Sentenza 20 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Sentenza 8 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 24 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Decreto decisorio 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01798/2025REG.PROV.COLL.
N. 06130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6130 del 2024, proposto da
LV ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuditta Carullo e Gherardo Carullo, con domicilio eletto presso lo studio Giuditta Carullo in Bologna, Strada Maggiore, 47
contro
MO Cittante, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 156/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per la parte appellante l’Avv. Giuseppe Pecorilla per delega dell'Avv. Giuditta Carullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
- del provvedimento del Vice direttore generale dell'Ufficio regionale scolastico per l'Emilia Romagna D.R n. 1270 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito per posti comuni nella scuola secondaria di II grado (classe di concorso A026-matematica) Emilia Romagna;
- del decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 16346 emesso in data 23 dicembre 2022 dal Dirigente scolastico dell'Istituto superiore IIS Malpighi EV.
La prova scritta del concorso in esame consisteva nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla (quattro risposte di cui una sola esatta), la cui correzione avveniva in modo automatico attraverso un applicativo informatizzato; era previsto che l’ordine dei 50 quesiti fosse somministrato in modalità causale per ciascun candidato; la prova era valutata con un massimo di 100 punti ed era superata con il raggiungimento di 70 punti.
Dopo l’approvazione della graduatoria di cui al decreto n. 526 dell’11 luglio 2022, con nota del 25 luglio 2022 la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero comunicava a ciascun Ufficio scolastico regionale l’avvenuta rettifica del punteggio delle prove scritte, a seguito della rilevata presenza di errori nell’individuazione della risposta esatta tra le opzioni prospettate, tra cui, per quanto qui rileva, quella in relazione al quesito n. 28 per la classe di concorso A026.
Con successiva nota di data 9 settembre 2022 (atto impugnato) l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna comunicava alla ricorrente la rettifica del punteggio delle prove scritte, giusta l’errore nella risposta al quesito n. 28, ivi specificatamente riportato; in particolare, in detta nota era chiarito che il suddetto quesito “prevede come risposta esatta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera a) erroneamente utilizzata per la determinazione del punteggio dei candidati. Alla luce di quanto sopra il gestore della prova scritta, su indicazione della Direzione Generale per il personale scolastico, ha ricalcolato il punteggio dei candidati nel seguente modo: -assegnando 2 punti a coloro che hanno risposto correttamente al quesito, selezionando l’opzione di risposta corrispondente alla lettera d); -sottraendo 2 punti ai candidati che hanno scelto come risposta quella corrispondente alla lettera a); -lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data”; dunque, alla ricorrente è stato segnalato che il suo punteggio sarebbe paSSto da 70 a 68, punteggio inferiore al minimo richiesto (pari a 70 punti), con conseguente mancato superamento della prova scritta.
Con successivo decreto n. 1270 del 16 dicembre 2022 (atto impugnato), l’Ufficio Scolastico provvedeva ad escludere la ricorrente dalla graduatoria di merito e per l’effetto disponeva, con atto del 21 dicembre 2022 (atto non formalmente impugnato), “la revoca dell'individuazione della docente ST LV quale destinataria di contratto a tempo indeterminato nella provincia di Bologna presso" I'I.I.S. "Malpighi" di EV (BO)”; seguiva l’atto del 23 dicembre 2022 (atto impugnato) con cui il Dirigente scolastico dell’I.S. Malpighi decretava che il contratto di lavoro della ricorrente avrebbe ceSSto i suoi effetti in pari data; con decreto n. 1281 del 21 dicembre 2022 era, infine, pubblicata la modifica della graduatoria di merito.
2. Secondo parte appellante la sentenza gravata avrebbe erroneamente qualificato i provvedimenti impugnati in primo grado come mera rettifica e, per l’effetto ha ritenuto che “non era neceSSrio ponderare gli interessi contrapposti, dovendosi unicamente rettificare l’errore materiale e attribuire i punteggi in modo corretto”.
L’assunto sarebbe errato in quanto gli atti gravati non sono mere rettifiche ma annullamenti in autotutela. La scansione del procedimento concorsuale e del successivo procedimento di secondo grado ivi insistente è dirimente dal momento che solo con decreto n. 1270 del 16 dicembre 2022 - intervenuto ben 7 mesi dopo il superamento della prova scritta e 4 mesi dopo la firma del contratto di lavoro e la presa di servizio (1° settembre 2022) l’USR disponeva l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito.
Dunque i provvedimenti impugnati sarebbero intervenuti su una situazione giuridica già cristallizzata e consolidata in capo all’odierna appellante.
Secondo parte appellante il potere di annullare in autotutela un provvedimento amministrativo è consentito all’Amministrazione solo se sussistono i presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n° 241/1990 ovvero:
1) sussistenza delle ragioni di interesse pubblico: nel caso di specie non sono state esplicitate né motivate dal Ministero;
2) entro un termine ragionevole: nel caso di specie sono paSSti oltre 7 mesi dal superamento delle prove e 4 mesi dalla presa di servizio;
3) entro un termine, comunque, non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;
4) tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controintereSSti: nel caso di specie per espreSS ammissione del Ministero tali interessi non sono stati valutati.
Osserva che i provvedimenti impugnati sono intervenuti:
a) dopo il superamento della prova scritta;
b) dopo il superamento della prova orale;
c) dopo l’approvazione della graduatoria definitiva del Ministero con decreto n. 526 dell’11 luglio 2022 avente effetti costitutivi;
d) dopo l’avvenuta presa di servizio dell’odierna appellante in data 1° settembre 2022;
e) dopo l’avvenuta firma del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in data 1° settembre 2022;
f) dopo aver prestato servizio per 4 mesi con la qualifica e la posizione giuridico-economica attribuita alla PR.SS ST dal concorso stesso.
Parte appellante lamenta che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto che “non era neceSSrio ponderare gli interessi contrapposti, dovendosi unicamente rettificare l’errore materiale e attribuire i punteggi in modo corretto” e che “la nota del 9 settembre 2022 espone nel dettaglio le ragioni per le quali era neceSSrio provvedere alla rettifica dell’errore nell’assegnazione dei punteggi della prova scritta, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento appare puntuale e completa”.
Osserva che la nota del 9 settembre 22, comunicata con mail del 29 settembre 2022, dopo che l’’odierna appellante aveva non solo preso servizio ma anche iniziato le lezioni (anno scolastico iniziato il 15 settembre 22) notiziava l’odierna appellante della “necessità di provvedere ad una rettifica (successiva all’esecutività della graduatoria) del punteggio delle prove scritte, a causa di una comunicazione del Presidente della Commissione Nazionale che ha predisposto le domande a risposta multipla oggetto della prova scritta sostenuta dalla S.V.” indicando che l’odierna appellante “non ha superato la prova scritta di cui trattasi (pur dopo aver superato l’orale con valutazione di organi commiSSriali ed iniziato le lezioni”.
Detta comunicazione era successiva alla firma del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ma non indicava lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Si duole che l’Amministrazione nulla dice specificamente sulla posizione dell’odierna appellante e, parimenti, nulla motiva in ordine alla scelta di annullare (non rettificare) in autotutela i provvedimenti a lei favorevoli. Invero i provvedimenti gravati si limitano a disporre la revisione del punteggio. Non vi è alcun riferimento alla prova scritta svolta dall’appellante né tantomeno alla successiva prova orale, non è segnalata la risposta indicata dell’appellante steSS e, quindi, il percorso logico argomentativo di correzione che ha portato alla decurtazione di 2 punti.
Parte appellante ritiene altresì l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma quanto segue: “la rettifica del punteggio è stata comunicata alla ricorrente in data 9.9.2022, sicuramente entro un termine ragionevole, considerata la data di presa di servizio della ricorrente (1.9.2022), che la graduatoria era stata approvata in data 11 luglio 2022 e che già in data 25 luglio 2022 la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero aveva comunicato a ciascun Ufficio scolastico regionale l’avvenuta rettifica del punteggio delle prove scritte”.
L’assunto sarebbe errato. Infatti la prima comunicazione di “rettifica” all’odierna appellante non è avvenuta già in data 25 luglio 2022 ma solamente in data 29 settembre 22 dopo l’inizio dell’anno scolastico (oltre 3 mesi dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva).
La comunicazione del 25 luglio 2022 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero era meramente interna agli uffici e non era mai stata portata all’attenzione dell’odierna appellante.
Parte appellante osserva che tale “rettifica” ha annullato il successivo provvedimento di idoneità alla prova orale reso dalla Commissione giudicatrice e la successiva graduatoria definitiva approvata.
Osserva che non sarebbero state rappresentate ragioni di interesse pubblico che avrebbero supportato l’autotutela.
Nel provvedimento impugnato in primo grado si cita solamente la determina del Presidente della Commissione nazionale in rettifica ai quesiti oggetto di prova scritta, e non alle risposte date dall’odierna appellante: “a causa di una comunicazione del Presidente della Commissione Nazionale che ha predisposto le domande a risposta multipla oggetto della prova scritta sostenuta dalla S.V.”
La comunicazione del Presidente della Commissione non è conosciuta.
Parte appellante lamenta altresì che causa della rettifica sia un’autotutela derivata da un errore proprio dell’Amministrazione nella formulazione delle domande: infatti, il caso di specie è distinto dalla modifica dei punteggi derivanti da dichiarazioni del concorrente, ove la verifica di veridicità e idoneità insiste su un dato dichiarato dal concorrente stesso e non nell’immediata disponibilità dell’Amministrazione.
Parte appellante osserva che la graduatoria finale non copre tutti i posti disponibili e, quindi, al momento dell’esercizio dell’autotutela (e ancora oggi) vi è una carenza di personale di ruolo dell’insegnamento del raggruppamento A026 e vi sono dei posti vacanti. I posti disponibili erano 29 e i posti coperti sono 17: le ragioni di pubblico interesse sono, di conseguenza inesistenti.
Parte appellante lamenta che il Tar ha affermato che “l’errore materiale di cui si discute non attiene alla formulazione del quesito n. 28, ma alla esatta individuazione della risposta corretta”.
Osserva che il provvedimento impugnato del 9.9.22 fa specifico riferimento “al quesito riportato in oggetto e di cui si riporta di seguito il testo”.
In questi termini, la Commissione steSS avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 2 punti a tutti i candidati (così come si è fatto invero per le rettifiche del punteggio della classe di concorso A028 indicato anch’esso nella nota del 25 luglio 2022).
La premeSS logica prospettata dall’amministrazione e, quindi, l’erroneità del quesito la risposta attribuita dall’odierna ricorrente sarebbe stata corretta e, quindi, la sua posizione di idoneità non sarebbe mutata.
Secondo parte appellante l’Amministrazione in ossequio ai principi legittimo affidamento e buon andamento, avrebbe dovuto attribuire 2 punti a tutti i concorrenti della classe di concorso. In questo senso la posizione dell’odierna appellante non sarebbe stata lesa, anzi tutelata e, comunque, non avrebbe comportato la modifica del decreto di nomina e di una situazione giuridica già certa.
3. L’appello è infondato.
Come correttamente osservato dal Tar, una volta rilevato l’errore in relazione alla risposta esatta al quesito n. 28, avvenuto in fase di caricamento sulla piattaforma informatica, l’Amministrazione ha neceSSriamente operato la correzione attribuendo (o sottraendo), il punteggio coretto e, conseguentemente, ha modificato la graduatoria con riferimento (non solo alla ricorrente ma) a tutti i candidati intereSSti (in numero totale di 261, alcuni dei quali raggiungevano ex post la sufficienza ai fini del superamento della prova scritta, altri –come la ricorrente – non superavano la prova scritta in quanto il punteggio rettificato era risultato inferiore alla soglia della sufficienza).
Il collegio prescinde dalla qualificazione del riesame effettuato quale correzione di errore materiale piuttosto che come provvedimento adottato in sede di autotutela perché anche qualificando il procedimento amministrativo oggetto di impugnazione in primo grado come procedimento di autotutela, esso resiste alle censure dell’appellante.
L’art. 21-nonies della legge n° 241 del 1990 stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controintereSSti, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
Infatti si trattava unicamente di tutelare l’interesse a garantire la selezione dei candidati più qualificati nel rispetto del principio di imparzialità. La sopra richiamata nota del 9 settembre 2022 espone nel dettaglio le ragioni per le quali era neceSSrio provvedere.
La rettifica del punteggio è stata comunicata alla ricorrente in data 29 settembre 2022, sicuramente entro un termine ragionevole, considerata la data di presa di servizio della ricorrente (1° settembre 2022), che la graduatoria era stata approvata in data 11 luglio 2022 e che già in data 25 luglio 2022 la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero aveva comunicato a ciascun Ufficio scolastico regionale l’avvenuta rettifica del punteggio delle prove scritte. La ricorrente, pertanto, quanto meno alla data del 29 settembre 2022, non avrebbe potuto ragionevolmente confidare sulla stabilità della propria situazione professionale, atteso che la comunicazione ricevuta integrava un elemento fondamentale (la sufficienza della propria prova scritta) ai fini del superamento del concorso.
Il contenuto della comunicazione del 29 settembre 2022 presentava la neceSSria chiarezza.
Infatti si precisava che, a seguito di nota pervenuta dalla Direzione generale per il personale scolastico, "si è reso neceSSrio provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte, a causa di una comunicazione del Presidente della Commissione Nazionale che ha predisposto le domande a risposta multipla oggetto della prova scritta sostenuta dalla S. V.” In particolare, il Presidente della Commissione Nazionale ha comunicato la presenza di errori nel quesito" n. 28, di cui si riportava il testo. Si specificava altresì che "il quesito (...) prevede come risposta esatta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera a) erroneamente utilizzata per la determinazione del punteggio dei candidati. Alla luce di quanto sopra, il gestore della prova scritta, su indicazione della Direzione Generale per il personale scolastico, ha ricalcolato il punteggio dei candidati nel modo seguente: assegnando 2 punti a coloro che hanno risposto correttamente al quesito selezionando l'opzione di risposta corrispondente alla lettera d), sottraendo 2 punti ai candidati che hanno scelto come risposta quella corrispondente alla lettera a), lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data". Di conseguenza, sulla base delle ragioni così individuate, si comunicava alla SI.ra ST che "il punteggio paSS da 70 a 68. In ogni caso, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 70, ai sensi di quanto previsto dal co. 5 dell'art. 3 del bando di concorso, la S. V. non ha superato la prova scritta di cui trattasi."
Anche i consequenziali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di ceSSzione anticipata dal rapporto di lavoro sono stati adottati entro un termine ragionevole, considerando che sono intervenuti nel mese di dicembre 2022 in seguito alle neceSSrie verifiche su tutti i candidati e che la congruità del termine può essere apprezzata anche considerando che l’art. 21 – nonies della legge n° 241 del 1990 stabilisce il termine annuale con riferimento all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Nel caso di specie il termine è risultato notevolmente inferiore all’anno e comunque congruo in relazione alle specifiche caratteristiche procedimentali del caso di specie.
Trattasi peraltro di provvedimento motivato.
Infatti sono state puntualmente spiegate le circostanze relative all’errore nel quesito.
Ne consegue che la rimozione dell'atto risultava neceSSria non solo per adempiere alle regole predisposte dal bando, ma anche a tutela dell'interesse a garantire una selezione di candidati qualificati per ricoprire un ruolo fondamentale, nel sistema di istruzione, come quello del docente.
Dunque non coglie nel segno la doglianza secondo cui vi sarebbe la disponibilità di posti in organico anche dovendo considerare che l’appellante non può essere preferita rispetto agli altri candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio risultante a seguito della correzione.
L’errore oggetto di rettifica - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - non atteneva alla formulazione del quesito n. 28, ma alla individuazione della risposta corretta.
Il quesito di cui in questa sede si discute era caricato sulla piattaforma informatica con la numerazione 28, ma la risposta esatta era erroneamente indicata, tra le varie opzioni, come quella di cui alla lettera [a], corrispondente all’opzione “tutte tranne la I)” e, dunque, erano assegnati erroneamente due punti ai candidati che avevano indicato tale opzione; la Commissione nazionale rilevava l’errore, individuando come risposta effettivamente corretta quella di cui alla lettera [d], corrispondente all’opzione “solo la II) e la III)” e, conseguentemente, si procedeva alla rettifica dei punteggi assegnati, nei termini sopra ricordati.
Per effetto della somministrazione in modalità casuale, il quesito che era stato caricato con il numero 28 sulla piattaforma informatica corrispondeva al numero 37 nella singola prova scritta della ricorrente, la quale barrava l’opzione “tutte tranne la I)”, corrispondente, nel suo caso, alla lettera [d]; sempre per effetto della somministrazione casuale – sia relativamente alla numerazione del quesito, sia in relazione alla lettere associate alle singole risposte - la lettera [d], selezionata dalla ricorrente, corrispondeva alla lettera [a] delle opzioni predisposte per il quesito n. 28.
Appare, dunque, evidente l’errore commesso dalla ricorrente nel scegliere la risposta al quesito in questione.
Di quanto sopra esposto si rinviene conferma nel raffronto tra il quesito n. 37 della prova della ricorrente (sub all. 21 fascicolo Amministrazione resistente) con la più volte citata nota del 9 settembre 2022 inviata alla ricorrente medesima, nella quale il quesito n. 28 coincide perfettamente con il quesito n. 37 della prova della ricorrente e sono parimenti indicate la risposta corretta (“solo la II) e la III)”) e quella errata (“tutte tranne la I)”), quest’ultima risposta opzionata dalla ricorrente.
Ne consegue che non possono essere riconosciuti 2 punti rivendicati in relazione all’asserita erronea formulazione del quesito.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Le complesse problematiche trattate impongono tuttavia la compensazione delle spese dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio ConteSS, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio ConteSS |
IL SEGRETARIO