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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7025/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NIEDERL MEINHARD e con elezione di domicilio in
STUANGASSL, 10 39028 SILANDRO presso e nello studio dell'avv. NIEDERL
MEINHARD;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FINOCCHIO ANDREA e elettivamente domiciliato in VIA GIBERTI, 7 37122
VERONA presso e nello studio dell'avv. FINOCCHIO ANDREA;
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11/01/2024.
L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
pagina 1 di 7 La convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio telematico depositato in data
10.01.2024 che si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Fatto processualmente rilevante: premesso che la ditta ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità del sig. , conducente del veicolo autocarro Volvo tg. Controparte_3
FY201NX, di proprietà della Int. Credit Agricole Leasing Italia e in locazione (leasing) da parte della società in relazione ai danni subiti in occasione del sinistro occorso CP_2 in data 22.05.2020 e per l'effetto la condanna di e , CP_2 Controparte_1 in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti nella misura di €
9.145,80, quale importo ancora scoperto, maggiorato della svalutazione monetaria e degli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo, oltre a pagamento delle spese stragiudiziali nell'ammontare di € 2.785,56; premesso che la società pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e CP_2 veniva pertanto dichiarata contumace;
premesso che la compagnia assicuratrice si costituiva in Controparte_4 giudizio non contestando l'an ma solo il quantum, chiedendo il rigetto delle domande attoree in considerazione di quanto già corrisposto ante causam nella misura di € 14.000,00, somma ritenuta equa e satisfattiva di ogni pregiudizio sofferto.
Esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del
D.L. 12.09.2014, n.132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162, l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti e nello svolgimento di C.T.U.
In fatto ed in diritto
Valutate le risultanze processuali, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia parzialmente fondata e vada pertanto accolta nei termini di seguito precisati. L'attrice in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22.05.2020 ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per complessivi € 23.145,80, di cui € 19.545,80 per danni subiti dall'autoveicolo “Mercedes Benz GL 63 AMG”, tg. RO- MD28, così quantificati in virtù del preventivo del 02.07.2020 (doc.3 parte attrice) elaborato dall'Officina Mercedes-Benz di Raubling (Germania). Dunque l'attrice agisce nel presente giudizio al fine di conseguire il riconoscimento della differenza di € 9.145,80, detratto l'importo ricevuto di € 14.000,00 da parte di (doc. 5 parte attrice), di cui € 5.545,80 quale differenza tra il Controparte_4 pagato e il danno richiesto, € 3.000,00 a titolo di svalutazione commerciale ed € 600,00 pagina 2 di 7 a titolo di fermo tecnico, oltre al pagamento delle spese stragiudiziali relative alla fase stragiudiziale e di negoziazione assistita per complessive € 2.785,56 (doc. 11 parte attrice). La compagnia assicuratrice costituendosi non ha contestato l'an debeatur, ma le conseguenze pregiudizievoli che l'attrice assume essere derivate dall'incidente e la loro quantificazione, ritenendo pienamente satisfattiva la somma corrisposta ante litem di € 14.000,00 da trattenuta dall'attrice a titolo d'acconto sui Controparte_4 maggiori danni pretesi. In particolare, la convenuta ha evidenziato l'inidoneità ed inattendibilità del preventivo prodotto dall'attrice in lingua tedesca, ai fini della prova del danno subito e della sua quantificazione, oltre l'assenza di prova specifica in ordine alle voci di danno relative alla svalutazione monetaria e al fermo tecnico. Inoltre, ha rilevato come l'autovettura risultasse già venduta come incidentata e non riparata, con la conseguenza che le somme di cui al preventivo prodotto non sono mai state sostenute dall'attrice. Risulta documentalmente provato che l'autovettura in data 28.05.2020 veniva cancellata dal pubblico registro automobilistico (PRA) tedesco e poi ceduta a terzi in data 24.11.2020 per un importo di € 15.000,00 (docc. 9 e 10 parte attrice). Sotto il profilo del quantum debeatur va rilevato che a mezzo dell'espletata consulenza tecnica, le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo decidente siccome immuni da errori o lacune di sorta e perfettamente aderenti alle risultanze oggettive degli atti di causa, è stata accertata la misura ed entità dei danni subiti dall'autovettura attorea, espletata peraltro senza aver potuto direttamente ispezionare l'autovettura. Questa ha analizzato i due preventivi di riparazione allegati dalle parti: preventivo dell'Officina Mercedes Benz di € 19.545,80 (doc. 3 parte attrice) e il preventivo italiano da parte di Unica Srl, (quale perito nominato dalla Compagnia assicuratrice convenuta a gestire il sinistro) di € 14.206,21 (doc. 2 parte convenuta) e dal loro raffronto ha osservato una sostanziale differenza dei costi di ripristino del mezzo in Italia e in Germania: “In generale, i costi di riparazione risultano notevolmente più elevati in Germania per quanto riguarda il costo della manodopera” (pag. 8 ctu), “poiché i ricambi paiono sostanzialmente i medesimi” (pg. 9 ctu). Considerato che “La perizia Unica, applica poi una svalutazione per degrado d'uso per alcuni ricambi (pneumatici e silenziatore scarico posteriore per un importo complessivo di € 462,10 + iva)” (pag. 8 ctu) il ctu conclude affermando che “La perizia emessa da Unica Srl, pare quindi corretta se si valuta il mercato italiano” che indica un importo di
€ 13.964,90, iva esclusa (€ 17.037,18 iva compresa), mentre “Se si valuta il mercato tedesco, considerando il degrado d'uso, l'importo sarebbe pari a” € 18.862,91 iva esclusa (€ 21.880,98 iva compresa) (pag. 9 ctu). Il CTU ha evidenziato inoltre come “a prescindere dal mercato di riferimento (tedesco o italiano) che la riparazione dell'autovettura é risultata economicamente conveniente, in quanto di costo inferiore del valore ante sinistro, nonostante il veicolo sia stat venduto sinistrato” (pag. 9 ctu), indicando il consulente il valore della autovettura usata, al netto pagina 3 di 7 di iva, in € 28.688,52, per il mercato italiano e in € 36.206,90 per il mercato tedesco (pag. 10 ctu). Il consulente ha quindi ritenuto che, a prescindere dalla scelta del danneggiato di non riparare il veicolo e decidere invece per la vendita del veicolo incidentato, il danno possa essere quantificato in € 16.500,00, quale valore medio dei costi di ripristino, mentre ha escluso il deprezzamento commerciale del veicolo, che all'epoca del sinistro aveva sette anni di vita “e prevedendo che le riparazioni siano state realizzate a “perfetta regola d'arte” (pag. 11 ctu). Il CTU, pur ritenendo che “NON residui al veicolo alcun deprezzamento commerciale”, considera anche una ulteriore variabile che potrebbe incidere nella valutazione della vendita del relitto relativa a “una serie di imprevisti e rischi correlati alla sola analisi visiva del veicolo sinistrato, prima quindi di effettuare la riparazione” (pag. 9 ctu). Il consulente considera, infatti, che la differenza tra valore ante-sinistro e valore di vendita del relitto sia riconducibile “anche a possibili costi imprevisti, non determinabili dal semplice esame visivo, ma accertabili correttamente in fase di riparazione”
“ipotizzando che ulteriori elementi non sia stati verificati e controllati e debbano essere oggetto di sostituzione, nonché l'appetibilità sul mercato” (pagg. 9 e 10 ctu). Seguendo tale ragionamento il valore del relitto viene valutato dal CTU in € 11.065,57 al netto dell'iva (€ 13.500,00 iva compresa) se si considera il mercato italiano ed in € 12.931,03 al netto dell'iva (€ 15.000,00 iva compresa) se si considera il mercato tedesco, importo corrispondente al prezzo di vendita del relitto. Tale presupposto conduce poi il CTU a ritenere che “Non aver provveduto alla riparazione del veicolo, ma alla vendita del relitto, ha determinato un minor valore del bene, che si può indicare mediamente in € 4.000,00 oltre Iva, valore che può trovare giustificazione in possibili imprevisti o maggiori costi accertabili solo in fase di ripristino del veicolo”, costi che il consulente ha riportato alla voce “Spese imprevisti/deprezzamento” (pagg. 10 e 11 ctu). Tali “possibili imprevisti”, seguendo le indicazioni del consulente, comportano “costi” correttamente e concretamente accertabili solo in fase di riparazione del veicolo e che per tale motivo non sono più verificabili, attesa la scelta effettuata di parte attrice di rivendere comunque il mezzo sinistrato in Germania “ove il mercato risulta maggiormente appetibile per veicoli similari” (pag. 10 ctu). Ne consegue che, nel caso di specie, non é configurabile e quindi risarcibile tale voce di danno patrimoniale, oltre che non risultando allegati e provati pregiudizi specifici e diversi rispetto a quelli già considerati e ricompresi dal CTU nella determinazione del danno materiale complessivamente subito dal veicolo attoreo, quantificato in € 16.500,00, importo corrispondente al valore medio dei costi di ripristino. Il CTU ha poi indicato in 7 giorni lavorativi il tempo necessario per il noleggio di veicolo analogo e per la perdita di canoni trattandosi di veicolo in locazione (pagg. 10 e 11 ctu;
docc. 12 e 13 parte attrice). Tale periodo, qualificato fermo tecnico e il danno che ne consegue, stimato dal CTU in € 1.561,00, iva esclusa, non può essere riconosciuto in re ipsa, in quanto deve essere pagina 4 di 7 oggetto di prova specifica, che deve riguardare sia il tempo durante il quale il danneggiato non ha potuto disporre del proprio veicolo, in ragione delle riparazioni conseguenti il sinistro, sia il danno economico che a ciò sia conseguito, non in termini di mero disagio, ma con specifico riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice di avvalersi di mezzi alternativi di trasporto da mettere a disposizione del locatario, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi derivanti dall'uso del mezzo. Tale prova nel caso di specie non soltanto non è stata fornita, ma neppure è stata richiesta proponendo al riguardo pertinenti mezzi di prova, con la conseguenza che anche tale voce di danno non potrà essere riconosciuta. In conclusione, considerato che la CTU è stata espletata senza aver potuto direttamente ispezionare la vettura;
che la riparazione del veicolo, benché economicamente conveniente, non è stata effettuata, né potrà esserlo in futuro a seguito della vendita dello stesso;
che in assenza di interventi di ripristino non è stato possibile verificare ulteriori danni e costi;
che non vi è stata svalutazione commerciale, il danno riconoscibile all'attrice va quantificato nella somma di € 16.500,00 a titolo di danno patrimoniale riconosciuta dal consulente e consistente nel valore medio dei costi di ripristino. Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria di rimborso della spesa sostenuta per il consulente di fiducia formulata dall'attrice può trovare accoglimento in quanto risulta suffragato l'esborso prospettato dall'attrice per l'importo di € 494,00 (doc. 18 parte attrice). Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ. n. 10173/2015). Venendo all'ulteriore richiesta di rifusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale va accolta tenuto conto che il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento e l'onorario di quest'ultimo è dovuto indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale e l'invio dell'offerta di € 14.000,00 da parte di (doc. 5 parte Controparte_4 attrice) non ha specificatamente incluso le spese legali del difensore per l'attività espletata sino a quel momento, né è risultato provato in corso di causa il relativo pagamento. Parimenti vanno riconosciute le spese di assistenza legale stragiudiziale nel procedimento di negoziazione assistita, quali spese funzionali all'instaurazione del giudizio. Ne consegue che l'attrice ha diritto a vedersi rimborsato l'importo complessivo di € 2.785,56 per spese stragiudiziali. Pertanto, va riconosciuto all'attrice quale danno risarcibile l'importo di € 16.500,00, corrispondente al costo medio delle riparazioni che l'attrice avrebbe dovuto sostenere. Tenuto conto del pagamento da parte di della somma di € Controparte_4
14.000,00 e della necessità di decurtare tale importo dalla somma complessivamente dovuta in favore dell'attrice, deve procedersi alla devalutazione dell'importo alla data pagina 5 di 7 del sinistro e, successivamente, previo scorporo dell'acconto, alla complessiva rivalutazione. Il calcolo conduce ad affermare l'obbligo per i convenuti, in solido, a versare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 2.724,02 (€ 16.500,00 devalutata alla data del sinistro = € 13.935,81; acconto € 14.000,00 devalutato al momento del sinistro = € 11.824,32; scorporo dell'acconto al momento del sinistro = € 2.111,49; somma complessivamente dovuta, con rivalutazione ed interessi alla data di pubblicazione della sentenza = € 2.724,02). A detta somma devono essere aggiunte le spese stragiudiziali per l'importo complessivo di € 2.785,56, nonché le spese giudiziali di consulenza di parte per € 494,00 (doc. 18 parcella Studiouno Consulting allegata alla comparsa conclusionale attorea). In definitiva, e tenuto conto dell'acconto già Controparte_4 CP_2 versato, devono essere dichiarati tenuti e quindi condannati, in solido, a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 6.003,58, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Ricorrono giusti motivi di equità per compensare per la metà le spese di lite e di CTU espletata nel corso del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale delle domande dell'attrice, mentre per la restante metà vengono poste a carico delle parti convenute in solido. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 47/2022 in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 7025/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA TENUTA e CONDANNA i convenuti Controparte_4
e , in solido fra loro, a pagare all'attrice
[...] CP_2 Parte_1 la somma complessiva di € 6.003,58, a titolo di risarcimento del complessivo danno patrimoniale, comprese le spese stragiudiziali e quelle di consulenza di parte, così come indicate in parte motiva, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA i convenuti e , in solido Controparte_4 CP_2 fra loro, a pagare all'attrice la metà delle spese Parte_1 processuali che si liquidano nella somma complessiva di € 6.600,10 a titolo di compenso, oltre spese generali, C.P.A ed I.V.A. ove dovuta.
COMPENSA le spese relative alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio per metà.
CONDANNA i convenuti e , in solido Controparte_4 CP_2 fra loro, a pagare la restante metà delle spese della c.t.u.
Cosi' deciso in data 1 aprile 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
pagina 6 di 7 il Giudice
Dott. Maria Elena Granito
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7025/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NIEDERL MEINHARD e con elezione di domicilio in
STUANGASSL, 10 39028 SILANDRO presso e nello studio dell'avv. NIEDERL
MEINHARD;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FINOCCHIO ANDREA e elettivamente domiciliato in VIA GIBERTI, 7 37122
VERONA presso e nello studio dell'avv. FINOCCHIO ANDREA;
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11/01/2024.
L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
pagina 1 di 7 La convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio telematico depositato in data
10.01.2024 che si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Fatto processualmente rilevante: premesso che la ditta ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità del sig. , conducente del veicolo autocarro Volvo tg. Controparte_3
FY201NX, di proprietà della Int. Credit Agricole Leasing Italia e in locazione (leasing) da parte della società in relazione ai danni subiti in occasione del sinistro occorso CP_2 in data 22.05.2020 e per l'effetto la condanna di e , CP_2 Controparte_1 in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti nella misura di €
9.145,80, quale importo ancora scoperto, maggiorato della svalutazione monetaria e degli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo, oltre a pagamento delle spese stragiudiziali nell'ammontare di € 2.785,56; premesso che la società pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e CP_2 veniva pertanto dichiarata contumace;
premesso che la compagnia assicuratrice si costituiva in Controparte_4 giudizio non contestando l'an ma solo il quantum, chiedendo il rigetto delle domande attoree in considerazione di quanto già corrisposto ante causam nella misura di € 14.000,00, somma ritenuta equa e satisfattiva di ogni pregiudizio sofferto.
Esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del
D.L. 12.09.2014, n.132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162, l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti e nello svolgimento di C.T.U.
In fatto ed in diritto
Valutate le risultanze processuali, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia parzialmente fondata e vada pertanto accolta nei termini di seguito precisati. L'attrice in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22.05.2020 ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per complessivi € 23.145,80, di cui € 19.545,80 per danni subiti dall'autoveicolo “Mercedes Benz GL 63 AMG”, tg. RO- MD28, così quantificati in virtù del preventivo del 02.07.2020 (doc.3 parte attrice) elaborato dall'Officina Mercedes-Benz di Raubling (Germania). Dunque l'attrice agisce nel presente giudizio al fine di conseguire il riconoscimento della differenza di € 9.145,80, detratto l'importo ricevuto di € 14.000,00 da parte di (doc. 5 parte attrice), di cui € 5.545,80 quale differenza tra il Controparte_4 pagato e il danno richiesto, € 3.000,00 a titolo di svalutazione commerciale ed € 600,00 pagina 2 di 7 a titolo di fermo tecnico, oltre al pagamento delle spese stragiudiziali relative alla fase stragiudiziale e di negoziazione assistita per complessive € 2.785,56 (doc. 11 parte attrice). La compagnia assicuratrice costituendosi non ha contestato l'an debeatur, ma le conseguenze pregiudizievoli che l'attrice assume essere derivate dall'incidente e la loro quantificazione, ritenendo pienamente satisfattiva la somma corrisposta ante litem di € 14.000,00 da trattenuta dall'attrice a titolo d'acconto sui Controparte_4 maggiori danni pretesi. In particolare, la convenuta ha evidenziato l'inidoneità ed inattendibilità del preventivo prodotto dall'attrice in lingua tedesca, ai fini della prova del danno subito e della sua quantificazione, oltre l'assenza di prova specifica in ordine alle voci di danno relative alla svalutazione monetaria e al fermo tecnico. Inoltre, ha rilevato come l'autovettura risultasse già venduta come incidentata e non riparata, con la conseguenza che le somme di cui al preventivo prodotto non sono mai state sostenute dall'attrice. Risulta documentalmente provato che l'autovettura in data 28.05.2020 veniva cancellata dal pubblico registro automobilistico (PRA) tedesco e poi ceduta a terzi in data 24.11.2020 per un importo di € 15.000,00 (docc. 9 e 10 parte attrice). Sotto il profilo del quantum debeatur va rilevato che a mezzo dell'espletata consulenza tecnica, le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo decidente siccome immuni da errori o lacune di sorta e perfettamente aderenti alle risultanze oggettive degli atti di causa, è stata accertata la misura ed entità dei danni subiti dall'autovettura attorea, espletata peraltro senza aver potuto direttamente ispezionare l'autovettura. Questa ha analizzato i due preventivi di riparazione allegati dalle parti: preventivo dell'Officina Mercedes Benz di € 19.545,80 (doc. 3 parte attrice) e il preventivo italiano da parte di Unica Srl, (quale perito nominato dalla Compagnia assicuratrice convenuta a gestire il sinistro) di € 14.206,21 (doc. 2 parte convenuta) e dal loro raffronto ha osservato una sostanziale differenza dei costi di ripristino del mezzo in Italia e in Germania: “In generale, i costi di riparazione risultano notevolmente più elevati in Germania per quanto riguarda il costo della manodopera” (pag. 8 ctu), “poiché i ricambi paiono sostanzialmente i medesimi” (pg. 9 ctu). Considerato che “La perizia Unica, applica poi una svalutazione per degrado d'uso per alcuni ricambi (pneumatici e silenziatore scarico posteriore per un importo complessivo di € 462,10 + iva)” (pag. 8 ctu) il ctu conclude affermando che “La perizia emessa da Unica Srl, pare quindi corretta se si valuta il mercato italiano” che indica un importo di
€ 13.964,90, iva esclusa (€ 17.037,18 iva compresa), mentre “Se si valuta il mercato tedesco, considerando il degrado d'uso, l'importo sarebbe pari a” € 18.862,91 iva esclusa (€ 21.880,98 iva compresa) (pag. 9 ctu). Il CTU ha evidenziato inoltre come “a prescindere dal mercato di riferimento (tedesco o italiano) che la riparazione dell'autovettura é risultata economicamente conveniente, in quanto di costo inferiore del valore ante sinistro, nonostante il veicolo sia stat venduto sinistrato” (pag. 9 ctu), indicando il consulente il valore della autovettura usata, al netto pagina 3 di 7 di iva, in € 28.688,52, per il mercato italiano e in € 36.206,90 per il mercato tedesco (pag. 10 ctu). Il consulente ha quindi ritenuto che, a prescindere dalla scelta del danneggiato di non riparare il veicolo e decidere invece per la vendita del veicolo incidentato, il danno possa essere quantificato in € 16.500,00, quale valore medio dei costi di ripristino, mentre ha escluso il deprezzamento commerciale del veicolo, che all'epoca del sinistro aveva sette anni di vita “e prevedendo che le riparazioni siano state realizzate a “perfetta regola d'arte” (pag. 11 ctu). Il CTU, pur ritenendo che “NON residui al veicolo alcun deprezzamento commerciale”, considera anche una ulteriore variabile che potrebbe incidere nella valutazione della vendita del relitto relativa a “una serie di imprevisti e rischi correlati alla sola analisi visiva del veicolo sinistrato, prima quindi di effettuare la riparazione” (pag. 9 ctu). Il consulente considera, infatti, che la differenza tra valore ante-sinistro e valore di vendita del relitto sia riconducibile “anche a possibili costi imprevisti, non determinabili dal semplice esame visivo, ma accertabili correttamente in fase di riparazione”
“ipotizzando che ulteriori elementi non sia stati verificati e controllati e debbano essere oggetto di sostituzione, nonché l'appetibilità sul mercato” (pagg. 9 e 10 ctu). Seguendo tale ragionamento il valore del relitto viene valutato dal CTU in € 11.065,57 al netto dell'iva (€ 13.500,00 iva compresa) se si considera il mercato italiano ed in € 12.931,03 al netto dell'iva (€ 15.000,00 iva compresa) se si considera il mercato tedesco, importo corrispondente al prezzo di vendita del relitto. Tale presupposto conduce poi il CTU a ritenere che “Non aver provveduto alla riparazione del veicolo, ma alla vendita del relitto, ha determinato un minor valore del bene, che si può indicare mediamente in € 4.000,00 oltre Iva, valore che può trovare giustificazione in possibili imprevisti o maggiori costi accertabili solo in fase di ripristino del veicolo”, costi che il consulente ha riportato alla voce “Spese imprevisti/deprezzamento” (pagg. 10 e 11 ctu). Tali “possibili imprevisti”, seguendo le indicazioni del consulente, comportano “costi” correttamente e concretamente accertabili solo in fase di riparazione del veicolo e che per tale motivo non sono più verificabili, attesa la scelta effettuata di parte attrice di rivendere comunque il mezzo sinistrato in Germania “ove il mercato risulta maggiormente appetibile per veicoli similari” (pag. 10 ctu). Ne consegue che, nel caso di specie, non é configurabile e quindi risarcibile tale voce di danno patrimoniale, oltre che non risultando allegati e provati pregiudizi specifici e diversi rispetto a quelli già considerati e ricompresi dal CTU nella determinazione del danno materiale complessivamente subito dal veicolo attoreo, quantificato in € 16.500,00, importo corrispondente al valore medio dei costi di ripristino. Il CTU ha poi indicato in 7 giorni lavorativi il tempo necessario per il noleggio di veicolo analogo e per la perdita di canoni trattandosi di veicolo in locazione (pagg. 10 e 11 ctu;
docc. 12 e 13 parte attrice). Tale periodo, qualificato fermo tecnico e il danno che ne consegue, stimato dal CTU in € 1.561,00, iva esclusa, non può essere riconosciuto in re ipsa, in quanto deve essere pagina 4 di 7 oggetto di prova specifica, che deve riguardare sia il tempo durante il quale il danneggiato non ha potuto disporre del proprio veicolo, in ragione delle riparazioni conseguenti il sinistro, sia il danno economico che a ciò sia conseguito, non in termini di mero disagio, ma con specifico riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice di avvalersi di mezzi alternativi di trasporto da mettere a disposizione del locatario, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi derivanti dall'uso del mezzo. Tale prova nel caso di specie non soltanto non è stata fornita, ma neppure è stata richiesta proponendo al riguardo pertinenti mezzi di prova, con la conseguenza che anche tale voce di danno non potrà essere riconosciuta. In conclusione, considerato che la CTU è stata espletata senza aver potuto direttamente ispezionare la vettura;
che la riparazione del veicolo, benché economicamente conveniente, non è stata effettuata, né potrà esserlo in futuro a seguito della vendita dello stesso;
che in assenza di interventi di ripristino non è stato possibile verificare ulteriori danni e costi;
che non vi è stata svalutazione commerciale, il danno riconoscibile all'attrice va quantificato nella somma di € 16.500,00 a titolo di danno patrimoniale riconosciuta dal consulente e consistente nel valore medio dei costi di ripristino. Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria di rimborso della spesa sostenuta per il consulente di fiducia formulata dall'attrice può trovare accoglimento in quanto risulta suffragato l'esborso prospettato dall'attrice per l'importo di € 494,00 (doc. 18 parte attrice). Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ. n. 10173/2015). Venendo all'ulteriore richiesta di rifusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale va accolta tenuto conto che il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento e l'onorario di quest'ultimo è dovuto indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale e l'invio dell'offerta di € 14.000,00 da parte di (doc. 5 parte Controparte_4 attrice) non ha specificatamente incluso le spese legali del difensore per l'attività espletata sino a quel momento, né è risultato provato in corso di causa il relativo pagamento. Parimenti vanno riconosciute le spese di assistenza legale stragiudiziale nel procedimento di negoziazione assistita, quali spese funzionali all'instaurazione del giudizio. Ne consegue che l'attrice ha diritto a vedersi rimborsato l'importo complessivo di € 2.785,56 per spese stragiudiziali. Pertanto, va riconosciuto all'attrice quale danno risarcibile l'importo di € 16.500,00, corrispondente al costo medio delle riparazioni che l'attrice avrebbe dovuto sostenere. Tenuto conto del pagamento da parte di della somma di € Controparte_4
14.000,00 e della necessità di decurtare tale importo dalla somma complessivamente dovuta in favore dell'attrice, deve procedersi alla devalutazione dell'importo alla data pagina 5 di 7 del sinistro e, successivamente, previo scorporo dell'acconto, alla complessiva rivalutazione. Il calcolo conduce ad affermare l'obbligo per i convenuti, in solido, a versare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 2.724,02 (€ 16.500,00 devalutata alla data del sinistro = € 13.935,81; acconto € 14.000,00 devalutato al momento del sinistro = € 11.824,32; scorporo dell'acconto al momento del sinistro = € 2.111,49; somma complessivamente dovuta, con rivalutazione ed interessi alla data di pubblicazione della sentenza = € 2.724,02). A detta somma devono essere aggiunte le spese stragiudiziali per l'importo complessivo di € 2.785,56, nonché le spese giudiziali di consulenza di parte per € 494,00 (doc. 18 parcella Studiouno Consulting allegata alla comparsa conclusionale attorea). In definitiva, e tenuto conto dell'acconto già Controparte_4 CP_2 versato, devono essere dichiarati tenuti e quindi condannati, in solido, a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 6.003,58, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Ricorrono giusti motivi di equità per compensare per la metà le spese di lite e di CTU espletata nel corso del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale delle domande dell'attrice, mentre per la restante metà vengono poste a carico delle parti convenute in solido. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 47/2022 in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 7025/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA TENUTA e CONDANNA i convenuti Controparte_4
e , in solido fra loro, a pagare all'attrice
[...] CP_2 Parte_1 la somma complessiva di € 6.003,58, a titolo di risarcimento del complessivo danno patrimoniale, comprese le spese stragiudiziali e quelle di consulenza di parte, così come indicate in parte motiva, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA i convenuti e , in solido Controparte_4 CP_2 fra loro, a pagare all'attrice la metà delle spese Parte_1 processuali che si liquidano nella somma complessiva di € 6.600,10 a titolo di compenso, oltre spese generali, C.P.A ed I.V.A. ove dovuta.
COMPENSA le spese relative alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio per metà.
CONDANNA i convenuti e , in solido Controparte_4 CP_2 fra loro, a pagare la restante metà delle spese della c.t.u.
Cosi' deciso in data 1 aprile 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
pagina 6 di 7 il Giudice
Dott. Maria Elena Granito
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