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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5113/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.12.2023 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MANCINI LINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 110;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e
pag. 1 di 3 disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento economico.
Sia ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Voghera, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni di rito dell'emananda sentenza sui pubblici registri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che in data 05.12.2023 veniva presentato dalla ricorrente ricorso cumulativo per la pronuncia della separazione personale e dello scioglimento del matrimonio e che il Sig. imaneva contumace nel presente procedimento;
CP_1
Rilevato che con sentenza n. 803/2024, emessa il 17.4.2024, pubbl. il 02.5.2024, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
Si dà atto che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate, precisando di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene statuito in ordine alle spese di lite del presente procedimento, rilevata la necessarietà delle pronunce di separazione e divorzio, attinenti al solo status.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e l 07.5.2018 in Voghera (PV) (atto n. 12,
[...] CP_1
Parte I, anno 2018);
pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5113/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.12.2023 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MANCINI LINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 110;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e
pag. 1 di 3 disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento economico.
Sia ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Voghera, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni di rito dell'emananda sentenza sui pubblici registri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che in data 05.12.2023 veniva presentato dalla ricorrente ricorso cumulativo per la pronuncia della separazione personale e dello scioglimento del matrimonio e che il Sig. imaneva contumace nel presente procedimento;
CP_1
Rilevato che con sentenza n. 803/2024, emessa il 17.4.2024, pubbl. il 02.5.2024, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
Si dà atto che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate, precisando di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene statuito in ordine alle spese di lite del presente procedimento, rilevata la necessarietà delle pronunce di separazione e divorzio, attinenti al solo status.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e l 07.5.2018 in Voghera (PV) (atto n. 12,
[...] CP_1
Parte I, anno 2018);
pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3