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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
all'udienza del 9.1.2025, esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 165/2024
promossa
da - appellante - Pt_1
Avv.ti Alessandro Funari, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
contro
- appellata - CP_1
Avv. Claudia Stella
- appellata – CP_2
Contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 80/2024 del Tribunale di Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 27.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' impugna davanti a questa Corte la sentenza 27.2.2024 del Pt_1
Tribunale di Pisa, che, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1 contro l'istituto e la società (rimasta contumace in
[...] CP_2 entrambi i gradi e convenuta nella qualità di socia liquidatrice di CP_3
cancellata prima dell'introduzione del giudizio), ha accertato
[...]
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nel CP_1 CP_3 periodo 1.3.2013 – 29.2.2016, rapporto nell'ambito del quale la lavoratrice sarebbe stata inquadrata nel primo livello, secondo le declaratorie del CCNL edilizia industria e, dichiarato l'omesso versamento della contribuzione obbligatoria da parte della datrice di lavoro, ha condannato la socia liquidatrice a regolarizzare la posizione contributiva dell'attrice. In mancanza di tale pagamento, il primo giudice ha ordinato all' di provvedere all'accreditamento della dovuta contribuzione. Ha Pt_1 condannato la società rimasta contumace alla rifusione delle spese di pertinenza della lavoratrice e le ha compensate tra le altre parti.
2. Davanti al Tribunale aveva allegato di avere lavorato, senza alcuna CP_1 formalizzazione, alle dipendenze di presso una sua unità locale in CP_3
Prato, con mansioni di responsabile amministrativa e orario di lavoro 9-
13 e 14-18 per cinque giorni la settimana, essendo retribuita con l'importo mensile di € 2.500,00 netti, corrisposti in più soluzioni nel corso di ciascun mese. Il rapporto sarebbe proseguito con questa modalità, nonostante le richieste della lavoratrice di essere regolarizzata, dal marzo
2013 fino al 29.2.2026, quando si sarebbe dimessa per giusta CP_1 causa.
3. Infine, nel novembre 2019, l'originaria attrice avrebbe accertato la decisività della contribuzione omessa da a consentirle di accedere CP_3 al pensionamento con l'agevolazione quota 100. Aveva quindi agito in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto e la regolarizzazione contributiva, convenendo la società liquidatrice della sua CP_4 affermata datrice di lavoro, che nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese.
4. La società era rimasta contumace, mentre si era costituito l , Pt_1 assumendo la propria estraneità al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, quanto al distinto rapporto previdenziale, aveva eccepito la prescrizione dell'asserito credito contributivo, non avendo la ricorrente prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione ed avendo introdotto il giudizio con ricorso depositato il 24.2.2021 e notificato all'istituto il 13.7.2021. Aveva
2 concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/95. Con il favore di spese e compensi professionali, da porsi a carico di chi di ragione”.
5. Il Tribunale, ammessa e svolta l'unica prova costituenda richiesta dall'attrice (l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società), ha, come detto, accolto il ricorso, ritenendo sufficienti a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato le risultanze della prova e infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall' , in quanto la lavoratrice avrebbe interrotto la prescrizione (o Pt_1 comunque, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, determinato l'applicazione del termine ordinario decennale), con una denuncia diretta all' e che sarebbe stata comunicata con messaggio Pt_1 pec del 23.2.2021. E' pacifico che la comunicazione sia stata prodotta dall'attrice in allegato alle note di trattazione scritta del 17.2.2022, per quanto della circostanza non si faccia menzione in sentenza.
6. L' impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne chiede in tesi Pt_1
l'integrale riforma e quindi il rigetto delle domande di in ipotesi CP_1
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, in relazione all'intero credito contributivo o comunque a parte di esso. L'istituto affida le proprie ragioni a sei motivi.
7. Con il primo, l'ente di previdenza eccepisce la nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice, in quanto la decisione sarebbe stata assunta da un giudice onorario in mancanza di provvedimenti di delega e comunque in violazione dei criteri di assegnazione agli onorari delle controversie in materia di previdenza e assistenza, come previsti da un provvedimento della presidente del
Tribunale di Pisa del 13.7.2023, prodotto in atti.
3 8. Con il secondo motivo l' lamenta che il Tribunale abbia disatteso, Pt_1 senza alcuna motivazione, l'eccezione di tardività, formulata dall'ente riguardo alla produzione effettuata dall'attrice con le note di trattazione scritta e diretta a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Secondo l'appellante infatti il documento, in quanto già esistente al momento del deposito del ricorso di primo grado, avrebbe dovuto essere depositato unitamente a esso. Né la produzione in corso di causa sarebbe stata giustificata dalla necessità della controparte di difendersi dall'eccezione di prescrizione, formulata dall'ente in memoria. Secondo
l' infatti, essendo la prescrizione dei crediti contributivi rilevabile Pt_1
d'ufficio, l'assicurata avrebbe dovuto provare, già all'atto della sua costituzione, l'attualità del proprio affermato credito e quindi dimostrare l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale. In ogni caso la produzione neppure sarebbe avvenuta alla prima udienza di discussione, ma solo con le note di trattazione scritta e senza autorizzazione da parte del Tribunale, che peraltro non avrebbe potuto legittimamente esercitare il proprio potere d'ufficio, non risultando in atti, sul punto ora in esame, alcuna “pista probatoria” suscettibile di approfondimento ufficioso,.
9. In ipotesi, e quindi anche assumendo la tempestività della produzione, il documento versato in atti non sarebbe stato comunque idoneo a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale, in quanto consistente nella schermata di stampa di un messaggio pec e delle relative ricevute. Al contrario l'attrice avrebbe dovuto depositare la ricevuta di avvenuta consegna della pec in un formato conforme alla normativa tecnica vigente, utile quindi a provare la data certa dell'avvenuta consegna.
10. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia individuato il termine prescrizionale ritenuto applicabile in maniera perplessa, facendo un riferimento, secondo l'istituto equivoco, sia al termine quinquennale che a quello decennale, che sarebbe stato peraltro
4 sicuramente inapplicabile, attesa l'epoca di maturazione dei contributi di cui si controverte (2013-2016), cui non avrebbe potuto di conseguenza riferirsi la disciplina transitoria prevista dall'art. 3 comma 9 della L.
335/1995 per i soli contributi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della L. 335/1995.
11. Con il quarto motivo l'appellante censura poi la decisione per avere ritenuto efficaci in confronto dell'istituto e allo stesso opponibili le dichiarazioni, asseritamente confessorie, rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della convenuta, pur Testimone_1 essendo la materia previdenziale indisponibile.
12. In ogni caso, con il quinto motivo, l' argomenta l'inidoneità di Pt_1 quelle dichiarazioni a costituire confessione giudiziale, in quanto esse non avrebbero comportato alcuna conseguenza sfavorevole per il dichiarante, non avendo la lavoratrice svolto alcuna domanda in confronto di Tes_1 in proprio. Per contro, ove esse fossero state ritenute liberamente apprezzabili, il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne l'estrema genericità, in quanto non sarebbe stato in grado nemmeno di collocare Tes_1 temporalmente il rapporto di lavoro di (ma, contraddittoriamente, CP_1 ne avrebbe ricordato chiaramente l'orario), mentre di quel rapporto, pur svoltosi per un periodo non modesto, l'attrice non avrebbe prodotto alcuna traccia documentale né indicato terzi indifferenti in grado di riferirne lo svolgimento. Così che la domanda di accertamento dell'esistenza della relazione negoziale presupposto dell'obbligo contributivo sarebbe stata, secondo l'istituto, infondata e anzi temeraria, il che avrebbe giustificato la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
13. Infine, con il sesto motivo, l'ente di previdenza censura la sentenza per avere emesso in suo confronto una condanna a un facere infungibile
(l'accreditamento dei contributi omessi), in violazione del divieto contenuto nell'art. 4 della L. 2248/1865, allegato E.
14. Si è costituita la parte privata per resistere, eccependo
5 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'istituto avrebbe omesso di indicare le parti della sentenza ritenute meritevoli di riforma, non avrebbe prospettato una diversa ricostruzione dei fatti di causa, né indicato le norme violate e la relazione tra tali asserite violazioni e l'esito della lite, per la quale non avrebbe indicato una decisione alternativa.
15. L'assicurata ha comunque contestato nel merito le ragioni dell'impugnazione e ha concluso per l'accertamento della sua inammissibilità e comunque per il suo rigetto.
16. La società appellata, come già in primo grado, è rimasta contumace.
17. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello.
18. Essa è completamente infondata, poiché l'atto introduttivo dell'istituto contiene un chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura sia al percorso argomentativo del giudice di cui afferma l'erroneità. Nell'appello infatti si muovono precise critiche alle scelte ermeneutiche del Tribunale, sia in ordine all'eccezione di prescrizione, sia nel merito dell'apprezzamento del materiale istruttorio di causa e della sua efficacia probatoria, come pure si indica inequivocamente il rilievo, rispetto all'esito del processo, che l'appellante ritiene conseguente all'accoglimento delle sue difese. Non può quindi dubitarsi che l'atto introduttivo dell' consenta a questa Corte e all'appellata di Pt_1 individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata e le conseguenze sul contenuto della decisione che deriverebbero dal loro accoglimento. L'eccezione di inammissibilità deve essere quindi respinta e l'impugnazione esaminata nel merito.
19. E nel merito ritiene la Corte che siano fondati il secondo motivo
(relativo alla tardività della produzione dell'atto asseritamente interruttivo della prescrizione), oltre che il quarto e il quinto motivo (attinenti alla
6 rilevanza probatoria delle dichiarazioni del legale rappresentante della società odierna appellata), così che, in applicazione del principio della ragione più liquida, non è necessario esaminare le ulteriori censure dell'istituto, che devono ritenersi assorbite.
20. In ordine al secondo motivo rileva in primo luogo la Corte come, asseritamente svoltosi il rapporto negoziale presupposto dell'obbligo contributivo dal marzo 2013 al 29.2.2016 e notificato all' il ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado nel luglio 2021, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'intero credito contributivo vantato dalla parte privata sarebbe stato senz'altro prescritto. E' fuori discussione infatti che ai contributi di cui si discute si applichi il termine quinquennale, introdotto dalla L. 335/1995, mentre non rileva nella specie il raddoppio del termine previsto dall'art. 3 comma 9 della L. 335/1995 per il caso di denuncia del lavoratore. Secondo il Giudice di legittimità infatti “in tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del
2002” (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 5820/2021).
21. Assunto questo dato, è poi documentato che, all'atto della sua costituzione, l'assicurata non avesse prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, né lo avesse fatto alla prima udienza di discussione davanti al Tribunale. In contrario l'odierna appellata ha prodotto la comunicazione datata 23.2.2021 (formata quindi in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo, che è del giorno successivo) solo con le note di trattazione scritta.
7 22. Sembra allora alla Corte che non possa dubitarsi della tardività della produzione, che avrebbe dovuto avvenire con il deposito del ricorso, trattandosi di un atto già formato a quella data o, al più tardi, all'udienza ex art. 420 c.p.c., all'esito della proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell' (per quanto quest'ultima sia una conclusione Pt_1 dubitabile, in ragione della rilevabilità anche d'ufficio della prescrizione dei crediti contributivi, cui segue l'onere dell'assicurato, che rivendichi la regolarizzazione della propria posizione previdenziale, di dimostrare l'attualità del proprio diritto indipendentemente dalle difese dell'istituto).
23. D'altra parte, se, come detto, la prescrizione dei contributi, per pacifica giurisprudenza (che si fonda già sul testo dell'art. 3 comma 9 della 335/1995), può essere sempre eccepita e rilevata anche d'ufficio, come pure non è rimesso alla sola eccezione della parte interessata il rilievo dell'avvenuta interruzione della prescrizione (anche per i crediti non contributivi), non di meno l'eccezione o il rilievo d'ufficio possono darsi solo sulla base degli atti ritualmente acquisiti al giudizio (così da ultimo Cass. 9810/2023), acquisiti quindi nel rispetto delle preclusioni proprie del rito. Nella specie quindi, il Tribunale non avrebbe potuto dare ingresso all'atto tardivamente depositato nel fascicolo telematico, né avrebbe potuto da esso rilevare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
E in mancanza di prova di atti interruttivi, come già detto, il credito contributivo doveva dirsi interamente prescritto.
24. Già per questa ragione, e quindi in relazione all'accoglimento del secondo motivo, la sentenza di primo grado deve essere riformata e respinte le domande dirette alla regolarizzazione contributiva.
25. Ma la Corte ritiene che sia, più radicalmente, infondata la domanda di accertamento del rapporto di lavoro presupposto, per essere del tutto insufficiente a dimostrarne l'esistenza il materiale istruttorio acquisito dal
Tribunale.
26. In primo luogo infatti, come correttamente dedotto dall'appellante
8 con il quarto motivo, alle dichiarazioni del legale rappresentante della società odierna appellata non avrebbe potuto, già astrattamente, attribuirsi l'efficacia probatoria della confessione giudiziale in un giudizio in cui il bene della vita effettivamente controverso era ed è la regolarizzazione previdenziale. Diritto che è pacifico non sia disponibile, con ogni conseguenza quanto all'applicazione della previsione eccettiva contenuta nell'art. 2733 c.c. secondo comma ultimo periodo.
27. Per contro, come dedotto nel quinto motivo, il contenuto dell'interrogatorio, apprezzabile liberamente, è senz'altro inidoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro. Sembra alla Corte si tratti di una conclusione indubitabile alla luce del testo di quelle dichiarazioni, che merita riportare integralmente: “1) Posso confermare che ha CP_1 prestato la propria attività lavorativa presso la società non CP_3 ricordo il periodo 2) Posso riferire che mi dava una mano senza regolarizzazione previdenziale ed assicurativa. 3) Posso confermare che la ricorrente effettuava con me colloquio lavorativo presso la società, ma non ricordo quando 4) Posso riferire che si occupava di amministrazione. 5)
Posso confermare che la ricorrente riceveva direttive direttamente da me 6)
Posso Confermare che la ricorrente effettuava il seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 7) Posso confermare che la ricorrente svolgeva le proprie mansioni
- sulla base di orari di lavoro predeterminati e corrispondenti agli orari di apertura degli uffici. La ricorrente gestiva mi chiedeva comunque le cose da fare. Per quanto riguarda permessi e ferie la ricorrente a voce chiedeva il permesso a me”.
28. E' di una certa evidenza l'assoluta genericità delle dichiarazioni del legale rappresentante dell'appellata, che non è stato in grado di collocare nel tempo un rapporto di lavoro che pure sarebbe stato di una durata non modesta (tre anni), né di indicare le mansioni o comunque il ruolo che avrebbe avuto in azienda. Circostanza questa CP_1
9 particolarmente inverosimile, considerato come, secondo l'appellata, ella avrebbe svolto mansioni apicali di responsabile amministrativa.
29. Né può trascurarsi il fatto, rilevato dalla difesa dell' in questo Pt_1 grado e obiettivamente incongruo, che l'attrice non abbia potuto introdurre nel giudizio alcuna traccia documentale della relazione negoziale controversa, per quanto di durata significativa, né abbia potuto citare un qualche teste (colleghi, fornitori per esempio) per dare prova del relativo svolgimento.
30. Sembra quindi al collegio che il materiale istruttorio di causa sia del tutto insufficiente a dare prova dell'esistenza del rapporto presupposto dell'obbligo contributivo. La sentenza di primo grado va quindi riformata e respinte tutte le domande dell'originaria attrice.
31. Le spese del doppio grado di pertinenza dell' , liquidate come in Pt_1 dispositivo, devono far carico definitivamente alla parte privata, nella misura indicata in dispositivo. Nulla sulle spese della parte rimasta sempre contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da e la condanna alla CP_1 rifusione delle spese del doppio grado in confronto dell' , che liquida in € Pt_1
4.638,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Nulla sulle spese della parte rimasta contumace in entrambi gradi Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9.1.2025
La Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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