Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2024, proposto da
IN TR S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spongano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dolores Bramato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCM), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 5162 del 19.07.2024, con il quale il responsabile del Servizio del Comune di Spongano, ha diffidato la società IN TR S.p.A. dal dare seguito ai lavori di realizzazione di un intervento di adeguamento tecnologico di un preesistente impianto sito in Spongano presso la Sede del Municipio (codice sito LE375), adducendo la violazione dell’Ordinanza sindacale n. 4 del 10/04/2020 di divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio di Spongano, nonché presunti impianti dell’intervento sotto il profilo strutturale ed estetico;
- dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 10.04.2020, mai notificata né comunicata e conosciuta solo con la notificazione del provvedimento suddetto, con la quale il Sindaco del Comune di Spongano, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, ha vietato “a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Spongano in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando i principi di precauzione che è principio generale dell’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già sugli effetti delle radio frequenze, estremamente pericolosi sulla salute dell’uomo” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spongano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IN TR S.p.A. (di seguito “IN TR”), titolare di licenze ministeriali per l’erogazione di servizi di comunicazione elettronica su scala nazionale, espone, in sintesi, quanto segue:
- ha pianificato un intervento di adeguamento tecnologico di un impianto preesistente, situato sul lastrico solare del Municipio di Spongano e regolarmente autorizzato dallo stesso Comune in data 7.11.2011;
- l’adeguamento tecnologico, finalizzato anche all’installazione e all’attivazione del segnale 5G, si inserisce nel quadro degli obblighi assunti da IN TR verso il Ministero dello Sviluppo Economico e delle normative volte a potenziare le infrastrutture di telecomunicazione (come il D.L. n.18/2020 e il D.L. n.76/2020);
- in data 27.6.2024, ha presentato una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 259/2003 al SUAP del Comune di Spongano, corredata dalla documentazione necessaria;
- in particolare, l’intervento progettato consiste nella sostituzione di tre antenne esistenti con nuove antenne e nell’installazione di tre nuove antenne di ridotte dimensioni, senza modifiche all’altezza del palo di supporto;
- la competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (AR) ha rilasciato parere favorevole in data 4.7.2024, giusta nota prot. n. 5407;
- nondimeno, con provvedimento prot. n. 5162 del 19.7.2024, il Comune di Spongano ha diffidato IN TR dal proseguire i lavori, adducendo, da una parte, l’esistenza dell’ordinanza sindacale n. 4 del 10.4.2020, che vieta la sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio comunale; dall’altra, presunti impatti strutturali, in considerazione della classificazione sismica della zona (zona 4) e dell’esposizione a fenomeni meteorologici avversi, oltreché impatti estetici, poiché l’opera snaturerebbe le caratteristiche dell’edificio municipale, trasformandolo “di fatto in una centrale telefonica essenzialmente tecnologica” ;
- con il medesimo provvedimento, il Comune ha inoltre invitato IN TR ad un confronto per valutare miglioramenti progettuali e per chiarire “alcuni aspetti legati all’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione dell’infrastruttura” , considerata anche la compresenza di altri impianti radioelettrici sul territorio;
- IN TR ha riscontrato tale provvedimento, sottolineando l’illegittimità delle motivazioni addotte dalla P.A. e manifestando disponibilità a un incontro, ma tale nota è rimasta senza risposta da parte del Comune.
1.1. Avverso siffatto atto di diffida è insorta la società ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura: I. “Violazione di legge - Violazione e mancata applicazione dell’art.45 del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. Lgs. 1.8.2003 n.259 violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione - Incompetenza - Travisamento dei presupposti di fatto - Difetto di istruttoria” ; II. “Segue violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art.45 del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. Lgs. 1.8.2003 n.259 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione – Incompetenza – Travisamento dei presupposti di fatto – Difetto di istruttoria”; III. “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 – Eccesso di potere - Violazione degli artt. 1, 8 e 4, della legge 22.2.2001, n.36 in particolare violazione dell’art.8, co.6, L.36/01 – Violazione del DPCM 8.7.2003 - Violazione degli artt. 86, 87 e 90 del CCE - Violazione di legge – Eccesso di potere” ; IV. “Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art.1, 4 e 12 legge 5 novembre 1971 n.1086 - Violazione e falsa applicazione dell’art.27, comma 3, del D.P.R. 6.6.2001, n.380 (già art.4, legge n.47/85) - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Violazione del giusto procedimento” .
1.2. IN TR ha chiesto, pertanto, l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento comunale e dell’ordinanza sindacale impugnati, oltreché la condanna dell’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Spongano, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
2. Con ordinanza n. 717/2024 del 14.11.2024, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita trattazione di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine , va superata l’eccezione, proposta dalla difesa comunale, di inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma lesività dell’atto impugnato, trattandosi all’evidenza di determinazione idonea a pregiudicare in modo concreto ed irreversibile l’interesse di IN TR ad ottenere il bene della vita agognato ( ossia l’adeguamento dell’impianto già esistente alla tecnologia 5G ), producendo direttamente e immediatamente effetti giuridici lesivi della sfera giuridica della ricorrente.
4.1. Basti al riguardo osservare che la diffida oggetto di impugnazione costituisce il provvedimento con cui l’Amministrazione, dando esecuzione - fra l’altro - all’ordinanza contingibile e urgente n. 4/2020 avente ad oggetto “Divieto di sperimentazione e/o installazione 5G” (anch’essa in questa sede impugnata), impedisce di “dare seguito ai lavori” in questione, non potendo all’evidenza portare a risultati diversi da quelli di un arresto procedimentale sine die l’allegata necessità di “un preventivo confronto diretto con un referente delle stesse società presso l’Ufficio tecnico del Comune di Spongano allo scopo di valutare la possibilità di introdurre interventi migliorativi sulla proposta progettuale, sia tecnici che architettonici, e di chiarire alcuni aspetti legati all’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione dell’infrastruttura…” .
5. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene, in sintesi, che: i ) il provvedimento di diniego è affetto da assoluta carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il Comune non ha indicato le specifiche norme sismiche o regolamentari che l’intervento violerebbe, limitandosi a generiche valutazioni strutturali ed estetiche, non supportate da adeguata istruttoria; inoltre, il procedimento ex art. 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) è vincolato, sicché – in presenza delle condizioni legali e del parere favorevole di AR LI – l’autorizzazione non può essere negata per valutazioni discrezionali di incompatibilità con l’interesse pubblico; ii ) il difetto di istruttoria sussiste anche avuto riguardo all’impatto strutturale, giacché il Comune non ha considerato che l’intervento non comporta un aumento di altezza dell’infrastruttura preesistente e che la società ha prodotto una verifica statica attestante l’idoneità della struttura anche in zona sismica 4 (peraltro a bassissimo rischio); iii ) analoghe censure sono mosse alla motivazione sull’impatto estetico, ritenuta incomprensibile e strumentale, dato che l’edificio ospita già l’impianto de quo e non sussistono vincoli specifici, né valutazioni paesaggistiche da effettuare, sulle quali peraltro il Comune non ha competenza; iv) è illogico il riferimento alla presenza di istanze di altri gestori, che peraltro si pone in violazione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, principi cardine del codice delle comunicazioni elettroniche.
5.1. Le doglianze, così compendiate, sono fondate.
5.2. Reputa il Collegio che sia anzitutto meritevole di accoglimento il motivo di censura, con cui la parte stigmatizza che il Comune ha inibito i lavori adducendo generiche preoccupazioni strutturali (zona sismica 4, sollecitazioni meteorologiche) ed estetiche (snaturamento dell’edificio), senza indicare le specifiche disposizioni normative o regolamentari che sarebbero violate. Invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui la motivazione del provvedimento deve indicare chiaramente - pena la sua illegittimità - le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto su cui si fonda, ex art. 3 della legge n. 241/1990, sussistendo in capo alla P.A. l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, indicando le prescrizioni urbanistico-edilizie in contrasto con il progetto ( ex multis , cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. n. 3934/2003; Id., sent. n. 1798/2003 e n. 4250/2003).
5.3. Dipoi, la determinazione assunta dall’organo comunale si appalesa viziata da difetto di istruttoria e motivazionale, anche in relazione alle circostanze di fatto, emergenti ex actis , che l’intervento de quo è un adeguamento tecnologico senza aumento di altezza dell’infrastruttura preesistente e che la società ha corredato la propria istanza di documentazione attestante l’idoneità statica dell’infrastruttura, inclusa un’analisi dei carichi da vento, neve ed eventi sismici.
5.4. In particolare, risulta affetto dai dedotti indici sintomatici di eccesso di potere il passaggio motivazionale – esplicitato nel provvedimento che ne occupa – relativo all’impatto estetico dell’intervento, essendo incontestato che sull’area e sull’immobile non gravano vincoli urbanistici o paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e che si tratta di un adeguamento tecnologico di un impianto per telecomunicazioni già esistente, tale da non poter snaturare le caratteristiche dell’infrastruttura già presente sull’edificio.
5.5. L’illegittimità del provvedimento gravato emerge viepiù nettamente, ove si consideri che il riferimento del Comune alla presenza di altri impianti radio-emittenti (Vodafone) e di istanze di nuovi impianti da parte di altri gestori (Iliad, Inwit-Telecom Italia), con conseguente paventata sproporzione degli impianti medesimi rispetto al territorio, si appalesa anch’essa priva di fondamento logico-giuridico, sia perché l’infrastruttura di IN TR risulta preesistente a tali impianti, sia perché tale argomentazione si pone in frontale contrasto con i principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza, per come declinati in subiecta materia negli artt. 3, 4 e 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1152/2023 del 17.08.2023: « …stante la accertata vicinanza dell’impianto in questione ad un ulteriore impianto di altro operatore, il diniego avversato determina una situazione discriminatoria dal punto di vista concorrenziale. A riguardo, si richiama l’articolo 4 CCE che dispone sulla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi, disponendo una disciplina volta a “promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica” »).
6. Con il secondo ordine di censure, la difesa attorea riafferma l’illegittimità del provvedimento inibitorio poiché il Comune può vietare l’attività solo in caso di parere negativo dell’organismo competente o per carenza dei requisiti per la proposizione della segnalazione certificata di inizio attività, mentre - nel caso specifico - AR LI ha rilasciato parere favorevole e non è contestata la procedibilità dell’intervento tramite SCIA, con la conseguenza che l’atto inibitorio è stato adottato in assenza dei presupposti normativi.
6.1. Anche tale doglianza è meritevole di positivo apprezzamento, poiché - ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. 259/2003 - l’Ente locale può inibire l’iniziativa de qua solo in caso di parere negativo dell’organismo competente (ovvero AR) o di carenza dei requisiti per la SCIA ex art. 19 della legge n. 241/1990, mentre - nel caso di specie - AR LI ha rilasciato parere favorevole e non è contestata la carenza dei presupposti per la presentazione della SCIA.
6.2. Si deve infatti ribadire come, nel caso di specie, non si tratti dell’installazione ex novo di una stazione radio base - il cui procedimento è disciplinato dall’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 -, quanto della modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto preesistente, la cui disciplina si rinviene nel successivo art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prefigura una procedura “semplificata” (così la rubrica), in ragione del fatto che tutte le problematiche connesse al corretto insediamento paesaggistico e/o urbanistico non rilevano, essendo già state superate all’atto dell’autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 all’insediamento dell’impianto da modificare e/o potenziare.
6.3. In particolare, ai sensi dell’art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, “1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [ovvero, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, N.d.r.] per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi” .
6.4. Come puntualmente rilevato dalla giurisprudenza in una fattispecie analoga alla presente, « La norma rispecchia solo in parte il precedente art. 87 bis del CCE, il quale prevedeva che “Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti”. Dal confronto tra l’attuale formulazione legislativa ed il suo antesignano si evince come oggi il divieto possa essere emanato esclusivamente nel caso in cui “l’organismo competente” (AR) “rilasci un parere negativo”; è stata, invece, esclusa la possibilità di un diniego fondato sul parere del Responsabile Area Tecnica del Comune » (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 8.3.2023, n. 210).
7. Con il terzo ed il quarto dei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 4 del 10.04.2020 – contenente il divieto di sperimentazione o installazione della tecnologia 5G, quale atto presupposto al diniego –, per assenza dei requisiti di contingibilità, urgenza e grave pericolo per l’incolumità pubblica richiesti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; la motivazione dell’ordinanza, basata sulla tutela della salute pubblica e sul principio di precauzione in attesa di dati scientifici sul 5G, è ritenuta esorbitante rispetto alle competenze comunali e sfornita del carattere di temporaneità.
7.1. Si sottolinea che la competenza a fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è statale ex lege n. 36/2001 e che l’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 (come modificato dal D.L. n. 76/2020) vieta ai Comuni di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base o di incidere sui limiti di esposizione, anche con provvedimenti contingibili e urgenti.
7.2. L’ordinanza in questione viene censurata anche per aver imposto una moratoria indeterminata, subordinando la cessazione dei relativi effetti a futuri dati scientifici ed ignorando che solo lo Stato può valutare la legittimità dei limiti di esposizione; la difesa attorea richiama, a tal riguardo, l’esistenza di protocolli e linee guida nazionali (SNPA/ISPRA) per la valutazione della tecnologia 5G, che confermano la validità dei limiti vigenti, oltreché la giurisprudenza amministrativa che, in casi analoghi, ha annullato provvedimenti basati su rischi meramente ipotetici e sull’attesa indefinita di nuove linee guida, in presenza di una normativa statale e di pareri tecnici favorevoli.
7.3. Anche tali censure sono meritevoli di positivo apprezzamento, giacché l’impugnata ordinanza sindacale si appalesa illegittima:
a ) per avere vietato la sperimentazione o l’installazione del 5G sul territorio comunale in via generalizzata e senza limiti di tempo, in violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 che vieta ai Comuni sia “di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia” , sia di “incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ;
b ) per difetto del presupposto, in quanto le ordinanze extra ordinem possono essere emanate in presenza di un’emergenza sanitaria locale (art. 50, comma 5, del TUEL) o di un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumità della popolazione (art. 54 del TUEL) non fronteggiabile con i provvedimenti amministrativi tipici, mentre l’atto impugnato ha postulato un generico rischio per la salute della popolazione che, tuttavia, non è stato dimostrato in assenza dell’effettuazione di alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile da cui risulti alcuna emergenza sanitaria (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 24.2.2023, n. 1942; TAR LI, Lecce, Sez. II, 16.10.2023 n. 1134);
c ) per difetto di un termine finale di efficacia certo del divieto, in violazione del principio per cui le ordinanze contingibili e urgenti, in ragione della loro natura straordinaria, devono prevedere tale termine (tra le tante, v. T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.2023, n. 751);
d ) per difetto dei presupposti, atteso che il principio di precauzione, asseritamente applicato dal Comune, “non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile” (cfr. TAR Lazio, Roma, 18.12.2023 n. 19139, nonché Corte di Giustizia UE 9.9.2003, C-236/01; 28.1.2010, C-333/08; 19.1.2017, C-282/15), mentre nel caso in esame l’ordinanza gravata non è stata preceduta da un’istruttoria idonea a dimostrare (in positivo) che il valore di esposizione costituisca un pericolo per la salute della popolazione, specie in relazione al fatto che, come indicato da parte ricorrente, sussistono studi scientifici di organismi internazionali e dell’Istituto Superiore della Sanità che hanno ritenuto non pericoloso per la popolazione il limite cautelativo dei 60 V/m stabilito a livello europeo, sicché a fortiori non può essere apoditticamente ritenuto pericoloso il limite recentemente introdotto con legge n. 243/2023 di 15 V/m, che è quattro volte inferiore a quello comunitario. Il fatto che non vi siano dati certi sugli effetti a lungo termine dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può certamente legittimare il monitoraggio della situazione e gli approfondimenti scientifici ma, in assenza di evidenze scientifiche (o quantomeno di seri indizi fondati su studi scientifici) sui pregiudizi di tale esposizione, non può giustificare l’inibitoria dell’impiego di tali tecnologie che rispettino i limiti espositivi stabiliti dalla normativa nazionale di 15 V/m (come detto, di molto inferiore a quella europea).
8. Da ultimo, va rilevato che, nella propria memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., il Comune ha addotto nuove argomentazioni relative alla vicinanza dell’antenna a recettori sensibili, incluso il centro storico; osserva il Collegio che siffatte argomentazioni costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione in sede di giudizio, come tale vietata dalla costante e granitica giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 2.1.2020, n. 28).
9. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
10. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del Comune resistente, mentre vanno dichiarate non ripetibili nei confronti delle restanti parti, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Spongano al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, che liquida nella somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Giuseppe Sartorio, dichiaratosi antistatario.
Spese non ripetibili nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO