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5 gennaio 1972
5 gennaio 1972
Art. 1. (Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.
Commentari • 3
- 1. Ricostruzione e ristrutturazione edilizia: ecco le differenzeAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2006 · 0.7029684
Giurisprudenza • 167
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/07/2014, n. 8313Provvedimento: […] 2 – Violazione di legge per violazione dell'art. 1 della legge n. 1086 del 1971, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta. […] In ragione della indicata nozione di attività urbanistico-edilizia, deve ritenersi che le esigenze di cui all'art. 1 della legge n. 1086/1971, cit., devono essere ricondotte a tale nozione, risultandovi coinvolti interessi pubblici che le citate norme affidano alla competenza regionale.Leggi di più...
- incompetenza amministrativa·
- violazione di legge·
- annullamento provvedimento·
- sospensione lavori·
- eccesso di potere·
- improcedibilità per difetto di interesse·
- procedimento amministrativo·
- tutela urbanistica·
- spese di giudizio·
- competenza regionale