Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
N. 3074 dell'8.11.2021
Oggetto: risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 28/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
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[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. Anna Maria De Pascali
APPELLANTI
contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_102
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Lecce
APPELLATO All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.11.2022, gli appellanti in epigrafe, tutti dipendenti civili del
[...]
, proponevano appello avverso la sentenza n. 3074 dell'8.11.2021, con la quale il CP_102
Tribunale del Lavoro di Lecce aveva rigettato la loro domanda con la quale avevano chiesto, nei confronti del medesimo, il risarcimento dei danni, ad essi asseritamente derivante dalla CP_102
disparità di pagamento rispetto ad altri propri Colleghi ai quali in sede giudiziaria era stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di impiego operativo di campagna di cui agli artt. 3 comma 1 della legge n. 78/83D.P.R. 31.7.95 n. 394 sul presupposto della medesimezza dei compiti assegnati al personale militare e a quello civile.
Più in particolare, i ricorrenti lamentavano che agli altri colleghi l'indennità de qua era stata riconosciuta, a seguito della mancata impugnazione da parte del della sentenza di questa CP_102
Corte di Appello n. 2307/2006, che aveva confermato la sentenza n. 4899/2005 del Tribunale di
Lecce, con cui era stata riconosciuta l'indennità.
Viceversa altre pronunzie di merito e di legittimità avevano negato il diritto all'indennità, comprese quelle che avevano deciso analogo ricorso proposto da alcuni di essi ricorrenti, cosicchè si era creata la disparità di trattamento conseguente al comportamento del che non aveva impugnato la CP_102
decisione sfavorevole.
La disparità di trattamento venutasi così a creare sarebbe stata contraria all'art 1 della Carta di Nizza del 7.12.2000, in quanto lo Stato Italiano, in tal caso il , nonché all'art. 45, Controparte_102
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2009.
Chiedevano quindi il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva, con memoria, il che, dopo aver Controparte_102 premesso che l'indennità di campagna è riservata esclusivamente al personale militare e che ciò è giustificato dal fatto che i dipendenti civili e militari hanno status giuridici profondamente diversi, deduceva che non era obbligato a impugnare la sentenza favorevole ai colleghi dei ricorrenti, che non vi era prova concreta del danno subito e che in ogni caso, il diritto al risarcimento era prescritto.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno formulato tre motivi.
Con il primo motivo, si sostiene “nullità per omessa motivazione;
violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.; violazione delle norme in tema di giusto processo in relazione alla mancata pronuncia su: la violazione del principio di parità di trattamento previsto per i pubblici impiegati dall'art. 45 comma
2 del F.Lgs. n. 165/2001; la violazione dell'art. 1 della Carta di Nizza del 7.12.2000, direttamente applicabile agli Stati membri dell'Unione Europea e dell'art. 119 del Trattato CEE – principio di parità di trattamento retributivo;
la violazione dell'art. 97 della Carta Costituzionale che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo criteri di trasparenza, di buona amministrazione ed efficienza ed imparzialità.”
Più in dettaglio, gli appellanti lamentano che il Tribunale di prime cure non avrebbe esaminato nessuna delle questioni di diritto sollevate dai ricorrenti.
Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe travisato il contenuto della domanda ritenendo che nella stessa sarebbe stato lamentato il mancato riconoscimento dell'indennità di campagna, mentre invece oggetto del giudizio è la violazione del principio di trattamento quale ricavabile dalla normativa interna e internazionale innanzi citata (e il conseguente danno che ne sarebbe derivato), in relazione alla quale il Tribunale non si sarebbe espresso così violando l'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, viene dedotta la “nullità della sentenza ex art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l'affermazione del
, quale contenuta nelle difese di primo grado, secondo cui la decisione di non impugnare la CP_102 sentenza di questa Corte che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di campagna ai colleghi degli appellanti fosse dipesa, non già da una scelta discrezionale – come affermato in sentenza – ma da una mera svista.
Quell'errore del , secondo gli appellanti sarebbe frutto di un comportamento colposo ed CP_102
illegittimo, con conseguente responsabilità del medesimo e diritto di essi appellanti al CP_102
risarcimento del danno.
Con il terzo e ultimo motivo, di gravame, gli appellanti deducono “motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente, nonché violazione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 241 del 1990”
Gli appellanti contestano sotto diverso profilo l'affermazione del Tribunale di Lecce, secondo cui il comportamento del sarebbe stato frutto di una decisione discrezionale, in quanto la CP_102
discrezionalità, a loro avviso si sarebbe trasformata in arbitrarietà, con conseguente violazione dell'art. 1 della L. n. 247/1990, secondo l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità ed efficacia. che nel caso di specie non sarebbero stati rispettati. Pt_24
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento del gravame e della domanda come formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria del 31.5.2023, si costituiva il , che contestava l'appello e ne Controparte_102
chiedeva il rigetto, unitamente alla condanna degli appellanti, oltre che al pagamento delle di questo grado anche al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
La causa all'odierna udienza dopo la discussione orale, è stata decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è palesemente infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di appello, si sostiene che il primo Giudice non avrebbe affrontato le questioni di diritto sollevate dagli appellanti ed avrebbe equivocato sul contenuto della domanda, in quanto si sarebbe pronunciato sul mancato riconoscimento a loro favore della indennità di impiego operativo di campagna, onde la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'assunto è non soltanto infondato, ma anche non interamente veritiero.
Invero, nell'atto di appello è stata estrapolata e riportata con il virgolettato una parte della sentenza in cui vengono descritti i fatti di causa (non a caso, nella parte dedicata alla descrizione dello
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO), ove tuttavia viene anche esattamente specificato qual è
l'oggetto della domanda e cioè il risarcimento del danno - asseritamente patito dagli appellanti e da liquidare in via equitativa - derivante dalla disparità di trattamento rispetto ai colleghi beneficiati dalla manca impugnazione della sentenza di merito che aveva loro riconosciuto la predetta indennità.
Nella parte motiva, della sentenza, poi, il Tribunale di Lecce ha specificato le ragioni per cui l'omessa impugnazione da parte del della sentenza di questa Corte di Appello non potesse essere CP_102
considerata fonte di risarcimento in quanto non qualificabile come comportamento illecito/illegittimo, tale da determinare una responsabilità di tipo risarcitoria.
Il che esclude in radice che si sia in presenza di una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il Tribunale ha perfettamente compreso quali fossero petitum e causa petendi della domanda formulata dagli odierni appellanti, ma ne ha valutato l'infondatezza, chiarendo le ragioni della decisione in modo più che sufficiente.
Né tantomeno, per rispondere all'obbligo di motivazione della decisione, il Tribunale era tenuto a chiarire le ragioni per cui i richiami degli appellanti alla Carta di Nizza, alla Carta Costituzionale all'art.45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, fossero del tutto infondati e astrusi, posto che è stata esclusa la mancanza di illiceità/illegittimità del comportamento medesimo.
Ed invero, la disparità di trattamento che possa essersi verificata è una conseguenza del tutto indipendente dalla volontà della P.A. convenuta.
I principi giuridici di cui alle normative nazionale e internazionale citate dagli appellanti possono venire in considerazione allorchè la P.A. disciplini situazioni analoghe, che riguardino cioè la medesima categoria di lavoratori, in modo differente e discriminante.
Nel caso di specie, quand'anche l'omessa impugnazione della sentenza (che riguardava altri dipendenti del ) fosse dipesa da un “deprecabile disguido” (come si legge nelle difese del CP_102
), invece che da una scelta discrezionale, da ciò non deriverebbe una volontà di trattare in CP_102
modo diverso i dipendenti civili del che non hanno potuto usufruire del medesimo disguido. CP_102 Il comportamento del , quand'anche fosse frutto di un errore, invece che di una scelta CP_102 discrezionale, tutt'al più esporrebbe gli autori dell'errore medesimo ad azione risarcitoria/contabile da parte del medesimo, unico soggetto effettivamente danneggiato dalla mancata CP_102
impugnazione della sentenza a sé sfavorevole, a fronte del cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale verificatosi, e non già ad estendere– sia pur in forma risarcitoria – il diritto ad emolumenti non dovuti agli appellanti e/o ad altri dipendenti rimasti inerti.
La parità del trattamento, infatti, deve garantire al singolo dipendente la possibilità di impugnare il mancato riconoscimento di un diritto che lo stesso datore di lavoro ha invece riconosciuto ad altro dipendente con proprio atto, ovvero chiedere la riforma di quel provvedimento che ha riconosciuto il trattamento più favorevole non dovuto, ma non a estendere indiscriminatamente a tutti i dipendenti gli effetti di una sentenza passata in giudicato, neppure in via risarcitoria.
Occorre peraltro ricordare che per costante orientamento della S.C. “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di parità di trattamento, come espresso dal D.Lgs. n. 165/2001, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/12/2018,
n. 32587).
Il che evidenzia, ove necessario, che il principio di trattamento paritario non è garantito in modo assoluto, ma deve rispondere a specifiche condizioni che nel caso di specie, per le ragioni già esposte, pacificamente non ricorrono.
Con il secondo motivo di appello, si è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 1° comma n. 5
c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.
Orbene, sorvolando sull'indicazione di una norma che riguarda il giudizio di cassazione, si è già detto che ove, come sostenuto dagli appellanti, a determinare l'omessa impugnazione della sentenza n.
2307/2006 di questa Corte fosse stato un disguido/errore dell'amministrazione piuttosto che una scelta discrezionale, ciò non avrebbe alcuna conseguenza rispetto alla infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto l'errore e/o disguido non potrebbe determinare un effetto positivo in favore di chi è totalmente estraneo al giudizio cui lo stesso è connesso, dovendosi intendere il divieto di disparità di trattamento, come principio cui ispirare l'azione amministrativa nelle sue forme ordinarie e non già ad evitare conseguente non volute di una decisione giudiziaria sfavorevole all'amministrazione, che, tuttavia, ha favorito una parte dei dipendenti.
Quella decisione ha avuto come effetto collaterale l'arricchimento (giustificato, tuttavia, da una decisione giudiziaria) di quei dipendenti, ma non già un danno ai Colleghi che non hanno avviato l'iter giudiziario, ovvero, avendolo fatto, si sono ritrovati soccombenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando in senso sfavorevole.
Neppure il terzo motivo di appello può essere accolto.
Con lo stesso, si contesta in modo contraddittorio rispetto al precedente motivo, ove si era sostenuto che la mancata impugnazione fosse frutto di errore e non di decisione discrezionale, si sostiene che la discrezionalità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione in ogni caso non può trasformarsi in arbitrarietà.
Si tratta di tesi ancor più infondata, in quanto se si fosse trattato di scelta discrezionale – sebbene il
, come gli stessi appellanti hanno enfaticamente sottolineato, ha chiarito la natura diversa CP_102
del comportamento – ancor meno plausibili sarebbero le lamentele degli appellanti.
Ed invero a fronte di una decisione sfavorevole, di un quadro giurisprudenziale di merito ancora incerto, ben avrebbe potuto il fare acquiescenza alla sentenza per evitare ulteriori CP_102
conseguenze negative come il pagamento delle spese di lite, in caso di ulteriore soccombenza innanzi alla Corte di Cassazione.
Va infine, sottolineato che i ricorrenti in primo come in secondo grado non hanno chiarito quale sarebbe in concreto il pregiudizio subito, essendosi rifugiati nella richiesta di liquidazione equitativa,
Va da sé che, prima ancora di esaminare il tema della liquidazione del danno, occorre allegare in concreto quel sia il nocumento che agli appellanti sarebbe derivato, una volta accertato - e su ciò vi è piena consapevolezza da parte degli stessi appellanti - che a nessun dipendente civile (e quindi neppure ad essi) era dovuta l'indennità in contestazione.
Né si potrebbe mai ipotizzare che il danno potrebbe derivare dalla mera consapevolezza che un collega sia stato invece beneficiato da un errore.
Dalla lettura del ricorso introduttivo emerge la carenza di allegazione degli elementi costituivi del danno, per tali non potendosi intendere il mero assistere quotidianamente alla pretesa disparità di trattamento.
Merita, infine, accoglimento la domanda di condanna per responsabilità aggravata degli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., formulata dal . CP_102
La manifesta infondatezza dell'appello denota la sussistenza di responsabilità in capo agli appellanti, che hanno agito in giudizio, anche in grado di appello, sostenendo tesi astruse e travisando (in parte) anche il contenuto della decisione di primo grado, denotando così anche mancanza di diligenza o prudenza minime necessarie per valutare l'infondatezza della pretesa azionata e le conseguenze dell'iniziativa giudiziaria intrapresa.
A tale fine appare equo determinare in € 500,00 l'importo che ognuno degli appellanti dovrà versare al in aggiunta alle spese di lite. CP_102 Ai sensi dell'art. 96, comma quarto, gli appellanti dovranno altresì versare alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare nell'importo minino di € 500,00,
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex DM n. 55/2014, in €
27.370,00, tenendo conto dello scaglione del valore indeterminabile di complessità bassa, nonché dei parametri per la fase di studio calcolati in misura leggermente superiore al minimo (€ 1500,00 per la fase di studio;
€ 1.000 per la fase introduttiva;
€ 2.300 per la fase decisionale;
nulla per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, va disposto l'aumento del 470% (30% per i primi 9 successivi al primo appellante e 10% per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta) per il numero di controparti e così in totale € 27.360,00. Il relativo pagamento, al lordo di spese generali e accessori di legge, dovrà essere eseguito pro quota da ciascun appellante.
La Corte infine dà atto che gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter del
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce– Sez. Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18.1.2022 da
[...]
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[...] Parte_10 Controparte_1 CP_2 [...]
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, , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
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[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
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, , , , CP_32 Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36
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[...] Controparte_37 Controparte_38 CP_39 CP_40
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[...] Controparte_44 Controparte_45 CP_46
, , , CP_47 CP_103 Controparte_49 CP_104 , , , CP_52 CP_53 Controparte_54 CP_55
, , , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_58
, , , , Controparte_59 CP_60 Controparte_61 Controparte_62
, , CP_63 Controparte_64 Controparte_65 Controparte_66
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[...] Controparte_67 Controparte_68 CP_69
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[...] Controparte_70 CP_71 CP_72 CP_73
, , CP_74 Controparte_75 CP_76 [...]
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, , ,
[...] Controparte_82 CP_83 Controparte_84
, , CP_85 Controparte_86 CP_87 Controparte_88
, , , , CP_89 CP_90 Controparte_91 CP_92 CP_93
, , , ,
[...] Controparte_105 CP_95 Controparte_96
, , , Controparte_97 Controparte_98 Controparte_99 CP_100
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[...] CP_101 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
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[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, nei confronti del Pt_21 Parte_22 Parte_23 CP_102
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza dell'8.11.2021 n. 3074 del Tribunale
[...]
di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento pro quota in favore del delle Controparte_102 spese di questo grado di giudizio, liquidate ex D.M. 55/2014, nella misura di € 27.307,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge;
-ai sensi dell'art. 96, comma 3,, c.p.c., condanna ognuno degli appellanti al pagamento al risarcimento dei danni in favore di parte appellata, nella misura di € 500,00,nonché al pagamento di ulteriori € 500,00, in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto che gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter del DPR
115/2002.
-Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 19.3.3025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi