TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1570/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di affidamento del figlio minore, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]– Loc. Le Parte_1
Piastre alla via Modenese n. 696, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetta Berardinelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia al Corso Silvano Fedi n. 20;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
Loc. Piano Lacco, domiciliato in Quarrata alla via di Mezzo n. 180;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.8.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione con dalla quale nasceva il figlio CP_1
(nato il [...]), il quale veniva riconosciuto dal padre solamente Per_1
tre anni dopo, nel corso del procedimento civile nrg.1941/2020.
Nel corso di quel giudizio, al fine di favorire i rapporti , venivano Persona_2 stabiliti incontri in modalità osservata;
a seguito di un iniziale buon andamento degli incontri, il resistente si sottraeva agli appuntamenti al SERD e non riusciva a coltivare il rapporto con il figlio, interrompendolo e non rendendosi rintracciabile. Da allora, il resistente si disinteressava al figlio, senza contribuire in alcun modo al suo mantenimento.
Pertanto, la ricorrente, visto il disinteresse paterno, agiva in giudizio per ottenere l'affidamento super esclusivo del figlio minore.
Instaurato il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 20.2.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. Le parti hanno un figlio, , di anni sette. Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 3.10.2022 assunto a definizione del procedimento n.r.g. 1941/2020, disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, dando atto della sussistenza di profili di criticità nei confronti del padre, il quale si era volutamente sottratto ai controlli previsti per la dipendenza da sostanze stupefacenti e aveva dichiarato di essere ricaduto nel consumo di cocaina.
A far data dalla emissione del provvedimento del 2022, non risulta che il resistente si sia, in qualche misura, attivato per un percorso di recupero della propria genitorialità, né risulta che si sia concretamente interessato del figlio minore.
Lo stesso, peraltro, risulta irreperibile al proprio indirizzo di residenza anagrafica, né si ha conoscenza di dove possa trovarsi.
Appare evidente, quindi, come la ricorrente necessiti di assumere, in autonomia, tutte le decisioni, anche quelle di maggiore rilevanza, relative al figlio minore, in quanto la permanenza dell'affido solamente esclusivo appare essere di
2 nocumento per il minore, potendo, di fatto, paralizzare importanti decisioni nel suo interesse.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglio indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Pistoia del 3.10.2022, dispone l'affidamento super esclusivo di alla Per_1
madre, la quale potrà assumere in autonomia, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, educativo, sanitario e inerenti la residenza abituale e l'espatrio;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 2.356,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1570/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di affidamento del figlio minore, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]– Loc. Le Parte_1
Piastre alla via Modenese n. 696, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetta Berardinelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia al Corso Silvano Fedi n. 20;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
Loc. Piano Lacco, domiciliato in Quarrata alla via di Mezzo n. 180;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.8.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione con dalla quale nasceva il figlio CP_1
(nato il [...]), il quale veniva riconosciuto dal padre solamente Per_1
tre anni dopo, nel corso del procedimento civile nrg.1941/2020.
Nel corso di quel giudizio, al fine di favorire i rapporti , venivano Persona_2 stabiliti incontri in modalità osservata;
a seguito di un iniziale buon andamento degli incontri, il resistente si sottraeva agli appuntamenti al SERD e non riusciva a coltivare il rapporto con il figlio, interrompendolo e non rendendosi rintracciabile. Da allora, il resistente si disinteressava al figlio, senza contribuire in alcun modo al suo mantenimento.
Pertanto, la ricorrente, visto il disinteresse paterno, agiva in giudizio per ottenere l'affidamento super esclusivo del figlio minore.
Instaurato il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 20.2.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. Le parti hanno un figlio, , di anni sette. Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 3.10.2022 assunto a definizione del procedimento n.r.g. 1941/2020, disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, dando atto della sussistenza di profili di criticità nei confronti del padre, il quale si era volutamente sottratto ai controlli previsti per la dipendenza da sostanze stupefacenti e aveva dichiarato di essere ricaduto nel consumo di cocaina.
A far data dalla emissione del provvedimento del 2022, non risulta che il resistente si sia, in qualche misura, attivato per un percorso di recupero della propria genitorialità, né risulta che si sia concretamente interessato del figlio minore.
Lo stesso, peraltro, risulta irreperibile al proprio indirizzo di residenza anagrafica, né si ha conoscenza di dove possa trovarsi.
Appare evidente, quindi, come la ricorrente necessiti di assumere, in autonomia, tutte le decisioni, anche quelle di maggiore rilevanza, relative al figlio minore, in quanto la permanenza dell'affido solamente esclusivo appare essere di
2 nocumento per il minore, potendo, di fatto, paralizzare importanti decisioni nel suo interesse.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglio indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Pistoia del 3.10.2022, dispone l'affidamento super esclusivo di alla Per_1
madre, la quale potrà assumere in autonomia, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, educativo, sanitario e inerenti la residenza abituale e l'espatrio;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 2.356,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3