Sentenza 26 marzo 2025
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Quando “di solito” succede: sulla prova della titolarità del credito e della cessione e sul principio di non contestazione Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 33966. Leggi tutto Cessione dei crediti ex. art. 58 TUB: onere probatorio e valore dirimente della dichiarazione della cedente nella prova della legittimazione attiva. Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 7 giugno 2025, n. 697. Leggi tutto La legittimazione sostanziale del cessionario nei crediti in blocco ex art. 58 TUB: onere probatorio e limiti della pubblicità legale. Nota a Trib. Marsala, 20 giugno 2025. di Monica Mandico Mandico …
Leggi di più… - 4. cessione art. 58 TUBDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 2 luglio 2025
Cessione dei crediti ex. art. 58 TUB: onere probatorio e valore dirimente della dichiarazione della cedente nella prova della legittimazione attiva. Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 7 giugno 2025, n. 697. Leggi tutto La legittimazione sostanziale del cessionario nei crediti in blocco ex art. 58 TUB: onere probatorio e limiti della pubblicità legale. Nota a Trib. Marsala, 20 giugno 2025. di Monica Mandico Mandico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Oggetto: Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Opposizione ha pronunciato la seguente Atti esecutivi
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4512/2021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Stefano D'Oranzio e Gabriele Toma mandato in atti.
Opposta Attrice in riassunzione contro
e rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_2 Parte_3
Rosario Antonio Calcagnile mandato in atti
Opponenti Convenuti in riassunzione
Nonché
direzione di Lecce Controparte_1
Chiamato in causa contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.05.20 ritualmente notificato la sig. Parte_1
provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione già
spiegato dai sigg.ri e dinanzi al Giudice Parte_2 Parte_4
della esecuzione mobiliare del Tribunale di Lecce RGE n. 779/2020
Con comparsa di risposta del 14.10.2021 con autonomi atti si costituivano nel presente giudizio il sig. e per Parte_2 Parte_3 2
sentir dichiarare: 1) la carenza di legittimazione attiva di in ragione Parte_1
dell'efficacia della originaria cessione del credito tra l'istituto Italiano di Credito
Fondiario s.p.a. e e delle successive cessioni di Controparte_2
credito. 2) l'estinzione del credito per intervenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione.
L non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata al contumacia. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 26.03.25 con termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la cessione di crediti è disciplinata dall'art.58 del
D.Lgs.385/1993 ( TUB Testo Unico Bancario) che definisce “la cartolarizzazione dei crediti” come la cessione dei crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte di una società ( società cedente) ad un'altra società ( società cessionaria) .
Quanto all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria, in ordine alla inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco ex art.58 TUB, nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte
chiarendo e specificando sempre più dettagliatamente ,gli elementi ritenuti adeguati per assolvere al predetto onere probatorio, in particolare, quando il debitore ceduto contesti l'esistenza del credito in capo alla asserita cessionaria ( come avvento nel specie in esame).
In tale ipotesi - di contestazione dell'esistenza del credito, ( tra quelli oggetto di cartolarizzazione) - da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n.3405/24 ha chiarito che il mero fatto della cessione del crediti in blocco non
è di per sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. 3
Nella specie che ci occupa, l pur producendo copiosa Parte_1
documentazione la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l'inclusione del credito in oggetto, in particolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione tra Istituito Italiano Credito Fondiario e Controparte_2
(non risultando prodotti in giudizio i singoli contratti di ceduti nella predetta
[...]
operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco).
Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la Società
Cessionaria che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria( in virtù di una operazione in blocco ex art.58
TUB) ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa,
fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva.
Alla luce di quanto sopra in accoglimento della opposizione proposta da e ex art.615 co° 2 c.p.c a questo Parte_2 Parte_3
Giudicante non rimane che dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad e per lo effetto nullo e privo di efficacia il pignoramento presso terzi Parte_1
notificato in data 28.02.2020.
Quanto alle spese ricorrono, la definizione del giudizio con l'accoglimento dell'eccezione preliminare, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta dai sigg.ri e Parte_2 [...]
e per lo effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento notificato Parte_3
il 28.02.2020, per carenza di legittimazione attiva in capo alla Parte_1
2) Spese interamente compensate tra le parti. 4
Lecce, 26.03.2025 Il G.O. Avv. Marilena Caroppo