Decreto presidenziale 29 aprile 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Giovannelli, Tiziana Lancierini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera 29;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuliana Aliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2022 emesso dal Questore di Roma nei confronti di -OMISSIS-, menzionato nel Verbale di Ammonimento ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e conosciuto in data 7 febbraio 2022 a seguito di accesso agli atti;
- del provvedimento di cui al verbale di ammonimento orale ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 ottobre 2013 n. 119;
- ove occorrer possa dell’attivazione del Protocollo “ Zeus ” menzionato nel suddetto verbale;
- ove occorrer possa della annotazione inerente all’intervento effettuato in Via -OMISSIS- conosciuta a seguito di accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Roma, del Ministero dell'Interno e della controinteressata -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi, per la parte ricorrente e per la controinteressata, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- chiede annullarsi il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2022, con cui il Questore di Roma lo invita « a tenere una condotta conforme alla legge desistendo da qualunque comportamento di carattere violento, persecutorio e vessatorio, anche sotto forma di minaccia e molestia nei confronti della persona offesa ».
Il provvedimento in questione è motivato sulla circostanza che il « -OMISSIS- (…) si è reso responsabile di condotte riconducibili ai fatti previsti dall'art. 581, 582 co.2 c.p. nell'ambito di violenza domestica, posti in essere in danno della moglie -OMISSIS- (…)» e in particolare sulle seguenti evidenze istruttorie: « dagli accertamenti svolti è emerso che in data 13.01.2022 personale del II Distretto di P.S. "-OMISSIS-" interveniva in via -OMISSIS- a seguito di una lite tra due coniugi. La richiedente -OMISSIS- riferiva che, dopo aver ricevuto, a mezzo posta e da parte dei propri parenti, degli articoli per neonati destinati alla loro bambina, dell'età di due mesi, il marito -OMISSIS-, li cestinava ritenendoli non idonei. Ne scaturiva una lite verbale, durante la quale la donna comunicava al marito la sua intenzione di voler andare via di casa con la bambina. All'atto di farlo, il -OMISSIS- afferrava sua moglie al collo e al braccio, trattenendola e strattonandola, poi estraeva la bambina dal marsupio di quest'ultima, impedendole di riprenderla. Personale del 118 intervenuto, visitava la -OMISSIS- sul posto riscontrando degli arrossamenti cutanei sul collo e sul braccio sinistro, compatibili con la descrizione degli eventi riferiti dalla vittima », circostanze queste tali da far « temere per l'incolumità della vittima e ritenere necessaria l'adozione del provvedimento ».
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Roma e la controinteressata sig.ra -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente contesta la legittimità del decreto di ammonimento, esponendo, in via di estrema sintesi, di essere una persona di elevato spessore umano e culturale e di avere un apprezzabile profilo curriculare. Rappresenta di essere coniugato con la sig.ra -OMISSIS- dal 28 luglio 2021 dopo un lungo periodo di convivenza, che in data 10 novembre 2021 è nata la loro figlia -OMISSIS- e che, a seguito del parto, la sig.ra -OMISSIS- ha iniziato a soffrire di momenti di disagio e repentini mutamenti umorali, culminati nella lite del 13 gennaio 2022.
Proprio con riferimento alla lite del 13 gennaio 2022, il ricorrente espone che in quella giornata lui e la moglie ricevevano un pacco per la bambina, da parte dei genitori della sig.ra -OMISSIS-, contenente dei “ciucci usati”, da lui ritenuti non adatti sia sotto un profilo igienico-sanitario che sotto quello funzionale per la loro conformazione ergonomica modificata dal pregresso uso. La sig.ra -OMISSIS-, invece, si opponeva fermamente, ragion per cui il -OMISSIS- portava via la scatola ma al suo ritorno, intorno alle ore 12.30, trovava la moglie nell’atto di uscire da casa con una valigia e la neonata nel marsupio. Per tali ragioni, il ricorrente “ a tutela della salute della minore stessa la prendeva in braccio e si dirigeva in altra stanza, lasciando dunque la Sig.ra -OMISSIS- di muoversi liberamente. I coniugi si posizionavano in stanze separate ”. Dopo qualche minuto sopraggiungeva la Polizia, chiamata dalla sig.ra -OMISSIS-, e il ricorrente, per non esasperare la situazione, “ si offriva di abbandonare la propria abitazione affinché la stessa restasse nell’ambiente domestico, in completa serenità e con l’assistenza di una puericultrice professionista e di personale di servizio ”. In ragione di tale evento, il Questore di Roma adottava nei confronti del sig. -OMISSIS- il decreto di ammonimento, che il ricorrente contesta sotto svariati profili.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 e 97 COST. PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS L. 241/1990 – PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED OMESSA AUDIZIONE DELLA PERSONA INFORMATA DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DIFETTTO DI ISTRUTTORIA E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Con un primo ordine di censure, il ricorrente lamenta la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di valide ragioni di urgenza, con conseguente violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio endoprocedimentale.
II. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.L. N. 93/2013, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 119/2013 E DEGLI ARTT. 3, 25, 97 COST. NONCHÉ DELL’ART. 1 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA MANIFETSA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ”.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, che al comma 1 prevede che “ Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto ”, dal momento che egli non sarebbe stato sentito dal Questore, nemmeno quale persona informata sui fatti. Tale circostanza avrebbe determinato una carenza dell’istruttoria ulteriormente aggravata dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
III. “ ULTERIORE VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI CUI ALL’ART. 3, del D.L. 93/2013, CONVERTITO, CON L. 119/2013, NONCHÉ DELL’ART. 13 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTA, ABNORMITÀ, GENERICITÀ, INDETERMINATEZZA, INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA E ASSENZA, CARENZA E/O INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ”.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del decreto di ammonimento, in ragione della mancanza dei presupposti per la sua adozione.
Contesta in primis il fatto per come dedotto nel decreto di ammonimento, insistendo per una diversa rappresentazione della realtà fattuale e segnalando l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità per i « rossori riscontrati al braccio e al collo della Sig.ra -OMISSIS- ».
Evidenzia, poi, come nel caso di specie non si profilassero pericoli per l’incolumità della sig.ra -OMISSIS-, in ragione dell’insussistenza in concreto di suoi comportamenti connotati dal requisito oggettivo della persecutorietà nei confronti della stessa.
Infine, deduce il difetto di motivazione del provvedimento di ammonimento, che si rivelerebbe pertanto abnorme, illogico, contraddittorio e sproporzionato.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Va preliminarmente osservato come il gravato provvedimento sia stato emesso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119. La norma in discorso, rubricata « Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica », così dispone: « 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto (…)».
Il richiamato art. 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che « fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni ».
Tanto premesso, la costante giurisprudenza amministrativa precisa che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. Il provvedimento di ammonimento assolve quindi ad una funzione cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599). Inoltre, proprio in ragione della descritta natura cautelare e preventiva, per l'adozione del provvedimento in questione non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione di un reato, ma è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
Analoghe considerazioni valgono per la “misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”, prevista dal citato art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, disposta con il provvedimento all'esame di questo Tribunale.
Anche con riferimento a tale misura la giurisprudenza ( ex multis , T.R.G.A. Trento, 19 luglio 2016, n. 304) ha più volte ribadito che la stessa è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento in discorso mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell'adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all'identificazione del suo autore ( ex multis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 settembre 2020, n. 553).
Da ultimo, va osservato che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ( ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, -OMISSIS-, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che non sussistono gli invocati vizi di violazione di legge e di difetto di istruttoria procedimentale, nella parte in cui l’amministrazione ha formato il proprio convincimento senza procedere all’audizione dell’odierno ricorrente.
Invero, la normativa citata non impone l’obbligo per l’autorità amministrativa di procedere a siffatto incombente, lasciando di contro ampia discrezionalità sulla necessità di coinvolgere il destinatario del provvedimento nel corso dell’indagine.
Sul punto, la scelta operata dall’amministrazione appare proporzionata e ragionevole, considerata la natura cautelare e l’urgenza che connotano il provvedimento di ammonimento, nonché gli elementi probatori già acquisiti ai fini dell’accertamento dei fatti posti alla base dell’atto.
Né risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto chiarito dall’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui alla luce della ratio ad esso sottesa, l’ammonimento può essere adottato sulla scorta di un apprezzamento del Questore, anche in difetto delle garanzie partecipative dell'ammonito, poiché il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10 marzo 2025 n. 842).
Tra l’altro, nel caso di specie, il Questore ha espressamente precisato, nel gravato provvedimento, che « considerate le particolari esigenze connesse alla celerità del provvedimento amministrativo e la necessità e l'urgenza dell'emissione del provvedimento de quo, per tutelare l'incolumità della parte offesa non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della legge n. 241/90 ».
Quanto, poi, alla veridicità della rappresentazione dei fatti per come compendiata nel provvedimento, rispetto alla ricostruzione fornita dal ricorrente, giova precisare che il decreto di ammonimento è motivato sulla circostanza che il « -OMISSIS- (…) si è reso responsabile di condotte riconducibili ai fatti previsti dall'art. 581, 582 co.2 c.p. nell'ambito di violenza domestica, posti in essere in danno della moglie -OMISSIS- (…)» e in particolare sulle seguenti evidenze istruttorie: « dagli accertamenti svolti è emerso che in data 13.01.2022 personale del II Distretto di P.S. "-OMISSIS-" interveniva in via -OMISSIS- a seguito di una lite tra due coniugi. La richiedente -OMISSIS- riferiva che, dopo aver ricevuto, a mezzo posta e da parte dei propri parenti, degli articoli per neonati destinati alla loro bambina, dell'età di due mesi, il marito -OMISSIS-, li cestinava ritenendoli non idonei. Ne scaturiva una lite verbale, durante la quale la donna comunicava al marito la sua intenzione di voler andare via di casa con la bambina. All'atto di farlo, il -OMISSIS- afferrava sua moglie al collo e al braccio, trattenendola e strattonandola, poi estraeva la bambina dal marsupio di quest'ultima, impedendole di riprenderla. Personale del 118 intervenuto, visitava la -OMISSIS- sul posto riscontrando degli arrossamenti cutanei sul collo e sul braccio sinistro, compatibili con la descrizione degli eventi riferiti dalla vittima ».
In particolare, l’ammonimento in questione risulta fondato su fatti accertati dagli operatori di polizia giudiziaria e riportati nell’annotazione redatta dagli agenti del Distretto di Pubblica Sicurezza “-OMISSIS-”, in cui si attesta che: « Alle ore 13:30 circa, la locale S.O. inviava questo equipaggio presso la via in oggetto indicata per la relativa segnalazione. Giunti sul posto si prendevano contatti con la richiedente, in oggetto generalizzata, la quale riferiva che poco prima era entrata in animata lite verbale con il marito, successivamente identificato per -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, residente a Roma in Via -OMISSIS-, in posesso di Carta Di Identità nr. -OMISSIS- rilasciata da Ministero Affari Esteri il 02.10.2018, tel. -OMISSIS-. Nello specifico la -OMISSIS- riferiva di aver ricevuto tramite posta alcuni articoli per neonati da parte dei propri parenti residenti a -OMISSIS- e destinati alla figlia neonata della coppia tale -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a [...] il [...]. I predetti articoli venivano in seguito cestinati dal -OMISSIS- poiché, a suo dire non idonei all'utilizzo. Da tale gesto ne nasceva un'animata lite verbale in cui la richiedente riferiva di voler raccogliere i propri effetti personali e di voler andare via dall'abitazione con la figlia. All'atto di andare via di casa con la figlia trasportata mediante un marsupio per neonati, però, a dire della moglie, il -OMISSIS- afferrava la donna per un braccio trattenendola e strattonandola per impedirle di andare via. Unitamente a ciò, sempre a dire della richiedente, l'uomo la afferrava con violenza al collo, dopodiché estraeva la figlia dal marsupio e la tratteneva a sé, impedendo alla moglie di riprenderla. Si provvedeva ad escutere a SIT il -OMISSIS- che dichiarava agli operanti che la lite era rimasta sul piano esclusivamente verbale e che lo stesso non aveva esercitato alcun tipo di violenza fisica sulla moglie o sulla figlia, avendo semplicemente estratto la bambina dal marsupio di trasporto senza trattenere o strattonare la -OMISSIS- e senza afferrarla per il collo. La richiedente riferiva che già nel mese di dicembre 2021 si era verificato un episodio di natura analoga in cui, però, non era stato richiesto alcun intervento delle FF.OO. o di personale sanitario. Sul posto giungeva personale del 118 che provvedeva a visitare la richiedente sul posto. Giova precisare che la -OMISSIS- rifiutava il trasporto in ospedale e si riservava di sporgere querela nei confronti del -OMISSIS-. Dalla visita effettuata da personale medico emergevano sul collo e sul braccio sinistro della donna alcuni arrossamenti cutanei compatibili con la versione dei fatti esposta dalla richiedente, motivo per il quale, notiziato I'UEPI presso il II Distretto di P.S. -OMISSIS- si provvedeva ad attivare protocollo-EVA tramite compilazione sul posto di specifica check-list. Contestualmente si effettuava inserimento dell'intervento nel sistema SCUDO. Si rende noto che il -OMISSIS- manifestava l'intenzione di voler raccogliere i propri effetti personali e di lasciare l'appartamento alla moglie ed alla figlia, trasferendosi presso propria abitazione privata sita in -OMISSIS- ».
Tale annotazione di polizia giudiziaria costituisce, in relazione alle circostanze di fatto in essa accertate, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., che non risulta essere stata presentata dalla parte ricorrente avanti al giudice ordinario, mediante l’apposito procedimento disciplinato dall'art. 221 cod. proc. civ., trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, che il giudice amministrativo non può accertare nemmeno in via meramente incidentale (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 24 agosto 2023, n. 7935).
Ragion per cui devono essere disattese le censure volte a contestare la rappresentazione storica dei fatti che hanno dato luogo al decreto di ammonimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.