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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 19.6.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1565 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pompilia Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza Monte Gennaro, 24;
Appellante/appellato incidentale e
1 CP
rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Fabrizi e Stefano Rubeo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Francesco
D'Ovidio, 20;
Appellata/appellante incidentale con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1486/23, depositata il 4.12.2023
Premesso che:
e anno contratto matrimonio civile il 7.6.1989, Parte_1 CP
hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]) e si Per_1 Per_2
sono separati consensualmente a seguito del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Tivoli il 25.11.2009, prevedendo, tra l'altro, che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento, che la casa coniugale sarebbe stata alienata a terzi e che il prezzo della relativa vendita sarebbe stato corrisposto al marito per il limitato importo di € 50.000,00 e per l'intera somma residua alla moglie;
con ricorso depositato in data 11.4.2020, ha adito il Tribunale di CP
Tivoli per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento di un assegno divorzile, in proprio favore, dell'importo
2 mensile di € 800,00, oltre alla regolamentazione della ripartizione delle spese straordinarie per il figlio, Per_2
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che non fosse riconosciuto alla moglie alcun assegno divorzile;
all'esito dell'udienza presidenziale del 7.12.2020, sono state confermate le condizioni della separazione e, con sentenza non definitiva del 19.3.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con la successiva sentenza n. 1486/23, il Tribunale ha riconosciuto in favore di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00, con CP
decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio ed ha compensato le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 20.3.2024, ha impugnato la sentenza, Parte_1
lamentando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reciproche condizioni economiche ed al contributo realmente fornito da durante la vita coniugale ed ha concluso chiedendo -previa CP
sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado- la revoca dell'assegno divorzile e la condanna della controparte alla restituzione di quanto già percepito;
con vittoria delle spese di lite;
in data 14.3.2025, si è costituita contestando la fondatezza CP
dell'appello e concludendo per il relativo rigetto, nonché chiedendo, in via incidentale, il riconoscimento di un assegno divorzile del maggior importo mensile di € 800,00; con vittoria delle spese de doppio grado del giudizio;
con le note autorizzate depositate il 17.4.2025, ha contestato la Parte_1
fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla controparte;
3 il Procuratore Generale, in data 30.5.2025, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti minorenni nella controversia;
con decreto del 16.5.202, le parti sono state autorizzate al deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al fine di precisare le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere verte esclusivamente sull'eventuale revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore di ovvero sulla CP
sua quantificazione, stabilita dal Tribunale nell'importo mensile di € 300,00 e di cui la beneficiaria ha chiesto l'aumento sino ad € 800,00.
In ordine alla natura della prestazione in esame, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia
4 nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 18522 del 4.9.2020).
Più specificatamente, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare)” (Cass., Sez. 1,
11/10/2024, n. 26520); e che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie
5 risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass., Sez. 1,
16/09/2024, n. 24795).
Occorre, quindi, non solo riesaminare la situazione economica di entrambe le parti, ma altresì verificare il contributo fornito da ciascuno dei coniugi nel corso della convivenza matrimoniale, protrattasi per circa 20 anni (dal 1989, fino all'introduzione del giudizio di separazione, nel 2009).
La Corte osserva, dunque, che:
- (che attualmente ha 68 anni), pacificamente ha svolto CP
attività lavorativa solo per i primi due anni della vita coniugale (fino al
1991); in seguito, si è occupata dei figli (nati nel 1990 e nel 1992) e del menage familiare, verosimilmente per una scelta condivisa con il coniuge;
vive in una casa di sua proprietà; è comproprietaria (per il 40%) di un immobile, sito in Gubbio, ereditato da una zia;
dal mese di aprile 2024, percepisce l'assegno sociale mensile di € 265,00 circa;
è titolare di un conto corrente sul quale confluiscono unicamente l'assegno sociale e l'assegno divorzile che, al 31.12.2024, aveva un saldo attivo di circa €
8.700,00 (come da estratti di conto corrente depositati in atti); è titolare di
Buoni Fruttiferi Postali per un valore di circa € 2.000,00;
- (che attualmente ha 70 anni) ha lavorato come geometra Parte_1
e, attualmente in quiescenza, percepisce un rateo di pensione mensile di
€ 2.700,00 circa;
in seguito, ha stipulato un contratto di consulenza (che dovrebbe scadere a giugno 2025, come da autodichiarazione in atti), in relazione al quale, tuttavia, non ha specificato la retribuzione percepita;
dal 2014 fino al mese di gennaio 2024, è stato socio di una società che si
6 occupa di produzione e vendita di gelati a Roma, che nel 2023 ha chiuso con un utile di esercizio di circa € 16.000,00; ha dichiarato di essere titolare di due conti correnti, entrambi con saldo attivo, al 31.12.2024, pari a circa € 3.800,00 (per i quali, tuttavia, non ha prodotto documentazione comprovante la relativa movimentazione); è proprietario al 50% dell'immobile in cui vive e, per altro 50%, di un immobile in uso esclusivo alla sorella;
il 30.9.2022 ha contratto nuove nozze.
La valutazione comparativa delle rispettive situazioni economiche delle parti già implica che debba versare un assegno divorzile in favore Parte_1
dell'ex coniuge, in ragione della sua funzione assistenziale, non potendo ritenersi che ossa condurre una vita dignitosa disponendo solo CP
dell'esigua somma percepita a titolo di assegno sociale.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la prestazione in esame debba essere posta a carico dell'appellante, anche in considerazione della sua natura perequativa- compensativa.
In particolare, si osserva che quest'ultimo ha pacificamente svolto attività di geometra per tutta la durata della vita matrimoniale, occupandosi dei figli -dei quali si è presa cura prevalentemente la moglie- solo al termine del suo orario di lavoro (verso le 19.00) e nei giorni festivi.
L'affidamento sulla assoluta disponibilità della consorte, non oberata da altri impegni lavorativi, ha, evidentemente, consentito a di Parte_1
intraprendere la propria carriera professionale, fino al maturarsi dell'età della pensione, senza doversi occupare dell'organizzazione e della gestione domestica, demandate alla moglie.
7 Inoltre, a contribuito a sostenere il nucleo familiare, in quanto, CP
all'epoca dell'acquisto della casa coniugale -nella quale l'intero nucleo ha vissuto sino alla separazione e di cui, pertanto, ha beneficiato anche l'appellante- in via prevalente, il capitale iniziale. Pt_2
Non a caso, in sede di separazione consensuale, le parti avevano concordato di alienare l'immobile, prevedendo che il corrispettivo della vendita sarebbe stato percepito da solo per l'importo di € 50.000,00 e, per tutto il Parte_1
residuo, da (senza che, peraltro, fosse previsto alcun ulteriore CP
assegno per il mantenimento di quest'ultima, a carico del marito).
La vendita della casa coniugale è, poi, avvenuta, nel mese di ottobre 2009, al prezzo di € 315.000,00, dal quale, peraltro, è pacifico tra le parti che sia stato detratto quanto ancora dovuto per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile e la provvigione per l'agenzia immobiliare.
A quanto residuato nella disponibilità dell'appellata (€ 186.470,00 -secondo quanto sostenuto dalla medesima, che ha dedotto di aver restituito un'ulteriore somma ai propri genitori, che, all'epoca dell'originario acquisto, le avevano erogato un prestito-, ovvero € 240.000,00 -come dedotto da , Parte_1
si è aggiunto quanto, in seguito, ricevuto da per la successione CP
ereditaria dei medesimi genitori, seppur in concorso con due fratelli.
In particolare, facevano parte dell'asse ereditario del padre 2 immobili siti a
Roma (uno nei pressi di Circonvallazione Cornelia e uno nei pressi di via
Boccea) e un pacchetto titoli del valore di € 300.000,00.
ha dedotto di aver utilizzato tale (invero non esigua) CP
disponibilità economica per acquistare e mantenere l'immobile in cui attualmente vive e per riscattare dai fratelli un ulteriore immobile (che
8 apparteneva al padre), poi alienato nel 2018 (senza, tuttavia, che ne abbia indicato il corrispettivo, né esaurientemente le modalità di utilizzo o investimento del ricavato).
Dal 2009, data della separazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio (2021), l'appellata, nei cui confronti -come già indicato- non era stato previsto alcun assegno di mantenimento, ha vissuto progressivamente erodendo il proprio capitale, occupandosi altresì di contribuire al mantenimento dei figli, con lei conviventi almeno fino al 2012.
In tal senso, il Tribunale ha già dato conto del fatto che i saldi trimestrali del proprio conto corrente, prodotti dalla ricorrente nel primo grado del giudizio, dimostrano la progressiva spendita delle somme depositate: tale argomentazione, peraltro, non è stata minimamente confutata da Pt_1
, in sede d'impugnazione.
[...]
E', in ogni caso, pacifico che, da un lato, il non aver praticamente mai svolto attività lavorativa ha precluso, all'appellata, il riconoscimento di una pensione;
dall'altro, che le sue attuali condizioni reddituali, come documentalmente dimostrate, le sono, invece, valse a percepire l'assegno sociale, cui non avrebbe avuto diritto, qualora avesse avuto una maggiore disponibilità finanziaria.
Osserva, inoltre, il Collegio che, a seguito del decesso di una zia materna, avvenuto in data 22.12.2023, ha ereditato un immobile sito in CP
Gubbio, un deposito titoli per un valore di € 65.450.00 e quanto in giacenza sul conto corrente della de cuius, ossia € 9.684,00.
Tale miglioramento della condizione economica dell'appellata, seppur intervenuto dopo la conclusione del giudizio di primo grado, lungi dal non poter essere preso in considerazione dalla Corte (come eccepito da CP
9 , in considerazione della precipuità della materia del contendere, deve, CP
invece, essere oggetto di valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto della parte a percepire l'assegno divorzile, nonchè per la quantificazione della prestazione (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021).
Ritiene la Corte che, in ragione del contributo fornito da CP
durante vita matrimoniale (sia per l'acquisto della casa familiare, sia per l'attività di accudimento della prole svolto durante la vita matrimoniale), nonché della sua precaria situazione reddituale -desumibile dall'assegno sociale percepito e dalla circostanza che, presumibilmente, in futuro, non disporrà di ulteriori entrate, non avendo maturato alcuna pensione-, debba esserle riconosciuto un assegno divorzile, a carico dell'ex coniuge, come quantificato dal Tribunale.
Osta all'aumento della prestazione in esame, come richiesto da CP
proprio l'eredità da costei ricevuta a seguito del decesso della zia;
d'altro canto, tali somme, integrando, gli importi percepiti a titolo di assegno divorzile e di assegno sociale, le consentiranno di mantenere un dignitoso tenore di vita.
Ne consegue il rigetto, tanto dell'appello principale, anche in ordine alla domanda di restituzione delle somme già percepite da quanto CP
dell'appello incidentale proposto dalla medesima.
Infine, il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite per questo grado del procedimento.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia , sia Parte_1 CP
siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato
[...]
dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge sia l'appello principale proposto da , sia Parte_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP
Tribunale di Tivoli n. 1486/23;
compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia , sia Parte_1 CP
siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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