Articolo 12 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 gennaio 1972
Art. 12. (Sospensione dei lavori)

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finche' la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione e' data comunicazione al sindaco perche' ne curi l'osservanza.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente