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22 marzo 2001
22 marzo 2001
Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell' articolo 32 della Costituzione ;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell' articolo 32 della Costituzione ;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
Commentari • 4
- 1. Elettrosmog & 5G: cosa c’è da sapereAntonio Lo Cascio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 3.0844383
[…] D'altronde la normativa stessa che disciplina tale fenomeno ne fa espresso riferimento all'art. 1 (Legge Quadro n. 36 del 2001). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 87
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 2615Provvedimento: […] Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha impugnato gli atti, indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto svariati profili (violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 11/2001, dell'art. 1 della legge n. 10/1977, dell'art. 1, comma 4, lett. c) della legge n. 59/1997, degli artt. 69 e 83 del d.lgs. n. 112/1998, dell'art. 1, comma 15 della legge n. 249/1997, degli artt. 3 e 4 del d.m. 381/1998, degli artt. 1, 4 e 8 della legge n. 36/2001, nonché l'eccesso di potere per sviamento e per difetto assoluto di adeguata e preventiva istruttoria, per irragionevolezza ed illogicità e per violazione dei princìpi in materia urbanistica), chiedendone l'annullamento.Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge regionale·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- regolamento per installazione di impianti di radiofrequenza·
- eccesso di potere·
- principi urbanistici·
- improcedibilità del ricorso