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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6661/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zaggia Elena Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Casotto Alessia Controparte_1
Parte convenuta e contro
, con il patrocinio dell'avvocato Buoso Federica CP_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“A) In via principale:
-revocare a far data da novembre 2023, e già in via d'urgenza, l'obbligo del signor di Pt_1
Con contribuire al mantenimento della figlia disponendo che nulla debba più essere corrisposto alla Con signora né alla figlia a tale titolo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
pagina 1 di 9 B) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale ritenga tuttora sussistere le condizioni per un contributo Con paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ridurre il contributo mensile disponendo che il signor sia tenuto ad erogare un assegno non superiore a 100,00 euro mensili. Pt_1
-statuire che l'assegno debba essere erogato direttamente alla figlia.
C) In ogni caso: condannare la resistente all'integrale rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio in caso di opposizione”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
Rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in capo al sig. l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma (già statuita dal CP_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto n. 543/12 R.R. del 12.07.2012 e correttamente rivalutata in base agli indici Istat a giugno 2023) di euro 423,26 o della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia dal Tribunale, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Padova.
Disporre che il predetto contributo di mantenimento venga corrisposto dal sig. Parte_1
direttamente alla figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese.
Stante il concreto pericolo che il sig. possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi Parte_1 di contributo economico per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 473bis.36 c.p.c. imporre all'obbligato di prestare idonea assegnando al medesimo un termine di 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento per adempiere a tale obbligo e condannando altresì il sig. a Pt_1
Con corrispondere alla figlia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 50,00, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria”.
Per parte intervenuta:
pagina 2 di 9 “Nel merito
- Rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare in capo al sig. l'obbligo di Pt_1
Con contribuire al mantenimento della figlia con il versamento, direttamente alla figlia stessa entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 423,26 (ovvero l'importo statuito dal Tribunale per i
Minorenni di Venezia con decreto n. 543/12 R.R. in data 06-07-2012 e depositato in Cancelleria in data 12-07-2012, correttamente rivalutato ad oggi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con base il mese di giugno, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Padova.
- Stante il concreto pericolo che il sig. possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di Pt_1 contributo economico, ai sensi dell'art. 473bis. 36 c.p.c. imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, assegnando al medesimo un termine di 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento per l'adempimento di tale obbligo e condannando altresì, ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c., il sig. a versare la somma di Euro 50,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, alla Pt_1 figlia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che dalla relazione more uxorio con Parte_1
Cont era nata, in data 8.7.1999, la figlia oggi maggiorenne, chiedeva la modifica Persona_1
delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 6.7.2012 che Cont prevedeva, su accordo delle parti, che l'odierno ricorrente versasse alla madre di la somma di €
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Il ricorrente allegava che, all'epoca del ricorso congiunto, egli era dipendente di una società francese
(denominata Teleperformance), con una posizione lavorativa che gli garantiva un reddito annuo lordo di circa € 30.000,00; tale attività cessava nel 2017 allorquando, a seguito di una missiva in cui l'azienda anticipava il licenziamento per ridimensionamento, egli si vedeva costretto ad accettare un accordo che prevedeva un incentivo all'esodo; la situazione di disoccupazione, accompagnata da una grave crisi personale, era durata sino al 2019, quando il ricorrente iniziava a lavorare per una società di pulizie a tempo determinato, ma il pieno reinserimento lavorativo veniva ostacolato dalla crisi pandemica;
nel
2022 il sig. riusciva a reperire un diverso lavoro come cameriere presso un ristorante a Pt_1
Maastricht, con un ridimensionamento importante rispetto alla capacità economica che egli aveva nel
2012. pagina 3 di 9 Cont allegava altresì che la figlia – con la quale non intratteneva più rapporti da Parte_1
diversi anni - nel frattempo aveva compiuto 24 anni e frequentava una scuola per attori a Milano, scelta che denota di per sé una sostanziale autonomia o, comunque, il sostegno da parte della famiglia materna;
deduceva, infine, oltre al peggioramento delle proprie condizioni lavorative, la necessità di sostenere mensilmente la somma di € 530,00 per canone di locazione oltre al € 301,00 per spese;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia o, in subordine, la riduzione della somma a proprio carico ad € 100,00 mensili.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il sig. CP_3 CP_1 Pt_1
risultava inadempiente al proprio obbligo di mantenimento della figlia, essendo anche risultati vani i tentativi tramite il legale di sollecitare l'adempimento puntuale dei provvedimenti vigenti;
a fronte Cont dell'inerzia manifestata, la figlia aveva sporto querela per la violazione degli obblighi contributivi e, solo a far data dal mese di aprile del 2023 il sig. aveva iniziato a versare mensilmente alla Pt_1 madre la somma di € 350,00 mensili, anziché l'importo rivalutato;
quanto alla figlia, la stessa dopo aver conseguito la maturità a Londra aveva deciso di proseguire gli studi universitari nell'ambito della recitazione, ottenendo l'ammissione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – corso AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale) con ottimo profitto, conseguendo a novembre del 2023 il diploma accademico di primo livello, equipollente alla laurea triennale, in recitazione, con il voto di 106/110; per ciascuno dei tre anni di iscrizione, la ragazza aveva inoltre ottenuto una borsa di studio che aveva coperto i costi sostenuti per l'iscrizione alla scuola e parte dei canoni di locazione per l'alloggio a Cont Milano, pari ad € 450,00 mensili;
inoltre aveva dovuto, nel corso dell'iter formativo, effettuare casting, provini, progetti richiesti necessariamente dal progetto accademico e non retribuiti;
quanto alla propria situazione lavorativa, la convenuta allegava di lavorare tramite contratti di prestazione occasionale come attrice, collaborando con una compagnia teatrale e riuscendo a mala pena ad affrontare le spese per il vivere quotidiano proprio e della figlia.
La convenuta chiedeva, pertanto, la conferma dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del ricorrente, con il versamento della somma ad oggi rivalutata di € 423,26 oltre al 50% Cont delle spese straordinarie direttamente alla figlia maggiorenne chiedeva, inoltre, stante il concreto pericolo di inadempimento agli obblighi di contributo economico in capo a la Parte_1
prestazione di idonea garanzia personale o reale, con condanna del ricorrente al versamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
pagina 4 di 9 Si costituiva altresì, con atto di intervento volontario, aderendo alle difese della convenuta CP_2
e facendo presente di essersi sempre impegnata al massimo per svolgere proficuamente gli studi e affrontare ogni esperienza utile per costituirsi un curriculum vitae adeguato al mondo del lavoro, cercando di gravare il meno possibile sulle finanze della madre e rilevando di essere stata costretta a sporgere querela per gli inadempimenti del padre all'obbligo di mantenimento;
evidenziava di aver percepito, nell'anno 2023, un reddito imponibile annuo di soli € 725,00 e di essere affetta dal Morbo di
Chron, malattia che comporta terapia farmacologica specifica per controllarne i sintomi;
rilevava, infine, di aver continuato ad adoperarsi attivamente nella propria formazione, partecipando ad un progetto dell'Accademia ove ha conseguito la laurea per un compenso lordo di circa € 400,00 complessivi.
L'intervenuta aderiva dunque alle conclusioni della madre convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di cui al ricorso e il versamento, direttamente a sé, dell'importo rivalutato di € 423,26 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del padre, nonché la prestazione da parte di quest'ultimo di idonea garanzia reale o personale e la condanna al pagamento di astreintes ex art. 614 bis c.p.c. in caso di inadempimento.
All'udienza del 22.3.2024 venivano sentite le parti e il Giudice delegato, su richiesta concorde dei difensori, disponeva un rinvio per pendenti trattative.
A seguito di una ulteriore richiesta di rinvio, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del
4.7.2024 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza per discussione della causa e rimessione al Collegio ex art. 473bis. 22 c.p.c. al 19.11.2024; in tale sede, le parti discutevano la causa precisavano le conclusioni come in epigrafe.
********
Preliminarmente, il Collegio condivide e richiama l'ordinanza del 4.7.2024, con cui il Giudice delegato ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria;
si osserva infatti che tutte le parti hanno prodotto documentazione relativa alle rispettive condizioni economiche, ciò che è sufficiente, unitamente agli elementi di valutazione ex art. 115 c.p.c., alla decisione della causa.
Venendo al merito, occorre in primo luogo valutare la domanda principale del ricorrente e, dunque,
Cont accertare se sussista ancora l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento della figlia oggi maggiorenne.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in punto di mantenimento dei figli maggiorenni, tale diritto sussiste laddove il figlio dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo pagina 5 di 9 economicamente – anche, se del caso, ridimensionando le proprie aspirazioni -, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa;
ciononostante, la Corte di Cassazione non ha mancato di evidenziare che il giudice è chiamato a valutare, “con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanza che giustificano il permanere del suddetto obbligo”, purché quest'ultimo non si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14.8.2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, in modo tale da giustificare il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr.
Cass. Civ. n. 26875 del 20.9.2023).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che la convenuta e la figlia intervenuta abbiano dato prova dell'attivazione della ragazza al fine di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, sebbene non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Cont Ed infatti, si è iscritta all'accademia teatrale Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – corso AFAM
(Alta Formazione Artistica e Musicale), conseguendo a novembre del 2023 il diploma accademico di primo livello in recitazione con votazione di 106/110 (cfr. doc. 7 convenuta); nel corso dei tre anni accademici ha ricevuto, quale studentessa fuori sede, dei rimborsi spese a titolo di borsa di studio (cfr. doc. 9 convenuta).
Sebbene abbia indicato, nel proprio curriculum, lo svolgimento di diverse attività legate al CP_2
mondo dello spettacolo, la stessa ha specificamente dedotto che si è sempre trattato di iniziative dell'accademia, obbligatorie per formazione ma non remunerative, come risulta evidente dalla dichiarazione dei redditi agli atti, secondo cui nel 2023 ha percepito un reddito CP_2
complessivo di circa € 720,00 complessivi.
Va rilevato che lo svolgimento di attività retribuita a tempo determinato non è di per sé idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, la quale deve anzi escludersi per la breve durata del rapporto e la ridotta misura della retribuzione (cfr. Cass. Civ. n. 40282 del 15.12.2021); considerazioni del tutto analoghe vanno riferite al conseguimento delle borse di studio, anche tenendo pagina 6 di 9 conto delle accresciute necessità di spesa della ragazza quale studentessa fuori sede, che infatti aveva reperito un alloggio in locazione come da doc. 10 di parte convenuta (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2171 del
15.2.2012, secondo cui il raggiungimento dell'indipendenza economica non può dirsi dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità del beneficiario).
Per quanto attiene all'attuale situazione di è notorio che, nel mondo dello spettacolo, il CP_2 reperimento di un'attività lavorativa stabile non sia immediato, essendo anzi fisiologica la necessità di maturare una certa esperienza a seguito del conseguimento del titolo di studio, spesso mediante collaborazioni brevi e scarsamente remunerative;
peraltro, l'intervenuta ha dedotto e dimostrato di essersi attivata anche in seguito al diploma, partecipando ad un progetto temporaneo della Fondazione
Milano nel febbraio del 2024 (cfr. doc. 9 intervenuta).
Da quanto sopra esposto, tenendo conto dell'età della figlia (oggi 25 anni), del suo recente conseguimento del titolo di studio e della sua concreta attivazione, sia durante la formazione che a seguito del diploma, per inserirsi nel mondo del lavoro, si ritiene che l'attuale situazione di non autosufficienza economica non sia imputabile a CP_2
Venendo al profilo della quantificazione del mantenimento – il ricorrente ha infatti chiesto, in via subordinata, la riduzione del contributo -, si osserva quanto segue.
La circostanza che la situazione economica e lavorativa del ricorrente sia peggiorata, rispetto all'epoca degli accordi davanti al Tribunale per i Minorenni non è stata specificamente contestata e, comunque, emerge dalla documentazione fiscale e dagli estratti di conto corrente prodotti da parte ricorrente;
egli ha allegato che nel 2012 percepiva redditi per circa € 30.000,00 lordi annui, mentre, a seguito di un periodo di disoccupazione e di attività lavorativa precaria, attualmente percepisce un reddito da lavoro poco superiore ad € 900,00 mensili (cfr. docc. 14-17 ricorrente); egli, inoltre, percepisce sussidi pubblici di assistenza e di sostegno alla locazione per circa € 3.500,00 complessivi annui, come da documentazione prodotta (cfr. docc. 28 e 29 ricorrente). ha inoltre documentato la recente diagnosi, nel maggio 2024, di adenocarcinoma Parte_1 dell'ileo terminale, come da doc. 30 prodotto con le note di trattazione scritta del 3.7.2024; trattasi di documentazione ammissibile in quanto sopravvenuta in corso di causa e su cui le controparti hanno specificamente preso posizione in sede di discussione della causa (cfr. verbale del 19.11.2024).
pagina 7 di 9 Nel merito di tale patologia, è ben vero che il ricorrente non ha specificamente dedotto la sua specifica incidenza sulla sua capacità lavorativa, ma deve comunque ritenersi del tutto verosimile che la stessa comporti oneri, prima insussistenti, per le relative cure.
La convenuta, pur avendo prodotto documentazione relativa ai propri redditi attuali, non ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica rispetto al passato, di talché si presume che la stessa sia analoga a quella del 2012.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i redditi e la situazione personale e lavorativa di Pt_1
abbiano effettivamente subito una contrazione, rispetto al passato;
la diminuzione della
[...]
capacità reddituale del genitore obbligato costituisce un fatto sopravvenuto, tale da incidere sugli assetti economici delle parti, che legittima una diminuzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Cont Ciò considerato, si ritiene congruo ridurre il contributo per il mantenimento della figlia a carico del ricorrente ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
il versamento, come richiesto dalla stessa intervenuta in questo giudizio, dovrà avvenire CP_2
direttamente a favore della figlia maggiorenne.
Quanto alla richiesta di prestazione di idonea garanzia personale o reale e alla condanna del ricorrente ex art. 614 bis c.p.c., richiesta dalle parti convenuta e intervenuta, la stessa non è meritevole di accoglimento.
L'art. 473bis. 36 c.p.c. comma 2 prevede che il Giudice possa imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, “se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico”; la possibilità di individuare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, è invece prevista dall'art. 473bis. 39 c.p.c. per il caso di gravi inadempienze, anche di natura economica.
Nel caso di specie, la stessa convenuta ha dedotto che dal mese di aprile del 2023, il sig. ha Pt_1 iniziato a versare mensilmente alla madre la somma di € 350,00 mensili, sia pure a seguito dell'apertura del procedimento penale e, in pendenza del presente giudizio, non sono stati dedotti altri inadempimenti o ritardi da parte del ricorrente.
Gli inadempimenti relativi agli anni antecedenti, oggetto del giudizio penale ed eventualmente di un procedimento civile per il recupero degli arretrati, esulano dalla valutazione in esame, che attiene esclusivamente alla sussistenza di un pericolo attuale di sottrazione all'adempimento degli obblighi di pagina 8 di 9 mantenimento ovvero di gravi inadempienze;
nel caso in esame, deve escludersi la sussistenza di tali presupposti tenendo conto, da un lato, del regolare pagamento dell'assegno mensile da più di un anno e, dall'altro lato, della riduzione dell'importo a carico del sig. , stabilita con il presente Pt_1
provvedimento, con decorrenza dalla data della domanda.
Atteso l'esito della controversia e la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di cui al decreto in data 6.7.2012 del Tribunale per i Minorenni di
Venezia (R.R. n. 543/2012), riduce il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne a carico di ad € 200,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al CP_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda (23.11.2023); dispone che il contributo per il mantenimento venga versato, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia maggiorenne CP_2
2. rigetta le domande di prestazione di garanzia personale o reale e di pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. formulate da parte convenuta e parte intervenuta;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6661/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zaggia Elena Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Casotto Alessia Controparte_1
Parte convenuta e contro
, con il patrocinio dell'avvocato Buoso Federica CP_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“A) In via principale:
-revocare a far data da novembre 2023, e già in via d'urgenza, l'obbligo del signor di Pt_1
Con contribuire al mantenimento della figlia disponendo che nulla debba più essere corrisposto alla Con signora né alla figlia a tale titolo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
pagina 1 di 9 B) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale ritenga tuttora sussistere le condizioni per un contributo Con paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ridurre il contributo mensile disponendo che il signor sia tenuto ad erogare un assegno non superiore a 100,00 euro mensili. Pt_1
-statuire che l'assegno debba essere erogato direttamente alla figlia.
C) In ogni caso: condannare la resistente all'integrale rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio in caso di opposizione”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
Rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in capo al sig. l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma (già statuita dal CP_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto n. 543/12 R.R. del 12.07.2012 e correttamente rivalutata in base agli indici Istat a giugno 2023) di euro 423,26 o della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia dal Tribunale, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Padova.
Disporre che il predetto contributo di mantenimento venga corrisposto dal sig. Parte_1
direttamente alla figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese.
Stante il concreto pericolo che il sig. possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi Parte_1 di contributo economico per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 473bis.36 c.p.c. imporre all'obbligato di prestare idonea assegnando al medesimo un termine di 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento per adempiere a tale obbligo e condannando altresì il sig. a Pt_1
Con corrispondere alla figlia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 50,00, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria”.
Per parte intervenuta:
pagina 2 di 9 “Nel merito
- Rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare in capo al sig. l'obbligo di Pt_1
Con contribuire al mantenimento della figlia con il versamento, direttamente alla figlia stessa entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 423,26 (ovvero l'importo statuito dal Tribunale per i
Minorenni di Venezia con decreto n. 543/12 R.R. in data 06-07-2012 e depositato in Cancelleria in data 12-07-2012, correttamente rivalutato ad oggi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con base il mese di giugno, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Padova.
- Stante il concreto pericolo che il sig. possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di Pt_1 contributo economico, ai sensi dell'art. 473bis. 36 c.p.c. imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, assegnando al medesimo un termine di 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento per l'adempimento di tale obbligo e condannando altresì, ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c., il sig. a versare la somma di Euro 50,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, alla Pt_1 figlia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che dalla relazione more uxorio con Parte_1
Cont era nata, in data 8.7.1999, la figlia oggi maggiorenne, chiedeva la modifica Persona_1
delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 6.7.2012 che Cont prevedeva, su accordo delle parti, che l'odierno ricorrente versasse alla madre di la somma di €
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Il ricorrente allegava che, all'epoca del ricorso congiunto, egli era dipendente di una società francese
(denominata Teleperformance), con una posizione lavorativa che gli garantiva un reddito annuo lordo di circa € 30.000,00; tale attività cessava nel 2017 allorquando, a seguito di una missiva in cui l'azienda anticipava il licenziamento per ridimensionamento, egli si vedeva costretto ad accettare un accordo che prevedeva un incentivo all'esodo; la situazione di disoccupazione, accompagnata da una grave crisi personale, era durata sino al 2019, quando il ricorrente iniziava a lavorare per una società di pulizie a tempo determinato, ma il pieno reinserimento lavorativo veniva ostacolato dalla crisi pandemica;
nel
2022 il sig. riusciva a reperire un diverso lavoro come cameriere presso un ristorante a Pt_1
Maastricht, con un ridimensionamento importante rispetto alla capacità economica che egli aveva nel
2012. pagina 3 di 9 Cont allegava altresì che la figlia – con la quale non intratteneva più rapporti da Parte_1
diversi anni - nel frattempo aveva compiuto 24 anni e frequentava una scuola per attori a Milano, scelta che denota di per sé una sostanziale autonomia o, comunque, il sostegno da parte della famiglia materna;
deduceva, infine, oltre al peggioramento delle proprie condizioni lavorative, la necessità di sostenere mensilmente la somma di € 530,00 per canone di locazione oltre al € 301,00 per spese;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia o, in subordine, la riduzione della somma a proprio carico ad € 100,00 mensili.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il sig. CP_3 CP_1 Pt_1
risultava inadempiente al proprio obbligo di mantenimento della figlia, essendo anche risultati vani i tentativi tramite il legale di sollecitare l'adempimento puntuale dei provvedimenti vigenti;
a fronte Cont dell'inerzia manifestata, la figlia aveva sporto querela per la violazione degli obblighi contributivi e, solo a far data dal mese di aprile del 2023 il sig. aveva iniziato a versare mensilmente alla Pt_1 madre la somma di € 350,00 mensili, anziché l'importo rivalutato;
quanto alla figlia, la stessa dopo aver conseguito la maturità a Londra aveva deciso di proseguire gli studi universitari nell'ambito della recitazione, ottenendo l'ammissione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – corso AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale) con ottimo profitto, conseguendo a novembre del 2023 il diploma accademico di primo livello, equipollente alla laurea triennale, in recitazione, con il voto di 106/110; per ciascuno dei tre anni di iscrizione, la ragazza aveva inoltre ottenuto una borsa di studio che aveva coperto i costi sostenuti per l'iscrizione alla scuola e parte dei canoni di locazione per l'alloggio a Cont Milano, pari ad € 450,00 mensili;
inoltre aveva dovuto, nel corso dell'iter formativo, effettuare casting, provini, progetti richiesti necessariamente dal progetto accademico e non retribuiti;
quanto alla propria situazione lavorativa, la convenuta allegava di lavorare tramite contratti di prestazione occasionale come attrice, collaborando con una compagnia teatrale e riuscendo a mala pena ad affrontare le spese per il vivere quotidiano proprio e della figlia.
La convenuta chiedeva, pertanto, la conferma dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del ricorrente, con il versamento della somma ad oggi rivalutata di € 423,26 oltre al 50% Cont delle spese straordinarie direttamente alla figlia maggiorenne chiedeva, inoltre, stante il concreto pericolo di inadempimento agli obblighi di contributo economico in capo a la Parte_1
prestazione di idonea garanzia personale o reale, con condanna del ricorrente al versamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
pagina 4 di 9 Si costituiva altresì, con atto di intervento volontario, aderendo alle difese della convenuta CP_2
e facendo presente di essersi sempre impegnata al massimo per svolgere proficuamente gli studi e affrontare ogni esperienza utile per costituirsi un curriculum vitae adeguato al mondo del lavoro, cercando di gravare il meno possibile sulle finanze della madre e rilevando di essere stata costretta a sporgere querela per gli inadempimenti del padre all'obbligo di mantenimento;
evidenziava di aver percepito, nell'anno 2023, un reddito imponibile annuo di soli € 725,00 e di essere affetta dal Morbo di
Chron, malattia che comporta terapia farmacologica specifica per controllarne i sintomi;
rilevava, infine, di aver continuato ad adoperarsi attivamente nella propria formazione, partecipando ad un progetto dell'Accademia ove ha conseguito la laurea per un compenso lordo di circa € 400,00 complessivi.
L'intervenuta aderiva dunque alle conclusioni della madre convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di cui al ricorso e il versamento, direttamente a sé, dell'importo rivalutato di € 423,26 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del padre, nonché la prestazione da parte di quest'ultimo di idonea garanzia reale o personale e la condanna al pagamento di astreintes ex art. 614 bis c.p.c. in caso di inadempimento.
All'udienza del 22.3.2024 venivano sentite le parti e il Giudice delegato, su richiesta concorde dei difensori, disponeva un rinvio per pendenti trattative.
A seguito di una ulteriore richiesta di rinvio, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del
4.7.2024 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza per discussione della causa e rimessione al Collegio ex art. 473bis. 22 c.p.c. al 19.11.2024; in tale sede, le parti discutevano la causa precisavano le conclusioni come in epigrafe.
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Preliminarmente, il Collegio condivide e richiama l'ordinanza del 4.7.2024, con cui il Giudice delegato ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria;
si osserva infatti che tutte le parti hanno prodotto documentazione relativa alle rispettive condizioni economiche, ciò che è sufficiente, unitamente agli elementi di valutazione ex art. 115 c.p.c., alla decisione della causa.
Venendo al merito, occorre in primo luogo valutare la domanda principale del ricorrente e, dunque,
Cont accertare se sussista ancora l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento della figlia oggi maggiorenne.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in punto di mantenimento dei figli maggiorenni, tale diritto sussiste laddove il figlio dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo pagina 5 di 9 economicamente – anche, se del caso, ridimensionando le proprie aspirazioni -, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa;
ciononostante, la Corte di Cassazione non ha mancato di evidenziare che il giudice è chiamato a valutare, “con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanza che giustificano il permanere del suddetto obbligo”, purché quest'ultimo non si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14.8.2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, in modo tale da giustificare il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr.
Cass. Civ. n. 26875 del 20.9.2023).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che la convenuta e la figlia intervenuta abbiano dato prova dell'attivazione della ragazza al fine di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, sebbene non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Cont Ed infatti, si è iscritta all'accademia teatrale Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – corso AFAM
(Alta Formazione Artistica e Musicale), conseguendo a novembre del 2023 il diploma accademico di primo livello in recitazione con votazione di 106/110 (cfr. doc. 7 convenuta); nel corso dei tre anni accademici ha ricevuto, quale studentessa fuori sede, dei rimborsi spese a titolo di borsa di studio (cfr. doc. 9 convenuta).
Sebbene abbia indicato, nel proprio curriculum, lo svolgimento di diverse attività legate al CP_2
mondo dello spettacolo, la stessa ha specificamente dedotto che si è sempre trattato di iniziative dell'accademia, obbligatorie per formazione ma non remunerative, come risulta evidente dalla dichiarazione dei redditi agli atti, secondo cui nel 2023 ha percepito un reddito CP_2
complessivo di circa € 720,00 complessivi.
Va rilevato che lo svolgimento di attività retribuita a tempo determinato non è di per sé idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, la quale deve anzi escludersi per la breve durata del rapporto e la ridotta misura della retribuzione (cfr. Cass. Civ. n. 40282 del 15.12.2021); considerazioni del tutto analoghe vanno riferite al conseguimento delle borse di studio, anche tenendo pagina 6 di 9 conto delle accresciute necessità di spesa della ragazza quale studentessa fuori sede, che infatti aveva reperito un alloggio in locazione come da doc. 10 di parte convenuta (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2171 del
15.2.2012, secondo cui il raggiungimento dell'indipendenza economica non può dirsi dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità del beneficiario).
Per quanto attiene all'attuale situazione di è notorio che, nel mondo dello spettacolo, il CP_2 reperimento di un'attività lavorativa stabile non sia immediato, essendo anzi fisiologica la necessità di maturare una certa esperienza a seguito del conseguimento del titolo di studio, spesso mediante collaborazioni brevi e scarsamente remunerative;
peraltro, l'intervenuta ha dedotto e dimostrato di essersi attivata anche in seguito al diploma, partecipando ad un progetto temporaneo della Fondazione
Milano nel febbraio del 2024 (cfr. doc. 9 intervenuta).
Da quanto sopra esposto, tenendo conto dell'età della figlia (oggi 25 anni), del suo recente conseguimento del titolo di studio e della sua concreta attivazione, sia durante la formazione che a seguito del diploma, per inserirsi nel mondo del lavoro, si ritiene che l'attuale situazione di non autosufficienza economica non sia imputabile a CP_2
Venendo al profilo della quantificazione del mantenimento – il ricorrente ha infatti chiesto, in via subordinata, la riduzione del contributo -, si osserva quanto segue.
La circostanza che la situazione economica e lavorativa del ricorrente sia peggiorata, rispetto all'epoca degli accordi davanti al Tribunale per i Minorenni non è stata specificamente contestata e, comunque, emerge dalla documentazione fiscale e dagli estratti di conto corrente prodotti da parte ricorrente;
egli ha allegato che nel 2012 percepiva redditi per circa € 30.000,00 lordi annui, mentre, a seguito di un periodo di disoccupazione e di attività lavorativa precaria, attualmente percepisce un reddito da lavoro poco superiore ad € 900,00 mensili (cfr. docc. 14-17 ricorrente); egli, inoltre, percepisce sussidi pubblici di assistenza e di sostegno alla locazione per circa € 3.500,00 complessivi annui, come da documentazione prodotta (cfr. docc. 28 e 29 ricorrente). ha inoltre documentato la recente diagnosi, nel maggio 2024, di adenocarcinoma Parte_1 dell'ileo terminale, come da doc. 30 prodotto con le note di trattazione scritta del 3.7.2024; trattasi di documentazione ammissibile in quanto sopravvenuta in corso di causa e su cui le controparti hanno specificamente preso posizione in sede di discussione della causa (cfr. verbale del 19.11.2024).
pagina 7 di 9 Nel merito di tale patologia, è ben vero che il ricorrente non ha specificamente dedotto la sua specifica incidenza sulla sua capacità lavorativa, ma deve comunque ritenersi del tutto verosimile che la stessa comporti oneri, prima insussistenti, per le relative cure.
La convenuta, pur avendo prodotto documentazione relativa ai propri redditi attuali, non ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica rispetto al passato, di talché si presume che la stessa sia analoga a quella del 2012.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i redditi e la situazione personale e lavorativa di Pt_1
abbiano effettivamente subito una contrazione, rispetto al passato;
la diminuzione della
[...]
capacità reddituale del genitore obbligato costituisce un fatto sopravvenuto, tale da incidere sugli assetti economici delle parti, che legittima una diminuzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Cont Ciò considerato, si ritiene congruo ridurre il contributo per il mantenimento della figlia a carico del ricorrente ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
il versamento, come richiesto dalla stessa intervenuta in questo giudizio, dovrà avvenire CP_2
direttamente a favore della figlia maggiorenne.
Quanto alla richiesta di prestazione di idonea garanzia personale o reale e alla condanna del ricorrente ex art. 614 bis c.p.c., richiesta dalle parti convenuta e intervenuta, la stessa non è meritevole di accoglimento.
L'art. 473bis. 36 c.p.c. comma 2 prevede che il Giudice possa imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, “se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico”; la possibilità di individuare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, è invece prevista dall'art. 473bis. 39 c.p.c. per il caso di gravi inadempienze, anche di natura economica.
Nel caso di specie, la stessa convenuta ha dedotto che dal mese di aprile del 2023, il sig. ha Pt_1 iniziato a versare mensilmente alla madre la somma di € 350,00 mensili, sia pure a seguito dell'apertura del procedimento penale e, in pendenza del presente giudizio, non sono stati dedotti altri inadempimenti o ritardi da parte del ricorrente.
Gli inadempimenti relativi agli anni antecedenti, oggetto del giudizio penale ed eventualmente di un procedimento civile per il recupero degli arretrati, esulano dalla valutazione in esame, che attiene esclusivamente alla sussistenza di un pericolo attuale di sottrazione all'adempimento degli obblighi di pagina 8 di 9 mantenimento ovvero di gravi inadempienze;
nel caso in esame, deve escludersi la sussistenza di tali presupposti tenendo conto, da un lato, del regolare pagamento dell'assegno mensile da più di un anno e, dall'altro lato, della riduzione dell'importo a carico del sig. , stabilita con il presente Pt_1
provvedimento, con decorrenza dalla data della domanda.
Atteso l'esito della controversia e la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di cui al decreto in data 6.7.2012 del Tribunale per i Minorenni di
Venezia (R.R. n. 543/2012), riduce il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne a carico di ad € 200,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al CP_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda (23.11.2023); dispone che il contributo per il mantenimento venga versato, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia maggiorenne CP_2
2. rigetta le domande di prestazione di garanzia personale o reale e di pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. formulate da parte convenuta e parte intervenuta;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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