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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3478 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2025 e , Persona_1 Controparte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva per diversi anni - dalla cui unione nasceva il figlio minore nato a [...] il [...] - conclusasi la relazione, Persona_2 rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul predetto minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto. 2 – il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
3 – il minore avrà residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare il minore tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, e lo andrà a prendere per ricondurlo alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con il minore i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle 20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne - il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle 20,00; c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive del figlio dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé il minore per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza. f) il padre trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che il figlio stia con il padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) il minore trascorrerà il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori. 4 – Per il mantenimento del figlio minore sono stabilite le seguenti somme: - il sig. verserà alla sig.ra Persona_1
, a titolo di mantenimento per il figlio minore, la somma di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 1 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile
(es.Carta Postepay et simila); - il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 100,00) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico;
5- le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per il figlio sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono,
l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, nato fuori dal matrimonio, nato a [...]
Napoli il 26.02.2016;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino