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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1188/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' EUGENIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' Controparte_1 C.F._2
EUGENIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI relative al DIVORZIO
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti 21/09/2007 a SIRMIONE (BS) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS) con Atto N. 26 parte II serie A
- anno 2007 -;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) CONFERMARE le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e per l'effetto
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) la casa familiare di Barzio (LC), Vicolo Padre G. Arrigoni, 4, di proprietà esclusiva del Pt_1 rimane al medesimo assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si è trasferita altrove, e con ella portando anche i propri effetti personali. b) Le parti danno atto di aver regolato ogni loro pendenza economica e di essere patrimonialmente autonomi;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 21/09/2007 a Sirmione e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19.09.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 265/2024, pubblicata il 26.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Sirmione il 21/09/2007 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A, numero 26; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SIRMIONE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1188/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' EUGENIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' Controparte_1 C.F._2
EUGENIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI relative al DIVORZIO
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti 21/09/2007 a SIRMIONE (BS) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS) con Atto N. 26 parte II serie A
- anno 2007 -;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) CONFERMARE le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e per l'effetto
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) la casa familiare di Barzio (LC), Vicolo Padre G. Arrigoni, 4, di proprietà esclusiva del Pt_1 rimane al medesimo assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si è trasferita altrove, e con ella portando anche i propri effetti personali. b) Le parti danno atto di aver regolato ogni loro pendenza economica e di essere patrimonialmente autonomi;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 21/09/2007 a Sirmione e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19.09.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 265/2024, pubblicata il 26.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Sirmione il 21/09/2007 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A, numero 26; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SIRMIONE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada