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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC PO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 708/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE CARMEN;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione. pagina1 di 3
2-. La domanda attorea non è fondata per le ragioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ha confermato, anche a seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente, gli esiti della prima consulenza.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
In particolare, il Consulente ha rappresentato che “dopo aver raccolto accuratamente i dati anamnestici forniti dal periziando avendo esaminato attentamente la documentazione sanitaria allegata, ha effettuato un'accurata visita medica.
Il ricorrente risulta affetto da:
- Poliatrosi a media incidenza funzionale. Codice7010 (analogico): 40%
- Disturbo depressivo. Codice 2205: 25%
- Lesione completa cuffia rotatori spalla destra e sinistra. Codice
7208 (analogico): 30%
- Diabete mellito. Codice 9309: 41%
- Artrosi deformante alle mani bilateralmente. Codice 7202 (analogico):
35%
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Codice 4005: 37%
Applicando la Formula di Balthazard per le patologie del paziente si raggiunge una percentuale pari al 92%.”
Il CTU ha concluso, ritenendo il ricorrente “affetto dalle seguenti patologie: “Poliatrosi a media incidenza funzionale in soggetto con disturbo depressivo, lesione completa cuffia rotari spalla destra e sinistra, diabete mellito, artrosi deformante alle mani bilateralmente ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale.”, per le quali ha riconosciuto una percentuale di inabilità al lavoro pari al 92% e, pertanto,
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inferiore a quella prevista dall'art. 12 L. 118/1971 per il riconoscimento della relativa pensione.
Le conclusioni, cui è pervenuto l'Ausiliario, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Pertanto, deve essere esclusa in capo al ricorrente una “totale inabilità lavorativa”, necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/1971.
6.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 01/12/2025
Il giudice
UC PO
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