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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 2 del mese di maggio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
578/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SERGIO ALFANO, il quale chiede la revoca dell'ordinanza del 6 aprile 2024 e insiste nella richiesta di escussione del teste residuo e di C.T.U.
In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2023 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sergio Alfano,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, in persona del pro tempore (p.i. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 17 aprile 2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale il e ne chiedeva la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni sofferti a seguito di una caduta avvenuta il 7 dicembre 2021 intorno alle 15:15 e provocata “da una mattonella in ceramica di maiolica” posta a decoro della piazza Principe Romeo.
Nella contumacia del convenuto, dichiarata in sede di verifiche preliminari con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e con ordinanza del 6 aprile 2024, ritenuta matura per la decisione, veniva da ultimo rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2 2. – È ius receptum che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cass., S.U.,
n. 20943/2022).
Spetta dunque all'attore, da un lato, individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla cosa e, dall'altro, dimostrare il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e il danno.
Premesso che obblighi di vigilanza come quelli invocati dalla parte sono pacificamente configurabili in capo alla P.A. che può dunque rispondere dei sinistri ivi accaduti a prescindere dall'estensione della cosa (ma pur sempre con riguardo
“alla causa concreta del danno”, v., per tutte, Cass., n. 4963/2019), non vi è alcuna effettiva incertezza in merito alla titolarità in capo all'Ente di poteri di custodia sulla piazza Principe Romeo.
I testi hanno riferito di lavori di ristrutturazione della stessa e della collocazione di un rosone raffigurante lo stemma del Comune di ovvero, più di recente, di CP_1 piante poste a sua protezione e ciò è sufficiente a ritenere dimostrata l'esistenza un potere di intervento sulla res del convenuto rimasto contumace.
A diverse conclusioni deve invero giungersi con riferimento al nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La teste ha dichiarato di avere assistito dalla sua macchina alla Testimone_1 caduta dell'attrice – sua cognata – da una distanza di circa 40/50 m, precisando che doveva collocare su uno stand, allestito in piazza e assegnatole in Parte_1 occasione dei mercatini di Natale, alcune torte scenografiche dalla stessa realizzate.
In particolare, ha riferito che la danneggiata aveva già collocato il primo manufatto quando, tornando alla macchina, “scivolava su un rosone che rappresenta lo stemma di
. CP_1
Tale dinamica trova indiretto riscontro nella deposizione dell'altro teste Tes_2
che non ha visto l'attrice cadere, ma l'ha scorta in “terra sul rosone situato
[...] nella parte entrante della piazza” ove è “raffigurato lo stemma del Comune di . CP_1
Tuttavia, siffatte dichiarazioni non consentono di ritenere fondata la domanda.
3 È noto infatti che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., n. 11152/2023).
Ora, è sì provato che la sig.ra è scivolata sulla maiolica bagnata. Parte_1
Nondimeno tale circostanza va apprezzata insieme a tutti gli elementi di contesto emersi nel corso dell'escussione dei testi al fine di verificare la riconducibilità del danno-evento alla cosa in custodia o, al contrario, al comportamento colposo del danneggiato (Cass., n. 1165/2020).
Sul punto il Supremo Collegio ha osservato che “[i]n tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v., per tutte, Cass., n. 34886/2021). Ed ha altresì chiarito come
“nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve (...) tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre (...) non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo (...) sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così Cass., ord. n. 14228/2023, §
2.1.d).
Dall'istruttoria risulta che il sinistro si è verificato intorno alle tre del pomeriggio in condizione di visibilità (“c'era una condizione di luce” così la teste;
“Non ricordo se Tes_1
c'erano lampioni illuminati. Era giorno comunque” così il teste ) durante una Tes_2 giornata uggiosa in cui, di mattina, aveva piovuto copiosamente (“aveva piovuto a
4 dirotto”, così la teste;
“Il tempo era brutto. La mattina aveva piovuto in abbondanza”, Tes_1
v. il ) e, nel pomeriggio, sebbene al momento della caduta non stesse Tes_2 piovendo (così la teste ), pioveva “a sprazzi” (cfr. la deposizione di Tes_1 Tes_2
). L'intensità della pioggia è confermata dai testi allorquando riferiscono
[...] che l'allestimento degli stand natalizi in quella giornata era stato fino alla fine incerto a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
È altresì emerso che la piazza era stata inaugurata nei mesi estivi e che
[...] si era già recata sui luoghi (“avevo già visto la signora in piazza dopo i lavori di Parte_1 ristrutturazione e prima di quella giornata in cui è avvenuto il sinistro”, v. il ), i quali Tes_2 le si devono ritenere familiari anche alla luce della vicinanza della piazza rispetto alla sua abitazione (teste : “ADR Io e mia cognata abitiamo nello stesso stabile che dista Tes_1 dalla piazza circa 50 metri. ADR La nostra abitazione si trova dall'altro lato rispetto all'entrata principale della piazza”; teste : “ADR La signora abita a non so dire la via. Tes_2 CP_1
Però posso dire che abita nella parte sotto/dietro la piazza”).
Peraltro, essendo i lavori di rifacimento durati parecchio tempo e terminati nei mesi estivi (così hanno affermato entrambi i testi), è assolutamente verosimile che l'inaugurazione della piazza principale di un centro di dimensioni medio-piccole e con una caratteristica peculiare come il rosone con il segno distintivo del Comune abbia attratto la curiosità della cittadinanza.
Infine, dall'istruttoria orale raccolta risulta che a) il punto in cui è Parte_1 scivolata è una sezione della piazza costituita da maioliche organizzate in modo da comporre un rosone di colore bianco e con al centro lo stemma – in azzurro – dell'Ente locale e b) la restante pavimentazione è di colore grigio (v. teste ) e Tes_1 regolare (v. teste ). Tes_2
Nel contesto così delineato – ove non era necessario acquisire la deposizione dell'ultimo teste, r)ra, giacché aveva dichiarato Testimone_3 Testimone_1 sotto il vincolo di impegno che lo stesso era intervenuto dopo il sinistro – ben si comprende come il dovere di ragionevole di cautela – riconducibile alla solidarietà sociale ex art. 2 Cost. – avrebbe imposto alla danneggiata di innalzare la propria soglia dell'attenzione nell'apprestarsi a tornare alla macchina specie perché, come esplicitamente dichiarato da entrambi i testi escussi, era evidente ictu oculi (e, a rigore, anche in base alla comune esperienza) che le maioliche erano scivolose (v. teste
: ADR Quando tornava verso di me mia cognata scivolava su un rosone che rappresenta lo Tes_1
5 stemma di Il rosone è fatto di mattonelle di maiolica “che appena si mette il piede CP_1 sopra si crea uno strato tipo sapone”; v. teste “ADR La piazza era stata Tes_2 ristrutturata da poco. C'era un rosone in ceramica-maiolica liscio che, bagnato, fa scivolare.”) e costituivano, pertanto, un potenziale pericolo.
In altre parole, le circostanze del caso concreto [i.e. – lo si ripete – le caratteristiche del materiale impiegato per il rosone, la precedente frequentazione dei luoghi, la regolarità della pavimentazione, il contrasto cromatico tra rosone bianco e azzurro
(ove si è verificato lo scivolamento) e il resto della piazza, la forte pioggia della giornata e la visibilità dei luoghi] vanno tutte a integrare una situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, che avrebbe dovuto indurre a Parte_1 innalzare la soglia dell'attenzione e, secondo la prudenza normalmente esigibile, a transitare sulle maioliche ancora più lentamente ovvero a non transitarvi affatto specie perché in quel momento non portava oggetti pesanti/ingombranti (le torte scenografiche) che avrebbero potuto distoglierne l'attenzione (v. Cass., n.
9437/2022 alla cui stregua “la conoscenza dello stato dei luoghi e il mancato utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del danneggiato possono escludere il diritto al risarcimento, laddove la condotta della vittima si sia rivelata la causa diretta del danno”).
Sotto quest'ultimo profilo sono necessarie due osservazioni idonee a confermare che la cosa non è stata la causa del danno, ma semplice occasione di un pregiudizio integralmente imputabile – secondo il principio di auto-responsabilità – all'attrice.
In primo luogo, è scivolata nel momento in cui ritornava alla Parte_1 macchina.
In secondo luogo, se vi sono abbastanza elementi per presumere che il rosone fosse di grandi dimensioni e quindi visibile (altrimenti non sarebbe stato attorniato da piante), l'omessa produzione di materiale fotografico non consente di affermare che tutto l'ingresso della piazza fosse ricoperto da maioliche, ma anzi la forma ovale o comunque circolare tipica di un rosone lascia intendere che lo stesso non ostruisse l'intero accesso.
Insomma, la circostanza che la parte non sia caduta mentre andava a collocare la torta sullo stand e il difetto di un riscontro grafico dei luoghi permettono di ritenere che non ha comunque adottato la normale prudenza esigibile nel Parte_1 caso di specie o perché al ritorno verso la macchina non ha prestato la medesima
6 attenzione che all'andata quando passava sulle maioliche o perché al ritorno è passata sulle maioliche a differenza di quanto aveva fatto all'andata.
Ora, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita (in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare) è altrettanto vero che a) l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde – lo si ripete –
a un principio-dovere di solidarietà sociale, che implica la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., per tutti,
Cass. n. 27724/2018) e b) che, diversamente opinando, interventi di abbellimento di beni pubblici mediante l'utilizzo di materiali ornamentali (anche idonei a fungere da attrazione) dovrebbero essere in radice inibiti agli Enti locali.
Né può avere incidenza il rilievo secondo cui attorno al rosone, prima e specie dopo il sinistro, sono state collocate delle piante, giacché un intervento siffatto alla luce di tutti gli elementi appena indicati non infirma il carattere colposo della condotta della danneggiata.
È infatti evidente che “la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (v. Cass., n. 21675/2023 con cui è stata confermata la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità
e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali in quanto “il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l'ipotesi di simili passi (a piedi nudi), non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria”).
La domanda risarcitoria va dunque rigettata, ma nulla deve disporsi sulle spese in ragione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, sentita la parte costituita, definitivamente pronunciando nella causa n. 578/2023 R.G. promossa da
[...] nella contumacia del rigetta la domanda Parte_1 Controparte_1 dell'attrice, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia del convenuto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 2 maggio 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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