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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RG. nr. 797/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 ottobre 2022, da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso in appello dall' Avv. Davide Baiocchi del Foro di VE (pec:
), Email_1 appellante contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata CP_1 con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, Persona_1 del 23.01.2023 dall'avv. Filippo Doni (pec: t), Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso n.
218/2022 d.d. 06.05.2022, non notificata. -
In punto: contributo ANF. -
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“chiedono all'Ill.ma Corte d'Appello dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. domandava, previa applicazione della Parte_1 direttiva UE c.d. Selfexecuting n. 2003/2019 in materia di assistenza, di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare residente in [...]
(consorte e 7 figli) con decorrenza 01.01.2014 alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere la somma netta di € 33.166,28, quale importo CP_1 dovuto relativi al periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2019
L' , nel costituirsi, preliminarmente eccepiva la prescrizione delle somme CP_1 oggetto di causa per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda amministrativa
Nel merito evidenziava che il ricorrente:
a) non ha provato che i soggetti nominati nell'atto siano figli e coniuge di parte ricorrente e comunque la vivenza a carico laddove almeno due degli asseriti figli sono maggiorenni;
b) non ha dimostrato neppure la non percezione di analogo trattamento da parte del paese di residenza del coniuge e dei figli;
c) non potrebbe fruire del beneficio per le settimane non lavorate, con particolare riferimento ai mesi di giugno – settembre 2015 e 2016, giugno – agosto 2017, maggio – agosto 2018 e maggio 2019 e comunque dal
01.06.2019 data dalla quale è in godimento il trattamento pensionistico
Con l'impugnata sentenza il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, compensando le spese di lite, in quanto le carenze assertivo/documentali relative alla “situazione reddituale e alla composizione della famiglia” impediscono l'accoglimento della domanda.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto gravame formulando tre (3) Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza per erronea, contraddittoria e carente motivazione circa la ricostruzione del fatto e i requisiti della domanda nonché per erronea applicazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988.
Lamenta che il primo giudice ha ritenuto non provati il requisito reddituale e il requisito della vivenza a carico dei familiari.
Rileva che il rapporto parentale e la vivenza a carico dei familiari è provata dal fatto che tutti i famigliari residenti in [...]sono sempre stati posti in detrazione 2 nelle dichiarazioni dei redditi, in quanto a carico al 100% ex art. 1, comma 1324, della l. n. 296/2006.
La medesima documentazione comprova anche l'altro requisito, quello reddituale, laddove comunque rappresenta “fatto notorio” le difficoltà economiche attraversate dal Paese di provenienza non può costituire prova nel giudizio previdenziale.
2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per erronea, contradditoria e carente motivazione in ordine all'erronea valutazione del requisito reddituale.
Ribadisce di aver indicato nel ricorso ex art. 442 c.p.c. i redditi da lavoro dipendente percepiti e risultanti da documentazione fiscale in suo possesso e che anche i familiari a carico detengono un reddito personale non superiore a €
2.840,51.
2.3. Con il terzo motivo si duole della pronuncia per errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione, per mancata contestazione di circa un fatto decisivo del giudizio e CP_1 dunque per l'errata applicazione del principio di non contestazione con conseguente violazione dell'art. art. 115 c.p.c.
Deduce di aver introdotto il giudizio provando ogni requisito richiesto dalla norma al fine di ottenere il riconoscimento della provvidenza negata da sul CP_1 presupposto della residenza in paese extra UE dei familiari del lavoratore, laddove in limine litis l' nulla eccepiva in punto di requisito reddituale. Il giudice di CP_1 primo grado ha pertanto errato nel ritenere contestato un fatto pacifico tra le parti.
3. Si è costituito l' contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenzia che il fatto notorio non rileva dovendo l'assicurato in materia previdenziale provare il fatto costitutivo del proprio diritto, come non rileva il principio di non contestazione trattandosi di fatti ignoti all'istituto.
Difende la sentenza, allora, essendo stata la previdenza giustamente negata per difetto di prova del rapporto parentale, della vivenza a carico e del requisito reddituale.
In via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del gravame, richiama le eccezioni in punto quantum debeatur svolte ed assorbite in primo grado
3 4. La causa dopo un paio di rinvio d'ufficio per riequilibrio di udienza è stata tratta all'udienza del 6 giugno 2024 e su richiesta delle parti rinviata e poi decisa all'udienza 3 luglio 2025 con le modalità ex art. 127ter c.p.c. in accoglimento delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva la Corte che - come dato atto congiuntamente dalle parti con le note autorizzate ex art. 127ter c.p.c. d.d. 25.06.2025 - la materia del contendere è cessata essendo stata la pratica medio tempore definita in via amministrativa.
6. Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate come da conclusioni congiunte sul punto rassegnate dalle parti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 03.07.2025
Il Presidente
ALESSIO Gianluca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 ottobre 2022, da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso in appello dall' Avv. Davide Baiocchi del Foro di VE (pec:
), Email_1 appellante contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata CP_1 con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, Persona_1 del 23.01.2023 dall'avv. Filippo Doni (pec: t), Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso n.
218/2022 d.d. 06.05.2022, non notificata. -
In punto: contributo ANF. -
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“chiedono all'Ill.ma Corte d'Appello dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. domandava, previa applicazione della Parte_1 direttiva UE c.d. Selfexecuting n. 2003/2019 in materia di assistenza, di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare residente in [...]
(consorte e 7 figli) con decorrenza 01.01.2014 alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere la somma netta di € 33.166,28, quale importo CP_1 dovuto relativi al periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2019
L' , nel costituirsi, preliminarmente eccepiva la prescrizione delle somme CP_1 oggetto di causa per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda amministrativa
Nel merito evidenziava che il ricorrente:
a) non ha provato che i soggetti nominati nell'atto siano figli e coniuge di parte ricorrente e comunque la vivenza a carico laddove almeno due degli asseriti figli sono maggiorenni;
b) non ha dimostrato neppure la non percezione di analogo trattamento da parte del paese di residenza del coniuge e dei figli;
c) non potrebbe fruire del beneficio per le settimane non lavorate, con particolare riferimento ai mesi di giugno – settembre 2015 e 2016, giugno – agosto 2017, maggio – agosto 2018 e maggio 2019 e comunque dal
01.06.2019 data dalla quale è in godimento il trattamento pensionistico
Con l'impugnata sentenza il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, compensando le spese di lite, in quanto le carenze assertivo/documentali relative alla “situazione reddituale e alla composizione della famiglia” impediscono l'accoglimento della domanda.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto gravame formulando tre (3) Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza per erronea, contraddittoria e carente motivazione circa la ricostruzione del fatto e i requisiti della domanda nonché per erronea applicazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988.
Lamenta che il primo giudice ha ritenuto non provati il requisito reddituale e il requisito della vivenza a carico dei familiari.
Rileva che il rapporto parentale e la vivenza a carico dei familiari è provata dal fatto che tutti i famigliari residenti in [...]sono sempre stati posti in detrazione 2 nelle dichiarazioni dei redditi, in quanto a carico al 100% ex art. 1, comma 1324, della l. n. 296/2006.
La medesima documentazione comprova anche l'altro requisito, quello reddituale, laddove comunque rappresenta “fatto notorio” le difficoltà economiche attraversate dal Paese di provenienza non può costituire prova nel giudizio previdenziale.
2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per erronea, contradditoria e carente motivazione in ordine all'erronea valutazione del requisito reddituale.
Ribadisce di aver indicato nel ricorso ex art. 442 c.p.c. i redditi da lavoro dipendente percepiti e risultanti da documentazione fiscale in suo possesso e che anche i familiari a carico detengono un reddito personale non superiore a €
2.840,51.
2.3. Con il terzo motivo si duole della pronuncia per errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione, per mancata contestazione di circa un fatto decisivo del giudizio e CP_1 dunque per l'errata applicazione del principio di non contestazione con conseguente violazione dell'art. art. 115 c.p.c.
Deduce di aver introdotto il giudizio provando ogni requisito richiesto dalla norma al fine di ottenere il riconoscimento della provvidenza negata da sul CP_1 presupposto della residenza in paese extra UE dei familiari del lavoratore, laddove in limine litis l' nulla eccepiva in punto di requisito reddituale. Il giudice di CP_1 primo grado ha pertanto errato nel ritenere contestato un fatto pacifico tra le parti.
3. Si è costituito l' contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenzia che il fatto notorio non rileva dovendo l'assicurato in materia previdenziale provare il fatto costitutivo del proprio diritto, come non rileva il principio di non contestazione trattandosi di fatti ignoti all'istituto.
Difende la sentenza, allora, essendo stata la previdenza giustamente negata per difetto di prova del rapporto parentale, della vivenza a carico e del requisito reddituale.
In via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del gravame, richiama le eccezioni in punto quantum debeatur svolte ed assorbite in primo grado
3 4. La causa dopo un paio di rinvio d'ufficio per riequilibrio di udienza è stata tratta all'udienza del 6 giugno 2024 e su richiesta delle parti rinviata e poi decisa all'udienza 3 luglio 2025 con le modalità ex art. 127ter c.p.c. in accoglimento delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva la Corte che - come dato atto congiuntamente dalle parti con le note autorizzate ex art. 127ter c.p.c. d.d. 25.06.2025 - la materia del contendere è cessata essendo stata la pratica medio tempore definita in via amministrativa.
6. Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate come da conclusioni congiunte sul punto rassegnate dalle parti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 03.07.2025
Il Presidente
ALESSIO Gianluca
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