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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
FA DE Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
GRADO RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. NINO CUCCUREDDU Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale - divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il 26 aprile 1982 con Controparte_1 unione dalla quale erano nate le figlie il 16 dicembre 1982 e il 6 luglio 1989, ormai Per_1 Per_2 da tempo maggiorenni.
Esponeva che dalla data della separazione, omologata dal tribunale di Torre Annunziata il 3 febbraio 1997, la convivenza matrimoniale non era più ripresa e ricorrevano le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio. Non proponeva altre domande di contenuto patrimoniale.
Si costituiva il convenuto e nulla opponeva alla domanda di divorzio, confermando la sussistenza delle condizioni per l'invocata pronuncia.
pagina 1 di 2 Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni, all'udienza del 9 ottobre 2025.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta consentendo le comuni allegazioni delle parti di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite sono compensate, non essendovi stata alcuna opposizione del resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il 26 aprile 1982 fra nata il [...] a [...] Parte_1 del Greco (NA) e nato il [...] a [...] (atto n. 158, anno Controparte_1
1982, parte 2, serie A).
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre del Greco per l'annotazione della sentenza.
Sassari 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
FA DE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
FA DE Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
GRADO RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. NINO CUCCUREDDU Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale - divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il 26 aprile 1982 con Controparte_1 unione dalla quale erano nate le figlie il 16 dicembre 1982 e il 6 luglio 1989, ormai Per_1 Per_2 da tempo maggiorenni.
Esponeva che dalla data della separazione, omologata dal tribunale di Torre Annunziata il 3 febbraio 1997, la convivenza matrimoniale non era più ripresa e ricorrevano le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio. Non proponeva altre domande di contenuto patrimoniale.
Si costituiva il convenuto e nulla opponeva alla domanda di divorzio, confermando la sussistenza delle condizioni per l'invocata pronuncia.
pagina 1 di 2 Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni, all'udienza del 9 ottobre 2025.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta consentendo le comuni allegazioni delle parti di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite sono compensate, non essendovi stata alcuna opposizione del resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il 26 aprile 1982 fra nata il [...] a [...] Parte_1 del Greco (NA) e nato il [...] a [...] (atto n. 158, anno Controparte_1
1982, parte 2, serie A).
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre del Greco per l'annotazione della sentenza.
Sassari 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
FA DE
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