14 circa, l'Ass.te Capo Controparte_5
dipendente del Commissariato di P.S. di Napoli, mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Beverly con targa BY25862, quale trasportato, nel percorrere Via
Acate, in direzione di marcia Viale Campi Flegrei in Bagnoli e nei presi di via Costa, cadeva dal motociclo dopo che il guidatore frenava e sterzava perdendo il controllo dello scooter.Alla guida del motociclo, proseguiva il Ministero, vi era il sig.
[...]
, assicurato con con polizza n. CP_4 Controparte_2
CL20338389, con scadenza 25.05.2019. In seguito all'infortunio, interveniva personale del 118 per le cure necessarie all'Ass.te che veniva Parte_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli, ove veniva ricoverato.In particolare, i sanitari riscontravano all'Ass.te una Persona_1
"Frattura piatto tibiale mediale poliframmentaria a sinistra", che lo costringeva al ricovero, ad un'operazione ortopedica e poi ad una lunga riabilitazione.Tali conseguenze determinavano l'assenza dal servizio per giorni 348 ed un danno all'Erario pari ad € 43.219,13, per retribuzioni ed oneri connessi versati al dipendente nei periodi di assenza per malattia. Secondo il la responsabilità Controparte_1
del danno provocato era senza dubbio da ascriversi al sig. , alla guida Controparte_4
del motoveicolo, di sua proprietà.
2 L'Amministrazione diffidava più volte, (in data 15.06.2020 ed in data 31.08.2020) la a risarcire il danno patito in conseguenza del Controparte_2
sinistro, consistente nell'importo degli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente nel periodo di assenza per malattia, ammontante complessivamente ad euro
43.219,13. Stante l'inerzia, in data 23.06.2021 l'Amministrazione invitava la
Compagnia Assicurativa, nonché il sig. alla stipula di una Controparte_4
convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. d.l. n. 132/2014, convertito in l.
n. 162/2014, rimasta tuttavia priva di riscontro.
Così concludeva il : “Condannare il sig. e la Controparte_1 Controparte_4
società assicuratrice al pagamento, in favore Controparte_2
del in epigrafe, della somma di euro 43.219,13 oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, quale risarcimento per gli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente dell'Amministrazione Ass.te Capo in conseguenza del Controparte_5
sinistro occorso in data 18.12.2018. Con vittoria delle spese di lite”.
In data 21.12.2021 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. la quale CP_3
preliminarmente eccepiva la pretestuosità, l'infondatezza e la mancanza di prova della domanda. Così concludeva l'odierna convenuta: “Rigettare la domanda perché pretestuosa, infondata e non provata;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, si chiede ammettere la prova testimoniale con il sig.
sulle seguenti circostanze: 1) “Vero è che il giorno 18.12.18, alle ore Testimone_1
14:00 circa, su Via Ilioneo ho visto in terra un uomo con accanto un bambino e un ciclomotore anch'esso a terra”; 2) “vero è che nessun altro adulto era coinvolto nel sinistro;
3) “vero è che confermo al dichiarazione a mia firma, sub. doc.n.3, che la
S.V. mi mostra”.
Incardinato il giudizio, ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 16.02.2024, veniva ascoltato il teste indicato da parte attrice, sig. . Testimone_2
All'udienza del 12.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2025, ove la causa
3 era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, preliminarmente si rileva che la parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali ad eccezione del
, del quale va dichiarata la contumacia. Controparte_4
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito rappresentati.
Si ritiene doveroso sottolineare, con riferimento alla deposizione resa dal teste escusso sig. , che lo stesso non riveste la qualifica di testimone Testimone_2
oculare dei fatti oggetto di causa.
Dalla sua stessa narrazione emergeche egli non ha assistito direttamente e personalmente agli eventi contestati, avendone avuto contezza unicamente in maniera mediata. Così dichiarava il teste: “Conosco i fatti di causa perché mi sono stati raccontati dal sig. Non ero presente al momento del sinistro”. CP_5
Tale circostanza priva, di fatto, la testimonianza in questione del requisito di diretta conoscenza necessario affinché essa possa considerarsi utile e rilevante ai fini probatori. In tal senso, le dichiarazioni rese dallo devono ritenersi ininfluenti Tes_2
ai fini dell'accertamento giudiziale della verità sostanziale, non apportando alcun contributo effettivo alla ricostruzione oggettiva dei fatti per cui è causa e non costituendo elemento idoneo a supportare la tesi attorea. Conseguentemente, la sua deposizione non può assumere alcun peso probatorio, dovendosi escludere ogni rilievo alla testimonianza resa da soggetto privo di diretta e immediata percezione dell'accaduto.
Si rileva inoltre che le dichiarazioni rese dal nel verbale della Centrale CP_5
Operativa del 118 risultano in evidente contrasto con quanto successivamente dichiarato dal nell'atto di citazione. CP_1
Invero, alla voce specificamente dedicata alla "responsabilità dei terzi", risulta selezionata l'opzione negativa e cioè la casella indicante l'assenza di responsabilità da parte di terzi risulta contrassegnata. Tale circostanza indica chiaramente che, al momento della redazione del documento, non è stata in alcun modo riportato, né
4 ipotizzato, il coinvolgimento o l'intervento di un soggetto terzo quale responsabile del sinistro per cui è causa.
L'omissione di qualsiasi riferimento costituisce un elemento oggettivo e inequivocabile, dal quale si può logicamente desumere il coinvolgimento esclusivo della persona assistita, senza il concorso di altri, lasciando intendere in modo univoco che l'assistito fosse egli stesso alla guida al momento del sinistro, non essendovi stata l'individuazione di una responsabilità esterna o terza.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che, nel medesimo verbale, viene menzionata la presenza di un minore, un bambino di sei anni, identificato nel documento con l'indicazione "age 6", in riferimento alla sua età al momento del fatto.
Tale dettaglio, oltre a configurare un ulteriore elemento di rilievo nella ricostruzione dell'accaduto, non trova alcun riscontro, né adeguata menzione nell'atto di citazione, creando così una discrepanza tra quanto dichiarato ai sanitari del 118 e quanto dichiarato nell'atto introduttivo.
Pertanto, la difformità tra quanto affermato nel verbale e quanto successivamente riportato in sede di citazione solleva perplessità in ordine alla coerenza e attendibilità di quanto dichiarato nell'atto introduttivo.
Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora esposto giova prendere in considerazione Contr la dichiarazione resa all'Assicurazione in data 25.11.2020 da parte del sig.
il quale così dichiarava: “In data 18.12.2018 alle ore 14.00 circa mi trovavo Tes_1
a bordo della mia auto quando voltando dalla via Iliano alla via Acate Vedevo in terra un uomo sig. con accanto il proprio figlio bimbo di circa anni 6 CP_5
che presumibilmente era caduto perdendo equilibrio e controllo del proprio ciclomotore di colore grigi accanto a lui in terra (erano caduti lui e il figlio). Non erano coinvolti altri veicoli ed io contattavo con altri presenti il 118, che interveniva sul posto. Non ho altro da dichiarare”.La presenza dell'assicurato quale CP_4
conducente viene dunque esclusa.
Si rilevache la dichiarazione di riconoscimento di responsabilità, sebbene resa in sede stragiudiziale e rivolta direttamente alla compagnia assicurativa, non può essere
5 considerata priva di rilievo giuridico.
Essa, al contrario, assume un significativo valore probatorio, integrando un elemento utile ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti per cui è causa risultando compatibile con gli ulteriori elementi di prova agli atti tra cui in particolare il verbale
118 dal quale si evince chiaramente il coinvolgimento del figlio di CP_5
identificato nel medesimo documento con l'indicazione "age 6", in riferimento alla sua età al momento del fatto. La convergenza tra tale dichiarazione e gli elementi documentali contribuiscea fornire al giudice un quadro complessivo coerente e suffragato da riscontri oggettivi, rafforzando dunque la valenza probatoria di quanto dichiarato anche al di fuori del processo.
La dichiarazione di può essere legittimamente presa in considerazione dal Tes_1
Giudice ai fini del suo convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il quale attribuisce al Giudice la facoltà di valutare secondo prudente apprezzamento le prove che non sono soggette a rigida predeterminazione normativa.
La norma in esame fissa il principio del libero convincimento del Giudice in ordine alla valutazione delle prove, cioè di quegli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014).
Tenuto sempre a mente che il motivo di rigetto della domanda resta radicato nella non rispondenza tra il verbale di 118 e l'atto introduttivo, la dichiarazione stragiudiziale da parte del sig. , induce questo Giudice a trarre ulteriore Tes_1
argomento di prova ex art. 116 C.p.c. in ordine alla stessa verificazione del fatto secondo le modalità allegate.
Per quanto sopra, la domanda va dunque rigettata.
6 Le spese di lite giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che si quantificano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli il 5.06.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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