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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio”
promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
La Runa
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 08/01/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/04/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/09/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pachino il 14/01/2016 (atto n. Controparte_1
1 2, parte I, anno 2016), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a a carico di quest'ultimo.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 29/04/2025, fissata per la comparizione delle parti, parte ricorrente rinunciava alla pronuncia di addebito ed il relativo procuratore chiedeva al giudice la rimessione della causa in decisione per la pronuncia di separazione. Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
In riferimento al profilo concernente le spese processuali, la relativa pronuncia sarà emanata all'esito del giudizio di divorzio, a fronte della domanda della ricorrente di rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere la sentenza di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3169/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Pachino il Controparte_1
14/01/2016 (atto n. 2, parte I, anno 2016); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
2 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio”
promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
La Runa
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 08/01/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/04/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/09/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pachino il 14/01/2016 (atto n. Controparte_1
1 2, parte I, anno 2016), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a a carico di quest'ultimo.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 29/04/2025, fissata per la comparizione delle parti, parte ricorrente rinunciava alla pronuncia di addebito ed il relativo procuratore chiedeva al giudice la rimessione della causa in decisione per la pronuncia di separazione. Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
In riferimento al profilo concernente le spese processuali, la relativa pronuncia sarà emanata all'esito del giudizio di divorzio, a fronte della domanda della ricorrente di rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere la sentenza di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3169/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Pachino il Controparte_1
14/01/2016 (atto n. 2, parte I, anno 2016); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
2 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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