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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/09/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 289/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 289 del ruolo generale per l'anno 2025, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA APPIA 1625 04026 MINTURNO, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO
DANIEL che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: domanda di rilascio.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere, previo accertamento della detenzione senza titolo Controparte_1 dell'immobile in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 85
989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66 da parte del comodatario/resistente, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile, libero e sgombro da
1 N. 289/2025 R.G.
persone e cose, in favore della ricorrente, immediatamente oppure entro il termine che stabilirà
l'adito giudicante, nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - di essere proprietaria dell'immobile adibito ad esercizio commerciale sito in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 85 989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66; - che detto immobile è stato concesso in comodato senza termine a Parte_2 con contratto del 30/04/2013, registrato nella successiva data del 9/05/2013 presso l'Agenzia delle
Entrate sede di Formia (doc.1); - che con atto del 23/05/2013 Rep n. 640 Racc. n. 480 a firma del
Notaio dott.ssa vendeva a la sua intera quota Persona_1 Parte_2 Controparte_1 di partecipazione della suddetta società, comprensivo di ogni e qualsiasi bene e diritto connesso
(doc.2); - che con medesimo atto il Sig. è uscito dalla società cessando la carica Parte_2 di amministratore, mentre il Sig. ha assunto la qualifica di socio accomandatario ed Controparte_1 anche amministratore unico della società, che conseguentemente ha assunto anche la nuova ragione sociale di;
- che la comodante con racc. A./R. del Controparte_1
3/10/2024, ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare, trasmettendo formale atto di revoca/recesso di comodato datato 30/09/2024 (doc. 3); - che il comodatario, non ha riconsegnato l'immobile, secondo quando previsto dal contratto, permanendo nella detenzione dello stesso, senza titolo;
- che, in data 11/11/2024 a nulla è valsa la ulteriore diffida al rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose (doc. n. 4); -che, pertanto, sussistono i presupposti per la restituzione immediata o nel termine determinato di giustizia, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, vista il mancato rilascio dell'abitazione, a richiesta del ricorrente;
Espletato il procedimento di mediazione, all'udienza cartolare del 25.9.2025, previa declaratoria di contumacia della società resistente, la causa veniva decisa.
Nel merito, la domanda deve essere accolta.
La ricorrente ha prodotto in atti il contratto di comodato stipulato in data 30.4.2013, nel quale si legge che il comodatario potrà servirsi dei beni fino a revoca.
Ne consegue che le parti hanno inteso stipulare un comodato precario ai sensi dell'art. 1810
c.c., senza determinazione di durata. Pertanto, il comodatario è tenuto a restituire la cosa a richiesta del comodante (richiesta da ultimo intervenuta con l'introduzione del presente giudizio, oltre che con precedenti atti di diffida).
Da quanto esposto consegue che va ordinato alla resistente di restituire alla ricorrente l'immobile oggetto di causa, ritenendo congrua la fissazione di un termine di 30 giorni per il rilascio.
2 N. 289/2025 R.G.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa è, invece, da rigettarsi, in quanto generica e sfornita di prova. Il danno da occupazione abusiva, infatti, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/2021; Cass. 11203/2019; Cass.
13071/2018). Pertanto, è onere del danneggiato, che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione, allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 11203/2019; Cass.
13071/2018; Cass. 18494/2015; Cass. 15111/2013). Nel caso in esame, l'allegazione sul punto risulta del tutto carente. Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711 e
Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551).
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio
[...]
33 particella 85 989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66, libero e vuoto da persone o cose, fissando il termine di 30 giorni per il rilascio;
3 N. 289/2025 R.G.
2. rigetta la domanda risarcitoria;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 3174,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Cassino il 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 289 del ruolo generale per l'anno 2025, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA APPIA 1625 04026 MINTURNO, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO
DANIEL che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: domanda di rilascio.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere, previo accertamento della detenzione senza titolo Controparte_1 dell'immobile in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 85
989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66 da parte del comodatario/resistente, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile, libero e sgombro da
1 N. 289/2025 R.G.
persone e cose, in favore della ricorrente, immediatamente oppure entro il termine che stabilirà
l'adito giudicante, nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - di essere proprietaria dell'immobile adibito ad esercizio commerciale sito in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio 33 particella 85 989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66; - che detto immobile è stato concesso in comodato senza termine a Parte_2 con contratto del 30/04/2013, registrato nella successiva data del 9/05/2013 presso l'Agenzia delle
Entrate sede di Formia (doc.1); - che con atto del 23/05/2013 Rep n. 640 Racc. n. 480 a firma del
Notaio dott.ssa vendeva a la sua intera quota Persona_1 Parte_2 Controparte_1 di partecipazione della suddetta società, comprensivo di ogni e qualsiasi bene e diritto connesso
(doc.2); - che con medesimo atto il Sig. è uscito dalla società cessando la carica Parte_2 di amministratore, mentre il Sig. ha assunto la qualifica di socio accomandatario ed Controparte_1 anche amministratore unico della società, che conseguentemente ha assunto anche la nuova ragione sociale di;
- che la comodante con racc. A./R. del Controparte_1
3/10/2024, ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare, trasmettendo formale atto di revoca/recesso di comodato datato 30/09/2024 (doc. 3); - che il comodatario, non ha riconsegnato l'immobile, secondo quando previsto dal contratto, permanendo nella detenzione dello stesso, senza titolo;
- che, in data 11/11/2024 a nulla è valsa la ulteriore diffida al rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose (doc. n. 4); -che, pertanto, sussistono i presupposti per la restituzione immediata o nel termine determinato di giustizia, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, vista il mancato rilascio dell'abitazione, a richiesta del ricorrente;
Espletato il procedimento di mediazione, all'udienza cartolare del 25.9.2025, previa declaratoria di contumacia della società resistente, la causa veniva decisa.
Nel merito, la domanda deve essere accolta.
La ricorrente ha prodotto in atti il contratto di comodato stipulato in data 30.4.2013, nel quale si legge che il comodatario potrà servirsi dei beni fino a revoca.
Ne consegue che le parti hanno inteso stipulare un comodato precario ai sensi dell'art. 1810
c.c., senza determinazione di durata. Pertanto, il comodatario è tenuto a restituire la cosa a richiesta del comodante (richiesta da ultimo intervenuta con l'introduzione del presente giudizio, oltre che con precedenti atti di diffida).
Da quanto esposto consegue che va ordinato alla resistente di restituire alla ricorrente l'immobile oggetto di causa, ritenendo congrua la fissazione di un termine di 30 giorni per il rilascio.
2 N. 289/2025 R.G.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa è, invece, da rigettarsi, in quanto generica e sfornita di prova. Il danno da occupazione abusiva, infatti, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/2021; Cass. 11203/2019; Cass.
13071/2018). Pertanto, è onere del danneggiato, che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione, allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 11203/2019; Cass.
13071/2018; Cass. 18494/2015; Cass. 15111/2013). Nel caso in esame, l'allegazione sul punto risulta del tutto carente. Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711 e
Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551).
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Minturno alla Via Roma distinto al catasto dei fabbricati al foglio
[...]
33 particella 85 989 sub 18 e 28 categoria C01 e C02 di classe 3 e 10 di mq 270 e 66, libero e vuoto da persone o cose, fissando il termine di 30 giorni per il rilascio;
3 N. 289/2025 R.G.
2. rigetta la domanda risarcitoria;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 3174,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Cassino il 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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