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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Renato Veneruso ( , giusta procura C.F._2
allegata all'atto di citazione, presso il cui studio sito in Portici, alla Via
Diaz 3/d, elettivamente domicilia
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dagli Avv.ti Fulvio Ricca, ( ) e Dario Ricca, C.F._4
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._5 costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Piazza Bovio, n.33
Appellato
nonché
( ), e Controparte_2 C.F._6 CP_3
( , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._7
Antonio Aievola ( ), C.F._8 Controparte_4
( ) e ( ), in C.F._9 Controparte_5 C.F._10
forza di procura in atti di appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pozzuoli, alla Via Serapide, n. 35
Appellati
nonché
( , rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._11
dall'Avv. Massimiliano Cicoria ( ), in virtù di C.F._12
mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mergellina, n.32
Appellato
nonché
( ), con sede Controparte_7 P.IVA_1
principale in Bruxelles (Belgio), e sede secondaria in Milano, Corso
Garibaldi n. 86, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante
per l'Italia, subentrante nella titolarità della polizza Controparte_8
convenzione n. 1771506, nonché per gli CP_7 Parte_2
che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506
[...]
(10655700150), in persona del Procuratore Generale del Rappresentante
2 Generale per l'Italia dei dott. tutti rappresentati CP_7 CP_9
e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro
( ) e Maurizio Gugliotta ( ), in C.F._13 C.F._14
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, in viale Regina
Margherita, n. 278
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
8639/2021, pubblicata il 21/10/2021.
Conclusioni per l'appellante l – accogliere Parte_1
integralmente la domanda attrice, siccome precisata in atti: solidalmente
condannare e al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_3
patiti per la colpevole ed inadempiente condotta del nella Controparte_1
consapevole concertazione degli acquirenti alla inadempiente sottrazione agli
obblighi assunti da parte del promittente venditore (danni quantificati in quelli
emergenti per i costi sostenuti per l'istruttoria ai fini del rilascio del mutuo per
l'acquisto della casa nonché per la perdita valutaria delle somme inutilmente
versate a titolo di caparra- di cui il ha altresì richiesto la restituzione Pt_1
gravata degli interessi compensativi- nonché nel mancato guadagno per la
differenza fra il prezzo concordato e quello effettivo di mercato ai fini della
possibile rivendita dell'immobile e comunque in misura non inferiore al 20% del
prezzo convenuto con il contratto preliminare), ovvero, in via subordinata, nel
denegato caso di riconoscimento della validità del recesso del promittente
venditore, condannare in ogni caso quest'ultimo a proprio favore alla restituzione
del doppio della caparra ricevuta ex art. 1385 c.c., oltre interessi legali e
3 rivalutazione, nonché al pagamento delle spese e compensi di lite secondo il
principio della soccombenza), con condanna alle spese e compensi di entrambi i
gradi di giudizio a favore del sottoscritto difensore antistatario;
Conclusioni per l'appellato :
1- rigettare l'appello di Controparte_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e Parte_1
diritto, confermando la sentenza di primo grado;
2- rigettare la domanda
riconvenzionale proposta in primo grado di manleva degli altri appellati CP_2
e nei confronti del sig. , in quanto
[...] Controparte_3 Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
3- vittoria di spese,
diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo, con
iva, cpa e rimborso spese generali, nei confronti di chi di ragione.
Conclusioni per gli appellati E Controparte_2 CP_3
: 1- Rigettare l'appello in quanto inammissibile, generico nonché
[...]
infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata n°8639/2021 resa
dal Tribunale di Napoli 6^Sez. Civ. in data 19-21.09.2021, e per l'effetto; 2.
Correggere l'errore materiale alla pagina 11 della sentenza impugnata
(“…condanna alla refusione delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti e con attribuzione all'avv. Controparte_2 Controparte_10
Fulvio Ricca…”) con la corretta statuizione: “… condanna alla Parte_1
refusione delle spese processuali in favore dei convenuti e Controparte_2
con attribuzione agli avvocato Antonio Aievola, Controparte_10
e Giuseppe Esposito…”;
3. condannare l'appellante o chi Controparte_5
ritenuto di ragione alle spese e competenze del presente giudizio;
4. In caso di
accoglimento parziale o totale dell'appello, rigettare comunque la domanda
avanzata nei confronti dei comparenti in quanto in fatto e diritto, pretestuosa,
4 temeraria e non provata;
5. In via gradata, previa declaratoria della responsabilità
contrattuale del convenuto/appellato e/o della responsabilità Controparte_1
professionale del terzo chiamato/appellato notaio per i motivi Controparte_6
formulati condannare i suddetti, in via solidale o chi ritenuto di ragione, a
manlevare essi coniugi e da ogni Controparte_2 Controparte_3
responsabilità e/o eventuale conseguente condanna al risarcimento dei danni che
dovessero conseguire a loro carico;
6. Previa individuazione, condannare
[...]
e il notaio in via solidale o chi Pt_1 Controparte_1 Controparte_6
ritenuto di ragione, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
eseguita dall'attore in data 01.08.1985 ai numeri 44378/25805 Parte_1
sull'appartamento de quo a loro cura e spese ovviamente con esclusione dei
coniugi comparenti;
7. Condannare e il notaio Parte_1 Controparte_1
in via solidale o chi ritenuto di ragione, alle spese e competenze Controparte_6
del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato :
1. in via preliminare ed Controparte_6
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello;
2. Nel merito e
preliminarmente, rigettare l'appello e, dunque, confermare la sentenza gravata;
3.
Per il caso di denegato accoglimento, dichiarare comunque passata in giudicato
tra tutte le parti la parte della sentenza appellata dove essa stabilisce alla pag. 10
che “rimangono assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni”;
4. In ogni caso
condannare controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Conclusioni per l'appellata Controparte_7
nonché, per gli In via preliminare, accertare e Parte_2
dichiarare l'inammissibilità del gravame per i motivi sopra dedotti;
sempre in
via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda risarcitoria
5 originariamente proposta dal Sig. , così come estesa nei confronti Parte_1
del Notaio e dei non è stata riproposta in grado di appello e CP_6 CP_7
conseguentemente la stessa (in ogni caso infondata) deve intendersi rinunciata,
ai sensi dell'art.346 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare integralmente
l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto Parte_1
confermando per l'effetto ed integralmente la sentenza n.8639/2021 emessa inter
partes dal Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nel merito, nella denegata
ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello e di conseguente riforma
della sentenza di primo grado, respingere tutte le domande proposte, anche con
eventuale appello incidentale, nei confronti del Notaio Dr. e Controparte_6
quelle dirette nei confronti della Compagnia, in quanto infondate in fatto e diritto
per quanto esposto nella superiore narrativa, con consequenziale pronuncia di
rigetto della domanda di garanzia e manleva eventualmente reiterata
dall'assicurato nei confronti dell'appellata Assicurazione;
sempre in via
subordinata, solo nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della richiesta di
riforma della sentenza di primo grado, relativamente alla domanda di garanzia e
manleva che dovesse essere riproposta dal Notaio nei confronti dei CP_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte: 1) tener conto della violazione del patto di CP_7
gestione della lite da parte del Notaio Dr. ai sensi dell'art.9 della CP_6
menzionata polizza convenzione, con conseguente esclusione del rimborso delle
spese di resistenza;
2) liquidare l'eventuale indennizzo dovuto dai nei CP_7
limiti stabiliti dalla polizza convenzione n.1771506, tenendo conto della
franchigia di € 10.000,00 a carico esclusivo dell'assicurato, ai senti dell'art.4
delle condizioni generali, e del massimale di polizza;
in via ulteriormente
subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
6 parziale, dell'appello e di accertamento di una qualche responsabilità imputabile
al Notaio ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno Controparte_6
in ragione dell'efficienza causale del comportamento dell'appellante Sig. Parte_1
accertata da codesta Ecc.ma Corte di Appello ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art. 1227, primo comma, c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver sottoscritto con , in Parte_1 Controparte_1
data 05/04//2002, un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un immobile sito in Casoria, alla via G. Gigante;
che il corrispettivo della vendita era stato fissato nell'importo di € 95.000,00, e che egli aveva versato, al momento della stipula, la somma di € 2.500,00,
mediante assegno bancario n° 0703075008, a titolo di acconto e caparra confirmatoria;
che, sebbene le parti contraenti non avessero stabilito alcun termine essenziale per la stipula del definitivo, la documentazione afferente all'immobile era stata trasmessa al notaio ed esso Persona_1
attore aveva avviato nelle more la pratica per l'ottenimento di mutuo ipotecario presso Banco di Napoli;
che, tuttavia, la stipula Parte_3
dell'atto definitivo non era mai avvenuta a causa dell'indisponibilità del promittente venditore, il quale, a seguito di una serie di solleciti, solo in data 3/12/2004 aveva comunicato la propria volontà di “rescindere il
compromesso di vendita” e la disponibilità alla restituzione della somma già
corrisposta; su tali premesse, citò dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Torre Annunziata, Sez. Distaccata di Torre Del Greco, previo invito e diffida a comparire presso lo studio del notaio per Persona_2
7 la stipula del definitivo, per ottenere pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.
in esecuzione del contratto preliminare.
Tale giudizio si concluse con sentenza di mero rito che dichiarò
l'incompetenza territoriale del giudice adito.
§ 1.1. , allora, dopo aver trascritto in data 1/08/2005 la Parte_1
domanda giudiziale presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli, e riscontrato che il promittente venditore aveva alienato l'immobile, giusta atto per notar rep. N.204101/ racc. 13311, a tali CP_6 CP_2
e venuto meno l'interesse ad una pronuncia
[...] Controparte_3
costitutiva ai fini del trasferimento dell'immobile, citò , Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_2 Controparte_3
Sez. Distaccata di Casoria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti;
ma anche tale giudizio si concluse con una pronuncia in rito, con la sentenza resa il 25/03/2010 che, rilevato il difetto di procura dell'attore,
dichiarò improponibile la domanda.
§ 1.2. Premessa nuovamente la narrativa che precede, , citò Parte_1
, e innanzi Controparte_11 Controparte_3 Controparte_2
al medesimo tribunale, per sentirli condannare solidalmente, ovvero chi tra di loro di ragione, al risarcimento dei danni, quantificati nei costi bancari sostenuti, nella perdita valutaria delle somme corrisposte a titolo di caparra, nonché nel mancato guadagno pari alla differenza fra il prezzo concordato e quello effettivo di mercato dell'immobile promesso in vendita, ovvero in via subordinata e nella denegata ipotesi di ritenuta validità della risoluzione intimata, per sentir condannare Controparte_1
8 alla restituzione del doppio della caparra ricevuta ex art. 1385 c.c., gravata da interessi e rivalutazione, oltre vittoria delle spese di lite.
§ 1.3. Si costituirono in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
impugnando tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto. I convenuti sostennero di essere totalmente ignari dei fatti dedotti, di essersi rivolti ad una società di intermediazione immobiliare per acquistare l'immobile, e di aver successivamente affidato al notaio l'incarico di Controparte_6
procedere alla stipula del definitivo;
chiesero, pertanto, in via preliminare, la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., del notaio CP_6
; nel merito, chiesero il rigetto della domanda attorea proposta nei
[...]
loro confronti, in quanto infondata e non provata;
spiegarono, comunque,
domanda riconvenzionale di condanna dell'attore , del convenuto Pt_1
nonché del terzo chiamato notaio in via CP Controparte_6
personale o solidale, a manlevarli da ogni responsabilità e da ogni eventuale condanna al risarcimento e/o ad esborsi liquidati in favore dell'attore, nonché alla cancellazione a loro cura e spese della trascrizione eseguita in data 01/08/2005 ai numeri 44378/25805 della domanda giudiziale.
§ 1.4. Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituì il notaio
, dichiarando di essere garantito da polizza assicurativa Controparte_6
n° 1771506, e chiese, in via preliminare, la chiamata in garanzia della Soc.
Lloyd's Londra;
nel merito, contestò l'infondatezza della domanda attorea;
quanto alla posizione dei coniugi e sostenne CP_2 CP_3
che questi dovessero essere considerati terzi in buona fede;
chiese,
pertanto, il rigetto della conseguente domanda di manleva proposta nei
9 di lui confronti, sul presupposto del rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dei convenuti acquirenti dell'immobile.
§ 1.5. Si costituirono in giudizio gli quali terzi Parte_2
chiamati in garanzia, eccependo in via preliminare la violazione del patto di gestione della lite di cui all'art. 9 della polizza;
chiesero il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del notaio , deducendo CP_6
l'insussistenza di qualsivoglia tipo di responsabilità in capo allo stesso.
§ 1.6. Si costituì, infine, il convenuto , contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto in fatto e in diritto. Negò, da un lato, la natura di contratto preliminare dell'atto posto a fondamento dell'avversa pretesa,
asserendo che la scrittura privata dedotta in giudizio potesse al più essere qualificata quale ricevuta di un acconto versato per l'eventuale acquisto dell'immobile; e sostenne, dall'altro, che la somma versata mediante assegno non potesse assumere natura di caparra confirmatoria,
trattandosi di un mero acconto sul prezzo pattuito a titolo di impegno in capo al promissario acquirente. Sostenne che, pur se impropriamente definita come ipotesi di rescissione, la ricevuta di acconto prevedeva un diritto di recesso in capo al venditore, il cui esercizio implicava la mera restituzione dell'importo versato, esercitabile ex art. 1373 c.c. anche ove fosse stata accertata la natura di preliminare;
ribadì, come già
manifestata, la propria volontà di restituire la somma di € 2.500,00 e di risarcire le spese sostenute dall'attore fino alla data del 3/12/2004 di esercizio del recesso, e chiese il rigetto di tutte le altre domande attoree e di quella riconvenzionale di manleva proposta dai convenuti.
10 § 2. Il tribunale, con la sentenza n. 8639/2021, rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore; accolse tuttavia la domanda di restituzione di somme, condannando al pagamento di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla ricezione della somma all'effettiva restituzione;
ordinò al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 01.08.2005 a cura di parte;
dispose la compensazione delle spese di giudizio nella misura di
½ nei rapporti tra l'attore ed il convenuto principale , Controparte_1
condannando quest'ultimo al pagamento del residuo ½; condannò
l'attore al pagamento delle spese nei rapporti con i convenuti e CP_2
compensò le spese tra le altre parti del giudizio. CP_3
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
, cui hanno resistito tutti gli appellati con comparsa di costituzione.
[...]
§ 3.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rigettato la domanda principale dichiarandola infondata. Ha rilevato, sul punto, che il tenore letterale della scrittura privata dedotta in causa, nonché il contenuto della stessa, mancante dei requisiti necessari ed, in particolare, dell'esplicito obbligo a prestare un futuro consenso alla stipula del definitivo, non consentivano in alcun modo di ritenerla integrante un contratto preliminare di vendita, né che tale natura sarebbe potuta discendere dalla mera circostanza che l'immobile, genericamente indicato, risultasse, al
11 tempo della sottoscrizione, di proprietà di;
ha, pertanto, Controparte_1
rigettato la domanda di risarcimento del danno, per insussistenza del presupposto inadempimento contrattuale;
ha accolto la domanda subordinata di restituzione della somma di € 2.500,00, oltre interessi dalla ricezione al versamento effettivo. Ha concluso dichiarando assorbite tutte le ulteriori domande.
§ 5. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1
§ 5.1 Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza contestando l'errata qualificazione della scrittura posta a fondamento della domanda e la conseguente errata esclusione dell'inadempimento contrattuale.
Sostiene, sul punto, che il primo giudice ha erroneamente negato la natura di contratto preliminare alla scrittura dedotta in giudizio,
condannando, in modo contraddittorio, il convenuto alla restituzione delle somme ricevute. A suo parere, malgrado lo scarso rigore formale del testo contrattuale, quest'ultimo presentava tutti gli elementi essenziali ad integrare un contratto preliminare, essendo idoneo a manifestare un impegno reciproco dei contraenti, rispettivamente volto all'acquisto ovvero alla vendita del bene immobile, di cui veniva indicata la consistenza ed individuata l'ubicazione geografica, nonché
predeterminato il corrispettivo dovuto, in virtù del quale la somma versata di € 2.500,00 era causalmente qualificata quale acconto e caparra sul prezzo. Argomenta, pertanto, sulla fondatezza della domanda risarcitoria, evidenziando, tra l'altro, che anche il convenuto CP
, nella missiva con cui aveva inteso esercitare il recesso, aveva
[...]
qualificato la scrittura quale “compromesso di vendita”.
12 § 5.2. Col secondo motivo, l'appellante contesta l'errata regolamentazione delle spese di lite deducendo, in via preliminare, che rilevata l'assenza del fascicolo di parte dei coniugi e da intendersi a suo dire CP_2 CP_3
quale implicita rinuncia alle difese ed alle domande da questi proposte, il tribunale non avrebbe potuto applicare il principio di soccombenza in loro favore, e conseguentemente non avrebbe dovuto condannarlo alla refusione delle spese in loro favore;
ancora, sotto altro aspetto, contesta l'insufficiente quantificazione, in relazione al valore della causa, delle spese liquidate in proprio favore ed a carico del convenuto CP
.
[...]
§ 6. e costituitisi, hanno contestato Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello principale, chiedendone il rigetto;
hanno evidenziato che tanto dal primo giudice quanto dall'appellante era stato erroneamente ritenuto che essi avessero ritirato il proprio fascicolo di parte prima della decisione di primo grado, atteso che il fascicolo era stato depositato telematicamente, unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190; hanno lamentato l'errore materiale contenuto nella sentenza che, nella liquidazione delle spese in loro favore,
ne aveva disposta l'attribuzione a favore dell'avv. Fulvio Ricca, che era il procuratore del , e non ai propri procuratori correttamente CP
costituiti, Avv.ti Antonio Aievola, e Controparte_5 CP_4
.
[...]
§ 7. A loro volta, gli appellati , e Controparte_1 Controparte_6 [...]
, nel costituirsi, hanno contestato Controparte_7
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello principale, hanno
13 riproposto le medesime difese già svolte in primo grado, e chiesto il rigetto dell'appello principale.
§ 8. I motivi di gravame esposti sono infondati e vanno rigettati.
§ 8.1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dagli appellati circa la mancata argomentazione ed esplicazione dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in ordine alla inammissibilità ed infondatezza dello stesso.
§ 8.2. Il Collegio osserva che il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della norma: com'è stato ripetutamente Parte_1
affermato, è “sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le
ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in
relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai
capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la
riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
dell'impugnazione”, (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez.
2- Ordinanza
n.2320 del 25/01/2023). Nel caso di specie l'appellante, contestando la decisione di primo grado, ha individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei due motivi di gravame sollevati e, in seno all'esplicazione di questi, ha sufficientemente enunciato le proprie critiche sul negato riconoscimento della natura di contratto preliminare,
pur se limitandosi alla mera riproposizione di quanto già sostenuto nel grado precedente.
§ 8.3. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame, è
lo stesso iter processuale di appello ad escludere la ricorrenza di una
14 simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale.
§ 9. Nel merito, a parere di questa Corte, il giudicante ha correttamente denegato la natura di contratto preliminare alla scrittura privata dedotta in giudizio. È palese – la ammette anche lo stesso appellante – la assoluta
“atecnicità” della scrittura a firma di ed , Parte_1 Controparte_1
approssimativa nella sua formulazione, non rispondente ad uno schema contrattuale riconoscibile, e mancante, persino, dell'indicazione della data dell'atto. Nella sua basica configurazione, la scrittura appare appena sufficiente ad integrare una mera ricevuta di acconto, atteso che si limita a documentare la dazione della somma da parte di , Parte_1
mediante assegno bancario, e rispettivamente la ricezione della stessa da parte di , risultando, tuttavia, carente degli elementi Controparte_1
essenziali e necessari ad integrare un contratto preliminare.
§ 9.1. Il documento di cui si discute, poi, sebbene consenta l'identificazione delle parti contraenti, non contiene una chiara esposizione delle volontà di questi, ed a fortiori risulta carente di qualsivoglia tipo di formula o espressione idonea a cristallizzare l'impegno reciproco delle parti a prestare il futuro consenso alla stipula del definitivo, di cui neppure è indicata una data.
La mancanza di una esplicita promessa di vendere ovvero di acquistare l'immobile impone di escludere che a tale scrittura possa attribuirsi la natura giuridica di contratto preliminare;
al contrario, può ritenersi che l'intento perseguito con tale scritto fosse meramente quello di documentare la ricezione di una somma, apponendovi scarni riferimenti
15 al contenuto degli accordi verbali che avevano preceduto tale dazione,
come del resto affermato dall'appellante.
Anche la descrizione del bene oggetto della ipotizzata vendita,
estremamente generica e non seguita dalla indicazione dei dati catastali,
era tale da renderlo appena determinabile mediante l'indirizzo, ma senza neanche la specificazione della consistenza dell'immobile.
§ 9.2. Quanto alla somma versata mediante assegno bancario, a parere di questa Corte si tratta di un mero acconto, inteso quale anticipo sull'importo totale residuo pattuito, di cui, è bene evidenziare, le parti mancavano di precisare quali sarebbero state le modalità ed i termini di pagamento.
L'impiego del termine caparra, dunque, deve ritenersi adoperato in modo del tutto atecnico, in conformità al complessivo tenore dell'atto e dello scarso rigore formale dei termini utilizzati, vale a dire quale sinonimo di acconto;
al pari del termine rescissione adoperato evidentemente per indicare l'ipotesi del recesso. Con tutta evidenza, dunque, deve concludersi che l'espressione non era riferibile in alcun modo all'istituto della caparra confirmatoria, vista anche la mancata previsione dell'obbligo di restituire, in capo al ricevente, il doppio della somma ricevuta a fronte di un suo eventuale inadempimento. In effetti, nel caso di specie la mera previsione di un obbligo alla restituzione delle somme versate “in caso di rescissione da parte della proprietaria” non appare nemmeno idoneo a valorizzare il contenuto della clausola come integrante una caparra penitenziale, atteso che, a differenza dell'istituto in parola, risulta essere stata prevista quale semplice conseguenza dello
16 scioglimento dell'accordo, e non come corrispettivo dell'esercizio del recesso per volontà unilaterale.
Quanto esposto impone il necessario rigetto della domanda principale proposta dall'appellante, dal momento che l'accertata inesistenza di un contratto preliminare importa che nessun inadempimento possa imputarsi in capo all'appellato , e pertanto, esclude che Controparte_1
possano essere esaminati gli eventuali profili di danno invocati dall'attore.
§ 9.3. Nessuna contraddizione è, poi, ravvisabile nella condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 2.500,00, Controparte_1
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, atteso che il predetto importo era stato corrisposto a titolo di acconto in vista dell'eventuale stipula di un contratto di compravendita. Pertanto, in conformità alla previsione della restituzione dell'importo in caso di rescissione da parte del proprietario dell'immobile, correttamente il tribunale ne ha disposto la restituzione, quale indebito oggettivo, in quanto privo di titolo.
§ 10. Anche il secondo motivo di gravame, con cui il si duole della Pt_1
condanna al pagamento delle spese in favore degli ulteriori acquirenti,
[...]
e deve essere rigettato. CP_2 CP_3
Secondo l'appellante, il primo giudice, poiché aveva rilevato l'avvenuto ritiro del fascicolo di parte di tali convenuti, avrebbe dovuto conseguentemente ritenerli non ritualmente costituiti, non potendo,
pertanto, liquidare le spese in loro favore.
Ora, a parte il fatto che, come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado e contrariamente a quanto ritenuto dal primo
17 giudice, e avevano ridepositato il proprio fascicolo in CP_2 CP_3
modalità telematica, allegandolo alla comparsa conclusionale, sta di fatto che il mancato deposito del fascicolo di parte non può certo equivalere ad una non rituale costituzione in giudizio. Correttamente, pertanto, l'attore,
ed odierno appellante, in considerazione della totale infondatezza delle domande risarcitorie, è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di tali convenuti.
§ 10.1. Non risulta rispondente al vero, poi, che la condanna del al CP
pagamento delle spese in favore dell'odierno appellante, pur al netto della parziale compensazione ed in mancanza di nota specifica, sia risultata al di sotto dei minimi previsti dalle tariffe approvate con d.m.
55/2014: la liquidazione, infatti, è stata compiuta sul decisum (€ 2.500,00),
e non sul disputatum, com'è corretto che avvenga, risultando conseguentemente corretta una liquidazione, compresa tra i minimi ed i medi di tariffa, poi dimezzata a causa della parziale compensazione.
§ 10.2. Va corretto, invece, l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui le spese liquidate in favore di e sono state attribuite “all'avv. Controparte_2 Controparte_3
Fulvio Ricca”, laddove i procuratori costituiti della parte vittoriosa risultano essere gli avv. Antonio Aievola, e Controparte_5 CP_4
[...]
§ 11. Rimangono assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
§ 12. Quanto alle spese del presente grado, va condannato Parte_1
al pagamento di quelle sostenute da , da attribuire ai Controparte_1
procuratori costituiti, nonché da e Controparte_2 Controparte_3
18 spese liquidate in dispositivo tenuto conto del modesto valore della lite e delle ridotte attività processuali svolte, con applicazione dei parametri minimi di tariffa.
Pare equo, invece, compensare interamente le spese di lite nei rapporti tra l'attore, da una parte, ed il notaio e gli assicuratori dei Loyd's CP_6
dall'altra, atteso che in questo grado nessuna domanda è stata proposta nei confronti di costoro, avendo avuto nei loro riguardi la notifica dell'atto introduttivo valenza sostanziale di mera litis denuntiatio.
§ 13. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 8639/2021;
b) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, nel senso che laddove, nella parte dispositiva, si legge:
“condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti e … con attribuzione all'avv. Controparte_2 Controparte_3
Fulvio Ricca per dichiarazione di anticipo fattane” dovrà invece leggersi
19 “condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti e … con attribuzione agli Controparte_2 Controparte_3
avvocati Antonio Aievola, e per Controparte_5 Controparte_4
dichiarazione di anticipo fattane”;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di , da una parte, e di Controparte_1 CP_2
e dall'altra; spese liquidate, per ciascuna parte,
[...] Controparte_3
in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, e con attribuzione,
quanto ad , agli avv.ti Fulvio Ricca e Dario Ricca, che se Controparte_1
ne sono dichiarati anticipatari;
d) compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra l'appellante,
e la Controparte_6 Controparte_7
e) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 4 giugno 2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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