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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9987/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9987/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Vito SPORTELLI giusta procura in atti;
Parte_1
-appellante-
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1
TAMBORRIMO, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2017, CP_1
provvisoriamente esecutivo, adottato dal Giudice di Pace di Monopoli il 28/04/2017 in favore di per il pagamento della somma di euro 4.043,65, oltre interessi legali e Parte_1
spese processuali, a titolo di indennizzo di Polizza Nuova 4R n. 44136032, per il furto della vettura
Audi A3 tg. ER980PA di proprietà di sua madre, Persona_1
La Compagnia, in sede di opposizione, ha eccepito, previa richiesta di sospensione del predetto decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva nel giudizio monitorio della istante
[...]
in quanto quest'ultima ha rivestito soltanto il ruolo di contraente della predetta Parte_1
polizza, non essendo stato dato un valido preventivo consenso da parte dell'assicurata Per_1
pagina 1 di 8 in subordine, ha mosso eccezioni circa l'effettivo ammontare dell'indennizzo sulla base Per_1 delle pattuizioni di polizza, ed in particolare dato atto che l'assicurata aveva già Persona_1 percepito, in forza della Polizza n. 44136032, la somma di € 12.582,29 a titolo di indennizzo CP_2
per il furto della vettura Audi A3 tg. ER980PA di sua proprietà, ha richiesto dichiararsi tale importo soddisfattivo dei diritti derivati all'assicurata per il furto de quo e per l'effetto la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, nonché la infondatezza delle altre eccezioni della Compagnia, e pertanto ha richiesto la conferma della ingiunzione.
Con la sentenza n. 61/2018, RGC 217/2017, depositata il 11/04/2018 il Giudice di Pace di
Monopoli ha accolto l'opposizione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 78/2017
e condannato l'opposta alle spese del giudizio.
In particolare, il Giudice di Pace, nella motivazione, ha richiamato l'art. 1891 cod. civ. (“I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”) ed ha osservato che l'azione è stata introdotta dalla senza un preventivo e valido consenso dell'assicurata Parte_1 Per_1 avendo modo di precisare che tale circostanza “non può derivare da un fatto successivo a tale momento
e/o da una successiva ratifica”; inoltre, il giudice di prime cure ha aggiunto che la “manifestazione di consenso” successivamente esibita dalla non può avere alcuna efficacia giuridica, Parte_1
perché successiva alla sollevata eccezione e perché inidonea a rivelare in modo univoco una anteriore volontà dell'assicurata; sicché, dichiarato il difetto di legittimazione dell'attrice, il giudice ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso questa decisione, è insorta chiedendo l'integrale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellata preliminarmente ha eccepito la violazione e falsa applicazione, per il giudice di prime cure, degli artt. 645 c.p.c., 100 c.p.c., 1891 c.c., nel merito, in relazione al danno indennizzabile, essendo incontestato l'an debeatur, ha richiesto l'accertamento del quantum debeatur.
L'appellata si è costituita in giudizio, instando per l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, in via principale, ha richiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, ha richiesto, atteso che l'assicurata avesse Persona_1 già percepito la somma di € 12.582,29 a titolo di indennizzo per il furto della vettura Audi A3 tg.
ER980PA di sua proprietà, dichiararsi tale importo soddisfattivo dei diritti derivati all'assicurata per il pagina 2 di 8 furto de quo e per l'effetto, confermare la revoca del predetto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio, maggiorazione forfettario del 15% cap. e iva.
La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è infine pervenuta all'udienza del
11/09/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II. – L'appello merita le sorti del rigetto.
II.1. – Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Nel merito, si osserva quanto segue.
La fattispecie oggetto d'esame è pacificamente riconducibile allo schema negoziale di cui all'art. 1891 c.c. che regola l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ed integra una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto di cui all'art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che lo specifico requisito dell'”interesse” nell'assicurazione ex art. 1891 c.c. risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato terzo, a norma dell'art.1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo per l'effetto, risultarne una posizione giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto), mentre, in relazione al secondo aspetto, l'interesse non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, risolvendosi anche in una situazione soggettiva di mero fatto morale o di immagine ( Cass., n. 13058 del 2007).
Orbene, nello specifico, con riferimento all'interesse all'assicurazione, ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presta il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola (Cass. sez. III. 26253 del 2007).
pagina 3 di 8 Invero, in tema di consenso dell'assicurato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 1891, co. 2 c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione) (Cass. n. 9053 del 2007).
Ebbene, nel caso in specie, l'odierna appellante ha inteso provare la propria (contestata) legittimazione attraverso la produzione di una scrittura privata, datata 12/04/2017, a firma dell'assicurata, contenente “l'espresso consenso alla contraente a Controparte_3 esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto” per cui è causa (doc. 4 fasc. di primo grado
. Parte_1
Si tratta di un documento privo di data certa (art. 2704 c.c.) – la cui mancanza, già stigmatizzata dalla odierna appellata nel giudizio di primo grado, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (Cass., n. 28144 del 06/10/2023) – anteriore alla proposizione della domanda monitoria. Né
l'odierno appellante ha fornito elementi utili all'accertamento della data della scrittura privata (non avendo neanche riproposto, né in sede di conclusioni nel giudizio di primo né in sede di gravame, mezzi istruttori sul punto).
La preventiva manifestazione del consenso idonea a legittimare validamente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione appare peraltro contradetta dalla data in calce al mandato alle liti apposto a margine del ricorso monitorio (07/4/2017), precedente a quella della scrittura privata in questione.
Dovendosi escludere la certezza in ordine all'anteriorità del predetto documento rispetto alla proposizione dell'azione esercitata dall'attrice, alla stessa non può certamente ascriversi valore di idonea ratifica ex post (dal momento della produzione in giudizio) dell'operato del soggetto originariamente privo di legittimazione, né alcun rilievo è possibile annettere all'eventuale consenso tacito (rectius presunto) dell'assicurata.
Al riguardo, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 1891 c.c., la Corte di Cassazione ha così chiarito: “Certo è che la norma regolatrice di tale fattispecie, condizionando l'azione del
pagina 4 di 8 contraente all'espresso consenso dell'assicurato, chiaramente pone una questione di legittimazione alla causa che non può essere aggirata con un'asserzione (quella del consenso tacito) che in subiecta materia è palesemente improduttiva di effetti. Se, invero, la legge prescrive un determinato presupposto di legittimazione, non è certo consentito alle parti di farne valere un altro.
Quanto alla questione della ratifica dell'operato processuale, va osservato che la legittimazione alla causa non può, certo, derivare da un fatto successivo alla proposizione dell'azione” (Cass., n.
12680/1991).
Ne deriva che, in difetto di data certa, anteriore alla proposizione dell'azione, computabile alla compagnia assicurativa, non può ascriversi alla produzione del documento in giudizio alcuna portata
'sanante', con effetto retroattivo.
La statuizione del primo giudice non si espone dunque alle censure mosse dall'appellante.
II.3. – A ciò si aggiunga che l'appello risulta infondato anche nel merito.
Invero, la domanda azionata in sede monitoria dalla è una domanda di Parte_1
adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia ha contestato la quantificazione dell'indennizzo preteso, ritenendo congruo e satisfattivo ex contractu l'importo versato.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica di merito del credito azionato deve muovere dalla nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale
(““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (così, Cass. Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015, nonché, in precedenza, Cass. S.U. n.
13533/2001).
pagina 5 di 8 Nel caso in specie, è incontestato il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'assicurata
(danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale di operatività della garanzia).
L'oggetto del contendere, invero, verte, esclusivamente sull'importo indennizzabile da valutarsi in base ai valori indicati in polizza.
Invero, la polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (art. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto - assumendo al riguardo valore di riconoscimento - la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto. (Cass. Sez. I 16.4.1984 n. 2438).
Orbene, alla stregua di quanto evidenziato, ci si deve pertanto attenere alle indicazioni della polizza Polizza Nuova 4R n. 44136032, stipulata in data 27.5.2016 (doc. 3 fasc. di primo grado e alle “condizioni di assicurazione rca – modello tu21” (con allegato fascicolo CP_1
informativo - edizione 1.4.2016) (doc. 4).
Invero, la Polizza Nuova 4R n. 44136032, alla voce: “Sistema di coperture per il veicolo
Incendio e Furto - Furto totale o parziale con scoperto solo per danni parziali a tariffa: 01/02/2016”, stabilisce: “valore assicurato euro 18.000,00 di cui: Valore veicolo euro 18.000,00; con adeguamento automatico del valore assicurato;
10% di scoperto sul danno;
Con un minimo di euro 350,00, salvo quanto previsto dall'art. “scoperti in caso di sinistro” delle CGA;
Sconto applicato per annualità in corso: per annualità in corso la copertura viene prestata con uno sconto pari al 39,50% sul premio annuo, al netto delle imposte;
Assistenza furto prestata tramite global assistence a CP_1 tariffa:01/02/2016”.
Ancora, le “condizioni di assicurazione rca – modello tu21”, all'art. 1 (Incendio e furto stabiliscono: (…) b) Furto totale e parziale con scoperto. In caso di furto o rapina tentati o consumati,
è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti (…) (pag. 19); all'art. 10 (Determinazione dell'ammontare del danno) stabiliscono: “a)
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori
e apparecchio audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli è determinato nel seguente modo: - autovetture: il valore del veicolo è ricavato
pagina 6 di 8 in base alle quotazioni della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori, apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo (…) nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo compreso nel valore assicurato” (cfr. pag. 22).
Orbene, sulla base delle Condizioni di polizza e dell'incidenza dell'aliquota IVA pacificamente sostenuta dall'assicurata (4%), con bonifici (doc. in. 7 e il n. 8 fascicolo di primo grado di CP_1
) sull'IBAN [...] ha pagato per il furto dell'Audi A3 tg. CP_1
ER980PA, € 12.205,15 il 5.1.2017 e € 377,14 il 20.2.2017; per complessivi € 12.582,29, così determinati:
- in base alla Quotazione Quattroruote Professional con IVA al 22% € 16.400,00 (doc. 5 doc. in. 7 e il n. 8 fascicolo di primo grado di ); CP_1
- Imponibile della quotazione Quattroruote Professional € 13.442,62;
- IVA al 4% sull'imponibile della quotazione € 537,70;
- Totale parziale (imponibile + IVA al 4%) € 13.980,32;
- Scoperto del 10% sul totale parziale € 1.398,03;
- Totale indennizzo pagato € 12.582,29.
Ebbene, l'importo indennizzato dalla compagnia assicurativa è da ritenersi corretto, alla stregua delle pattuizioni contrattuali, in coerenza con il dato normativo.
La disposizione di riferimento è l'art. 1905 c.c. (“L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”), ritenuto la fonte normativa del cd. principio indennitario, che definisce i confini dell'indennizzo cui ha diritto l'assicurato al verificarsi del rischio assicurato, da leggersi in combinato disposto con gli artt.
1907,1908 e 1909 c.c. L'art. 1908 c.c., afferma che, accertato il danno alle cose perite o danneggiate, lo stesso è da intendersi limitato al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro. Il comma
2 della norma in esame consente tuttavia che le parti possano stabilire il valore delle cose assicurate già al momento della conclusione del contratto, purché mediante stima accettata per iscritto, stima che, ai sensi del comma successivo, non può essere sostituita dalla dichiarazione di valore delle cose assicurate indicata nella polizza ovvero in altri documenti contrattuali.
Secondo la ricostruzione operata dalla Giurisprudenza di merito, con il conforto di quella di legittimità, trattasi di norme di natura imperativa, salvo la deroga di cui al comma 2, quando il valore assicurato sia stato stabilito ex ante mediante una stima accettata.
pagina 7 di 8 L'assicuratore, pertanto, è tenuto a liquidare un indennizzo commisurato al valore della cosa accertato al momento del sinistro (cfr. Corte di Appello di Bari, sent. n. 488/2021).
L'ipotesi di divergenza tra il valore assicurabile e il valore assicurato è regolata, quanto alla sottoassicurazione, dall'art. 1907 c.c.; e, quanto alla sovrassicurazione, dall'art. 1909 c.c., a mente del quale non è valido il contratto se vi è stato dolo dell'assicurato mentre negli altri casi l'assicurazione avrà “effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata”, fermo il diritto del contraente ad una proporzionale riduzione del premio per l'avvenire.
In definitiva, il valore cui deve farsi riferimento ai fini della liquidazione dell'indennizzo va rinvenuto in quello della stima condivisa, di cui al secondo comma dell'art. 1908 c.c., e in mancanza, in quello di mercato, così come determinato in base alle clausole negoziali.
Al riguardo, non è superfluo evidenziare che l'odierna appellante non ha nemmeno proposto un parametro alternativo per l'individuazione del valore commerciale dell'autovettura e che il riferimento al valore del veicolo al momento del sinistro come rilevato nella rivista Quattroruote, documentato in atti, era previsto dalle condizioni di polizza.
III. – L'appello va conclusivamente rigettato.
IV. – Le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
c) dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9987/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Vito SPORTELLI giusta procura in atti;
Parte_1
-appellante-
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1
TAMBORRIMO, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2017, CP_1
provvisoriamente esecutivo, adottato dal Giudice di Pace di Monopoli il 28/04/2017 in favore di per il pagamento della somma di euro 4.043,65, oltre interessi legali e Parte_1
spese processuali, a titolo di indennizzo di Polizza Nuova 4R n. 44136032, per il furto della vettura
Audi A3 tg. ER980PA di proprietà di sua madre, Persona_1
La Compagnia, in sede di opposizione, ha eccepito, previa richiesta di sospensione del predetto decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva nel giudizio monitorio della istante
[...]
in quanto quest'ultima ha rivestito soltanto il ruolo di contraente della predetta Parte_1
polizza, non essendo stato dato un valido preventivo consenso da parte dell'assicurata Per_1
pagina 1 di 8 in subordine, ha mosso eccezioni circa l'effettivo ammontare dell'indennizzo sulla base Per_1 delle pattuizioni di polizza, ed in particolare dato atto che l'assicurata aveva già Persona_1 percepito, in forza della Polizza n. 44136032, la somma di € 12.582,29 a titolo di indennizzo CP_2
per il furto della vettura Audi A3 tg. ER980PA di sua proprietà, ha richiesto dichiararsi tale importo soddisfattivo dei diritti derivati all'assicurata per il furto de quo e per l'effetto la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, nonché la infondatezza delle altre eccezioni della Compagnia, e pertanto ha richiesto la conferma della ingiunzione.
Con la sentenza n. 61/2018, RGC 217/2017, depositata il 11/04/2018 il Giudice di Pace di
Monopoli ha accolto l'opposizione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 78/2017
e condannato l'opposta alle spese del giudizio.
In particolare, il Giudice di Pace, nella motivazione, ha richiamato l'art. 1891 cod. civ. (“I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”) ed ha osservato che l'azione è stata introdotta dalla senza un preventivo e valido consenso dell'assicurata Parte_1 Per_1 avendo modo di precisare che tale circostanza “non può derivare da un fatto successivo a tale momento
e/o da una successiva ratifica”; inoltre, il giudice di prime cure ha aggiunto che la “manifestazione di consenso” successivamente esibita dalla non può avere alcuna efficacia giuridica, Parte_1
perché successiva alla sollevata eccezione e perché inidonea a rivelare in modo univoco una anteriore volontà dell'assicurata; sicché, dichiarato il difetto di legittimazione dell'attrice, il giudice ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso questa decisione, è insorta chiedendo l'integrale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellata preliminarmente ha eccepito la violazione e falsa applicazione, per il giudice di prime cure, degli artt. 645 c.p.c., 100 c.p.c., 1891 c.c., nel merito, in relazione al danno indennizzabile, essendo incontestato l'an debeatur, ha richiesto l'accertamento del quantum debeatur.
L'appellata si è costituita in giudizio, instando per l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, in via principale, ha richiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, ha richiesto, atteso che l'assicurata avesse Persona_1 già percepito la somma di € 12.582,29 a titolo di indennizzo per il furto della vettura Audi A3 tg.
ER980PA di sua proprietà, dichiararsi tale importo soddisfattivo dei diritti derivati all'assicurata per il pagina 2 di 8 furto de quo e per l'effetto, confermare la revoca del predetto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio, maggiorazione forfettario del 15% cap. e iva.
La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è infine pervenuta all'udienza del
11/09/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II. – L'appello merita le sorti del rigetto.
II.1. – Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Nel merito, si osserva quanto segue.
La fattispecie oggetto d'esame è pacificamente riconducibile allo schema negoziale di cui all'art. 1891 c.c. che regola l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ed integra una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto di cui all'art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che lo specifico requisito dell'”interesse” nell'assicurazione ex art. 1891 c.c. risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato terzo, a norma dell'art.1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo per l'effetto, risultarne una posizione giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto), mentre, in relazione al secondo aspetto, l'interesse non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, risolvendosi anche in una situazione soggettiva di mero fatto morale o di immagine ( Cass., n. 13058 del 2007).
Orbene, nello specifico, con riferimento all'interesse all'assicurazione, ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presta il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola (Cass. sez. III. 26253 del 2007).
pagina 3 di 8 Invero, in tema di consenso dell'assicurato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 1891, co. 2 c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione) (Cass. n. 9053 del 2007).
Ebbene, nel caso in specie, l'odierna appellante ha inteso provare la propria (contestata) legittimazione attraverso la produzione di una scrittura privata, datata 12/04/2017, a firma dell'assicurata, contenente “l'espresso consenso alla contraente a Controparte_3 esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto” per cui è causa (doc. 4 fasc. di primo grado
. Parte_1
Si tratta di un documento privo di data certa (art. 2704 c.c.) – la cui mancanza, già stigmatizzata dalla odierna appellata nel giudizio di primo grado, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (Cass., n. 28144 del 06/10/2023) – anteriore alla proposizione della domanda monitoria. Né
l'odierno appellante ha fornito elementi utili all'accertamento della data della scrittura privata (non avendo neanche riproposto, né in sede di conclusioni nel giudizio di primo né in sede di gravame, mezzi istruttori sul punto).
La preventiva manifestazione del consenso idonea a legittimare validamente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione appare peraltro contradetta dalla data in calce al mandato alle liti apposto a margine del ricorso monitorio (07/4/2017), precedente a quella della scrittura privata in questione.
Dovendosi escludere la certezza in ordine all'anteriorità del predetto documento rispetto alla proposizione dell'azione esercitata dall'attrice, alla stessa non può certamente ascriversi valore di idonea ratifica ex post (dal momento della produzione in giudizio) dell'operato del soggetto originariamente privo di legittimazione, né alcun rilievo è possibile annettere all'eventuale consenso tacito (rectius presunto) dell'assicurata.
Al riguardo, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 1891 c.c., la Corte di Cassazione ha così chiarito: “Certo è che la norma regolatrice di tale fattispecie, condizionando l'azione del
pagina 4 di 8 contraente all'espresso consenso dell'assicurato, chiaramente pone una questione di legittimazione alla causa che non può essere aggirata con un'asserzione (quella del consenso tacito) che in subiecta materia è palesemente improduttiva di effetti. Se, invero, la legge prescrive un determinato presupposto di legittimazione, non è certo consentito alle parti di farne valere un altro.
Quanto alla questione della ratifica dell'operato processuale, va osservato che la legittimazione alla causa non può, certo, derivare da un fatto successivo alla proposizione dell'azione” (Cass., n.
12680/1991).
Ne deriva che, in difetto di data certa, anteriore alla proposizione dell'azione, computabile alla compagnia assicurativa, non può ascriversi alla produzione del documento in giudizio alcuna portata
'sanante', con effetto retroattivo.
La statuizione del primo giudice non si espone dunque alle censure mosse dall'appellante.
II.3. – A ciò si aggiunga che l'appello risulta infondato anche nel merito.
Invero, la domanda azionata in sede monitoria dalla è una domanda di Parte_1
adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia ha contestato la quantificazione dell'indennizzo preteso, ritenendo congruo e satisfattivo ex contractu l'importo versato.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica di merito del credito azionato deve muovere dalla nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale
(““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (così, Cass. Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015, nonché, in precedenza, Cass. S.U. n.
13533/2001).
pagina 5 di 8 Nel caso in specie, è incontestato il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'assicurata
(danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale di operatività della garanzia).
L'oggetto del contendere, invero, verte, esclusivamente sull'importo indennizzabile da valutarsi in base ai valori indicati in polizza.
Invero, la polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (art. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto - assumendo al riguardo valore di riconoscimento - la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto. (Cass. Sez. I 16.4.1984 n. 2438).
Orbene, alla stregua di quanto evidenziato, ci si deve pertanto attenere alle indicazioni della polizza Polizza Nuova 4R n. 44136032, stipulata in data 27.5.2016 (doc. 3 fasc. di primo grado e alle “condizioni di assicurazione rca – modello tu21” (con allegato fascicolo CP_1
informativo - edizione 1.4.2016) (doc. 4).
Invero, la Polizza Nuova 4R n. 44136032, alla voce: “Sistema di coperture per il veicolo
Incendio e Furto - Furto totale o parziale con scoperto solo per danni parziali a tariffa: 01/02/2016”, stabilisce: “valore assicurato euro 18.000,00 di cui: Valore veicolo euro 18.000,00; con adeguamento automatico del valore assicurato;
10% di scoperto sul danno;
Con un minimo di euro 350,00, salvo quanto previsto dall'art. “scoperti in caso di sinistro” delle CGA;
Sconto applicato per annualità in corso: per annualità in corso la copertura viene prestata con uno sconto pari al 39,50% sul premio annuo, al netto delle imposte;
Assistenza furto prestata tramite global assistence a CP_1 tariffa:01/02/2016”.
Ancora, le “condizioni di assicurazione rca – modello tu21”, all'art. 1 (Incendio e furto stabiliscono: (…) b) Furto totale e parziale con scoperto. In caso di furto o rapina tentati o consumati,
è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti (…) (pag. 19); all'art. 10 (Determinazione dell'ammontare del danno) stabiliscono: “a)
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori
e apparecchio audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli è determinato nel seguente modo: - autovetture: il valore del veicolo è ricavato
pagina 6 di 8 in base alle quotazioni della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori, apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo (…) nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo compreso nel valore assicurato” (cfr. pag. 22).
Orbene, sulla base delle Condizioni di polizza e dell'incidenza dell'aliquota IVA pacificamente sostenuta dall'assicurata (4%), con bonifici (doc. in. 7 e il n. 8 fascicolo di primo grado di CP_1
) sull'IBAN [...] ha pagato per il furto dell'Audi A3 tg. CP_1
ER980PA, € 12.205,15 il 5.1.2017 e € 377,14 il 20.2.2017; per complessivi € 12.582,29, così determinati:
- in base alla Quotazione Quattroruote Professional con IVA al 22% € 16.400,00 (doc. 5 doc. in. 7 e il n. 8 fascicolo di primo grado di ); CP_1
- Imponibile della quotazione Quattroruote Professional € 13.442,62;
- IVA al 4% sull'imponibile della quotazione € 537,70;
- Totale parziale (imponibile + IVA al 4%) € 13.980,32;
- Scoperto del 10% sul totale parziale € 1.398,03;
- Totale indennizzo pagato € 12.582,29.
Ebbene, l'importo indennizzato dalla compagnia assicurativa è da ritenersi corretto, alla stregua delle pattuizioni contrattuali, in coerenza con il dato normativo.
La disposizione di riferimento è l'art. 1905 c.c. (“L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”), ritenuto la fonte normativa del cd. principio indennitario, che definisce i confini dell'indennizzo cui ha diritto l'assicurato al verificarsi del rischio assicurato, da leggersi in combinato disposto con gli artt.
1907,1908 e 1909 c.c. L'art. 1908 c.c., afferma che, accertato il danno alle cose perite o danneggiate, lo stesso è da intendersi limitato al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro. Il comma
2 della norma in esame consente tuttavia che le parti possano stabilire il valore delle cose assicurate già al momento della conclusione del contratto, purché mediante stima accettata per iscritto, stima che, ai sensi del comma successivo, non può essere sostituita dalla dichiarazione di valore delle cose assicurate indicata nella polizza ovvero in altri documenti contrattuali.
Secondo la ricostruzione operata dalla Giurisprudenza di merito, con il conforto di quella di legittimità, trattasi di norme di natura imperativa, salvo la deroga di cui al comma 2, quando il valore assicurato sia stato stabilito ex ante mediante una stima accettata.
pagina 7 di 8 L'assicuratore, pertanto, è tenuto a liquidare un indennizzo commisurato al valore della cosa accertato al momento del sinistro (cfr. Corte di Appello di Bari, sent. n. 488/2021).
L'ipotesi di divergenza tra il valore assicurabile e il valore assicurato è regolata, quanto alla sottoassicurazione, dall'art. 1907 c.c.; e, quanto alla sovrassicurazione, dall'art. 1909 c.c., a mente del quale non è valido il contratto se vi è stato dolo dell'assicurato mentre negli altri casi l'assicurazione avrà “effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata”, fermo il diritto del contraente ad una proporzionale riduzione del premio per l'avvenire.
In definitiva, il valore cui deve farsi riferimento ai fini della liquidazione dell'indennizzo va rinvenuto in quello della stima condivisa, di cui al secondo comma dell'art. 1908 c.c., e in mancanza, in quello di mercato, così come determinato in base alle clausole negoziali.
Al riguardo, non è superfluo evidenziare che l'odierna appellante non ha nemmeno proposto un parametro alternativo per l'individuazione del valore commerciale dell'autovettura e che il riferimento al valore del veicolo al momento del sinistro come rilevato nella rivista Quattroruote, documentato in atti, era previsto dalle condizioni di polizza.
III. – L'appello va conclusivamente rigettato.
IV. – Le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
c) dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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