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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 828/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Antonio GIANSANTE del foro di Parte_1
Pescara e dall'avv. Luca FRUMENTO del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il studio del primo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto AR P.IVA_1
GARGANI del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
➢ in liquidazione coatta amministrativa (cf Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia SILVESTRI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 221/23 del Tribunale di Pescara del 10 febbraio
2023 in tema di nullità, annullamento e risoluzione contratto e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.La controversia in esame si inserisce e pertanto, in quanto tale, deve anche essere correttamente valutata, all'interno di un ben più ampio contenzioso derivante dalla vendita delle azioni della Pt_2
[...
[...] istituto di credito che, al pari della , è stata sottoposta nel 2017 a liquidazione
[...] Controparte_3
coatta amministrativa.
1.1.2.Nello specifico, , premettendo di aver acquistato nell'orizzonte temporale Parte_1
compreso tra il 16 giugno 2010 ed il 17 giugno 2011, n.
7.200 azioni del predetto istituto, ha evocato in giudizio (presso la cui filiale di Pescara sono state portate a termine le operazioni di CP_4
acquisto) per sentire dichiarare la nullità, l'annullamento per vizio del consenso o comunque la risoluzione per inadempimento delle suddette operazioni con condanna della banca alla restituzione
(in termini di ristoro del pregiudizio sofferto da danno emergente) della somma di € 282.525,00
(ridotta nel prosieguo della lite alla luce degli indennizzi comunque ricevuti).
Alla base dell'iniziativa giudiziaria, l'attrice ha rappresentato la violazione da parte della
[...]
delle regole generali di condotta della diligenza e della buona fede nonché dei doveri CP_5
specifici espressamente previsti dal Testo Unico Finanziario (articoli 21,23, 28, 29) avendole, in buona sostanza, fatto concludere un'operazione non proporzionata al proprio profilo di rischio, altamente speculativa (atteso il valore nominale di ciascuna singola azione pari ad € 39,50), in una situazione di conflitto di interessi (essendo una controllata) e che si è tradotta in una CP_4
mascherata forma di ricapitalizzazione di . Controparte_2
1.2. (successivamente confluita in ) ha eccepito il proprio Controparte_5 AR
difetto di legittimazione passiva evidenziando, dopo la ricostruzione della cornice normativa al cui interno deve essere collocata la vicenda della liquidazione coatta amministrativa di e CP_2
sulla quale meglio si dirà nel prosieguo, che ogni pretesa di natura risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta in sede concorsuale sussistendo la legittimazione di tale ultimo istituto di credito.
1.3. Nel corso della lite, si è registrato l'intervento (inquadrabile all'interno dello schema tipico dell'art. 105 cpc) di che ha sostanzialmente Parte_3
aderito alle argomentazioni della convenuta insistendo affinchè la controversia fosse definita con una pronunzia in punto di rito di improcedibilità della domanda.
1.4. Il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AR
(già ) ed allo stesso tempo ha anche dichiarato l'improcedibilità della domanda nei Controparte_5
confronti di (nei cui confronti, è bene precisarlo, alcuna domanda è stata proposta Controparte_2 dall'attrice) dovendo le domande proposte (e ciò vale senza dubbio per quella di risarcimento danni) trovare la loro definizione in sede concorsuale.
2 Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
-il tema del difetto di legittimazione passiva di (o comunque della titolarità della AR
posizione giuridica fatta valere in giudizio) deve essere risolto attraverso l'esegesi sia del D.L. 99/17
(convertito successivamente in L. 121/17) sulla liquidazione coatta amministrative delle c.d. “banche venete” tra cui quindi anche che anche della cessione di azienda in favore di Controparte_2 [...]
del 26 giugno 2017 e dell'accordo integrativo del 17 gennaio 2018; CP_1
- dall'esame, in particolare, di alcune disposizioni (anche di matrice negoziale sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) deve pervenirsi alla conclusione, peraltro condivisa in altri arresti della giurisprudenza di merito, di escludere che vi sia stato il subentro della cessionaria nella titolarità del rapporto controverso;
- a corroborare, poi, ed in maniera decisiva tale opzione interpretativa, deve porsi la considerazione che i fatti da cui è scaturita la pretesa risarcitoria ed anche quella di invalidità dei contratti sono comunque antecedenti alla liquidazione coatta, mentre il contenzioso è stato introdotto in un momento successivo;
- poiché il perimetro delle situazioni giuridiche trasmesse alla cessionaria è comunque determinato dall'atto di cessione, anche le vicende relative alle partecipate della banca in liquidazione coatta amministrativa (e rispondeva a tali caratteristiche), espressamente menzionate nel Controparte_5
suddetto atto, devono essere avanzate nei confronti della medesima banca;
- ne deriva, pertanto, dal complesso di tali essenziali considerazioni che la domanda rectius le domande andavano proposte non nei confronti di bensì di CP_4 [...]
; Parte_4
- l'apertura, tuttavia, della procedura concorsuale comporta una sorta di vis attrattiva e di conseguenza le domande (non solo quelle risarcitorie, ma anche di accertamento di un credito) devono essere proposte in quella sede sicchè deve essere dichiarata l'improcedibilità di qualsivoglia pretesa vantata dall'attrice;
- l'esistenza di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
1.5.La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata dalla mediante Pt_1
l'articolazione di tre motivi.
Le prime due censure hanno riguardato essenzialmente l'errata valutazione operata del complesso normativo e dell'atto di cessione così da pervenire al riconoscimento del difetto di legittimazione passiva di . AR
3 Volendo scendere nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante (che, in definitiva, non ha contestato la ricostruzione e l'interpretazione della normativa di riferimento) non è stato considerato che l'azione è stata proposta nei confronti di con cui è intercorso un contratto Controparte_5
autonomo e distinto rispetto a quello di cessione di azienda che invece tale istituto o meglio per esso ha concluso con coatta amministrativa. AR Parte_4
Ne consegue, pertanto, che il presupposto della domanda non può individuarsi (come di contro rilevato dal primo giudice) nell'essere azionista della banca poi assoggettata alla procedura concorsuale.
Con riguardo, invece, all'ulteriore tema della improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
la ha sottolineato il vizio di ultrapetizione della decisione non avendo (neppure CP_2 Pt_1 dopo l'intervento dell'istituto nel corso del primo grado) spiegato alcuna domanda nei confronti dello stesso.
Con il terzo motivo, in realtà, l'appellante ha inteso riproporre (la mancata pronunzia in primo grado
è stata conseguenza della definizione della lite sulle questioni preliminari) le stesse argomentazioni già svolte a sostegno sia della nullità, annullamento o comunque risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni che della domanda risarcitoria ridotta rispetto a quanto originariamente chiesto in prime cure avendo detratto le somme comunque percepite a titolo di indennizzo.
1.6. Si sono costituite sia che eccependo (la prima in AR Parte_5 particolare) l'inammissibilità del gravame e comunque deducendone l'infondatezza nel merito.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto dalla è infondato in punto di diritto e di conseguenza deve essere rigettato Pt_1
per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I punti incontroversi della vicenda che ci occupa possono essere così compendiati:
-l'odierna appellante ha intrattenuto, a far tempo dal gennaio 2009, un rapporto di deposito titoli con l'allora (soggetto giuridico partecipato da;
Controparte_5 Controparte_2
- tra il giugno 2010 ed il giugno 2011 la stessa ha acquistato un considerevole numero di azioni di tale ultima banca per un importo superiore ai 252.000 euro;
4 - nel giugno 2017, con decreto ministeriale è stata sottoposta alla procedura della Controparte_2
liquidazione coatta amministrativa;
- alla stessa data è stato approvato il decreto legge n. 99/17 in tema di Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6
e di
[...] Controparte_2
- a distanza di pochi giorni, ovvero il 26 giugno 2017, è stata concluso con il AR
contratto di cessione di azienda a cui ha fatto seguito l'atto ripetitivo del 17 gennaio 2018;
Tanto considerato è possibile procedere allo scrutinio del primo motivo di appello.
3.1. Il tema della legittimazione passiva o comunque (e come meglio si dirà) più correttamente della titolarità della situazione giuridica controversa in capo ad ha costituito argomento AR
di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale (tanto di merito che, più di recente, anche di legittimità) dando vita a contrapposti indirizzi interpretativi.
In altri termini, il punto nevralgico della questione è accertare (anche alla luce della prospettazione dell'appellante a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono) se nonostante l'acquisto delle azioni di sia avvenuto per il tramite (quale intermediario) di (fusasi Controparte_2 Controparte_5
successivamente in ), profili di invalidità o comunque di risoluzione del contratto AR
e di risarcimento danni (derivanti dalla violazione di regole di condotte da parte di quest'ultimo soggetto) debbano egualmente essere fatti valere nei confronti della medesima società non quale parte del rapporto negoziale con il singolo investitore bensì come cessionaria della banca in liquidazione oppure nei riguardi direttamente dell'istituto in liquidazione coatta amministrativa.
Uno snodo decisivo nella soluzione del caso è rappresentato anzitutto dalla disamina della cornice normativa di riferimento e degli atti di cessione a cui si è fatto riferimento.
Procedendo con ordine, il D.L. 99/17 prevede all'art. 2 comma 1° lettera c) che “che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
”.
Il citato art 3 (denominato per l'appunto in rubrica “cessione”) stabilisce a sua volta che “ I commissari liquidatori, in conformita' con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonche' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attivita' e passivita', anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6
5 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario”.
Nel prosieguo, il citato articolo elenca una serie di ipotesi escluse dalla cessione e tra queste, ai fini che ci occupano, risultano riportate alle lettere b) e c) rispettivamente “…i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” e “..le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'.” aggiungendo che “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della
Banca d'Italia nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessita' di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa”.
Nella fattispecie, l'atto di cessione richiamato dalla legislazione è stato sottoscritto in data 26 giugno
2017 che ha circoscritto l'oggetto nelle attività e nelle passività incluse di Controparte_2 precisando (all'art. 3) che rientrano in tale nozione anche quelle delle società partecipate dalla banca in liquidazione coatta amministrativa (dunque anche ). Controparte_5
Scendendo ancor più nel dettaglio, nella parte dedicata alla descrizione delle “Passività incluse” anche i conteziosi civili, pendenti, e diversi da controversie con azionisti delle banche in liquidazione coatta amministrativa.
Al punto 3.2. dell'atto di cessione è stato stabilito che “le Banche in LCA dovranno fare tutto quanto Co necessario affinchè venga liberata ed estromessa da qualsiasi contenzioso escluso” e “sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi Co Co sia nei rapporti interni con rispetto al Contenzioso escluso. In caso di coinvolgimento di , le
Co banche in lca dovranno quindi dichiarare la loro legittimazione passiva e far sì che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva, anche attraverso l'intervento volontario in giudizio.”.
In data 17 gennaio 2018, si è addivenuti alla sottoscrizione dell'”Atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a CP_5 Controparte_6 in LCA e in LCA”.
[...] Controparte_2
All'art. 1 è contenuto un esplicito richiamo all'allegato 1 in cui sono stati ulteriormente specificati i Co criteri di ripartizione del Contenzioso e dei relativi effetti tra le Banche in LCA e , anche in relazione alle Banche Partecipate incluse nel perimetro.
6 Al punto sub 2) del predetto allegato è esaminato il caso del contenzioso giudiziale in materia di azioni delle ex banche venete per il quale è stata espressamente esclusa l'operatività della cessione.
Ed ancora, al punto 3.3 si è specificato che “sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i
Contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto CP_4
o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA”.
Nella Tabella B, punto 5, allegata all'atto ricognitivo in esame viene ulteriormente esplicitato, in relazione al contenzioso relativo a Banca Nuova e , che il contenzioso giudiziale Controparte_5
sorto dopo il 26 giugno 2017, ma relativo a fatti precedenti, a mente dell'art. 3 del DL 99/2017 e del combinato disposto dell'art. 3.1.1, ultimo comma e 3.1.4 lett. b) ult. comma del Contratto di cessione, deve ritenersi escluso dalla cessione e resta quindi di competenza della Banca in L.C.A.
3.2. I passaggi salienti della posizione assunta dalla giurisprudenza possono essere di seguito riportati:
- la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate proprio in relazione al D.L. 99/17, ha chiarito che “tale decreto per quanto emerge dal suo stesso preambolo, era dunque volto ad attuare una manovra di "salvataggio pubblico" di e di V.B. CP_8
spa, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sul presupposto della sussistenza del "dissesto
o rischio di dissesto", come accertato dalla Banca centrale europea, ai sensi dell'art. 32, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa all'istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il Comitato di risoluzione unico aveva escluso che vi fossero i requisiti per una risoluzione secondo la medesima direttiva europea, ai sensi del regolamento n. 806/2014/UE, che fissa le norme e la procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, sicché avrebbe dovuto avviarsi nei confronti di e di V.B. spa la procedura di liquidazione coatta CP_8
amministrativa in conformità al diritto nazionale. In particolare, il Governo ha ritenuto che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione delle due Banche a liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato la distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe determinato una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali. Esigenze, queste, che rendevano necessaria l'adozione di disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed
7 evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle Banche in questione (così il richiamato preambolo del D.L. n. 99 del 2017). L'intervento legislativo statale ha così previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante "aiuti alla liquidazione", approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C - 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda”(cfr Corte Costituzionale
7.11.2022 n. 225).
-successivamente al deposito della sentenza impugnata, la S.C. ha chiarito (peraltro in un contenzioso in cui è stata citata e vi è stato, come nella fattispecie, l'intervento della banca in AR
liquidazione coatta amministrativa) richiamando peraltro la decisione della Consulta, che “il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti
e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di "atti o fatti" verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia" (cfr Cass Civ, Sez III, 21.6.2023 n. 17834);
- in un altro arresto, anch'esso posteriore alla pubblicazione della decisione del Tribunale di Pescara,
è stato stabilito che “Il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario (nella specie , deve Controparte_6
ritenersi escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con l. n. 121 del 2017, in tema di liquidazione delle c.d. Banche Venete, in quanto, sebbene la controversia sia sorta in epoca successiva, detto credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione, dovendosi perciò escludere la legittimazione passiva della cessionaria Controparte_9
(cfr Cass Civ, Sez I, 22.12.2023 n. 35820);
- anche questa Corte Territoriale, come puntualizzato dalla , ha aderito a tale AR
opzione ermeneutica e quindi in una vicenda sostanzialmente identica a quella che ci occupa, ha, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla banca, dichiarato il difetto di legittimazione con declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa;
8 3.3. A fronte del quadro così tratteggiato, deve condividersi, dando in tal modo continuità all'indirizzo interpretativo sia della S.C. che anche di questa stessa Corte Territoriale, il percorso logico ed argomentativo seguito dal primo giudice in quanto:
- il D.L. 99/17 ha introdotto una disciplina speciale volta a regolare la successione delle cc.dd.
"banche venete" escludendo espressamente dalla cessione i fatti occorsi in un momento antecedente alla stessa e da cui sono derivati contenziosi successivi (come verificatosi nella fattispecie) alla apertura della procedura concorsuale;
-l'assetto normativo, a sua volta, ha elevato a parametro interpretativo di riferimento per la verifica del perimetro della cessione l'atto negoziale;
- le parti hanno espressamente escluso (uniformandosi in tal modo alla volontà del legislatore) anche quelle vicende comunque riferibili alle società controllate (quale è appunto ) purchè Controparte_5
riferite alle azioni della banca veneta;
- chiara la ratio logica, ancor prima che giuridica di tale soluzione da ravvisarsi nell'esigenza di definire in sede concorsuale tutto quanto abbia comunque a che fare con le errata vendita (cd fenomeno del misseling) delle azioni nell'ottica di meglio tutelare le ragioni degli investitori;
- ponendosi, allora, all'interno di tale crinale interpretativo ben si comprende il motivo della irrilevanza del fatto che il singolo investitore non abbia agito quale azionista di anche CP_2 perché mediante l'operazione di acquisto egli ha assunto tale veste;
- deve quindi condividersi il ragionamento seguito nel precedente di questa Corte secondo cui “Per quanto sopra illustrato e e previsto sia nel contratto di cessione all'art. 3.2, sia nell'atto ricognitivo del 2018, per i contenzioso escluso dalla cessione, rimane soggetto legittimato passivamente, sia sostanzialmente che processualmente, la in LCA, quindi nel caso di specie la CP_5 [...]
, dovendosi escludere sia la legittimazione passiva della Parte_3 cessionaria, sia della ora incorporata nella ; Controparte_5 AR
3.4.Le ampie argomentazioni svolte dall'appellante nei propri scritti difensivi non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Esse, come peraltro già anticipato, ruotano essenzialmente su tre aspetti: a) la causa petendi della domanda va individuata non nell'atto di cessione ex art 3 D.L. 99/17, quanto piuttosto sul rapporto negoziale (inquadrabile all'interno dello schema tipico del mandato o comunque dell'intermediazione finanziaria) esistente direttamente con la banca che ha proposto l'operazione di acquisto delle azioni;
b) l'esistenza di un filone giurisprudenziale essenzialmente invero di solo merito che ha ritenuto di rigettare la questione preliminare sul difetto di legittimazione di;
c) la contrarietà AR
9 della diversa soluzione ai principi costituzionali con conseguente indispensabilità di sollevare anche la relativa questione.
Orbene, alcuno dei profili menzionati può ritenersi condivisibile e tale da portare ad un diverso inquadramento dei fatti.
La centralità riconosciuta dal legislatore alla normativa dettata specificatamente per la tutela dei diritti degli investitori delle banche venete assoggettate a liquidazione coatta amministrativa ed all'atto di cessione devono fondatamente portare a ritenere che la specialità delle suddette disposizioni è tale da giustificare la loro attuazione anche in ipotesi, analoghe a quella in esame, in cui non vi è stato un acquisto direttamente dalla banca venete (ma da una sua controllata) delle azioni.
In altri termini, si vuol significare che proprio la specialità della normativa consente di includere o escludere dalla cessione i comportamenti tenuti da una banca comunque legata a quella sottoposta alla procedura concorsuale.
I precedenti di giurisprudenza sono tutti anteriori alle pronunzie della S.C. e soprattutto alla decisione della Consulta che, pur rigettando la questione di legittimità del D.L. 99/17, ha comunque indicato dei principi a cui doversi necessariamente attenere.
La stessa Corte Costituzionale, come rimarcato anche nel precedente di questa Corte, “ha avuto modo di chiarire che: “ le disposizioni dettate dal D.L. 99 del 2017, come convertito, possono pertanto essere qualificate come “norme – provvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche Venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente”. Deve ritenersi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale che il rapporto contrattuale “costituisce l'effettiva fonte regolatoria presupposto dedotto nel giudizio principale”, essendovi un “intreccio intercorrente tra le norme censurate e il contratto di cessione”. Ai fini della riferibilità della titolarità sostanziale della posizione giuridica, pertanto, deve aversi riguardo alla centralità, più che delle norme di legge abilitanti la cessione, “all'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione”, il quale come più volte ricordato, regola il passaggio non solo delle attività e passività della capogruppo, ma anche delle partecipate” (cfr pagg 12-13 della sentenza).
Proprio l'intervento della Consulta sull'impianto normativo consente agevolmente di escludere che nella soluzione adottata possano ravvisarsi profili di illegittimità.
3.5.Sulla scorta, quindi, delle considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
10 4.1. Qualche doveroso cenno si rende necessario sul secondo profilo di doglianza relativo alla improcedibilità della domanda nei confronti di . Parte_4
E' vero che in effetti alcuna domanda è stata proposta dalla nei confronti della predetta banca, Pt_1 tuttavia risulta altrettanto indubbio che l'improcedibilità rientra tra quegli aspetti che possono anche essere rilevati in via officiosa dal giudice.
Peraltro, la S.C. ha anche precisato che “…qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo esser lui - e non il convenuto – il soggetto nei cui confronti si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice può, pertanto, assumere le conseguenziali statuizioni” (cfr Cass Civ, Sez I, 1.7.2008 n. 17954).
Non vi è questione sul fatto che la pretesa risarcitoria possa essere fatta valere unicamente in sede concorsuale.
A sostegno di tale soluzione vi è anche un recente arresto della S.C. secondo cui “In tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.
Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione” (cfr
Cass Civ, sez I, 24.6.2024 n. 17272).
Essendo incontroversa l'introduzione del giudizio successivamente all'apertura della procedura, la domanda non può che essere vagliata in quella sede.
Resta da considerare che la ha comunque insistito anche in appello per la nullità, Pt_1
l'annullamento per vizio del consenso e per la risoluzione (domande proposte evidentemente in via gradata) dei contratti di investimento.
Ed allora, occorre verificare se la vis attrattiva della procedura concorsuale è destinata ad operare anche in tal caso.
11 Il punto di snodo della questione ruota sull'interpretazione dell'art. 83 comma 3 TUB nella formulazione vigente all'epoca dei fatti che prevede “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.
Secondo la giurisprudenza anche più recente “L'art. 83, comma 3, T.U.B., secondo cui "[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione [..]", deve essere interpretato in conformità con l'art. 52 l. fall.. Questo significa che, con l'apertura della procedura concorsuale, diventano improcedibili solo le pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio.
Di conseguenza, non sono improcedibili le domande di accertamento della nullità dei contratti o le domande di annullamento degli stessi, che non comportino una richiesta di restituzione di somme di denaro. Diversamente, l'art. 83, comma 3, del TUB configurerebbe una sorta di immunità giudiziaria, in contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, della Costituzione. Infatti, la banca insolvente, esentata da qualsiasi azione civile, verrebbe trattata ingiustificatamente in modo diverso rispetto ad altre imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa ed, inoltre, verrebbe impedita la tutela giurisdizionale dei diritti di coloro i quali abbiano intrattenuto rapporti con la banca” (cfr Corte
Appello Venezia, Sez imprese, 13.2.2024).
Dunque, anche per le azioni in quanto propedeutiche alla condanna della banca al risarcimento del danno (consistente nella restituzione del capitale investito) deve essere dichiarata l'improcedibilità.
Il tratto assorbente delle considerazioni svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina dell'ultimo motivo di appello.
5. Quanto alle spese del presente grado, l'esistenza di una contrapposizione interpretativa, la circostanza che le due pronunzie di cassazione siano successive alla pubblicazione della sentenza impugnata (il che consente di ritenere esistente al momento della proposizione del gravame della polifonia), deve portare alla loro integrale compensazione tra le parti.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
12 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 221/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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