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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8934 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA sito in Napoli alla Via Dello Sport n. 24/34 (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom. (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, C.F._1 dall'Avv. Pasquale Fuccio (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 medesimo, sito in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 58; opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata per atto a CP_1 C.F._3 parte e già notificata unitamente all'atto di precetto, oggi depositata unitamente alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabrizio Fusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 14.04.2024, il sito in Napoli alla Via dello Sport 24/34, (di seguito solo ), Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 21.03.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore dell'NE , a titolo di compenso professionale per l'attività di CP_1 progettista e direttore dei lavori, della somma complessiva di euro 47.215,51, oltre interessi successivi alla data del 21.03.2024 nonché spese e competenze successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n.
7275/2018 del 27.09.2018, confermato poi con sentenza n. 1979/2022 del 24.02.2022, e dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.06.2021, tutti provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli.
A sostegno della presente domanda l'istante, richiamando giurisprudenza di legittimità, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il credito azionato, consistente in una obbligazione per sua natura divisibile e scindibile, doveva essere escusso pro quota nei confronti dei singoli condomini e non nei confronti dell'ente di gestione nella sua interezza. Deduceva, altresì, l'utilizzo eccessivo ed improprio di mezzi processuali da parte dell'opposto, attesa la duplicazione delle domande e il frazionamento del credito. Lamentava, ancora, la genericità del calcolo degli importi di cui era stato intimato il pagamento e, infine, contestava il quantum debeatur, non avendo tenuto conto l' della corresponsione di talune CP_1 somme da parte dei singoli condomini e del Condominio stesso. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.09.2024, si costituiva che, contestando singolarmente le CP_1 deduzioni avverse, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, parte opposta evidenziava che non sussistesse alcun abuso dei mezzi processuali da parte della stessa quanto una persistente inadempienza da parte dell'odierno opponente. Sconfessando gli assunti attorei, il creditore affermava non sussistesse alcun difetto di legittimazione passiva dell'intimato, avendo correttamente agito nel rispetto del procedimento per la richiesta del pagamento delle somme precettate, direttamente, all'ente di gestione condominiale.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il Giudice, provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 17.06.2025 tratteneva la causa in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare va rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal debitore esecutato integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, poiché si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire in executivis, quanto meno nei suoi confronti. Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva
- essendo correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo - presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento. Consegue, che il suddetto diritto possa essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva.
Orbene, nel caso di specie, i titoli esecutivi azionati sono stati emessi proprio nei confronti del
, odierno opponente. Parte_1
Sul punto, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale “il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.” (Cass. 12715/2019).
Nella motivazione della sentenza si legge che “Laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il e non Parte_1 contro il singolo condòmino, non solo l'esecutato è il debitore per l'intero (onde non entra in realtà in gioco in Parte_1 nessun modo il principio di parziarietà), ma l'espropriazione dei beni e diritti del cioè di beni che, proprio in Parte_1 quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo”.
Invero, tale principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali - che è posto a tutela del singolo condòmino, il quale non può essere costretto a pagare l'intero debito del , ma solo nei limiti Parte_1 della sua quota di partecipazione - non esclude la possibilità per il creditore, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti dell'ente di gestione, di procedere direttamente nei confronti di quest'ultimo per l'intero e di pignorare il conto corrente condominiale.
La Suprema Corte, in pratica, afferma che la circostanza che il creditore del possa agire in Parte_1 executivis contro il singolo condomino solo nei limiti della sua quota, data la natura parziaria dell'obbligazione condominiale, non impedisce al creditore dell'ente di gestione di agire anche nei confronti di quest'ultimo in caso di titolo esecutivo emesso, giustappunto, nei confronti dello stesso e non del singolo condomino moroso.
Appare, dunque, evidente come il principio affermato dalla decisione in commento si intrecci con la delicata questione della natura giuridica del , ponendosi in contrasto, al contempo, con quanto Parte_1 sostenuto da Cass. S.U. n. 9148/2008, che aveva negato che il condominio fosse titolare di un patrimonio autonomo o di diritti ed obbligazioni proprie e da Cass. S.U. n. 10934/2019, giacché sostenere che il condominio sia titolare di un rapporto obbligatorio significa presupporre che allo stesso si riconosca una qualche forma di soggettività/capacità giuridica.
Dall'applicazione del canone ermeneutico, che precede, al caso di specie consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa incorporata nella intimazione di pagamento, formulata dall'opponente, si rivela priva di pregio. Del pari è destituita di fondamento l'asserita sussistenza dell'abuso dello strumento processuale da parte del creditore procedente. Sul punto, è pacifico che fino a quando il debito non sia stato adempiuto, anche se pende una procedura esecutiva, il creditore è legittimato ad intimare il pagamento del credito sino al momento della sua totale estinzione. Unico limite imposto consiste nel divieto di gravare di spese non giustificate il debitore. Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente:
Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).
6.3. Invero (come testualmente si esprime, da ultimo,
Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161): è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto
(Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164); nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: […] che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento
(Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). [….]Erra, pertanto, la gravata sentenza nell'escludere la legittimità - e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell'ammissibilità - del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell'avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell'avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando
l'illegittimità del precetto successivo per l'intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
Da quanto precede, non si ravvisa alcun abuso degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento alla parte convenuta. Passando alla dedotta indeterminatezza del credito precettato, vizio che integra un ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se ne rileva l'assoluta genericità, non avendo l'opponente posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il non ha allegato, Parte_1 né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente, essendo stato cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito. Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del
19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr. 8906/2022).
In ogni caso, l'intimazione di pagamento risulta chiara e congrua nell'indicazione degli importi rivendicati, oltre che nei riferimenti temporali tenuti in conto ai fini del calcolo degli interessi. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Dunque, anche il predetto motivo di opposizione è infondato.
Infine, quanto alle contestazioni relative al quantum debeatur, occorre rilevare che i pagamenti, eccepiti dal
, sono posteriori alla notifica dell'atto di precetto del 21.03.2024. Parte_1
Detta circostanza, incontestata dalla stessa parte opposta, la quale ha affermato che nelle more del presente giudizio diversi accordi bonari sono stati raggiunti con singoli condomini e che, pertanto, il credito da azionarsi, eventualmente, nei confronti del è minore di quello precettato ai tempi, Parte_1 naturalmente si rivela circostanza sopravvenuta rispetto alla notifica della opposta intimazione di pagamento.
Ne consegue che la predetta intimazione per l'intero così come era stata azionata risultava corretta e, al tempo della notifica, esigibile.
Ora ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 25.719,63. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo già corrisposto, dunque per euro 21.495,88 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 47.215,51 – euro 25.719,63 = 21.495,88).
Invero, considerato il parziale pagamento del credito intimato pari ad euro 25.719,63, il precetto resta valido per la somma di euro 21.495,88. (cfr. all. nn.1 e 2 della note ex art. 189, n. 1, c.p.c. depositate in data
17.05.2025; all. nn. 1, 2 e 3 delle note di replica depositate dall' in data 30.05.2025). E al riguardo CP_1 mette conto evidenziare che questo Tribunale, nel decurtare dalla somma intimata, l'importo di euro
25.719,63, va a sindacare non già sul merito della questione ma sulla corretta attuazione esecutiva della somma da precettare.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la parziale soccombenza dell'opponente ne impone la compensazione nella misura di 2/3 a suo carico, compensandole per il restante terzo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta la somma di euro
25.719,63 per intervenuto pagamento, confermando l'atto di precetto per la differenza pari ad euro
21.495,88;
b) liquida le spese di lite del presente processo in € 3.397,00 per compensi, oltre accessori come per legge, che pone nella misura dei due terzi a carico di parte opponente, in favore dell'ing. , e CP_1 compensando il restante terzo tra le parti.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8934 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA sito in Napoli alla Via Dello Sport n. 24/34 (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom. (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, C.F._1 dall'Avv. Pasquale Fuccio (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 medesimo, sito in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 58; opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata per atto a CP_1 C.F._3 parte e già notificata unitamente all'atto di precetto, oggi depositata unitamente alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabrizio Fusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 14.04.2024, il sito in Napoli alla Via dello Sport 24/34, (di seguito solo ), Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 21.03.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore dell'NE , a titolo di compenso professionale per l'attività di CP_1 progettista e direttore dei lavori, della somma complessiva di euro 47.215,51, oltre interessi successivi alla data del 21.03.2024 nonché spese e competenze successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n.
7275/2018 del 27.09.2018, confermato poi con sentenza n. 1979/2022 del 24.02.2022, e dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.06.2021, tutti provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli.
A sostegno della presente domanda l'istante, richiamando giurisprudenza di legittimità, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il credito azionato, consistente in una obbligazione per sua natura divisibile e scindibile, doveva essere escusso pro quota nei confronti dei singoli condomini e non nei confronti dell'ente di gestione nella sua interezza. Deduceva, altresì, l'utilizzo eccessivo ed improprio di mezzi processuali da parte dell'opposto, attesa la duplicazione delle domande e il frazionamento del credito. Lamentava, ancora, la genericità del calcolo degli importi di cui era stato intimato il pagamento e, infine, contestava il quantum debeatur, non avendo tenuto conto l' della corresponsione di talune CP_1 somme da parte dei singoli condomini e del Condominio stesso. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.09.2024, si costituiva che, contestando singolarmente le CP_1 deduzioni avverse, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, parte opposta evidenziava che non sussistesse alcun abuso dei mezzi processuali da parte della stessa quanto una persistente inadempienza da parte dell'odierno opponente. Sconfessando gli assunti attorei, il creditore affermava non sussistesse alcun difetto di legittimazione passiva dell'intimato, avendo correttamente agito nel rispetto del procedimento per la richiesta del pagamento delle somme precettate, direttamente, all'ente di gestione condominiale.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il Giudice, provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 17.06.2025 tratteneva la causa in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare va rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal debitore esecutato integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, poiché si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire in executivis, quanto meno nei suoi confronti. Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva
- essendo correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo - presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento. Consegue, che il suddetto diritto possa essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva.
Orbene, nel caso di specie, i titoli esecutivi azionati sono stati emessi proprio nei confronti del
, odierno opponente. Parte_1
Sul punto, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale “il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.” (Cass. 12715/2019).
Nella motivazione della sentenza si legge che “Laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il e non Parte_1 contro il singolo condòmino, non solo l'esecutato è il debitore per l'intero (onde non entra in realtà in gioco in Parte_1 nessun modo il principio di parziarietà), ma l'espropriazione dei beni e diritti del cioè di beni che, proprio in Parte_1 quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo”.
Invero, tale principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali - che è posto a tutela del singolo condòmino, il quale non può essere costretto a pagare l'intero debito del , ma solo nei limiti Parte_1 della sua quota di partecipazione - non esclude la possibilità per il creditore, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti dell'ente di gestione, di procedere direttamente nei confronti di quest'ultimo per l'intero e di pignorare il conto corrente condominiale.
La Suprema Corte, in pratica, afferma che la circostanza che il creditore del possa agire in Parte_1 executivis contro il singolo condomino solo nei limiti della sua quota, data la natura parziaria dell'obbligazione condominiale, non impedisce al creditore dell'ente di gestione di agire anche nei confronti di quest'ultimo in caso di titolo esecutivo emesso, giustappunto, nei confronti dello stesso e non del singolo condomino moroso.
Appare, dunque, evidente come il principio affermato dalla decisione in commento si intrecci con la delicata questione della natura giuridica del , ponendosi in contrasto, al contempo, con quanto Parte_1 sostenuto da Cass. S.U. n. 9148/2008, che aveva negato che il condominio fosse titolare di un patrimonio autonomo o di diritti ed obbligazioni proprie e da Cass. S.U. n. 10934/2019, giacché sostenere che il condominio sia titolare di un rapporto obbligatorio significa presupporre che allo stesso si riconosca una qualche forma di soggettività/capacità giuridica.
Dall'applicazione del canone ermeneutico, che precede, al caso di specie consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa incorporata nella intimazione di pagamento, formulata dall'opponente, si rivela priva di pregio. Del pari è destituita di fondamento l'asserita sussistenza dell'abuso dello strumento processuale da parte del creditore procedente. Sul punto, è pacifico che fino a quando il debito non sia stato adempiuto, anche se pende una procedura esecutiva, il creditore è legittimato ad intimare il pagamento del credito sino al momento della sua totale estinzione. Unico limite imposto consiste nel divieto di gravare di spese non giustificate il debitore. Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente:
Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).
6.3. Invero (come testualmente si esprime, da ultimo,
Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161): è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto
(Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164); nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: […] che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento
(Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). [….]Erra, pertanto, la gravata sentenza nell'escludere la legittimità - e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell'ammissibilità - del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell'avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell'avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando
l'illegittimità del precetto successivo per l'intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
Da quanto precede, non si ravvisa alcun abuso degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento alla parte convenuta. Passando alla dedotta indeterminatezza del credito precettato, vizio che integra un ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se ne rileva l'assoluta genericità, non avendo l'opponente posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il non ha allegato, Parte_1 né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente, essendo stato cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito. Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del
19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr. 8906/2022).
In ogni caso, l'intimazione di pagamento risulta chiara e congrua nell'indicazione degli importi rivendicati, oltre che nei riferimenti temporali tenuti in conto ai fini del calcolo degli interessi. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Dunque, anche il predetto motivo di opposizione è infondato.
Infine, quanto alle contestazioni relative al quantum debeatur, occorre rilevare che i pagamenti, eccepiti dal
, sono posteriori alla notifica dell'atto di precetto del 21.03.2024. Parte_1
Detta circostanza, incontestata dalla stessa parte opposta, la quale ha affermato che nelle more del presente giudizio diversi accordi bonari sono stati raggiunti con singoli condomini e che, pertanto, il credito da azionarsi, eventualmente, nei confronti del è minore di quello precettato ai tempi, Parte_1 naturalmente si rivela circostanza sopravvenuta rispetto alla notifica della opposta intimazione di pagamento.
Ne consegue che la predetta intimazione per l'intero così come era stata azionata risultava corretta e, al tempo della notifica, esigibile.
Ora ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 25.719,63. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo già corrisposto, dunque per euro 21.495,88 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 47.215,51 – euro 25.719,63 = 21.495,88).
Invero, considerato il parziale pagamento del credito intimato pari ad euro 25.719,63, il precetto resta valido per la somma di euro 21.495,88. (cfr. all. nn.1 e 2 della note ex art. 189, n. 1, c.p.c. depositate in data
17.05.2025; all. nn. 1, 2 e 3 delle note di replica depositate dall' in data 30.05.2025). E al riguardo CP_1 mette conto evidenziare che questo Tribunale, nel decurtare dalla somma intimata, l'importo di euro
25.719,63, va a sindacare non già sul merito della questione ma sulla corretta attuazione esecutiva della somma da precettare.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la parziale soccombenza dell'opponente ne impone la compensazione nella misura di 2/3 a suo carico, compensandole per il restante terzo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta la somma di euro
25.719,63 per intervenuto pagamento, confermando l'atto di precetto per la differenza pari ad euro
21.495,88;
b) liquida le spese di lite del presente processo in € 3.397,00 per compensi, oltre accessori come per legge, che pone nella misura dei due terzi a carico di parte opponente, in favore dell'ing. , e CP_1 compensando il restante terzo tra le parti.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale