TRIB
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2024, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 2 luglio 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 83/2023
TRA
, C.F.: nata a Castelluccia in [...]re IL 15 Parte_1 CodiceFiscale_1
Giugno 1980 e residente in Viggianello in contrada Fruscera n. 12/A, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano (CS) (87064), area urbana Rossano, Viale Michelangelo
n. 55 presso lo Studio Legale Naccarato, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Naccarato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria presso gli uffici dell , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2023 la parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2018 e 2019 alle dipendenze dell'azienda agricola La
Camera Rosamaria;
lamentando l'illegittimità della cancellazione della giornate lavorative effettivamente espletate, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e conseguente reiscrizione negli elenchi nominativi per le giornate dedotte negli anni 2018 e 2019.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_2
promossa azione giudiziale. Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
1. Sulla decadenza dalla domanda di reiscrizione.
Con efficacia assorbente di ogni altra questione, deve essere evidenziato che il ricorso è inammissibile essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n.
9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133,
- è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così
Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre
2011, n. 18528).
A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la CP_2
proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d.lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d.l. 7/1970, convertito nella l.
83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La norma va coordinata con la disciplina di cui all'art. 43, comma 7, d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d.l. 98/2011
(convertito in l. 111/2011), ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, a decorrere dal 17/07/2020, data di entrata in vigore del d.l. 76/2020.
Il nuovo testo del comma 7 dell'art. 38, d.l. 98/2011 prevede: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, ((l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_2
mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità))”.
Si riporta il testo del previgente comma 7 dell'art. 38: “(…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_2
mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
È stato, dunque, superato il meccanismo della pubblicazione con modalità telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.
Ciò posto quanto alle modalità di conoscenza normativamente previste del disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, nel caso di specie parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre l'azione in giudizio, in quanto è decorso il descritto termine di 120 giorni, di cui all'art. 22 del d.l. 7/1970, avendo l' prodotto agli atti del giudizio i CP_2
provvedimenti di cancellazione della ricorrente dagli elenchi per gli anni in contestazione.
In particolare, per l'anno 2018 risulta la pubblicazione telematica sul sito dell' in data CP_2
30.9.2019, mentre per l'anno 2019 risulta la pubblicazione telematica sul sito dell' in CP_2
data 15.6.2020, secondo la normativa ratione temporis applicabile.
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la CP_1 CP_2
cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbali in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro.
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa tempestiva impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell . CP_1
Ed invero, non vi è prova che parte ricorrente abbia proposto tempestiva azione giudiziaria avverso la predetta cancellazione.
A tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite, in ragione della dichiarazione in atti, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 2 luglio 2024
Il Giudice dott. Giordano Avallone