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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2024, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18137/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
pagina 1 di 19 (C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
ELISA LAVEZZINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._8
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_8 C.F._9 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._10
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI Parte_10 C.F._11
ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONroparte_1 C.F._12
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
pagina 2 di 19 ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio ONroparte_2 P.IVA_1 dell'avv. VILLANI SS e CACCIALANZA MANUELA
( ) VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO;
elettivamente C.F._13
domiciliato in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv.
VILLANI SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
Nel merito:
1. rilevare e dichiarare la nullità artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis), in relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A
MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli attori verso la e, per CP_3
l'effetto, condannare , in persona del legale ONroparte_2
rapp.te p.t., a restituire agli attori quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli attori tutte le CP_3
somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) dei pagina 3 di 19 contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
- Vinte le spese di giudizio, anche in relazione alla CTU infra richiesta. in via istruttoria:
A) disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia;
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta, l'esibizione di tutti i conguagli CP_3 semestrali operati in forza dell'art. 4 del contratto dalla data di sottoscrizione del mutuo sino ad oggi.
ONestualmente, si formula ossequiosa
CP_4 affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissi l'udienza di discussione orale ex art. 281 quinquies, comma 2,
c.p.c.
PARTE CONVENUTA
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dai Signori , Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Elisa Lavezzini, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e in quanto infondate in fatto e in Parte_9 Parte_10 ONroparte_1
diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione del provvedimento decisorio.
pagina 4 di 19 FATTO E DIRITTO,
Le domande svolte in causa dagli odierni attori, volti ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole di cui all'art 4 e 4 bis 7 e eventualmente 7 bis del contratto di mutuo intervenuto fra le parti con richiesta di “escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il piano di ammortamento al tasso di interessi di cui all'art 117 comma 7 TUB, ovvero applicando il tasso di interesse ritenuto di giustizia per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero a rata costante e alle altre domande meglio precisate in sede di precisazione delle conclusioni.
A fondamento delle domande svolte in causa i 12 ricorrenti, da considerarsi consumatori, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lvo
206/2005, sottoscrittori di 8 contratti di mutuo fondiario (che producevano sub doc. 1,4,7,10,12,15,19,22) intervenuti fra le parti dal 2006 al 2009, allegavano che i contratti definiti come
“mutui in Euro indicizzati al ” recavano agli artt. Org_1
4 e 4 bis e 7 7 bis clausole che prevedevano il meccanismo di restituzione del capitale e degli interessi non chiare. Gli attori hanno ritenuto di svolgere le loro contestazioni in una unica causa, avendo ritenuto identico e standard il regolamento contrattuale che veniva indicato a titolo di esempio nel contratto
(cfr pag 8 atto citazione) Parte_11
In particolare lamentavano che il prodotto che era stato “rifilato” ai consumatori (pag 7) conteneva clausole contrattuali non chiare e non trasparenti come anche l ' aveva rilevato, Org_2
clausole che dovevano pertanto ritenersi abusive e illegittime;
allegava che la Banca convenuta avevano proposto il contratto indicato quale Mutuo in Euro indicizzato al franco Svizzero, che pagina 5 di 19 doveva fra l'altro considerarsi un vero e proprio prodotto finanziario, facendo credere che si trattasse di un tradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perchè si richiamava al Libor CHF anziché al piu elevato Euribor
(pag 13). Allegavano che i consumatori avevano sottoscritto il contratto con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse, ma non al tasso di cambio. (pag 10)
A-Facendo riferimento al contratto , indicato da Parte_11
parte attrice quale contratto di riferimento del presente contenzioso (pag 8 atto citazione) che, come sopra detto riguarda 8 contratti di mutuo, gli attori allegavano che l'art 4 del contratto prevede quanto al tasso di interesse un duplice calcolo differenziale degli interessi (cfr pag 15 ricorso introduttivo) , il primo calcolo differenziale si basa sul delta fra tasso di interesse convenzionale e tasso Libor semestralmente rilevato, con uno spread del 1,6 e il secondo calcolo differenziale si basa sul delta tra tasso di cambio CHF/EURO convenzionale e tasso di cambio CHF/Euro rilevato ogni semestre.
Allegavano che tale meccanismo rappresentava una notevole insidiosa deviazione dalla schema tipico del mutuo a tasso variabile, che lo stesso non era facilmente evincibile dal testo contrattuale allegando che gli attori avevano inteso sottoscrivere un mutuo con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse (pag 10)
Allegavano che volendo liberarsi da tale vincolo contrattuale che avevano sottoscritto quali prede cadute in trappola (pag 11) avevano chiesto di estinguere il mutuo anticipatamente, ricevendo da conteggi di estinzione astronomici, posto CP_2
pagina 6 di 19 che secondo le allegazioni di anche il capitale da CP_2 restituire subiva le conseguenze dell'indicizzazione al franco svizzero.
Allegava che non vi era alcun riferimento nei contratti né negli allegati alla conversione del capitale dagli Euro ai franchi svizzeri, come aveva anche accertato una CTU disposta dal
Tribunale di ST SI (e la relativa sentenza che richiamava e che si era espressa per la nullità delle clausole ) e che l'art 4 prevedeva unicamente un duplice differenziale unicamente con riferimento agli interessi con una clausola che restava comunque oscura e poco comprensibile. Che ulteriormente nessun elemento della clausola 7 consentiva di ritenere che la indicizzazione al franco svizzero riguardava anche il capitale da restituire
Si riportava al provvedimento della che aveva ritenuto Pt_12
Sul punto deve osservarsi che ha avuto modo di pronunciarsi l che con riferimento al testo contrattuale di cui si Org_3 discute ha ritenuto le clausole di cui all'art 4, 4 bis 7 e 7 bis non chiare e contrarie all'articolo 35 comma 1 codice del consumo.
La convenuta, costituendosi, contestava le allegazioni avversarie;
allegava che la duplice indicizzazione sottesa ai mutui in questione, ovvero quella legata al differenziale dato dal tasso di interesse /libor e il tasso di cambio euro/franchi Org_4
eri era ben rappresentato dal regolamento contrattuale e dalle informative allegate, che la convenienza di tale tipo di mutuo era rappresentata dal tasso libor inferiore al tasso euro;
che l'alea era bilaterale che i risvolti negativi lamentati dagli attori nell'ipotesi di estinzione anticipata erano da ricollegarsi a circostanze contingenti e in particolare dall'andamento del tasso di cambio registratosi negli ultimi anni e non da una caratteristica intrinseca della clausola di indicizzazione;
pagina 7 di 19 contestava che l'andamento del tasso di cambio euro franco svizzero poteva essere prevedibile in capo alla banca.
Richiamava al riguardo le numerose sentenze del Tribunale di
Milano, della Corte di Appello di Milano e altre sentenze che si erano occupate di analoghi contratti.
ONestava che le valutazioni della avessero valore Org_3
vincolante per il giudice nel giudizio civile
A-Deve osservarsi che nelle more del giudizio è intervenuta proprio in relazione a un contenzioso avente ad oggetto un analogo contratto di mutuo della sul contenzioso, la CP_2
sentenza della Corte di Cassazione n 23655/2021 ripetutamente citata da parte attrice che ha avuto modo di chiarire, quanto al carattere abusivo e vessatorio delle clausole nei contratti fra professionista e consumatore che “in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”
Ulteriormente ha affermato la natura di prova privilegiata dell'accertamento svolto dalla Org_3
“In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non pagina 8 di 19 sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art.37 bis, comma 4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la Concorrenza.”
Come sopra detto con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 (ed eventualmente
7-bis) dei contratti di mutuo, gli attori hanno dedotto l'abusività delle richiamate clausole contrattuali per mancanza di chiarezza e trasparenza nelle modalità di redazione.
In conseguenza di ciò i mutuatari, quali consumatori attratti alla stipulazione dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa proposto dalla convenuta in ragione del pubblicizzato risparmio di spesa derivante dall'applicazione, quale tasso di interesse variabile da applicare alle rate restitutorie del mutuo, del libor in luogo dell'euribor, non hanno potuto comprendere:
1) che il mutuo concluso non fosse in euro, ma fosse indicizzato al franco svizzero;
2) gli effetti distorsivi legati nello specifico al rischio cambio, consistiti in particolare nel fatto che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, sarebbe significativamente variato l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto in euro;
3) le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata contratto.
La difesa degli attori ha richiamato, a dimostrazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità proposta, le valutazioni della tecnica redazionale di tali clausole compiute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel pagina 9 di 19 provvedimento prodotto al documento 29 da considerare quale prova privilegiata dell'abusività di tali clausole, secondo quanto indicato dalla Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021,
n. 23655. La difesa attorea ha inoltre richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'ampiezza ed il contenuto del sindacato che deve compiere il giudice nazionale nei contratti conclusi consumatori al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art.3§1 e 4§2 della direttiva
93/13/CEE.
Sul punto ritiene il Giudice che con riferimento ai casi che qui ci occupano sono portati alla attenzione del giudice elementi idonei a formulare una valutazione autonoma rispetto a quella operata dalla . Org_3
La verifica che compete al giudice circa la chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale (nonché del suo carattere abusivo o vessatorio) deve essere effettuata tenendo in conto anche di altri elementi da cui possa accertarsi od escludersi la acquisizione da parte del mutuatario consumatore della consapevolezza del complessivo fascio di obbligazioni assunte e del rischio assunto con il contratto.
Sul punto la stessa sentenza 23655/2021 al punto 2.7 indica ulteriori elementi che sottopone allo scrutinio del giudice di rinvio al fine di verificare se gli stessi fossero idonei a piegare ai clienti
Il meccanismo di funzionamento del mutuo e il meccanismo di indicizzazione
Al riguardo parte convenuta a pag. 15 della comparsa di costituzione ha richiamato i documenti di sintesi facenti parte integranti del contratto e richiamati dallo stesso;
a pag 16 e 17 della comparsa di risposta ha allegato, non smentita sul punto, di aver consegnato agli attori i fogli informativi (cfr doc 39 parte pagina 10 di 19 convenuta sub a-h) che portavano le indicazione quale rischio tipico quello del tasso di cambio.
Nel foglio informativo di cui sopra è espressamente indicato il rischio cambio associato al mutuo indicizzato al franco svizzero risultando esplicitamente indicata “la possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento dei parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del Org_ tasso di cambio tra e ” (cfr doc 39 sub h Org_1
relativo al contratto di riferimento di ) Persona_1
La informativa di cui sopra appare elemento significativo e ulteriore, rispetto a quelli presi in considerazione dalla - Org_2
che si sono limitati alla valutazione del testo contrattuale - e consentono di discostarsi da quanto affermato da circa Org_2
la formulazione non chiara e trasparente delle clausole oggetto di censura nella causa odierna e di quanto affermato al paragrafo 54 del provvedimento (richiamato dagli attori a pag 36 del ricorso introduttivo) “ossia che al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non fosse reso edotto in merito al rischio di interesse e di cambio nel quale può incorrere durante il rapporto contrattuale ed i loro effetti sul piano di rimborso.”
Invero anche alla luce di tale informativa il meccanismo di regolazione del mutuo deve ritenersi sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole, il cui contenuto letterale di per sé, singolarmente considerato, avrebbe in ipotesi potuto dare luogo ad equivoci.
Al proposito deve ricordarsi che l'art 4 del contratto di mutuo recita “le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al franco ”, nello stesso articolo 4 si indica in Org_1
pagina 11 di 19 tasso di cambio convenzionalmente Organizzazione_6
determinato plurimi sono i riferimenti contenuti nel testo contrattuale art 4 e 4 bis al valore del cambio Franco Org_1
Euro, al differenziale fra i due valori
Dall'analisi sistematica delle clausole contrattuali risulta che le variabili previste nei mutui in esame sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse, sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
La stessa qualificazione del mutuo quale “mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero”, fa ben intendere, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operava a livello generale, quindi su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto.
La stessa clausola, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applicava sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi.
Tale meccanismo si rivela, da un lato, sufficientemente chiaro nella sua formulazione letterale, dall'altro esplicita in maniera precisa il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero di tali mutui, sia con riferimento al capitale, sia agli interessi.
Merita anche osservare che, come allegato dalla banca e mai contestato, nel corso pluriennale dei rapporti, i mutuatari non hanno mai sollevato contestazioni, a fronte della trasmissione di puntuale informativa relativa ai conguagli riferiti anche alla valuta delle lettere annuali di trasparenza, apparendo anche tali elementi significativi ai sensi del disposto di cui all'art 1362 c.c. con riferimento al tenore dell'art 4 e 4 bis.
pagina 12 di 19 Ulteriormente, quanto alle censure specificamente sollevate, in relazione alla clausola disciplinante l'estinzione anticipata del mutuo si osserva che l'eccessiva onerosità denunciata dagli attori non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, né da uno squilibrio della formula di indicizzazione pattuita, ma consegue all'apprezzamento del Org_1 rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), elemento di aleatorietà che grava su entrambe le parti .
Il meccanismo di estinzione anticipata del contratto è descritto dall'art 7: la clausola in esame espone in termini narrativi l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo
La stessa prevede che “ Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla del circuito e Org_7 Org_8 pubblicato su “ ” nel giorno dell'operazione di Org_9
rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale”
La stessa non può che essere considerata sufficientemente chiara laddove aggancia gli importi al franco , Org_1
nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano pagina 13 di 19 suscettibili di possibile formulazione differenziata, atteso che il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile. Si osserva che è assai inverosimile che una formula matematica risulti a un medio consumatore più chiara rispetto alla descrizione letterale delle operazioni da eseguire.
Come evidenziato dall'Autorità Garante e dalla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di valutare tale clausola, la stessa contiene una evidente imprecisione linguistica quando fa riferimento all'importo da corrispondere per l'estinzione anticipata con riguardo al “capitale restituito” in luogo del
“capitale residuo” o “da restituire”. Tale difetto di chiarezza della clausola può far insorgere un dubbio sulla sua interpretazione che tuttavia, come già rilevato nella giurisprudenza di merito preponderante che ha avuto modo di analizzare la questione, può essere risolta facendo ricorso al criterio ermeneutico imposto dall'art. 35, comma 2, cod. cons. (cfr anche Tribunale
Milano sentenza 8830/2022 RG 20337/2020)
Come recentemente evidenziato da questo Tribunale infatti “la clausola n. 7 (…) contiene una evidente improprietà laddove fa riferimento al calcolo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale 'restituito', anziché del capitale 'da restituire'.
Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò
è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutuatario.
Peraltro anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: a parte l'assurdità
pagina 14 di 19 di calcolare il dovuto su quanto già restituito, l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.” (così sent. Tribunale Milano 5 agosto
2022 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 5287/2020).
Conclusivamente non può sostenersi né che le clausole contrattuali e la documentazione di cui sopra si è detto non rendessero evidente al consumatore medio la sussistenza del duplice meccanismo di indicizzazione, così come lamentato da parte attrice, né che le stesse non abbiano consentito di comprendere il rischio collegato alla variazione del tasso di cambio delle valute e quindi di liberamente determinarsi in ordine all'assunzione delle obbligazioni contrattuali.
I consumatori mutuatari si sono consapevolmente assunti tale rischio confidando nella (allora storica e consolidata) stabilità del rapporto di cambio svizzero, al fine di ottenere Org_6
l'auspicato risparmio di spesa derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato all'libor CHF 6m piuttosto che all'euribor.
Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comporti un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, essendo il rischio cambio così come il rischio di variazione dei tassi di interesse gravante, in egual misura, su entrambe le parti.
Sul punto si deve solo osservare, con riferimento alla supposta mala fede nell'aver proposto un contratto basato sul rapporto di cambio nella previsione di una Organizzazione_10
Org_ rafforzamento del franco svizzero sull' che sarebbe andato a danno dei consumatori, che tale andamento non era affatto prevedibile posto che per anni il trend era sempre stato
Org_ favorevole alla Lira, e successivamente all' e che il mutuo pagina 15 di 19 indicizzato al franco svizzero era offerto sul mercato da parte della odierna convenuta a partire dal 1993.
Come osservato da questo Tribunale (sent. 6520/2017) il rapporto è rimasto sostanzialmente bloccato Org_11 dall'entrata in vigore della moneta comunitaria per una decisione unilaterale della autorità monetarie elvetiche sino alla scelta improvvisa del 2015 di sbloccare tale legale, con conseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera.
Significativo al riguardo che proprio in tale fase di apprezzamento del franco svizzero si collocano le richieste degli attori di verificare gli importi per estinguere anticipatamente il mutuo ( anno 2017 doc 23 con riferimento al contratto Per_2
che hanno portato alle quantificazioni lamentate dagli
[...]
attori in termini di importi da restituire.
Deve pertanto escludersi che, in concreto, le clausole convenute agli artt. 4, 4-bis e 7 bis del contratto di mutuo fossero nulle ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 34 del cod. cons., per gli efffetti di cui all'art 36 codice del consumo.
Quanto alle ulteriori doglianze di parte attrice circa profili di ulteriori e non ben precisate violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in capo alla convenuta, gli stessi sarebbero rilevanti unicamente sul piano risarcitorio, domanda che peraltro non risulta svolta in causa con riferimento a tali profili.
B-ulteriormente gli attori, a pag 57 dell'atto di citazione riferiscono di condotte monipolatrici sul Libor poste in essere da parte di gruppi bancari fra cui l'odierna convenuta, che sono state accertate a seguito di indagini internazionali condotte a partire dal 2012, a seguito delle quali le autorità di Stati Uniti,
Regno Unito ed hanno condannato Org_12 CP_2
ON
, e a multe
[...] CP_5 ONroparte_7
assai salate.
pagina 16 di 19 Hanno al riguardo richiamato il libor scandal e il forex i Org_13
cui termini non sono stati minimamente illustrati e inammissibilmente demandati alla consultazione di motori di ricerca (nota sub 15 pag 57 : è sufficiente consultare i motori di ricerca per reperire centinaia di migliaia di pagine web””
Sul punto deve solo osservarsi che, a seguito delle contestazioni operate dalla parte convenuta al punto 232 e 233 della comparsa di costituzione, laddove ha allegato che gli scandali citati non hanno riguardato il Libor Franco né Org_1
il tasso di cambio Franco svizzero Euribor, nessuna replica ha svolto parte attrice.
Dopo avere del tutto tralasciato nelle memorie successive tale profilo di contestazioni, lo ha ripreso solo nella replica alla conclusionale senza ulteriori illustrazioni, limitandosi a svolgere lunghi e irrilevanti richiami alla recente sentenza della Corte di
Cassazione 34889/2023 che si è espressa affermando la nullità delle clausole di indicizzazione all'Euribor nei contratti di leasing per effetto delle manipolazioni dell'Euribor, con decisione che non è stata condivisa dalla successiva Cass. .12007/2024
C-Quanto alla deduzione che il contratto in esame dovrebbe qualificarsi quale strumento finanziario derivato, si richiama quanto osservato e argomentato dalla Corte di Cassazione n,
23655 del 2021.
Orbene, la Corte di Cassazione con detta sentenza citata e prodotta anche dalla parte ricorrente quale doc. 38 ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che
“correttamente la Corte milanese ha escluso, a pagina 12, penultimo capoverso [della sentenza impugnata, cfr. ns. doc. n.
3, n.d.r.], la configurazione propugnata dai ricorrenti ponendo in evidenza sia la mancanza nella fattispecie «di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale», sia pagina 17 di 19 l'immediata messa a disposizione del capitale al mutuatario a differenza degli strumenti derivati, sia il difetto di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati inter partes. Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato. Non a caso infatti è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire. Del tutto disomogenee rispetto alla fattispecie appaiono quindi la nozione di «valori mobiliari» (art. 2, comma 1, bis TUF) quale
«categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali», sia quella di «strumento finanziario» quale riportata nella Sezione C dell'Allegato I del TUF, sia la specifica nozione di «strumento derivato», quale definita, sia pur genericamente e per tipologie, dai n.
4-10 del predetto Allegato. Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte in un caso analogo, ha affermato recentemente che la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di «leasing in costruendo», non è uno strumento finanziario derivato, poiché assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato (Sez. 3 , n. 4659 del 22/02/2021, Rv. 660602 - 01).
Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio pagina 18 di 19 caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose” (cfr. doc. avv. n. 37, pagg. 27 e 28, evidenze aggiunte).
In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che tenuto conto del valore indeterminato della causa, si liquidano ex art 4 2 e 3
DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1-Rigetta le domande proposte dagli attori
2-condanna gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi Euro 15.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 maggio 2024 dal TRIBUNALE
ORDINARIO di Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18137/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
pagina 1 di 19 (C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
ELISA LAVEZZINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._8
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_8 C.F._9 dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA,
12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._10
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI Parte_10 C.F._11
ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONroparte_1 C.F._12
TEDOLDI ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122
MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
pagina 2 di 19 ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio ONroparte_2 P.IVA_1 dell'avv. VILLANI SS e CACCIALANZA MANUELA
( ) VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO;
elettivamente C.F._13
domiciliato in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv.
VILLANI SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
Nel merito:
1. rilevare e dichiarare la nullità artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis), in relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A
MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli attori verso la e, per CP_3
l'effetto, condannare , in persona del legale ONroparte_2
rapp.te p.t., a restituire agli attori quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli attori tutte le CP_3
somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) dei pagina 3 di 19 contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
- Vinte le spese di giudizio, anche in relazione alla CTU infra richiesta. in via istruttoria:
A) disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia;
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta, l'esibizione di tutti i conguagli CP_3 semestrali operati in forza dell'art. 4 del contratto dalla data di sottoscrizione del mutuo sino ad oggi.
ONestualmente, si formula ossequiosa
CP_4 affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissi l'udienza di discussione orale ex art. 281 quinquies, comma 2,
c.p.c.
PARTE CONVENUTA
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dai Signori , Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Elisa Lavezzini, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e in quanto infondate in fatto e in Parte_9 Parte_10 ONroparte_1
diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione del provvedimento decisorio.
pagina 4 di 19 FATTO E DIRITTO,
Le domande svolte in causa dagli odierni attori, volti ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole di cui all'art 4 e 4 bis 7 e eventualmente 7 bis del contratto di mutuo intervenuto fra le parti con richiesta di “escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il piano di ammortamento al tasso di interessi di cui all'art 117 comma 7 TUB, ovvero applicando il tasso di interesse ritenuto di giustizia per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero a rata costante e alle altre domande meglio precisate in sede di precisazione delle conclusioni.
A fondamento delle domande svolte in causa i 12 ricorrenti, da considerarsi consumatori, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lvo
206/2005, sottoscrittori di 8 contratti di mutuo fondiario (che producevano sub doc. 1,4,7,10,12,15,19,22) intervenuti fra le parti dal 2006 al 2009, allegavano che i contratti definiti come
“mutui in Euro indicizzati al ” recavano agli artt. Org_1
4 e 4 bis e 7 7 bis clausole che prevedevano il meccanismo di restituzione del capitale e degli interessi non chiare. Gli attori hanno ritenuto di svolgere le loro contestazioni in una unica causa, avendo ritenuto identico e standard il regolamento contrattuale che veniva indicato a titolo di esempio nel contratto
(cfr pag 8 atto citazione) Parte_11
In particolare lamentavano che il prodotto che era stato “rifilato” ai consumatori (pag 7) conteneva clausole contrattuali non chiare e non trasparenti come anche l ' aveva rilevato, Org_2
clausole che dovevano pertanto ritenersi abusive e illegittime;
allegava che la Banca convenuta avevano proposto il contratto indicato quale Mutuo in Euro indicizzato al franco Svizzero, che pagina 5 di 19 doveva fra l'altro considerarsi un vero e proprio prodotto finanziario, facendo credere che si trattasse di un tradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perchè si richiamava al Libor CHF anziché al piu elevato Euribor
(pag 13). Allegavano che i consumatori avevano sottoscritto il contratto con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse, ma non al tasso di cambio. (pag 10)
A-Facendo riferimento al contratto , indicato da Parte_11
parte attrice quale contratto di riferimento del presente contenzioso (pag 8 atto citazione) che, come sopra detto riguarda 8 contratti di mutuo, gli attori allegavano che l'art 4 del contratto prevede quanto al tasso di interesse un duplice calcolo differenziale degli interessi (cfr pag 15 ricorso introduttivo) , il primo calcolo differenziale si basa sul delta fra tasso di interesse convenzionale e tasso Libor semestralmente rilevato, con uno spread del 1,6 e il secondo calcolo differenziale si basa sul delta tra tasso di cambio CHF/EURO convenzionale e tasso di cambio CHF/Euro rilevato ogni semestre.
Allegavano che tale meccanismo rappresentava una notevole insidiosa deviazione dalla schema tipico del mutuo a tasso variabile, che lo stesso non era facilmente evincibile dal testo contrattuale allegando che gli attori avevano inteso sottoscrivere un mutuo con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse (pag 10)
Allegavano che volendo liberarsi da tale vincolo contrattuale che avevano sottoscritto quali prede cadute in trappola (pag 11) avevano chiesto di estinguere il mutuo anticipatamente, ricevendo da conteggi di estinzione astronomici, posto CP_2
pagina 6 di 19 che secondo le allegazioni di anche il capitale da CP_2 restituire subiva le conseguenze dell'indicizzazione al franco svizzero.
Allegava che non vi era alcun riferimento nei contratti né negli allegati alla conversione del capitale dagli Euro ai franchi svizzeri, come aveva anche accertato una CTU disposta dal
Tribunale di ST SI (e la relativa sentenza che richiamava e che si era espressa per la nullità delle clausole ) e che l'art 4 prevedeva unicamente un duplice differenziale unicamente con riferimento agli interessi con una clausola che restava comunque oscura e poco comprensibile. Che ulteriormente nessun elemento della clausola 7 consentiva di ritenere che la indicizzazione al franco svizzero riguardava anche il capitale da restituire
Si riportava al provvedimento della che aveva ritenuto Pt_12
Sul punto deve osservarsi che ha avuto modo di pronunciarsi l che con riferimento al testo contrattuale di cui si Org_3 discute ha ritenuto le clausole di cui all'art 4, 4 bis 7 e 7 bis non chiare e contrarie all'articolo 35 comma 1 codice del consumo.
La convenuta, costituendosi, contestava le allegazioni avversarie;
allegava che la duplice indicizzazione sottesa ai mutui in questione, ovvero quella legata al differenziale dato dal tasso di interesse /libor e il tasso di cambio euro/franchi Org_4
eri era ben rappresentato dal regolamento contrattuale e dalle informative allegate, che la convenienza di tale tipo di mutuo era rappresentata dal tasso libor inferiore al tasso euro;
che l'alea era bilaterale che i risvolti negativi lamentati dagli attori nell'ipotesi di estinzione anticipata erano da ricollegarsi a circostanze contingenti e in particolare dall'andamento del tasso di cambio registratosi negli ultimi anni e non da una caratteristica intrinseca della clausola di indicizzazione;
pagina 7 di 19 contestava che l'andamento del tasso di cambio euro franco svizzero poteva essere prevedibile in capo alla banca.
Richiamava al riguardo le numerose sentenze del Tribunale di
Milano, della Corte di Appello di Milano e altre sentenze che si erano occupate di analoghi contratti.
ONestava che le valutazioni della avessero valore Org_3
vincolante per il giudice nel giudizio civile
A-Deve osservarsi che nelle more del giudizio è intervenuta proprio in relazione a un contenzioso avente ad oggetto un analogo contratto di mutuo della sul contenzioso, la CP_2
sentenza della Corte di Cassazione n 23655/2021 ripetutamente citata da parte attrice che ha avuto modo di chiarire, quanto al carattere abusivo e vessatorio delle clausole nei contratti fra professionista e consumatore che “in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”
Ulteriormente ha affermato la natura di prova privilegiata dell'accertamento svolto dalla Org_3
“In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non pagina 8 di 19 sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art.37 bis, comma 4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la Concorrenza.”
Come sopra detto con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 (ed eventualmente
7-bis) dei contratti di mutuo, gli attori hanno dedotto l'abusività delle richiamate clausole contrattuali per mancanza di chiarezza e trasparenza nelle modalità di redazione.
In conseguenza di ciò i mutuatari, quali consumatori attratti alla stipulazione dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa proposto dalla convenuta in ragione del pubblicizzato risparmio di spesa derivante dall'applicazione, quale tasso di interesse variabile da applicare alle rate restitutorie del mutuo, del libor in luogo dell'euribor, non hanno potuto comprendere:
1) che il mutuo concluso non fosse in euro, ma fosse indicizzato al franco svizzero;
2) gli effetti distorsivi legati nello specifico al rischio cambio, consistiti in particolare nel fatto che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, sarebbe significativamente variato l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto in euro;
3) le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata contratto.
La difesa degli attori ha richiamato, a dimostrazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità proposta, le valutazioni della tecnica redazionale di tali clausole compiute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel pagina 9 di 19 provvedimento prodotto al documento 29 da considerare quale prova privilegiata dell'abusività di tali clausole, secondo quanto indicato dalla Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021,
n. 23655. La difesa attorea ha inoltre richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'ampiezza ed il contenuto del sindacato che deve compiere il giudice nazionale nei contratti conclusi consumatori al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art.3§1 e 4§2 della direttiva
93/13/CEE.
Sul punto ritiene il Giudice che con riferimento ai casi che qui ci occupano sono portati alla attenzione del giudice elementi idonei a formulare una valutazione autonoma rispetto a quella operata dalla . Org_3
La verifica che compete al giudice circa la chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale (nonché del suo carattere abusivo o vessatorio) deve essere effettuata tenendo in conto anche di altri elementi da cui possa accertarsi od escludersi la acquisizione da parte del mutuatario consumatore della consapevolezza del complessivo fascio di obbligazioni assunte e del rischio assunto con il contratto.
Sul punto la stessa sentenza 23655/2021 al punto 2.7 indica ulteriori elementi che sottopone allo scrutinio del giudice di rinvio al fine di verificare se gli stessi fossero idonei a piegare ai clienti
Il meccanismo di funzionamento del mutuo e il meccanismo di indicizzazione
Al riguardo parte convenuta a pag. 15 della comparsa di costituzione ha richiamato i documenti di sintesi facenti parte integranti del contratto e richiamati dallo stesso;
a pag 16 e 17 della comparsa di risposta ha allegato, non smentita sul punto, di aver consegnato agli attori i fogli informativi (cfr doc 39 parte pagina 10 di 19 convenuta sub a-h) che portavano le indicazione quale rischio tipico quello del tasso di cambio.
Nel foglio informativo di cui sopra è espressamente indicato il rischio cambio associato al mutuo indicizzato al franco svizzero risultando esplicitamente indicata “la possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento dei parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del Org_ tasso di cambio tra e ” (cfr doc 39 sub h Org_1
relativo al contratto di riferimento di ) Persona_1
La informativa di cui sopra appare elemento significativo e ulteriore, rispetto a quelli presi in considerazione dalla - Org_2
che si sono limitati alla valutazione del testo contrattuale - e consentono di discostarsi da quanto affermato da circa Org_2
la formulazione non chiara e trasparente delle clausole oggetto di censura nella causa odierna e di quanto affermato al paragrafo 54 del provvedimento (richiamato dagli attori a pag 36 del ricorso introduttivo) “ossia che al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non fosse reso edotto in merito al rischio di interesse e di cambio nel quale può incorrere durante il rapporto contrattuale ed i loro effetti sul piano di rimborso.”
Invero anche alla luce di tale informativa il meccanismo di regolazione del mutuo deve ritenersi sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole, il cui contenuto letterale di per sé, singolarmente considerato, avrebbe in ipotesi potuto dare luogo ad equivoci.
Al proposito deve ricordarsi che l'art 4 del contratto di mutuo recita “le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al franco ”, nello stesso articolo 4 si indica in Org_1
pagina 11 di 19 tasso di cambio convenzionalmente Organizzazione_6
determinato plurimi sono i riferimenti contenuti nel testo contrattuale art 4 e 4 bis al valore del cambio Franco Org_1
Euro, al differenziale fra i due valori
Dall'analisi sistematica delle clausole contrattuali risulta che le variabili previste nei mutui in esame sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse, sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
La stessa qualificazione del mutuo quale “mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero”, fa ben intendere, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operava a livello generale, quindi su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto.
La stessa clausola, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applicava sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi.
Tale meccanismo si rivela, da un lato, sufficientemente chiaro nella sua formulazione letterale, dall'altro esplicita in maniera precisa il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero di tali mutui, sia con riferimento al capitale, sia agli interessi.
Merita anche osservare che, come allegato dalla banca e mai contestato, nel corso pluriennale dei rapporti, i mutuatari non hanno mai sollevato contestazioni, a fronte della trasmissione di puntuale informativa relativa ai conguagli riferiti anche alla valuta delle lettere annuali di trasparenza, apparendo anche tali elementi significativi ai sensi del disposto di cui all'art 1362 c.c. con riferimento al tenore dell'art 4 e 4 bis.
pagina 12 di 19 Ulteriormente, quanto alle censure specificamente sollevate, in relazione alla clausola disciplinante l'estinzione anticipata del mutuo si osserva che l'eccessiva onerosità denunciata dagli attori non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, né da uno squilibrio della formula di indicizzazione pattuita, ma consegue all'apprezzamento del Org_1 rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), elemento di aleatorietà che grava su entrambe le parti .
Il meccanismo di estinzione anticipata del contratto è descritto dall'art 7: la clausola in esame espone in termini narrativi l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo
La stessa prevede che “ Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla del circuito e Org_7 Org_8 pubblicato su “ ” nel giorno dell'operazione di Org_9
rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale”
La stessa non può che essere considerata sufficientemente chiara laddove aggancia gli importi al franco , Org_1
nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano pagina 13 di 19 suscettibili di possibile formulazione differenziata, atteso che il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile. Si osserva che è assai inverosimile che una formula matematica risulti a un medio consumatore più chiara rispetto alla descrizione letterale delle operazioni da eseguire.
Come evidenziato dall'Autorità Garante e dalla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di valutare tale clausola, la stessa contiene una evidente imprecisione linguistica quando fa riferimento all'importo da corrispondere per l'estinzione anticipata con riguardo al “capitale restituito” in luogo del
“capitale residuo” o “da restituire”. Tale difetto di chiarezza della clausola può far insorgere un dubbio sulla sua interpretazione che tuttavia, come già rilevato nella giurisprudenza di merito preponderante che ha avuto modo di analizzare la questione, può essere risolta facendo ricorso al criterio ermeneutico imposto dall'art. 35, comma 2, cod. cons. (cfr anche Tribunale
Milano sentenza 8830/2022 RG 20337/2020)
Come recentemente evidenziato da questo Tribunale infatti “la clausola n. 7 (…) contiene una evidente improprietà laddove fa riferimento al calcolo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale 'restituito', anziché del capitale 'da restituire'.
Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò
è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutuatario.
Peraltro anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: a parte l'assurdità
pagina 14 di 19 di calcolare il dovuto su quanto già restituito, l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.” (così sent. Tribunale Milano 5 agosto
2022 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 5287/2020).
Conclusivamente non può sostenersi né che le clausole contrattuali e la documentazione di cui sopra si è detto non rendessero evidente al consumatore medio la sussistenza del duplice meccanismo di indicizzazione, così come lamentato da parte attrice, né che le stesse non abbiano consentito di comprendere il rischio collegato alla variazione del tasso di cambio delle valute e quindi di liberamente determinarsi in ordine all'assunzione delle obbligazioni contrattuali.
I consumatori mutuatari si sono consapevolmente assunti tale rischio confidando nella (allora storica e consolidata) stabilità del rapporto di cambio svizzero, al fine di ottenere Org_6
l'auspicato risparmio di spesa derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato all'libor CHF 6m piuttosto che all'euribor.
Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comporti un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, essendo il rischio cambio così come il rischio di variazione dei tassi di interesse gravante, in egual misura, su entrambe le parti.
Sul punto si deve solo osservare, con riferimento alla supposta mala fede nell'aver proposto un contratto basato sul rapporto di cambio nella previsione di una Organizzazione_10
Org_ rafforzamento del franco svizzero sull' che sarebbe andato a danno dei consumatori, che tale andamento non era affatto prevedibile posto che per anni il trend era sempre stato
Org_ favorevole alla Lira, e successivamente all' e che il mutuo pagina 15 di 19 indicizzato al franco svizzero era offerto sul mercato da parte della odierna convenuta a partire dal 1993.
Come osservato da questo Tribunale (sent. 6520/2017) il rapporto è rimasto sostanzialmente bloccato Org_11 dall'entrata in vigore della moneta comunitaria per una decisione unilaterale della autorità monetarie elvetiche sino alla scelta improvvisa del 2015 di sbloccare tale legale, con conseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera.
Significativo al riguardo che proprio in tale fase di apprezzamento del franco svizzero si collocano le richieste degli attori di verificare gli importi per estinguere anticipatamente il mutuo ( anno 2017 doc 23 con riferimento al contratto Per_2
che hanno portato alle quantificazioni lamentate dagli
[...]
attori in termini di importi da restituire.
Deve pertanto escludersi che, in concreto, le clausole convenute agli artt. 4, 4-bis e 7 bis del contratto di mutuo fossero nulle ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 34 del cod. cons., per gli efffetti di cui all'art 36 codice del consumo.
Quanto alle ulteriori doglianze di parte attrice circa profili di ulteriori e non ben precisate violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in capo alla convenuta, gli stessi sarebbero rilevanti unicamente sul piano risarcitorio, domanda che peraltro non risulta svolta in causa con riferimento a tali profili.
B-ulteriormente gli attori, a pag 57 dell'atto di citazione riferiscono di condotte monipolatrici sul Libor poste in essere da parte di gruppi bancari fra cui l'odierna convenuta, che sono state accertate a seguito di indagini internazionali condotte a partire dal 2012, a seguito delle quali le autorità di Stati Uniti,
Regno Unito ed hanno condannato Org_12 CP_2
ON
, e a multe
[...] CP_5 ONroparte_7
assai salate.
pagina 16 di 19 Hanno al riguardo richiamato il libor scandal e il forex i Org_13
cui termini non sono stati minimamente illustrati e inammissibilmente demandati alla consultazione di motori di ricerca (nota sub 15 pag 57 : è sufficiente consultare i motori di ricerca per reperire centinaia di migliaia di pagine web””
Sul punto deve solo osservarsi che, a seguito delle contestazioni operate dalla parte convenuta al punto 232 e 233 della comparsa di costituzione, laddove ha allegato che gli scandali citati non hanno riguardato il Libor Franco né Org_1
il tasso di cambio Franco svizzero Euribor, nessuna replica ha svolto parte attrice.
Dopo avere del tutto tralasciato nelle memorie successive tale profilo di contestazioni, lo ha ripreso solo nella replica alla conclusionale senza ulteriori illustrazioni, limitandosi a svolgere lunghi e irrilevanti richiami alla recente sentenza della Corte di
Cassazione 34889/2023 che si è espressa affermando la nullità delle clausole di indicizzazione all'Euribor nei contratti di leasing per effetto delle manipolazioni dell'Euribor, con decisione che non è stata condivisa dalla successiva Cass. .12007/2024
C-Quanto alla deduzione che il contratto in esame dovrebbe qualificarsi quale strumento finanziario derivato, si richiama quanto osservato e argomentato dalla Corte di Cassazione n,
23655 del 2021.
Orbene, la Corte di Cassazione con detta sentenza citata e prodotta anche dalla parte ricorrente quale doc. 38 ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che
“correttamente la Corte milanese ha escluso, a pagina 12, penultimo capoverso [della sentenza impugnata, cfr. ns. doc. n.
3, n.d.r.], la configurazione propugnata dai ricorrenti ponendo in evidenza sia la mancanza nella fattispecie «di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale», sia pagina 17 di 19 l'immediata messa a disposizione del capitale al mutuatario a differenza degli strumenti derivati, sia il difetto di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati inter partes. Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato. Non a caso infatti è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire. Del tutto disomogenee rispetto alla fattispecie appaiono quindi la nozione di «valori mobiliari» (art. 2, comma 1, bis TUF) quale
«categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali», sia quella di «strumento finanziario» quale riportata nella Sezione C dell'Allegato I del TUF, sia la specifica nozione di «strumento derivato», quale definita, sia pur genericamente e per tipologie, dai n.
4-10 del predetto Allegato. Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte in un caso analogo, ha affermato recentemente che la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di «leasing in costruendo», non è uno strumento finanziario derivato, poiché assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato (Sez. 3 , n. 4659 del 22/02/2021, Rv. 660602 - 01).
Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio pagina 18 di 19 caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose” (cfr. doc. avv. n. 37, pagg. 27 e 28, evidenze aggiunte).
In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che tenuto conto del valore indeterminato della causa, si liquidano ex art 4 2 e 3
DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1-Rigetta le domande proposte dagli attori
2-condanna gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi Euro 15.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 maggio 2024 dal TRIBUNALE
ORDINARIO di Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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