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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR EL Presidente
ST TI UD
DR SI UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14319/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PEDRALI NICOLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 18/11/2025, come segue: “precisa quindi le conclusioni come da provvedimenti provvisori chiedendo che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in
Marocco in data 26/5/2003 con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli n. 11/12/2003), Per_1
(n. 13/5/2010) e (n. 1/12/2011). Per_2 Per_3
1 La ricorrente ha rappresentato che nel 2020 la famiglia si è trasferita in Francia ove è rimasta sino all'agosto 2023, allorquando la sig.ra ha fatto rientro in Italia con la LE. Pt_1
Ha quindi precisato che il padre provvede mensilmente al mantenimento dei figli elargendo la somma complessiva di € 500,00, pur avendo un rapporto saltuario con gli stessi.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione, ii) l'affido esclusivo cd. “rafforzato” dei figli minori alla madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, iv) porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per la LE la somma complessiva di
€ 750,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e v) porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della ricorrente la somma mensile di €100,00.
All'udienza del 22/4/2025 parte resistente non è comparsa e il UD relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Sono stati quindi adottati i seguenti provvedimenti temporanei: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida i figli
(n. 13/5/2010) e (n. 1/12/2011) in via condivisa ad entrambi i genitori;
- dispone che le Per_2 Per_3 visite padre-figli avvengano in forma libera come previsto in parte motiva;
- assegna alla ricorrente la casa coniugale in Flero (BS), via Quinzano 14, affinché la abiti con i figli;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della LE pari a complessivi € 600,00/mese (i.e. € 200,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, da versare entro il 10 di ogni mese;
- dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del coniuge pari a complessivi € 100,00/mese, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il 10 di ogni mese”.
All'udienza del 18/11/2025 parte ricorrente ha rinunciato all'escussione del figlio ha precisato Per_1 le proprie conclusioni come da provvedimenti provvisori;
il UD ha quindi rimesso la causa al
Collegio ai fini della decisione senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche prescindere dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dall'agosto 2023, allorquando la ricorrente è rientrata definitivamente in Italia, unitamente ai figli.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato, non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2
2. Sull'affido dei figli minori e Per_2 Per_3
Quanto alle ulteriori questioni, premessa la maggiore età del figlio primogenito la ricorrente, Per_1 modificando l'originaria domanda, ha chiesto la conferma del modulo d'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha dedotto sul punto.
A ciò va aggiunto che la stessa sig.ra ha precisato che il padre ha mantenuto contatti telefonici CP_2 con la LE (cfr. verbale d'udienza del 22/4/2025) e provvede al loro mantenimento, sicché nel caso in esame non si rilevano delle criticità tali da giustificare l'adozione di un diverso modulo d'affido.
Il Collegio reputa, pertanto, congruo confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale ove risiedono stabilmente da circa due anni.
Ne consegue che l'immobile adibito a casa coniugale continuerà ad essere assegnato alla ricorrente, affinché vi risieda con i figli.
3. Sulle frequentazioni padre-figli
Stante l'età dei figli minori della coppia (oggi rispettivamente di anni quindici e quattordici) e tenuto conto della distanza geografica che intercorre tra la residenza della LE e quella del genitore non collocatario, si reputa opportuno disporre che, laddove e dovessero manifestare la Per_2 Per_3 volontà d'incontrare il padre, tali incontri possano avvenire in forma libera, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei minori.
4. Sul mantenimento della LE
Preliminarmente si rileva che, benché bbia ormai raggiunto la maggiore età, non può ritenersi Per_1 che questi, studente universitario, sia economicamente autosufficiente;
per tale ragione deve essere previsto anche in suo favore un contributo al mantenimento.
Stante il collocamento prevalente della LE con la madre, tale contributo deve essere posto a carico del padre.
Quanto alla quantificazione di tale contributo, la parte ricorrente ha chiesto confermarsi l'importo complessivo di € 600,00/mese (i.e. € 200,00 cadauno) previsto in sede di provvedimenti interinali.
Parte resistente, rimasta contumace, ha spontaneamente provveduto a corrispondere a tale titolo la somma mensile di € 500,00, con ciò dimostrando la propria capacità di far fronte a tale esborso.
Tenuto conto delle capacità reddituali delle parti (“dalla documentazione in atti si evince che il resistente dichiara un reddito mensile lordo di € 2.263,63 (doc. 9-12), mentre la ricorrente (priva di reddito per le annualità 2021-2023) ha prodotto una busta paga di complessivi € 733,00 netti (doc.
8), oltre all'assegno unico di € 590,00/mese, così per € 1.323,00, oltre a beneficare della casa coniugale di proprietà del resistente non gravata da mutuo (doc. 3)” – cfr. ordinanza 22/4/2025), considerato il collocamento prevalente della LE presso la madre e i ridotti tempi di frequentazione dei minori con il padre, si reputa congruo confermare a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma complessiva di € 600,00/mese, rivalutabile secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non
3 collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Stante l'assenza di frequentazioni padre-figli si dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025),
5. Sul mantenimento della ricorrente
Parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento in suo favore di un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese già riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge economicamente più debole ha diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri.
Il parametro spesso utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che l'assegno di mantenimento è dovuto nell'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole, non solo non disponga di sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere goduto in costanza di matrimonio, ma altresì nell'ipotesi in cui tale stato di bisogno sia incolpevole.
Ebbene, la ricorrente attualmente percepisce un reddito di € 733,00/mese (doc. 8), mentre il resistente gode di una retribuzione netta di € 1.928,15/mese (doc. 12).
Ora, la giurisprudenza ha chiarito che: “condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti” (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
20638/2004; n. 5061/2006; n. 9708/2024).
A parere del Collegio tali presupposti sono entrambi integrati nella fattispecie e ciò in considerazione, da un lato, del fatto che il resistente percepisce un reddito quasi triplo rispetto a quello della ricorrente e, dall'altro, della circostanza che con tale modesto introito mensile la sig.ra deve garantire il Pt_1 sostentamento di tre figli non provvedendo il padre in alcun modo al mantenimento degli stessi in via diretta, sicché può agevolmente desumersi che il tenore di vita familiare non sia più quello goduto in costanza di matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni può confermarsi il contributo di € 100,00 in favore del coniuge a carico del resistente.
6. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e la prevalente soccombenza del resistente questi va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa limitatamente alle fasi espletate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 14319/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale delle parti;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa frequentare i figli in forma libera secondo le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. conferma a carico del resistente e con decorrenza dalla data della domanda l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per i figli la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese (i.e. € 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. conferma a carico del resistente e con decorrenza dalla data della domanda l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per il coniuge la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale;
9. condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione, assorbita la fase decisionale).
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
DR SI DR EL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR EL Presidente
ST TI UD
DR SI UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14319/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PEDRALI NICOLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 18/11/2025, come segue: “precisa quindi le conclusioni come da provvedimenti provvisori chiedendo che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in
Marocco in data 26/5/2003 con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli n. 11/12/2003), Per_1
(n. 13/5/2010) e (n. 1/12/2011). Per_2 Per_3
1 La ricorrente ha rappresentato che nel 2020 la famiglia si è trasferita in Francia ove è rimasta sino all'agosto 2023, allorquando la sig.ra ha fatto rientro in Italia con la LE. Pt_1
Ha quindi precisato che il padre provvede mensilmente al mantenimento dei figli elargendo la somma complessiva di € 500,00, pur avendo un rapporto saltuario con gli stessi.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione, ii) l'affido esclusivo cd. “rafforzato” dei figli minori alla madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, iv) porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per la LE la somma complessiva di
€ 750,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e v) porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della ricorrente la somma mensile di €100,00.
All'udienza del 22/4/2025 parte resistente non è comparsa e il UD relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Sono stati quindi adottati i seguenti provvedimenti temporanei: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida i figli
(n. 13/5/2010) e (n. 1/12/2011) in via condivisa ad entrambi i genitori;
- dispone che le Per_2 Per_3 visite padre-figli avvengano in forma libera come previsto in parte motiva;
- assegna alla ricorrente la casa coniugale in Flero (BS), via Quinzano 14, affinché la abiti con i figli;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della LE pari a complessivi € 600,00/mese (i.e. € 200,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, da versare entro il 10 di ogni mese;
- dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del coniuge pari a complessivi € 100,00/mese, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il 10 di ogni mese”.
All'udienza del 18/11/2025 parte ricorrente ha rinunciato all'escussione del figlio ha precisato Per_1 le proprie conclusioni come da provvedimenti provvisori;
il UD ha quindi rimesso la causa al
Collegio ai fini della decisione senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche prescindere dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dall'agosto 2023, allorquando la ricorrente è rientrata definitivamente in Italia, unitamente ai figli.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato, non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
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2. Sull'affido dei figli minori e Per_2 Per_3
Quanto alle ulteriori questioni, premessa la maggiore età del figlio primogenito la ricorrente, Per_1 modificando l'originaria domanda, ha chiesto la conferma del modulo d'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha dedotto sul punto.
A ciò va aggiunto che la stessa sig.ra ha precisato che il padre ha mantenuto contatti telefonici CP_2 con la LE (cfr. verbale d'udienza del 22/4/2025) e provvede al loro mantenimento, sicché nel caso in esame non si rilevano delle criticità tali da giustificare l'adozione di un diverso modulo d'affido.
Il Collegio reputa, pertanto, congruo confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale ove risiedono stabilmente da circa due anni.
Ne consegue che l'immobile adibito a casa coniugale continuerà ad essere assegnato alla ricorrente, affinché vi risieda con i figli.
3. Sulle frequentazioni padre-figli
Stante l'età dei figli minori della coppia (oggi rispettivamente di anni quindici e quattordici) e tenuto conto della distanza geografica che intercorre tra la residenza della LE e quella del genitore non collocatario, si reputa opportuno disporre che, laddove e dovessero manifestare la Per_2 Per_3 volontà d'incontrare il padre, tali incontri possano avvenire in forma libera, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei minori.
4. Sul mantenimento della LE
Preliminarmente si rileva che, benché bbia ormai raggiunto la maggiore età, non può ritenersi Per_1 che questi, studente universitario, sia economicamente autosufficiente;
per tale ragione deve essere previsto anche in suo favore un contributo al mantenimento.
Stante il collocamento prevalente della LE con la madre, tale contributo deve essere posto a carico del padre.
Quanto alla quantificazione di tale contributo, la parte ricorrente ha chiesto confermarsi l'importo complessivo di € 600,00/mese (i.e. € 200,00 cadauno) previsto in sede di provvedimenti interinali.
Parte resistente, rimasta contumace, ha spontaneamente provveduto a corrispondere a tale titolo la somma mensile di € 500,00, con ciò dimostrando la propria capacità di far fronte a tale esborso.
Tenuto conto delle capacità reddituali delle parti (“dalla documentazione in atti si evince che il resistente dichiara un reddito mensile lordo di € 2.263,63 (doc. 9-12), mentre la ricorrente (priva di reddito per le annualità 2021-2023) ha prodotto una busta paga di complessivi € 733,00 netti (doc.
8), oltre all'assegno unico di € 590,00/mese, così per € 1.323,00, oltre a beneficare della casa coniugale di proprietà del resistente non gravata da mutuo (doc. 3)” – cfr. ordinanza 22/4/2025), considerato il collocamento prevalente della LE presso la madre e i ridotti tempi di frequentazione dei minori con il padre, si reputa congruo confermare a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma complessiva di € 600,00/mese, rivalutabile secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non
3 collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Stante l'assenza di frequentazioni padre-figli si dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025),
5. Sul mantenimento della ricorrente
Parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento in suo favore di un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese già riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge economicamente più debole ha diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri.
Il parametro spesso utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che l'assegno di mantenimento è dovuto nell'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole, non solo non disponga di sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere goduto in costanza di matrimonio, ma altresì nell'ipotesi in cui tale stato di bisogno sia incolpevole.
Ebbene, la ricorrente attualmente percepisce un reddito di € 733,00/mese (doc. 8), mentre il resistente gode di una retribuzione netta di € 1.928,15/mese (doc. 12).
Ora, la giurisprudenza ha chiarito che: “condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti” (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
20638/2004; n. 5061/2006; n. 9708/2024).
A parere del Collegio tali presupposti sono entrambi integrati nella fattispecie e ciò in considerazione, da un lato, del fatto che il resistente percepisce un reddito quasi triplo rispetto a quello della ricorrente e, dall'altro, della circostanza che con tale modesto introito mensile la sig.ra deve garantire il Pt_1 sostentamento di tre figli non provvedendo il padre in alcun modo al mantenimento degli stessi in via diretta, sicché può agevolmente desumersi che il tenore di vita familiare non sia più quello goduto in costanza di matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni può confermarsi il contributo di € 100,00 in favore del coniuge a carico del resistente.
6. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e la prevalente soccombenza del resistente questi va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa limitatamente alle fasi espletate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 14319/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale delle parti;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa frequentare i figli in forma libera secondo le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. conferma a carico del resistente e con decorrenza dalla data della domanda l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per i figli la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese (i.e. € 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. conferma a carico del resistente e con decorrenza dalla data della domanda l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per il coniuge la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale;
9. condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione, assorbita la fase decisionale).
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
DR SI DR EL
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