Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
nella causa iscritta al n. 2 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, con l'Avv. Maggio Emanuele;
Parte_1
- reclamante -
CONTRO
- (cod. fisc. , con l'Avv. Falletta Alfredo;
Controparte_1 C.F._1
- (cod. fisc. e p.iva ), e per essa Controparte_2 P.IVA_1
(cod. fisc. e p.iva ), con l'Avv. Della Giovanna Controparte_3 P.IVA_2
Vittoria;
- (cod. fisc. e p.iva ) e per essa (cod. fisc. e CP_4 P.IVA_3 CP_5
p.iva: , non costituita nel presente giudizio di reclamo;
P.IVA_4
- (cod. fisc. e p.iva ), non costituita nel presente giudizio di CP_6 P.IVA_5
reclamo;
- (cod. fisc. e p.iva ) e per essa (cod. fisc. Controparte_7 P.IVA_6 CP_8
e p.iva ), non costituita nel presente giudizio di reclamo;
P.IVA_7 P.IVA_7
- (cod. fisc. ), n.q. di delegato alla vendita, Parte_2 C.F._2
non costituito nel presente giudizio di reclamo;
Pag. 1 di 10
costituito nel presente giudizio di reclamo;
- reclamati –
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.03.2025;
Premesso che: (i) nell'ambito della procedura esecutiva n. 131/2018 promossa da nei confronti di a seguito di gara svoltasi in data Controparte_7 Parte_3
25.09.2024 con modalità telematica sincrona, è stata disposta l'aggiudicazione in favore di del bene immobile corrispondente al lotto unico (“Appartamento Controparte_1
sito in Ficarazzi (PA), via Ugo La Malfa n. 2A, individuato in catasto al Foglio 1, p.lla
1438, sub 12”), di proprietà del debitore esecutato, al prezzo di € 49.900,00 (come risulta dal verbale redatto dal professionista delegato, dott. ); (ii) con Parte_2
decreto del 23.10.2024 il G.E. ha trasferito il predetto immobile all'aggiudicataria; (iii)
con ricorso presentato il 31.10.2024 l'odierna reclamante ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, dolendosi della sua illegittima esclusione dalla gara svoltasi in data 25.09.2024; (iv) in particolare,
a sostegno della propria opposizione, ha rappresentato che, per suo Parte_1
conto, tale alle ore 16:13 del 24.09.2024 (ossia entro il termine Persona_1
indicato nell'avviso di vendita), aveva presentato un'offerta di acquisto del Lotto Unico
nel portale delle vendite pubbliche, come risulta dalla pec generata automaticamente dal dominio e inviata all'indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata (v) l'offerta era accompagnata da un bonifico Email_2
istantaneo di € 3.450,00 eseguito in data 23.09.2024 dal medesimo Persona_1
Pag. 2 di 10 (vi) ciononostante, nel verbale di aggiudicazione, il professionista delegato ha inspiegabilmente attestato che “Nel conto corrente intestato alla procedura si riscontra
un bonifico effettuato in data 23/09/2024 alle ore 21.25.36 di € 3.450,00 effettuato dal
Sig. di cui non si rinviene nessuna busta di presentazione offerta”; Persona_1
(vii) con ordinanza del 18.12.2024, il G.E. ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento, assegnando conseguentemente alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
(viii) ad avviso del G.E., sebbene parte opponente abbia dimostrato di aver eseguito il bonifico della cauzione in data
23.09.2024 (come attestato anche dal professionista delegato in sede di vendita), non è
stata fornita prova dell'effettiva e corretta presentazione dell'offerta, risultando unicamente, dalla ricevuta allegata, il messaggio generato automaticamente dal sistema recante l'informazione “che sul Portale delle Vendite Pubbliche fino a 30 giorni dalla
data previste per l'esperimento di vendita è disponibile l'Offerta di acquisto del lotto
2244339”, e con la precisazione che “Per scaricare il pacchetto Offerta completa può utilizzare il seguente link”. Muovendo da tali considerazioni, dunque, l'opposizione non ha potuto trovare accoglimento, poiché, secondo quanto affermato dal G.E., dalla documentazione prodotta non è emersa alcuna offerta valida presentata dall'opponente e correttamente registrata nel sistema del Portale delle Vendite Pubbliche. Di
conseguenza, non sono stati riscontrati elementi idonei a mettere in discussione la legittimità delle operazioni di vendita svoltesi il 25.09.2024;
Rilevato che, con reclamo proposto in data 31.12.2024, ha chiesto Parte_1
la riforma dell'ordinanza reiettiva del G.E., producendo le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, non depositate nel giudizio di primo grado;
Rilevato che, in data 24.02.2025, si sono costituite in giudizio l'aggiudicataria e la creditrice (quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 10 per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale le quali CP_3 CP_3
hanno chiesto il rigetto del reclamo, giacché infondato. L'aggiudicataria ha anche eccepito, in rito, l'inammissibilità del reclamo (e, ancor prima, dell'opposizione proposta) sostenendo che, trattandosi di contestazione mossa avverso il verbale di aggiudicazione, che è un atto del professionista delegato, il rimedio processuale corretto sarebbe stato il reclamo dinanzi al G.E. a norma dell'art. 591-ter c.p.c. e non l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c..
Ritenuto, preliminarmente, che non meriti condivisione l'eccezione di inammissibilità
del reclamo sollevata dall'aggiudicataria reclamata, la quale, peraltro, nella propria memoria di costituzione, fa riferimento all'ultima formulazione della disposizione citata
— ossia quella introdotta dall'art. 3, comma 42, lett. b) del D.lgs. n. 149/2022 — non applicabile ratione temporis. Infatti, come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 149/2022
(come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. n. 197/2022), le disposizioni di tale decreto si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal 28
febbraio 2023 e, pertanto, non sono applicabili al caso in esame, che riguarda un procedimento pendente alla data indicata. Ad ogni modo, nel solco dell'insegnamento offerto dalla Suprema Corte, giova ricordare che «le “eventuali nullità verificatesi nel
corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi
riservati al giudice dell'esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con
l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 c.p.c.”, di
modo che tali nullità, anche se “non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione”» (in questi termini
Cass., Sez. III, 09/05/2022, n. 14542, che conferma i principi già affermati da Cass.,
Pag. 4 di 10 Sez. III, 09/05/2019, n. 12238). In altre parole, lo scopo del subprocedimento incidentale di cui all'art. 591-ter c.p.c., che prevede il reclamo al G.E. avverso gli atti del professionista delegato, ha l'unico scopo di risolvere problematiche pratiche o di superare le eventuali perplessità del professionista, ma non quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto. Gli atti del professionista delegato (che è pur sempre un ausiliario) non possono essere considerati atti “decisori” espressione di potestà giurisdizionale, in quanto essi, anche se non reclamati, non potrebbero mai vincolare il giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamata, non possono in alcun modo ritenersi precluse in sede di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. —
neppure in caso di mancata proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. —
le questioni relative alle eventuali nullità degli atti del professionista delegato alla vendita;
Ritenuto che il reclamo vada rigettato nel merito, sotto plurimi profili, alla stregua delle seguenti considerazioni:
- la reclamante sostiene di aver presentato l'offerta “per il tramite del rag. Per_1
” (v. pag. 2 del reclamo), ma non risulta affatto chiarito se quest'ultimo (che ha
[...]
versato a suo nome la cauzione) abbia ricevuto o meno un valido mandato per agire in nome e per conto della reclamante. In proposito, è opportuno sottolineare che, se l'art. 579 c.p.c. (che disciplina la presentazione delle offerte nella vendita con incanto)
consente che le offerte siano fatte anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, l'art. 571 c.p.c. (che concerne le vendite senza incanto) prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale” (da intendersi, oggi, come “avvocato”, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 27/1997). Ne consegue
Pag. 5 di 10 che, nel caso in esame, trattandosi di una vendita senza incanto, l'offerta presentata da tale rag. sarebbe comunque risultata inammissibile (sul punto, v. Persona_1
Cass., Sez. III, 5/05/2016, n. 8951).
Ad ogni modo — a prescindere da tale considerazione, che di per sé sarebbe già
decisiva ai fini dell'inammissibilità dell'offerta (con conseguente difetto di interesse ad agire) — non risulta affatto che l'offerta stessa, anche nel caso in cui fosse stata effettivamente presentata da tale rag. , sia stata formulata in nome e Persona_1
per conto della reclamante. In particolare, non è stata prodotta alcuna prova circa l'esistenza di una procura speciale, redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, idonea a conferire certezza giuridica al presunto mandato. L'assenza di tale documento rende incerta la posizione del soggetto che avrebbe, a detta della reclamante,
presentato l'offerta, e impedisce di verificare la regolarità e la validità dell'offerta medesima.
- fermo quanto già evidenziato, la reclamante, anche a seguito dell'integrazione documentale avvenuta nel presente procedimento di reclamo, non ha comunque, in alcun modo, offerto la prova della regolarità della asserita presentazione dell'offerta. In particolare, rispetto a quanto già prodotto in primo grado, risulta che ella abbia depositato unicamente un file in formato .pdf (denominato “All._C_PEC.pdf”), che è
solamente la scansione per immagini di una ricevuta di avvenuta consegna e di una ricevuta di accettazione riferite ad un messaggio pec, priva delle caratteristiche tecniche necessarie per consentire l'interazione con i contenuti e la loro piena leggibilità, nonché
inidonea a consentire la verifica della provenienza, dell'autenticità, dell'integrità e del contenuto effettivamente trasmesso. È dunque evidente che da tale documento non è possibile accedere al contenuto effettivo della “busta telematica” che si assume essere stata trasmessa, né è dato comprendere se l'invio sia avvenuto nei modi e nei termini
Pag. 6 di 10 previsti.
Orbene, l'art. 161-ter disp. att. c.p.c., al primo comma, demanda al Ministro della giustizia il compito di individuare, mediante decreto, le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite telematiche di beni mobili e immobili. A tale fine, trova applicazione il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (“Regolamento recante le regole tecniche e
operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità
telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”). In particolare, l'art. 12, comma 4, di detto regolamento dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la
casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione
sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”. In tale ipotesi, la posta elettronica certificata per la vendita telematica fa le veci della firma elettronica avanzata, con la conseguenza che il titolare della casella PEC viene identificato come l'autore e sottoscrittore dell'offerta. Di converso, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta,
quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di
posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).” In tal caso, la procura rilasciata al sottoscrittore deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e può essere allegata anche in copia per immagine.
In altri termini, se l'offerta è trasmessa dalla pec intestata all'offerente, non è richiesta la firma digitale. Viceversa, qualora l'offerta sia inviata da casella pec intestata a soggetto diverso dall'offerente, è necessaria la firma digitale e la prova del conferimento di procura nelle forme prescritte.
Ebbene, nel caso di specie non è dato verificare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, e persino se l'offerta sia o meno conforme, poiché la reclamante non ha prodotto le
Pag. 7 di 10 ricevute pec in formato nativo (.eml o .msg), ossia negli unici formati idonei a consentire la lettura del messaggio, l'apertura degli allegati, la verifica dei metadati e la ricostruzione del tracciato digitale dell'invio. In assenza di tali elementi, non è possibile accedere alla busta telematica né accertare il contenuto dell'invio.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.lgs. n. 2/2005, (meglio conosciuto come Codice dell'amministrazione digitale o C.A.D.), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e produce gli effetti dell'art. 2702
c.c. solo se munito di firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, ovvero se formato con modalità che garantiscano “in maniera manifesta e inequivoca” la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, la sua efficacia probatoria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, in relazione a criteri di integrità, sicurezza e immodificabilità.
Ebbene, nel caso di specie, tali condizioni non risultano soddisfatte, in quanto il documento prodotto non consente neppure la verifica della veridicità e attendibilità
delle rappresentazioni contenute. In particolare, non è dato comprendere da quale fonte le schermate siano state estrapolate, né da quale soggetto esse siano state effettivamente generate e consegnate alla reclamante, con la conseguente impossibilità di verificarne l'origine, l'integrità e l'autenticità. Tale indeterminatezza compromette irrimediabilmente il valore probatorio del documento, determinando un grado di incertezza incompatibile con le esigenze probatorie che devono connotare gli atti rilevanti nell'ambito delle procedure esecutive.
- la reclamante, oltre a non aver documentato in modo conforme alle prescrizioni normative la trasmissione dell'offerta mediante posta elettronica certificata, non ha ritenuto di produrre — né in primo grado, né nel presente giudizio di reclamo — copia dell'offerta medesima, la cui esistenza e il cui contenuto rimangono, pertanto, del tutto
Pag. 8 di 10 ignoti. Tale omissione preclude ogni possibilità di verifica circa la regolarità formale e sostanziale dell'offerta, impedendo al Collegio di accertarne la conformità ai requisiti normativi previsti. In particolare, non è possibile valutare se l'atto contenga gli elementi essenziali richiesti dall'art. 12 del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 — quali l'indicazione del prezzo offerto, i dati identificativi dell'offerente, etc. — né se rispetti le condizioni minime stabilite ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
Ritenuto pertanto che, al lume delle considerazioni sopra esposte, il reclamo debba essere rigettato;
Ritenuto che, nei riguardi delle parti reclamate costituite, le spese di lite, liquidate come in dispositivo — tenuto conto dei parametri minimi per i procedimenti cautelari di cui al
D.M. n. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale) in considerazione dell'impegno professionale richiesto, e del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in considerazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento) — debbano essere poste a carico di parte reclamante ex art. 91 c.p.c.;
Ritenuto, poi, che nulla vada disposto con riguardo alle spese di lite delle parti reclamate non costituite in giudizio, non avendo svolto alcuna attività processuale;
Ritenuto che, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Cass., Sez. Un., nn. 20867/2020 e 4315/2020);
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA il reclamo, per le ragioni illustrate in parte motiva;
Pag. 9 di 10 CONDANNA al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore di e di liquidate in Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 1.614,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
NULLA sulle spese delle parti contumaci;
DÀ ATTO, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Cass., Sez. Un., nn. 20867/2020 e 4315/2020);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Termini Imerese, 4/04/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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