Art. 2. 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
Note all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera a), del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis);
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche".
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
Note all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera a), del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis);
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche".