Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2450 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. RIGHI Parte_1 C.F._1
GAIA
[...]
[
) con il patrocinio dell'Avv. COSTA Parte_2 C.F._2
ANTONIO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione consensuale-divorzio congiunto ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) Entrambi i coniugi dichiarano che, al momento della redazione del presente ricorso, hanno preso stabile dimora e residenza agli indirizzi indicati in epigrafe, avendo alienato a terzi la dimora coniugale.
Piano genitoriale per i figli minorenni 3) Il figlio resta affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Il figlio resta collocato formalmente e prenderà residenza presso la dimora materna, ma di fatto sarà collocato paritariamente al 50% presso entrambi i genitori con le cadenze che seguono:
− Il padre potrà tenere con sé il figlio quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del figlio. − In caso di mancato accordo fra i genitori sul periodo di permanenza del figlio presso il padre, quest'ultimo potrà tenere il minore con sé a Persona_1 settimane alternate da lunedì dopo scuola fino al successivo lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola. Nel periodo estivo, potrà tenerlo con sé dal lunedì mattina fino al successivo lunedì mattina;
− Il padre – quando il figlio starà con lui nella pagina 1 di 3
alternanza annuale fra domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo per le feste pasquali;
− ogni genitore avrà diritto ad avere 2 settimane consecutive di vacanze estive con il figlio da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 5) Riguardo l'assegno di mantenimento, la sig.ra
[...] tratterrà l'intero assegno unico, e il sig. sarà tenuto a integrare quanto dalla Pt_1 Per_1 stessa già percepito per il titolo sopra indicato fino alla concorrenza complessiva di
Euro 300,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, alle coordinate che la IG.ra indicherà all'udienza di comparizione. Il Pt_1 sig. si impegna a versare detto importo integralmente, in caso di abolizione della Per_1 predetta misura di sostegno alle famiglie;
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come stabilite dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, art. 13, che si allega al doc. 9. *** Altre disposizioni patrimoniali 7) La sig.ra dichiara di essere economicamente Pt_1 autosufficiente e non richiede la corresponsione per sé di alcun assegno di mantenimento ad eccezione di quanto stabilito ai punti 5 e 6 del presente ricorso riguardo al mantenimento del figlio;
8) La sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa Pt_1 sulla proprietà delle quote societarie di Acrobatica Bologna S.r.l. con sede legale in
Bologna, alla Via Giuseppe Massarenti, P.IVA attualmente in usufrutto P.IVA_1 al IG. , con disponibilità fin da ora a effettuare eventuali atti notarili di assenso o Per_1 trasferimento necessari, da stipularsi a cura e spese del IG. 9) Entrambi i coniugi Per_1 prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
pagina 2 di 3 Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Poggio Renatico.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna per la trattazione della fase divorzile.
Ferrara, 14 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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