Sentenza 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/06/2025, n. 11758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11758 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16243 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. 333CAL 1690 TL del 4 ottobre 2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ricevuta dal ricorrente in data 4 novembre 2022, recante “ Riattivazione procedimento di recupero della somma di euro 82.620,00 concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. Tribunale di -OMISSIS- ”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per l'accertamento
dell'infondatezza della pretesa del Ministero di recuperare la predetta somma e del diritto del ricorrente a veder corrisposte le spese legali in oggetto da parte dell'amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- è un ex appartenente alla Polizia di Stato – già in quiescenza al momento della proposizione del ricorso, con ultima sede di servizio in Roma, presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e residente a -OMISSIS- – che è stato coinvolto nel procedimento penale concernente i fatti verificatisi nel corso del vertice -OMISSIS- di -OMISSIS- del -OMISSIS-, a seguito della esecuzione di una perquisizione all’interno dell’edificio scolastico -OMISSIS-, iscritto innanzi al Tribunale di -OMISSIS- al n. -OMISSIS- r.g.n.r., nell’ambito del quale è stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 c.p. (falso ideologico); agli artt. 110, 368, comma 1 e 2, 81 cpv, 61 n. 2 c.p.(calunnia); e agli artt. 110, 323 c.p. (abuso d’ufficio).
2. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice penale ha assolto il dott. -OMISSIS- da tutti i reati a lui ascritti.
3. In data 8 ottobre 2009, il dott. -OMISSIS- ha presentato al Ministero dell’Interno istanza al fine di chiedere un’anticipazione delle sue spese di difesa ai sensi dell’art. 18, d.l. 67/1997.
4. Con decreto datato 9 luglio 2009 il Ministero dell’Interno, in accoglimento della domanda di anticipazione spese avanzata dal dott. -OMISSIS- e tenuto conto del fatto che la sentenza di assoluzione era stata oggetto d’appello da parte della Procura competente, ha decretato di anticipare al ricorrente la somma di € 82.620,00, « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
5. Con sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice d’appello – in riforma della sentenza di primo grado – ha condannato il dott. -OMISSIS- a 4 anni di reclusione per il reato di falso, e ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di calunnia e per le condotte concernenti l’originaria imputazione per abuso d’ufficio (riqualificate in condotte integranti il reato di arresto illegale di cui all’art. 606 c.p.), condannando altresì il ricorrente al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili, nonché al risarcimento – in solido con il Ministero dell’Interno – dei danni alle parti civili.
6. Con sentenza Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- è stata confermata la condanna comminata al dott. -OMISSIS- in relazione al reato di falso e dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati di calunnia e arresto illegale, con condanna agli effetti civili ed alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.
7. Con comunicazione datata 5 novembre 2013, il Ministero dell’Interno – visto l’esito del processo penale e richiamata la previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996 – ha avviato il procedimento per ottenere dal dott. -OMISSIS- la ripetizione delle somme anticipate, invitandolo a provvedere « al versamento della somma di € 82.620,00 ».
8. Dopo aver acquisito le deduzioni e allegazioni difensive prodotte dal dott. -OMISSIS- al fine di sostenere l’irripetibilità, in tutto o in parte, delle anticipazioni ricevute, con nota 2 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno ha comunicato all’interessato – anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione » – che « la procedura di rivalsa [era] rimasta sospesa a seguito di pronunce di diverso avviso espresse dalle Avvocature di Stato, sia distrettuale che Generale, in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa », e che stante « la pendenza del ricorso sull’equità del processo penale proposto [dal dott. dott. -OMISSIS- e da altro personale coinvolto nello stesso processo penale] davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo » si era deciso di attendere per la definizione della procedura di recupero « gli sviluppi della vicenda giudiziaria in argomento ».
9. Definitosi con pronuncia di inammissibilità il procedimento innanzi alla CEDU, con nota datata 4 ottobre 2022, il Ministero resistente ha quindi comunicato al ricorrente che con nota del 28 febbraio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- (sollecitata a tal riguardo dall’Avvocatura Generale dello Stato) aveva reso il proprio parere definitivo sulla vicenda, affermando in sostanza « l’obbligo … di procedere al recupero della somma anticipata », e in ragione di ciò ha conseguentemente chiesto al dott. -OMISSIS- di provvedere alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione (informandolo altresì della possibilità di richiedere – in caso di documentate condizioni di difficoltà economica – una rateizzazione).
10. Con l’atto introduttivo del giudizio il dott. -OMISSIS- ha impugnato tale ultimo atto e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi in diritto.
10.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità della nota gravata per « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e del d.p.c.m. n. 58 del 2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di collaborazione e buona fede nell’ambito del procedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 e dei principi che regolano la partecipazione al procedimento amministrativo ; [nonché per] eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità », ritenendo che l’atto impugnato fosse affetto da una serie di vizi formali e sostenendo, in sintesi, che:
- l’amministrazione si era definitivamente determinata per il recupero delle somme dopo nove anni dalla comunicazione d’avvio del procedimento, in violazione del termine di conclusione del procedimento fissato dalla normativa di riferimento in 180 giorni;
- l’amministrazione aveva agito in maniera ondivaga (come dimostravano i diversi pareri acquisiti nel corso del procedimento e le sospensioni dello stesso) suscitando nel ricorrente l’affidamento che « fosse almeno preclusa la rivalsa delle spese sostenute per la difesa dai reati di calunnia e arresto illegale dichiarati prescritti in appello »;
- il provvedimento concernente la richiesta di restituzione delle somme avrebbe potuto essere adottato solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies , l. n. 241/1990;
- l’amministrazione non aveva valutato adeguatamente quanto prodotto e dedotto in sede procedimentale dal dott. -OMISSIS-.
10.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; [e] infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali e sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle medesime a carico del Ministero dell’Interno », osservando in sostanza:
- che la p.a. aveva omesso di considerare che al ricorrente doveva applicarsi (non la disciplina generale contenuta all’art. 18, d.l. n. 67/1997, ma) la speciale disposizione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975, ai sensi della quale il Ministero poteva rivalersi delle spese versate per la difesa « degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza … per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica » solo se vi era « responsabilità dell'imputato per fatto doloso »;
- che poiché le spese versate al ricorrente erano relative al procedimento di primo grado nell’ambito del quale il dott. -OMISSIS- era stato assolto, non avrebbero dovuto essere oggetto di ripetizione.
10.3. Con il terzo motivo – articolato in via subordinata – ha lamentato l’illegittimità dell’atto oggetto del giudizio per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 convertito in legge n. 135 del 1997; violazione dell’art. 27 della Costituzione e dell’art. 6, par. 2, della CEDU; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; [nonché per] infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali e sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle medesime a carico del Ministero dell’Interno », sostenendo che certamente la ripetizione non avrebbe dovuto essere disposta in relazione alle parte di spesa relative alla difesa per i reati di calunnia e arresto illegale, per i quali non vi era stato in sede penale alcun accertamento di « responsabilità dell'imputato per fatto doloso » (ma solo una dichiarazione di intervenuta prescrizione).
10.4. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata, ha contestato l’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 convertito in legge n. 135 del 1997; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di ingiustificato arricchimento [ed] eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria », notando che in ogni caso la p.a. non avrebbe potuto richiedere l’intera somma al tempo versata, e argomentando al riguardo che « un’eventuale restituzione dovrebbe avvenire al netto degli importi di tutte le imposte e dei contributi pagati alla medesima riferibili: in particolare, essendo la stessa somma comprensiva dell’IVA (al tempo nella misura del 20% per un importo complessivo di euro 13.770,00), la mancata decurtazione di tale ammontare andrebbe di fatto a “raddoppiare” il versamento già effettuato, così conseguentemente integrando un indebito arricchimento dell’erario ».
11. In data 22 dicembre 2022 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
12. Con memoria del 20 ottobre 2023, l’amministrazione ha quindi spiegato le proprie difese e in particolare:
- ha dedotto la sussistenza di una possibile incompetenza di questo Tribunale in favore del Tar -OMISSIS-, avuto riguardo alla residenza del ricorrente;
- ha argomentato sull’infondatezza di tutte le doglianze di parte ricorrente.
13. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 dicembre 2024, il Ministero resistente ha insistito per il rigetto del gravame, richiamando a proprio favore le sentenze Tar Trieste, I, 29 novembre 2023, n. 365 – confermata da Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397 – e Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009.
14. Con memoria del 14 febbraio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la peculiarità della vicenda in fatto e delle questioni in diritto sottese al presente giudizio rendevano non del tutto pertinente il riferimento fatto dalla p.a. alle sentenze Consiglio di Stato, II, n. 4379/2024 e Tar Lazio, I -quater , n. 16009/2024.
15. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
16. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
17. In via preliminare, il Collegio ritiene la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia, tenuto conto che è pacifico che l’odierno ricorrente era già in quiescenza al momento in cui è stata proposto il presente gravame, con conseguente competenza di questo Tribunale « in applicazione dei criteri generale della sede dell'autorità emanante e della dimensione territoriale degli effetti dell’atto, rilevando nella specie un decreto emanato dall'amministrazione centrale del Ministero resistente nei confronti di un ex dipendente » (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 4 febbraio 2021, n. 1441 e 13 luglio 2023, n. 11842).
18. Tanto premesso, va innanzitutto evidenziata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente:
- per un verso, ha stigmatizzato la tardività della decisione definitiva del Ministero resistente di procedere al recupero delle somme anticipate e l’atteggiamento incerto e contraddittorio dell’amministrazione durante il procedimento;
- per altro verso, ha evidenziato che il Ministero non ha adeguatamente valutato le sue memorie procedimentali e ha sostenuto che l’attività di recupero delle anticipazioni sarebbe possibile solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
18.1. Al riguardo, il Collegio ritiene che – in termini generali – il recupero da parte della p.a. di somme corrisposte a titolo di anticipazione di spese legali – tanto ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, quanto ai sensi dell’art. 32, l. n. 152/1975 – in conseguenza del verificarsi delle condizioni che giustificano la ripetizione delle somme da parte del pubblico dipendente ai sensi di ciascuna delle predette disposizioni debba considerarsi (alla stregua di ogni ripetizione di indebito) un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna discrezionale facultas agendi , configurandosi, al contrario, il mancato recupero delle somme anticipate, e poi risultate non dovute, come danno erariale (sull’idoneità del mancato recupero delle anticipazioni a determinare danno erariale, v. Tar Trieste, I, 30 novembre 2021, n. 353).
Ciò implica che al pari di ogni attività di recupero di somme non dovute (quali devono essere considerate le anticipazioni versate, una volta verificatasi la condizione che le rende indebite) l’attività della p.a. volta a ottenere la ripetizione delle somme anticipate ai sensi dell’artt. 18, d.l. n. 67/1997 o dell’art. 32, l. n. 152/1975 non deve ritenersi né sottoposta ad alcun termine salvo quello di prescrizione decennale (decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi di ciascuna delle due disposizioni) né regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 (sui principi che disciplinano l’attività di recupero delle somme indebitamente versate da parte della p.a. v. per tutti Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690).
18.2. Tanto chiarito in termini generali, va innanzitutto evidenziato che non è fondata la censura relativa alla pretesa tardività della nota del 4 ottobre 2022.
Ciò sia per quanto si è notato circa il fatto che l’azione di recupero è soggetta solo al termine prescrizionale (che nel caso di specie è stato interrotto dalla p.a. sia nel 2013, sia nel 2019), sia perché – più in generale e in ogni caso – è noto che i termini per la conclusione del procedimento amministrativo hanno carattere ordinatorio e non perentorio sicché dalla loro violazione non consegue l’illegittimità dell’atto gravato (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009, pronunciata su un ricorso di altro dipendente in relazione a identica procedura di recupero avviata dal Ministero dopo la conclusione del medesimo procedimento penale).
18.3. Va poi evidenziato che nel caso di specie la particolare durata della procedura di recupero – espressamente sospesa dall’amministrazione in ragione della necessità di svolgere approfondimenti giuridici sulla questione della ripetibilità delle spese nel caso concreto – è dipesa dal fatto che la vicenda fattuale e processuale sottesa alla procedura di recupero (interessante una pluralità di pubblici dipendenti, coinvolti a vario titolo nel medesimo procedimento penale) era caratterizzata da particolare complessità e imponeva alla p.a. di analizzare le corpose deduzioni pervenute dagli interessati.
Quanto sopra consente di ritenere non solo che non può affermarsi che la procedura di recupero sia stata irragionevolmente lunga, ma anche che non è affatto vero che la p.a. non ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente.
Va infatti sottolineato che – come notato dalla p.a. – le osservazioni del ricorrente sono state trasmesse dal Ministero resistente all’Avvocatura Generale dello Stato e all’Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS-, e sono state da queste considerate nei diversi pareri resi sulla vicenda. In particolare, non può dubitarsi che con il parere del 28 febbraio 2022, riportato nel provvedimento impugnato, l’Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS- ha affrontato ed esaminato tutti i temi sollevati con le suddette osservazioni, a partire dall’invocata applicazione dell’art. 32 della l. n. 152/1975, nonché della valenza da attribuire alle pronunce dichiarative della prescrizione con una compiuta disamina del contenuto delle sentenze che hanno definito la vicenda processuale penale (come già notato con sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
18.4. Né può ritenersi che il lasso di tempo trascorso e gli approfondimenti istruttori svolti dalla p.a. sulla legittimità dell’azione di recupero possano aver determinato in capo al ricorrente un affidamento meritevole di tutela circa la non ripetibilità delle somme ricevute.
Al riguardo, va innanzitutto notato che se già la dicitura contenuta nel decreto che ha disposto le anticipazioni (secondo cui era « salva la ripetizione della somma … nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ») appariva idonea a impedire il formarsi in capo al ricorrente di un affidamento meritevole di tutela, anche in successivi atti della p.a. (nel 2013 e nel 2019) erano idonei a dimostrare al ricorrente la volontà dell’amministrazione di perseguire il recupero delle anticipazioni dopo la sentenza Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. In particolare, va notato che dopo la prima richiesta del 2013, con la successiva nota datata 2 gennaio 2019, il Ministero non solo ha, del tutto correttamente, informato il ricorrente delle ragioni che avevano indotto a congelare la procedura di recupero (tra cui lo svolgimento di doverosi approfondimenti giuridici « in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa ») ma soprattutto ha evidenziato il permanere del suo interesse al recupero delle anticipazioni, precisando che la nota valeva anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione ».
Quanto sopra – in disparte ogni rilievo sulla tendenziale recessività dell’affidamento nelle ipotesi di attività di recupero di somme indebitamente versate (Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690) – appare già di per sé sufficiente a escludere la formazione in capo all’odierno ricorrente di un affidamento meritevole di tutela (e idoneo a viziare la procedura di recupero).
A ciò è appena il caso di aggiungere che questo Tar ha già avuto modo di notare (con riferimento a fattispecie analoga) che tendenzialmente « il privato non matura un affidamento legittimo – cioè, qualificato dall’ordinamento giuridico – sino all’approvazione del provvedimento definitivo » e che « la vicenda in esame manca della sicura stabilità ingenerata dall’amministrazione resistente in modo certo e univoco, trattandosi di una erogazione precaria e subordinata all’esito definitivo del procedimento penale in cui la presentazione delle osservazioni, in esito all’avvio del procedimento di recupero [non poteva suscitare] l’affidamento legittimo del suo sicuro esito favorevole » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
18.5. È poi appena il caso di evidenziare che è privo di pregio il richiamo fatto da parte ricorrente all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
In disparte quanto già notato sul fatto che l’attività di recupero delle anticipazioni ex art. 18, d.l. n. 67/1997 ed ex art. 32, l. n. 152/1975 è assimilabile a ogni altra attività di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ai suoi dipendenti (che non soggiacciono alle regole in materia di autotutela), deve infatti evidenziarsi che la clausola contenuta nei provvedimenti di erogazione degli anticipi (che faceva « salva la ripetizione della somma nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ») oltre a impedire la formazione di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, osta altresì a ritenere che l’erogazione delle somme da parte della p.a. fosse stata concessa in via definitiva.
In altri termini, la strutturale precarietà dell’erogazione dell’anticipo impedisce in ogni caso di ritenere fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui quello gravato nel presente giudizio è un atto che avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto delle regole di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 (cfr. nello stesso senso ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
19. Parimenti infondate, poi, sono le censure articolate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di gravame, volte a sostenere l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 e l’impossibilità per l’amministrazione di pretendere la ripetizione integrale delle somme anticipate.
19.1. A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la disciplina generale in materia di spese legali sostenute dai dipendenti delle amministrazioni dello stato per fatti e atti connessi al servizio è contenuta all’art. 18, d.l. n. 67/1997, ai sensi del quale « le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
A tale disciplina generale si affianca la disciplina speciale prevista dall’art. 32, l. n. 152/1975 ai sensi del quale « nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso ».
19.2. Ciò chiarito sul quadro normativo, va poi evidenziato che la sentenza Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4379 – chiamata a dirimere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, sempre collegata alle vicende penali connesse al -OMISSIS- di -OMISSIS- del 2001 – ha chiarito che l’art. 32, l. n. 152/1975 si applica solo in relazione ai procedimenti penali « relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ». Analogamente questo Tribunale ha notato che l’art. 32, l. n. 152/1975 è una norma « speciale, e quindi, di stretta interpretazione » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
19.3. Quanto appena notato comporta l’evidente inapplicabilità della predetta norma alla vicenda odierna – nella quale il ricorrente è stato sottoposto al procedimento penale per i reati di falso, calunnia e abuso d’ufficio (poi riqualificato in arresto illegale) – tenuto conto che le condotte concretamente descritte nell’imputazione, a prescindere dal titolo di reato ascritto al ricorrente, non hanno comportato l’utilizzo di mezzi di coazione fisica.
Al riguardo, deve innanzitutto richiamarsi quanto già notato da questo Tribunale in relazione a un ricorrente coinvolto nello stesso procedimento e destinatario delle medesime accuse in ordine al fatto che la previsione contenuta all’art. 32, l. n. 152/1975 « va intesa non maniera formalistica ma prendendo in considerazione il concreto svolgimento dei fatti come emersi nel procedimento penale » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
Tanto chiarito va poi sottolineato che se non vi è dubbio che le condotte rientranti nelle fattispecie di falso e calunnia sono già di per sé evidentemente escluse dall’alveo applicativo dell’art. 32, l. n. 152/1975, lo stesso deve dirsi nel caso di specie con riferimento alla condotta contestata al ricorrente come abuso di ufficio e ritenuta inquadrabile dalla Corte di Appello di -OMISSIS- nella (meno grave) fattispecie di arresto integrale: va infatti notato che tale condotta consisteva nel « perveni [re] alla decisione » dell’arresto in assenza dei presupposti, e quindi riguardava il solo « abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto; stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto » (ovvero l’aver disposto degli arresti in assenza della flagranza di reato) e non invece un uso illegittimo di un’arma o di altro strumento materiale di coazione fisica (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, spec. pagg. 9 e 280 e ss.).
D’altronde, è evidente che la ratio della normativa speciale art. 32, l. n. 152/1975 risiede nella peculiarità dei pericoli connessi agli strumenti di coercizione fisica utilizzabili dalle forze di polizia (ovverosia connessi all’uso materiale della forza), con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di estendere l’ambito applicativo della disposizione a controversie aventi a oggetto solo il corretto utilizzo dell’istituto giuridico dell’arresto.
19.4. Quanto sopra appare sufficiente per affermare che tutta la vicenda relativa all’anticipazione delle spese relative al procedimento penale cui è stato sottoposto il ricorrente (e al loro recupero da parte della p.a.) rientra nell’ambito applicativo dell’art. 18, d.l. n. 67/1996.
19.5. Tanto chiarito, va poi evidenziata la doverosità del recupero da parte della p.a. alla stregua della previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996, così come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia.
19.5.1. Al riguardo, va notato che la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024 ha già avuto modo di ricordare:
- che « sui presupposti indefettibili per il rimborso delle spese ex art. 18, d.l. n. 67/1997 si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 8139 e 8144 del 2019) » ;
- che « in particolare, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa devono sussistere: i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali »;
- che « detta connessione deve essere intesa in senso stretto cioè nel senso che il dipendente — nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) — deve aver agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica »;
- che « la previsione di cui all'art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica, invece, qualora la condotta sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio; b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'amministrazione; c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento). Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, con la conseguenza che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio (Tar Catania, III, 14 aprile 2023, n. 1269) »;
- che « pertanto non è sufficiente, ai fini del rimborso, che la condotta contestata abbia trovato “un’occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio” ma occorre che essa sia stata, in qualche modo e sul piano astratto, consustanziale alle mansioni svolte, di talché l’assolvimento dei doveri d’istituto, non avrebbe potuto che passare attraverso il compimento di quell’atto »;
- che « quanto alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale, si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’art. 18 – sia stato applicato l’art. 530, co. 2, del codice di procedura penale (Consiglio di Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; IV, 21 gennaio 2011, n. 1713) », mentre invece l’art. 18 « non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176 e VI, 29 aprile 2005, n. 2041 )».
19.5.2. Ciò chiarito in termini generali nel caso di specie non può dubitarsi della doverosità del recupero delle anticipazioni versate dell’amministrazione.
E, infatti, anche con riferimento alla posizione del ricorrente vale quanto già notato da Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024 in ordine al fatto che « la sentenza che ha definito il procedimento è in parte di condanna, in parte di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che, pertanto, nel caso in esame il rimborso delle spese legali va senz’altro escluso », e ciò in quanto « il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti reati ascritti, compresi quelli prescritti. In tale contesto isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione ».
A ciò è appena il caso di aggiungere che in ogni caso non può sostenersi che per le condotte di calunnia e arresto illegale non si sia in presenza di una « sentenza definitiva che [abbia accertato] la responsabilità » del ricorrente, tenuto conto che – come si dirà ancora infra sub 19.7 – le sentenze che hanno definito il procedimento penale hanno condannato il ricorrente al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 280 e ss. e 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-), accertando, come si preciserà meglio di seguito, la responsabilità dolosa del ricorrente per tutte le condotte illecite contestate nel procedimento penale (ivi comprese quelle per cui al ricorrente non è stata irrogata la sanzione penale per l’intervenuta prescrizione).
Ciò consente all’evidenza di escludere anche la lamentata violazione dei principi della Costituzione dalle CEDU richiamati da parte ricorrente, atteso che l’attività di recupero delle anticipazioni da parte della p.a. non importa alcuna riconsiderazione in peius delle statuizioni del procedimento penale ma semmai si fonda sulle stesse.
19.6. È poi appena il caso di notare che alcun rilievo può essere dato, al fine di escludere la ripetibilità delle anticipazioni, al fatto che le stesse siano state concesse con riferimento al primo grado di giudizio, nell’ambito del quale il ricorrente era stato assolto da tutte le accuse.
Infatti – in disparte ogni altra considerazione – affermare che, a fronte di una sentenza non definitiva, il rimborso delle spese legali sostenute per quel grado sia irripetibile è del tutto contrario alla ratio di previsioni che sono dirette a rendere indenni dalle spese del processo penale solamente coloro la cui responsabilità sia (giocoforza definitivamente) esclusa. Del resto la sentenza di assoluzione riformata in grado di appello (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione), di fatto, riporta un accertamento privo di effetti, in quanto modificato dalle pronunce successive che hanno definitivamente statuito sulla vicenda, appunto affermando la responsabilità del ricorrente.
19.7. Infine – fermo tutto quanto sopra – questo Collegio ritiene opportuno notare che, in ogni caso, la legittimità dell’azione di recupero delle anticipazioni non sarebbe scalfita a ritenere che alla fattispecie in oggetto si applichi la previsione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato quanto notato dal giudice d’appello in ordine al fatto che l’articolo in questione « fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso (senza distinguere agli effetti penali o … agli effetti civili) » (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397).
Ciò posto, nel caso di specie, come già si è accennato, è evidente che le sentenze che hanno definito il procedimento penale nei confronti del ricorrente contengono una siffatta affermazione di responsabilità per fatto doloso non solo in relazione alla condotta di falso ma anche in relazione alle condotte integranti le fattispecie di calunnia e arresto illegale poste in essere dal ricorrente.
Al riguardo, è chiara la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- nella parte in cui evidenzia che « l’accertamento delle responsabilità per i falsi … conduce al riconoscimento, tranne che per -OMISSIS- e -OMISSIS-, come già visto, della responsabilità per la contestata calunnia ascritta a -OMISSIS-, -OMISSIS- e agli altri sottoscrittori degli atti ai capi B), D), G), L), N), 2) Proc. -OMISSIS- Trib. È già stata argomentata la stretta correlazione fra l’indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all’arresto di tutti i presenti nella scuola, con la necessaria formulazione di accuse che, in quanto basate su tali false circostanze, integrano chiaramente l’ipotesi delittuosa della calunnia. Il concorso morale accertato in capo a -OMISSIS- e -OMISSIS- nella redazione dei falsi verbali comporta la loro responsabilità allo stesso titolo anche per la calunnia, essendo anche loro partecipi della specifica finalità cui erano preordinate le false attestazioni. Constatato l’esito disastroso della irruzione, l’inesistenza dei c.d. black bloc e l’assenza di armi, la necessità procedere agli arresti e di giustificare le numerose e gravi lesioni inferte ha indotto i due massimi dirigenti che conducevano le operazioni a coordinare l’attività di confezionamento di un complesso di false accuse che fosse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze. Sono sorte, così, le false accuse di violenta resistenza, di utilizzo di armi improprie, tra le quali strumenti di lavoro che erano presenti in loco per la pacifica esistenza di un cantiere edile, e le barre metalliche estratte dagli zaini, la falsa detenzione delle bottiglie molotov, la falsa aggressione all’arma bianca ai danni di -OMISSIS-. Come si è visto analizzando la condotta di -OMISSIS- e -OMISSIS- essi erano pienamente consapevoli che la loro condotta costituiva approvazione ed esortazione alla formulazione delle false accuse per giustificare gli arresti, -OMISSIS- perché esperto analista di terrorismo e criminalità organizzata, lungi dall’essere stato vittima di inganni altrui, ritenendosi soddisfatto delle spiegazioni a suo dire ricevute a fronte delle sue evidenti perplessità sull’accaduto e partecipando alla gestione delle bottiglie molotov; -OMISSIS- perché, oltre a partecipare alla gestione delle molotov, ha anche concorso attivamente alla concertazione del contenuto degli atti da presentare all’autorità giudiziaria. Nessun dubbio, ovviamente, sussiste sulla responsabilità per la calunnia in capo ai sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro, del verbale di arresto, nonché della comunicazione di notizia di reato, atti della cui consapevole falsità si è ampiamente detto, e che per loro natura sono istituzionalmente destinati all’autorità giudiziaria. Ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche relativamente all’annotazione di servizio redatta da -OMISSIS- ed indirizzata al Questore, a nulla rilevando che l’autore non avesse ipotizzato che tale suo atto sarebbe stato allegato alla CNR trasmessa all’A.G., posto che il Questore aveva certamente l’obbligo di riferire a quella autorità dei reati di cui veniva a conoscenza tramite la relazione di -OMISSIS-. Ricorrono anche le due aggravanti contestate, quella di cui al 2° comma dell’art.368 c.p. in conseguenza dell’entità della pena edittale massima prevista per il reato oggetto di calunnia di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) superiore ad anni 10, e quella del nesso teleologico che lega la calunnia alla commissione dell’arresto illegale. Le condotte come sopra descritte corrispondono alla contestazione in fatto di cui ai capi E) e 3) Proc. -OMISSIS- Trib a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. È evidente, infatti, che lo scopo primario conseguito, quello di procedere all’arresto di tutti i soggetti presenti nella scuola e all’esterno nelle immediate vicinanze, è stato attuato nella assenza dei presupposti legali legittimanti l’atto. Si deve escludere alcun margine di possibile errore di valutazione giuridica a fronte della creazione di false prove a carico, e della oggettiva e indiscutibile impossibilita di attribuire indistintamente a tutti gli arrestati la responsabilità per i reati ipotizzati in mancanza oggettiva, risultante per tabulas dagli stessi atti, di elementi individualizzanti, ed essendo macroscopicamente pretestuosa la riferibilità a tutti delle bombe molotov solo perché site in luogo “accessibile e visibile a tutti” » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 280 e ss.).
Parimenti chiara è la medesima sentenza nella parte in cui afferma che « quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si è trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo che è intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura avvenuto la domenica alle ore 18,30: la motivazione di tale condotta criminosa, volta a salvare l’operazione già evidentemente apparsa disastrosa, è incompatibile con stress e stanchezza, e presuppone, viceversa una attenta e scrupolosa organizzazione nella predisposizione degli atti e del loro contenuto » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 295 e ss.).
Motivazioni, queste, che hanno condotto il giudice penale a condannare definitivamente il ricorrente al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
Tanto è sufficiente a rendere in ogni caso legittima la pretesa restitutoria dell’amministrazione, anche a prescindere da quanto notato dalla p.a. in ordine al fatto che la responsabilità dolosa del ricorrente per i fatti di cui alla vicenda penale è stata accertata anche dalla Corte dei Conti.
Per quanto sopra, anche a ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 non potrebbe darsi rilievo alcuno né al fatto che alcuni dei reati sono stati dichiarati prescritti, né tantomeno al fatto che all’esito del primo grado di giudizio l’odierno ricorrente fosse stato (temporaneamente) assolto da tutte le accuse.
20. È infine infondata la censura articolata da parte ricorrente nel terzo motivo, con cui il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione:
- avrebbe dovuto richiedere le somme versate a titolo di anticipo al netto di IVA e contributi;
- non avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi.
20.1. Al riguardo, va integralmente condiviso quanto già notato da questo Tribunale, in relazione ad analoga censura, in ordine al fatto che « non si comprende come la somma di euro 13.770,00 versata a titolo di IVA … possa integrare un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente . A ben vedere, infatti, considerato che il soggetto passivo IVA è colui che dà od offre il servizio o il bene – e quindi il difensore – e non la persona che lo riceve – il ricorrente che non ha nessun tipo di rapporto tributario con l'Erario – si tratta di imposte dovute dal difensore in seguito all’emissione di una parcella e relativa fattura . Il fatto che poi, tali somme siano state rimborsate dall’amministrazione al cliente – odierno ricorrente – non fa venir meno il presupposto dell’obbligazione tributaria che, comunque, è dovuta. Semplicemente l’onere del pagamento del corrispettivo del difensore, anziché porsi a carico dell’amministrazione, si pone a carico del cliente – odierno ricorrente – compresa la parte corrispondente alle imposte » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
Tali considerazioni – che valgono all’evidenza non solo con riferimento all’IVA ma anche in relazione ai contributi – sono sufficienti escludere la fondatezza dei rilievi circa il presunto dovere dell’amministrazione di richiedere le somme al “netto” di IVA e contributi.
20.2. Per quanto attiene poi agli interessi – che invero nel provvedimento impugnato non risultano quantificati – va evidenziato, in coerenza con quanto già notato nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024, che gli stessi sono certamente dovuti dal momento in cui l’amministrazione ha avviato la procedura di recupero (ovvero dalla data della prima richiesta di ripetizione del 2013) in ragione della previsione di cui all’art. 2033 c.c.
21. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
22. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, in coerenza con le statuizioni di cui alla sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della p.a. resistente nella misura di € 2.500,00, oltre spese e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti degli interessati, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutte le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.