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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1427/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANGELERI ELISABETTA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. ANGELERI ELISABETTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia codesto On.le Tribunale, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_2
[...
[...] e alle seguenti CONDIZIONI: 1) Affidare il figlio minore, , ad
[...] CP_1 Per_1
entrambi i genitori congiuntamente con residenza stabile presso il padre con libero diritto visita della secondo le esigenze di entrambi i genitori e le esigenze di studio del figlio;
2) Ciascuno dei genitori provvede direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; 3) Assegnare definitivamente la casa coniugale al marito che la abita sin dal settembre 2020; 4) I coniugi dichiarano di aver risolto separatamente ogni altra questione economica;
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno alimentare per sé a carico dell'altro coniuge;
6) Ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 8 settembre 1996 in Valenza (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Voghera in data 12 Per_2
settembre 2000 e , ad Alessandria in data 22 luglio 2007. Per_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria in data 26 marzo 2018, nella procedura R.G. 3797/2017.
Le parti rappresentavano che la convivenza era cessata in occasione della separazione e non era più stata ristabilita e che, nelle more, il figlio diveniva economicamente autosufficiente;
Per_2
Le parti precisavano che il figlio minore ha residenza presso il padre sin da quando vi è Per_1
stato lo scambio delle abitazioni e che, da allora, ciascuno dei genitori provvede direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; dichiaravano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria omologava la separazione tra le parti in data 26 marzo 2018, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 19 giugno 2024.
Non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra le parti.
2 Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, all'udienza del 13 novembre 2024, i genitori dichiaravano: “che fanno weekend alternati, e Per_1
il martedì e giovedì sera dal papà, gli altri giorni con la mamma. ora è in argentina, sta facendo un anno all'estero, torna a luglio del 2025. L'anno all'estero viene sostenuto metà per ciascuno”.
Detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , i
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Valenza (AL), in data 8 settembre 1996 (Anno 1996 Parte
2 Serie A N. 38);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valenza (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore, , ad entrambi i genitori congiuntamente, con residenza stabile presso Per_1
il padre, con libero diritto di visita della madre, secondo le esigenze di entrambi i genitori e le esigenze di studio del figlio;
dispone che ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; spese straordinarie come regolate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che la casa coniugale viene assegnata definitivamente al marito – proprietario-, che la abita già sin dal settembre 2020;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver risolto separatamente ogni altra questione economica;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno alimentare per sé a carico dell'altro coniuge;
prende atto che ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
3 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1427/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANGELERI ELISABETTA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. ANGELERI ELISABETTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia codesto On.le Tribunale, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_2
[...
[...] e alle seguenti CONDIZIONI: 1) Affidare il figlio minore, , ad
[...] CP_1 Per_1
entrambi i genitori congiuntamente con residenza stabile presso il padre con libero diritto visita della secondo le esigenze di entrambi i genitori e le esigenze di studio del figlio;
2) Ciascuno dei genitori provvede direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; 3) Assegnare definitivamente la casa coniugale al marito che la abita sin dal settembre 2020; 4) I coniugi dichiarano di aver risolto separatamente ogni altra questione economica;
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno alimentare per sé a carico dell'altro coniuge;
6) Ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 8 settembre 1996 in Valenza (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Voghera in data 12 Per_2
settembre 2000 e , ad Alessandria in data 22 luglio 2007. Per_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria in data 26 marzo 2018, nella procedura R.G. 3797/2017.
Le parti rappresentavano che la convivenza era cessata in occasione della separazione e non era più stata ristabilita e che, nelle more, il figlio diveniva economicamente autosufficiente;
Per_2
Le parti precisavano che il figlio minore ha residenza presso il padre sin da quando vi è Per_1
stato lo scambio delle abitazioni e che, da allora, ciascuno dei genitori provvede direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; dichiaravano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria omologava la separazione tra le parti in data 26 marzo 2018, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 19 giugno 2024.
Non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra le parti.
2 Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, all'udienza del 13 novembre 2024, i genitori dichiaravano: “che fanno weekend alternati, e Per_1
il martedì e giovedì sera dal papà, gli altri giorni con la mamma. ora è in argentina, sta facendo un anno all'estero, torna a luglio del 2025. L'anno all'estero viene sostenuto metà per ciascuno”.
Detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , i
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Valenza (AL), in data 8 settembre 1996 (Anno 1996 Parte
2 Serie A N. 38);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valenza (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore, , ad entrambi i genitori congiuntamente, con residenza stabile presso Per_1
il padre, con libero diritto di visita della madre, secondo le esigenze di entrambi i genitori e le esigenze di studio del figlio;
dispone che ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento del figlio ed alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%; spese straordinarie come regolate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che la casa coniugale viene assegnata definitivamente al marito – proprietario-, che la abita già sin dal settembre 2020;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver risolto separatamente ogni altra questione economica;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno alimentare per sé a carico dell'altro coniuge;
prende atto che ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
3 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani